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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 14/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 550/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliere Relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 550/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Montefiascone ed ivi residente in [...] e (c.f. Parte_2
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Palestro n. 8, entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avv.ti Pierluigi Bellardi e Manuele Sillitti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Latina, Via Giustiniano 5/c, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellanti =
nei confronti di
(c.f. e p. iva: Controparte_1
), in persona dell'Amministratore Delegato legale rappresentante p.t., con P.IVA_1
sede in Milano, Via Puccini n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Ida Bigerna ed pagina 1 di 12 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Spoleto, Via III Settembre snc, in virtù
di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
=Appellata=
e
, con sede in , via Rovagnati n.1 C.F. Controparte_2 CP_2
; P.IVA_2
-Appellata contumace=
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024;
Per parte appellata costituita: come da note di precisazione delle conclusioni del
17.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.12.2019 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n.
418/2019 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 03.05.2019 in favore di
[...]
, con il quale era stato loro ingiunto -in qualità di fideiussori della Controparte_3
Cooperativa l pagamento della somma di €.51.525,93 oltre interessi e spese del Pt_3
procedimento monitorio, quale saldo debitorio del conto n. 3030-5 acceso dalla società
garantita presso il predetto istituto di credito.
A fondamento dell'opposizione gli attori deducevano: 1) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; 2) l'incompetenza territoriale pagina 2 di 12 dell'autorità adita;
3) la nullità del decreto ingiuntivo per la pendenza di altro giudizio tra le stesse parti con medesima causa petendi e petitum; 4) la nullità della fideiussione per violazione della legge n.287/1990; 5) l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
6)
l'addebito di interessi usurari;
7) la richiesta di segnalazione del rapporto in Centrale Rischi
della Banca d'Italia come “contestato”.
In conformità delle deduzioni svolte gli opponenti chiedevano in via preliminare: - di accertare la nullità della notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 418/2019, R.g. n. 950/2019; - dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e per l'effetto, dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- di accertare la pendenza tra le parti di altro giudizio avente medesimo petitum e causa petendi e, pertanto dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, che fosse accertata la nullità (assoluta/relativa) della fideiussione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, che il giudice adito volesse accertare l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi, l'addebito di interessi usurari e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ricalcolare il saldo dare/avere tra le parti;
con condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite.
In via istruttoria gli attori chiedevano ammettersi CTU contabile al fine di accertare il regolare rapporto dare-avere tra le parti in relazione al conto corrente acceso.
Con comparsa depositata il 28.09.2020 si costituiva (già Controparte_2
contestando le deduzioni avversarie, domandando il Controparte_4
rigetto dell'opposizione e la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo, proposta ai sensi dell'art.
art. 649 c.p.c., assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ed autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa era ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione versata in atti e senza necessità pagina 3 di 12 di ulteriore attività istruttoria.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 153/2023 pubblicata il 07.03.2023, dichiarava inammissibile l'opposizione compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la citata sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Sul mancato assolvimento dell'onere della prova”;
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto validamente eseguita la notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in difetto dei presupposti di legge. In particolare, parte appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto acquisite dall'ufficiale giudiziario le necessarie e specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto, in base alla sola dichiarazione riportata nella relata di notifica “Anzi non potuto notificare perché trasferito all'indirizzo
indicato come da informazioni assunte in loco” che, di per sé, non indica quali siano le informazioni assunte o da quale soggetto esse provengano.
Poi il giudice di prime cure non ha adeguatamente valutato la prova documentale prodotta (vale a dire i certificati storici di residenza) da cui emerge che gli appellanti sono sempre stati residenti a [...], luogo in cui gli stessi ricevono la corrispondenza, come provato dall'ulteriore atto di precetto notificato in data
14 settembre 2021 dall'appellata presso il predetto indirizzo di residenza, atto regolarmente ricevuto dagli appellanti;
2) “Sulla nullità della notificazione eseguita ex art. 143 c.p.c.”;
Gli appellanti affermano non essersi mai trasferiti dalla loro abitazione in
Montefiascone, Via Palestro n. 8 dove hanno sempre risieduto e dove ricevono la posta.
