Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/06/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5715/2016 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale iscritta al n. r.g.
5715/2016 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), in proprio nonché quali soci accomandatari e legali rappresentanti della “ C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Marco De Parte_3 P.IVA_1
Benedictis, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in
Siracusa, via Eumelo n. 32;
OPPONENTI ed
ATTORI IN VIA RICONVENZIONALE
CONTRO
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Pavano, CP_1 C.F._3
giusta procura in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Siracusa, via Unione Sovietica n. 6/C;
OPPOSTA e
CONVENUTA IN VIA RICONVENZIONALE
E contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Spada, Controparte_2 C.F._4
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in FL (Sr), via Roma n. 7;
pagina 1 di 11
LL e Andrea Vincenzo Belotti, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliato in FL (Sr), via Roma n. 7;
TERZI CHIAMATI IN CAUSA nonché
CONVENUTI IN VIA RICONVENZIONALE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ed Andrea LL, sia in proprio che quali Parte_1 soci accomandatari e legali rappresentanti della “ , hanno Parte_3
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1254/2016, provvisoriamente esecutivo, emesso nel procedimento monitorio r.g. n. 3380/2016, Tribunale di Siracusa, in data 9.9.2016, su istanza di CP_4
per l'importo pari ad Euro 12.000,00, oltre interessi, spese ed accessori di legge;
inoltre, hanno
[...]
spiegato domanda riconvenzionale avverso e chiedendo, pertanto, Controparte_2 CP_3
l'integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla chiamata in causa dei predetti al fine di essere garantiti e manlevati dalle sorti del giudizio.
A fondamento della domanda gli opponenti hanno dedotto l'inesistenza del credito e/o la sua illiquidità
o non esigibilità in quanto lo stesso credito azionato si inserirebbe in un contesto obbligatorio più ampio, coinvolgente, altresì, il marito ed il figlio dell'opposta-ingiungente - ovverosia e Controparte_2
- , nel quale l'opposta risulterebbe debitrice, in base ad un accordo di cessione di quote CP_3
sociali in cui i cedenti – , e - si impegnavano a “manlevare CP_4 Controparte_2 CP_3
e tenere indenni i cessionari, da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti, atti e/o omissioni e per le obbligazioni compiuti e/o assunte dalla società sino alla stipula del suddetto atto di cessione di quote”.
Per tali motivi, hanno dedotto la nullità del decreto ingiuntivo asserendo che la somma versata alla società
(di cui si sono resi acquirenti i soggetti opponenti, giusta cessione di quote sociali operata dall'opposta nonché da e in data 14.10.2011) da e richiesta da questa ultima CP_2 CP_3 CP_4
in via monitoria, costituiva “adempimento delle obbligazioni assunte in forza della citata scrittura privata in data 14.10.2011” ovverosia destinata al pagamento di debiti erariali e fiscali sorti prima della predetta cessione.
In via riconvenzionale, gli stessi hanno chiesto l'adempimento di controparte di tutte le obbligazioni assunte in seno alla scrittura privata integrativa dell'atto pubblico di cessione di quote sociali in data
14.10.2011, con la condanna della stessa controparte al pagamento dell'importo complessivo pari ad
Euro 464.738,00, di cui € 312.639,00 a titolo di rimborso anticipazioni, nonché € 72.099,00 per maggiori pagina 2 di 11 debiti bancari ed € 80.000,00 per maggiori debiti erariali e previdenziali, rispetto a quelli conteggiati in sede di alienazione delle quote giusta perizia giurata a firma del ragioniere . Persona_1
A fondamento della stessa domanda riconvenzionale, parte opponente-attrice ha altresì precisato che la somma asseritamente corrisposta da pari ad € 240.088,89, non poteva essere considerata Controparte_2
in diminuzione del debito di Euro 312.639,00, assunto in via solidale da parte degli opposti-convenuti, in quanto somme già nella disponibilità della società ceduta e solo apparentemente apportate da
(ovverosia premi incassati da nella qualità di socio accomandatario e Controparte_2 Controparte_2
versati nelle casse sociali con una imputazione differente da quella reale).
Pertanto, gli opponenti, ritenendo la causa comune con i soggetti e , ed al Controparte_2 CP_3
fine di essere manlevati e risarciti nonché di esperire l'azione in via riconvenzionale, hanno chiesto autorizzarsi la chiamata in causa del terzo, e . Controparte_2 CP_3
Radicatosi il contraddittorio si è costituita la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione CP_4
con conferma del decreto ingiuntivo n. 1254/2016 e rigetto della domanda riconvenzionale per infondatezza, sia in fatto che in diritto, con rigetto, altresì, della domanda ex art. 96 c