Affermano che i presupposti legittimanti la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario pagina 4 di 12 circa la resistenza la dimora o il domicilio del destinatario, né il mero possesso del certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione (circostanza, peraltro, insussistente nella fattispecie), essendo necessario che la situazione di ignoranza non possa essere superata con le indagini possibili nel caso concreto, da compiere da parte del mittente facendo uso dell'ordinaria diligenza.
Nel merito, parte appellante ha poi reiterato tutte le eccezioni e istanze -anche istruttorie-
avanzate nel giudizio di primo grado e su cui il Tribunale non si è pronunciato in quanto assorbite nella pronunciata inammissibilità dell'opposizione.
In conformità di quanto dedotto, previa richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, gli appellanti hanno concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio.
Con comparsa del 20.02.2024 si è costituito _5
, quale cessionaria di che preliminarmente ha
[...] Controparte_2
eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito, previa richiesta di reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha contestato l'appello avversario chiedendone l'integrale rigetto e la conferma della pronuncia gravata, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza, il Consigliere istruttore, in assenza di attività istruttoria, ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 19.02.20225 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
pagina 5 di 12 Prioritariamente va esaminata l'eccepita carenza di legittimazione passiva della costituita fondata sull'assunto che non vi sarebbe _5
prova adeguata della cessione del credito controverso avvenuta nei confronti di quest'ultima.
L'eccezione – dedotta da parte appellante per la prima volta con le note di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024 - se pur non tardiva (in quanto rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio) non può essere accolta sotto un profilo di merito, avendo la parte depositato con la costituzione in giudizio sia l'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, parte II n. 15 del 4/2/2023, sia la dichiarazione di CP_2
attestante che “tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello
[...]
originariamente vantato da nei confronti di Controparte_2
in relazione alle seguenti linee di credito: Contratto di Controparte_6
conto corrente ordinario n. 00000000003030”, sia, infine, la copia del contratto di cessione sottoscritto digitalmente.
Non v'è dubbio alcuno, quindi, che sia titolare del credito oggetto di Controparte_7
cessione e che in tale veste si sia legittimamente costituita per resistere avverso il proposto appello.
*****
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del mezzo di impugnazione proposta dalla cessionaria ai sensi dell'art. 342 c.p.c., giacché l'appello - sia pure non articolato per capitoli specifici - consente di enucleare le ragioni di censura mosse alla sentenza impugnata e contiene una compiuta contestazione della sentenza e l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
L'appello è, dunque, ammissibile.
****
pagina 6 di 12 Passando ad esaminare il merito dell'impugnazione, occorre osservare che gli appellanti assumono che la notifica “a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti” -
effettuata a norma dell'art. 143 cod. proc. civ.- presuppone da parte dell'addetto alla notificazione idonei accertamenti, sulla base dei quali risulti il reale trasferimento del destinatario della notificazione in luogo non conosciuto.
In pratica il notificante deve versare in una condizione d'ignoranza incolpevole sul piano soggettivo, corroborata, sul piano oggettivo, da effettive ricerche compiute nel luogo dell'ultima residenza nota.
Orbene, il giudice di prime cure ha ritenuto esaustiva l'attività di ricerca sulla base di un'asettica dichiarazione dell'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione, dove si legge: “Anzi non potuto notificare perché trasferito all'indirizzo indicato come da
informazioni assunte in loco”.
Per contro parte appellante sostiene che nessuna apprezzabile informazione sia stata assunta in loco e ciò trova un formidabile riscontro nelle notificazioni in epoca successiva ricevute dall'appellante presso l'immobile di cui si discute, che dimostra la correttezza della residenza in Montefiascone, Via Palestro 8, come risultante dai registri anagrafici comunali.
Per gli appellanti, si trattava, quindi, di un'ipotesi di temporanea assenza che, al più,
avrebbe imposto la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.
Evidenziano dunque l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto regolarmente eseguita la notifica del decreto ingiuntivo e conseguentemente ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 650 c.c.
Il complesso censorio merita di essere accolto.
E' noto come l'ordinaria diligenza alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la pagina 7 di 12 dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede.
Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici,
ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (in termini cfr.
Cass. n. 19012/2017; Cass. n.12526/2014; Cass. n. 10983/2021).
Il condiviso principio sopra riportato – pure richiamato dal giudice di prime cure in sentenza (pag. 5) - tuttavia, non autorizza il pubblico ufficiale notificatore a ridurre a mera parvenza formale le informazioni che lo stesso è tenuto a raccogliere al fine di accedere al procedimento della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
Per il vero, secondo il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario abbia dato espresso conto (cfr. Cass. n. 40467/2021; Cass. 24107/2016).
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti emerge come nel caso in esame gli elementi riportati dall'ufficiale giudiziario nella relazione di tentata notificazione di cui qui si discute (“Anzi non potuto notificare perché trasferito all'indirizzo indicato come da
informazioni assunte sul posto” – cfr. relata estesa in calce al decreto ingiuntivo – in fascicolo di primo grado dell'appellata) risultino approssimativi, dubitativi, generici e privi di apprezzabile riscontro.
pagina 8 di 12 Espressioni di questo tipo, infatti, non permettono di determinare quali attività siano state effettivamente compiute in concreto dall'ufficiale giudiziario, precludendo quindi qualsivoglia forma di verifica sull'adeguatezza o meno delle ricerche effettuate dal
Pubblico Ufficiale, a fronte, peraltro, degli elementi di segno contrario evidenziati dagli odierni appellanti, i quali hanno dimostrato essere da sempre (sin dalla nascita) residenti in Montefiascone, Via Palestro n. 8 (cfr. certificazione storica di residenza, Doc. n. 1
citazione e Doc. n. 8 memoria 183 n. 2 c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellante) ed ivi ricevere la corrispondenza (cfr. doc. n. 7 e 7a memoria 183, comma 2,
c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
L'indicazione “come da informazioni assunte sul posto”, al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le effettive ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (cfr. Cass. n. 2224/2022; Cass. 22461/2024)
La Corte, inoltre, ritiene essere priva di rilievo la circostanza dedotta dagli appellati a sostegno della pretesa legittimità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in ordine alla successiva attestazione di “irreperibilità” apposta in data 26.02.2021 dall'agente postale sulle “buste per l'invio raccomandato di atti giudiziari”, recanti la spedizione di atti ritornati al mittente, non essendo a tal fine sufficiente la relazione negativa del postino.
In definitiva, il giudice di prime cure è incorso in un'errata applicazione dell'art. 143
c.p.c. e ciò configura la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 418/2019 tale da legittimare la proposta opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c..
Ritiene questa Corte, infatti, che debba ritenersi raggiunta la prova - in capo agli opponenti - che a causa di detta nullità essi, nella qualità di ingiunti, non abbiano avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non siano stati in grado di proporre una pagina 9 di 12 tempestiva opposizione (cfr. Cass. 10386/2012).
Da quanto argomentato l'opposizione tardiva deve ritenersi ammissibile, sicché il decreto ingiuntivo opposto va revocato per nullità della notifica.
*****
L'accertata nullità della notifica comporta, da un lato, che essa può essere fatta valer con l'opposizione tardiva (art.650 cpc) e, dall'altro, che si accertino le contestazioni inerenti alla pretesa creditoria azionata col ricorso monitorio (Cass. N.18791/2009).
In rapporto al giudizio di merito osserva peraltro questa Corte che la parte appellata si è
limitata, in sede di conclusioni, a chiedere il rigetto del proposto appello “con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado” (cfr. le note scritte datate
17.12.2024), mentre in primo grado la banca opposta aveva eccepito l'inammissibilità
dell'opposizione e nemmeno in via subordinata aveva chiesto l'accertamento dell'esistenza del credito e la condanna degli opponenti, fermo restando che sui rapporti contestati si è già pronunciato il Tribunale di Spoleto con sentenza n.715/2020 oramai passata in giudicato.
Infatti il giudizio rubricato al n. 1218/2017 R.G. Tribunale di Spoleto - avente ad oggetto
“proprio il rapporto di conto corrente n. 3030 e la fideiussione spesa dagli opponenti”
(cfr. pag. 8 atto di opposizione x art. 650 c.p.c.)- risulta definito con sentenza n. 715/2020
del 15.12.2020, con la quale il giudice del Tribunale di Spoleto (Dott.ssa Sara Trabalza)
definitivamente pronunciando nel merito del suddetto giudizio ha rigettato le domande proposte da e con relativa condanna alle spese. Parte_1 Parte_2
La circostanza - allegata dalla con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo CP_3
grado - non è stata specificatamente contestata dagli opponenti, pertanto costituisce un fatto valutabile da questa Corte ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
A detta pronuncia (sent. 715/2020) segue, dunque, la verifica degli effetti sostanziali di pagina 10 di 12 cui all'art. 2909 c.c., per cui il relativo accertamento fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Ne deriva che devono ritenersi coperte dal giudicato (esterno) tutte le domande articolate dagli odierni appellanti nel procedimento n.1218/2017 R.G. Trib. Spoleto, sia quelle inerenti al rapporto di conto corrente n. 3030 (aventi ad oggetto la capitalizzazione degli interessi passivi ed attivi in assenza di pari reciprocità, nonché l'addebito di interessi usurari), sia quelle afferenti alla validità dei rapporti di garanzia. Tali questioni sono state infatti affrontate -e risolte con il rigetto di tutte le domande proposte dal e dalla Pt_1
dal Tribunale di Spoleto nell'ambito del giudizio R.g. n. 1278/2020, sicché Pt_2
devono ritenersi coperte dal giudicato.
Traendo le fila di quanto argomentato, le conclusioni prese dall'istituto bancario in primo ed in secondo grado non autorizzano questo Collegio a pronunciarsi sulla (eventuale)
condanna degli odierni appellanti in rapporto al credito azionato, mancando una apposita domanda in tal senso, ed in disparte la considerazione che la sentenza resa dal Tribunale
di Spoleto nell'ambito del giudizio R.g. n. 1278/2020, ormai passata in giudicato, fa stato ad ogni effetto tra le parti per quello che riguarda il rapporto di conto corrente n. 3030 e le problematiche afferenti alla validità dei rapporti di garanzia de quibus.
*****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva l'accoglimento dell'appello sotto il profilo dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva e conseguente revoca del d.i. opposto.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite si ritiene sussistente il presupposto della parziale soccombenza reciproca -di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.- che giustifica la compensazione tra le parti del 50% delle spese di lite, che per il resto sono a carico delle appellate e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 _5
e , contrariis reiectis, così provvede:
[...] Controparte_2
- in riforma della sentenza impugnata (n. 153/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto il
07.03.2023): dichiara ammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n.418/2019 Tribunale di Spoleto n. 418/2019 e lo revoca per nullità della notifica,
dichiarandolo privo di effetti;
- respinge ogni altra domanda;
- Compensa tra le parti il 50% delle spese di lite;
- Condanna il al rimborso del 50% delle spese di Controparte_2
lite sostenute dagli opponenti nel primo grado di giudizio che liquida, nel totale
(100%), in €.3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Condanna le parti appellate, in solido tra loro, al rimborso del 50% delle spese di giudizio sostenute dagli appellanti nel secondo grado di giudizio che, nel totale
(100%), liquida in €.6.946,00, per compensi, €.804,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 14 aprile 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliere Relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 550/2023 R.G. promossa da
(c.f. ), nato il [...] a Parte_1 CodiceFiscale_1
Montefiascone ed ivi residente in [...] e (c.f. Parte_2
), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Palestro n. 8, entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli
Avv.ti Pierluigi Bellardi e Manuele Sillitti ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Latina, Via Giustiniano 5/c, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellanti =
nei confronti di
(c.f. e p. iva: Controparte_1
), in persona dell'Amministratore Delegato legale rappresentante p.t., con P.IVA_1
sede in Milano, Via Puccini n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Ida Bigerna ed pagina 1 di 12 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Spoleto, Via III Settembre snc, in virtù
di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
=Appellata=
e
, con sede in , via Rovagnati n.1 C.F. Controparte_2 CP_2
; P.IVA_2
-Appellata contumace=
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024;
Per parte appellata costituita: come da note di precisazione delle conclusioni del
17.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21.12.2019 e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n.
418/2019 emesso dal Tribunale di Spoleto in data 03.05.2019 in favore di
[...]
, con il quale era stato loro ingiunto -in qualità di fideiussori della Controparte_3
Cooperativa l pagamento della somma di €.51.525,93 oltre interessi e spese del Pt_3
procedimento monitorio, quale saldo debitorio del conto n. 3030-5 acceso dalla società
garantita presso il predetto istituto di credito.
A fondamento dell'opposizione gli attori deducevano: 1) la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; 2) l'incompetenza territoriale pagina 2 di 12 dell'autorità adita;
3) la nullità del decreto ingiuntivo per la pendenza di altro giudizio tra le stesse parti con medesima causa petendi e petitum; 4) la nullità della fideiussione per violazione della legge n.287/1990; 5) l'illegittima capitalizzazione degli interessi;
6)
l'addebito di interessi usurari;
7) la richiesta di segnalazione del rapporto in Centrale Rischi
della Banca d'Italia come “contestato”.
In conformità delle deduzioni svolte gli opponenti chiedevano in via preliminare: - di accertare la nullità della notifica eseguita ex art. 143 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 418/2019, R.g. n. 950/2019; - dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e per l'effetto, dichiarare nullo e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto;
- di accertare la pendenza tra le parti di altro giudizio avente medesimo petitum e causa petendi e, pertanto dichiarare nullo e privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, che fosse accertata la nullità (assoluta/relativa) della fideiussione e per l'effetto revocato il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, che il giudice adito volesse accertare l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi, l'addebito di interessi usurari e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, ricalcolare il saldo dare/avere tra le parti;
con condanna dell'opposta alla refusione delle spese di lite.
In via istruttoria gli attori chiedevano ammettersi CTU contabile al fine di accertare il regolare rapporto dare-avere tra le parti in relazione al conto corrente acceso.
Con comparsa depositata il 28.09.2020 si costituiva (già Controparte_2
contestando le deduzioni avversarie, domandando il Controparte_4
rigetto dell'opposizione e la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo, proposta ai sensi dell'art.
art. 649 c.p.c., assegnato il termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ed autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa era ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione versata in atti e senza necessità pagina 3 di 12 di ulteriore attività istruttoria.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 153/2023 pubblicata il 07.03.2023, dichiarava inammissibile l'opposizione compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso la citata sentenza hanno interposto appello e Parte_1 Parte_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) “Sul mancato assolvimento dell'onere della prova”;
La sentenza impugnata è errata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto validamente eseguita la notifica del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in difetto dei presupposti di legge. In particolare, parte appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto acquisite dall'ufficiale giudiziario le necessarie e specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto, in base alla sola dichiarazione riportata nella relata di notifica “Anzi non potuto notificare perché trasferito all'indirizzo
indicato come da informazioni assunte in loco” che, di per sé, non indica quali siano le informazioni assunte o da quale soggetto esse provengano.
Poi il giudice di prime cure non ha adeguatamente valutato la prova documentale prodotta (vale a dire i certificati storici di residenza) da cui emerge che gli appellanti sono sempre stati residenti a [...], luogo in cui gli stessi ricevono la corrispondenza, come provato dall'ulteriore atto di precetto notificato in data
14 settembre 2021 dall'appellata presso il predetto indirizzo di residenza, atto regolarmente ricevuto dagli appellanti;
2) “Sulla nullità della notificazione eseguita ex art. 143 c.p.c.”;
Gli appellanti affermano non essersi mai trasferiti dalla loro abitazione in
Montefiascone, Via Palestro n. 8 dove hanno sempre risieduto e dove ricevono la posta.
Affermano che i presupposti legittimanti la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario pagina 4 di 12 circa la resistenza la dimora o il domicilio del destinatario, né il mero possesso del certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione (circostanza, peraltro, insussistente nella fattispecie), essendo necessario che la situazione di ignoranza non possa essere superata con le indagini possibili nel caso concreto, da compiere da parte del mittente facendo uso dell'ordinaria diligenza.
Nel merito, parte appellante ha poi reiterato tutte le eccezioni e istanze -anche istruttorie-
avanzate nel giudizio di primo grado e su cui il Tribunale non si è pronunciato in quanto assorbite nella pronunciata inammissibilità dell'opposizione.
In conformità di quanto dedotto, previa richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, gli appellanti hanno concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio.
Con comparsa del 20.02.2024 si è costituito _5
, quale cessionaria di che preliminarmente ha
[...] Controparte_2
eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito, previa richiesta di reiezione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ha contestato l'appello avversario chiedendone l'integrale rigetto e la conferma della pronuncia gravata, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, rigettata l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza, il Consigliere istruttore, in assenza di attività istruttoria, ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 19.02.20225 la decisione è stata riservata al Collegio.
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pagina 5 di 12 Prioritariamente va esaminata l'eccepita carenza di legittimazione passiva della costituita fondata sull'assunto che non vi sarebbe _5
prova adeguata della cessione del credito controverso avvenuta nei confronti di quest'ultima.
L'eccezione – dedotta da parte appellante per la prima volta con le note di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024 - se pur non tardiva (in quanto rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio) non può essere accolta sotto un profilo di merito, avendo la parte depositato con la costituzione in giudizio sia l'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale, parte II n. 15 del 4/2/2023, sia la dichiarazione di CP_2
attestante che “tra i crediti oggetto di cessione è ricompreso quello
[...]
originariamente vantato da nei confronti di Controparte_2
in relazione alle seguenti linee di credito: Contratto di Controparte_6
conto corrente ordinario n. 00000000003030”, sia, infine, la copia del contratto di cessione sottoscritto digitalmente.
Non v'è dubbio alcuno, quindi, che sia titolare del credito oggetto di Controparte_7
cessione e che in tale veste si sia legittimamente costituita per resistere avverso il proposto appello.
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Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità del mezzo di impugnazione proposta dalla cessionaria ai sensi dell'art. 342 c.p.c., giacché l'appello - sia pure non articolato per capitoli specifici - consente di enucleare le ragioni di censura mosse alla sentenza impugnata e contiene una compiuta contestazione della sentenza e l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice.
L'appello è, dunque, ammissibile.
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pagina 6 di 12 Passando ad esaminare il merito dell'impugnazione, occorre osservare che gli appellanti assumono che la notifica “a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti” -
effettuata a norma dell'art. 143 cod. proc. civ.- presuppone da parte dell'addetto alla notificazione idonei accertamenti, sulla base dei quali risulti il reale trasferimento del destinatario della notificazione in luogo non conosciuto.
In pratica il notificante deve versare in una condizione d'ignoranza incolpevole sul piano soggettivo, corroborata, sul piano oggettivo, da effettive ricerche compiute nel luogo dell'ultima residenza nota.
Orbene, il giudice di prime cure ha ritenuto esaustiva l'attività di ricerca sulla base di un'asettica dichiarazione dell'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione, dove si legge: “Anzi non potuto notificare perché trasferito all'indirizzo indicato come da
informazioni assunte in loco”.
Per contro parte appellante sostiene che nessuna apprezzabile informazione sia stata assunta in loco e ciò trova un formidabile riscontro nelle notificazioni in epoca successiva ricevute dall'appellante presso l'immobile di cui si discute, che dimostra la correttezza della residenza in Montefiascone, Via Palestro 8, come risultante dai registri anagrafici comunali.
Per gli appellanti, si trattava, quindi, di un'ipotesi di temporanea assenza che, al più,
avrebbe imposto la notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ.
Evidenziano dunque l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto regolarmente eseguita la notifica del decreto ingiuntivo e conseguentemente ha dichiarato inammissibile l'opposizione tardiva proposta ai sensi dell'art. 650 c.c.
Il complesso censorio merita di essere accolto.
E' noto come l'ordinaria diligenza alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la pagina 7 di 12 dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede.
Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici,
ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio, residenza o dimora (in termini cfr.
Cass. n. 19012/2017; Cass. n.12526/2014; Cass. n. 10983/2021).
Il condiviso principio sopra riportato – pure richiamato dal giudice di prime cure in sentenza (pag. 5) - tuttavia, non autorizza il pubblico ufficiale notificatore a ridurre a mera parvenza formale le informazioni che lo stesso è tenuto a raccogliere al fine di accedere al procedimento della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
Per il vero, secondo il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario abbia dato espresso conto (cfr. Cass. n. 40467/2021; Cass. 24107/2016).
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti emerge come nel caso in esame gli elementi riportati dall'ufficiale giudiziario nella relazione di tentata notificazione di cui qui si discute (“Anzi non potuto notificare perché trasferito all'indirizzo indicato come da
informazioni assunte sul posto” – cfr. relata estesa in calce al decreto ingiuntivo – in fascicolo di primo grado dell'appellata) risultino approssimativi, dubitativi, generici e privi di apprezzabile riscontro.
pagina 8 di 12 Espressioni di questo tipo, infatti, non permettono di determinare quali attività siano state effettivamente compiute in concreto dall'ufficiale giudiziario, precludendo quindi qualsivoglia forma di verifica sull'adeguatezza o meno delle ricerche effettuate dal
Pubblico Ufficiale, a fronte, peraltro, degli elementi di segno contrario evidenziati dagli odierni appellanti, i quali hanno dimostrato essere da sempre (sin dalla nascita) residenti in Montefiascone, Via Palestro n. 8 (cfr. certificazione storica di residenza, Doc. n. 1
citazione e Doc. n. 8 memoria 183 n. 2 c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellante) ed ivi ricevere la corrispondenza (cfr. doc. n. 7 e 7a memoria 183, comma 2,
c.p.c. – in fascicolo di primo grado di parte appellante).
L'indicazione “come da informazioni assunte sul posto”, al cospetto dell'accertata residenza anagrafica, evidenzia una carenza del procedimento notificatorio sotto il profilo della effettività delle ricerche e della specifica indicazione di quali siano state le effettive ricerche compiute, rilevante nel caso di specie come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (cfr. Cass. n. 2224/2022; Cass. 22461/2024)
La Corte, inoltre, ritiene essere priva di rilievo la circostanza dedotta dagli appellati a sostegno della pretesa legittimità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in ordine alla successiva attestazione di “irreperibilità” apposta in data 26.02.2021 dall'agente postale sulle “buste per l'invio raccomandato di atti giudiziari”, recanti la spedizione di atti ritornati al mittente, non essendo a tal fine sufficiente la relazione negativa del postino.
In definitiva, il giudice di prime cure è incorso in un'errata applicazione dell'art. 143
c.p.c. e ciò configura la nullità della notifica del decreto ingiuntivo n. 418/2019 tale da legittimare la proposta opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 c.p.c..
Ritiene questa Corte, infatti, che debba ritenersi raggiunta la prova - in capo agli opponenti - che a causa di detta nullità essi, nella qualità di ingiunti, non abbiano avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non siano stati in grado di proporre una pagina 9 di 12 tempestiva opposizione (cfr. Cass. 10386/2012).
Da quanto argomentato l'opposizione tardiva deve ritenersi ammissibile, sicché il decreto ingiuntivo opposto va revocato per nullità della notifica.
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L'accertata nullità della notifica comporta, da un lato, che essa può essere fatta valer con l'opposizione tardiva (art.650 cpc) e, dall'altro, che si accertino le contestazioni inerenti alla pretesa creditoria azionata col ricorso monitorio (Cass. N.18791/2009).
In rapporto al giudizio di merito osserva peraltro questa Corte che la parte appellata si è
limitata, in sede di conclusioni, a chiedere il rigetto del proposto appello “con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado” (cfr. le note scritte datate
17.12.2024), mentre in primo grado la banca opposta aveva eccepito l'inammissibilità
dell'opposizione e nemmeno in via subordinata aveva chiesto l'accertamento dell'esistenza del credito e la condanna degli opponenti, fermo restando che sui rapporti contestati si è già pronunciato il Tribunale di Spoleto con sentenza n.715/2020 oramai passata in giudicato.
Infatti il giudizio rubricato al n. 1218/2017 R.G. Tribunale di Spoleto - avente ad oggetto
“proprio il rapporto di conto corrente n. 3030 e la fideiussione spesa dagli opponenti”
(cfr. pag. 8 atto di opposizione x art. 650 c.p.c.)- risulta definito con sentenza n. 715/2020
del 15.12.2020, con la quale il giudice del Tribunale di Spoleto (Dott.ssa Sara Trabalza)
definitivamente pronunciando nel merito del suddetto giudizio ha rigettato le domande proposte da e con relativa condanna alle spese. Parte_1 Parte_2
La circostanza - allegata dalla con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo CP_3
grado - non è stata specificatamente contestata dagli opponenti, pertanto costituisce un fatto valutabile da questa Corte ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
A detta pronuncia (sent. 715/2020) segue, dunque, la verifica degli effetti sostanziali di pagina 10 di 12 cui all'art. 2909 c.c., per cui il relativo accertamento fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Ne deriva che devono ritenersi coperte dal giudicato (esterno) tutte le domande articolate dagli odierni appellanti nel procedimento n.1218/2017 R.G. Trib. Spoleto, sia quelle inerenti al rapporto di conto corrente n. 3030 (aventi ad oggetto la capitalizzazione degli interessi passivi ed attivi in assenza di pari reciprocità, nonché l'addebito di interessi usurari), sia quelle afferenti alla validità dei rapporti di garanzia. Tali questioni sono state infatti affrontate -e risolte con il rigetto di tutte le domande proposte dal e dalla Pt_1
dal Tribunale di Spoleto nell'ambito del giudizio R.g. n. 1278/2020, sicché Pt_2
devono ritenersi coperte dal giudicato.
Traendo le fila di quanto argomentato, le conclusioni prese dall'istituto bancario in primo ed in secondo grado non autorizzano questo Collegio a pronunciarsi sulla (eventuale)
condanna degli odierni appellanti in rapporto al credito azionato, mancando una apposita domanda in tal senso, ed in disparte la considerazione che la sentenza resa dal Tribunale
di Spoleto nell'ambito del giudizio R.g. n. 1278/2020, ormai passata in giudicato, fa stato ad ogni effetto tra le parti per quello che riguarda il rapporto di conto corrente n. 3030 e le problematiche afferenti alla validità dei rapporti di garanzia de quibus.
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Da tutto quanto sopra argomentato deriva l'accoglimento dell'appello sotto il profilo dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva e conseguente revoca del d.i. opposto.
Ai fini della regolamentazione delle spese di lite si ritiene sussistente il presupposto della parziale soccombenza reciproca -di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.- che giustifica la compensazione tra le parti del 50% delle spese di lite, che per il resto sono a carico delle appellate e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 _5
e , contrariis reiectis, così provvede:
[...] Controparte_2
- in riforma della sentenza impugnata (n. 153/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto il
07.03.2023): dichiara ammissibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n.418/2019 Tribunale di Spoleto n. 418/2019 e lo revoca per nullità della notifica,
dichiarandolo privo di effetti;
- respinge ogni altra domanda;
- Compensa tra le parti il 50% delle spese di lite;
- Condanna il al rimborso del 50% delle spese di Controparte_2
lite sostenute dagli opponenti nel primo grado di giudizio che liquida, nel totale
(100%), in €.3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- Condanna le parti appellate, in solido tra loro, al rimborso del 50% delle spese di giudizio sostenute dagli appellanti nel secondo grado di giudizio che, nel totale
(100%), liquida in €.6.946,00, per compensi, €.804,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 14 aprile 2025
IL PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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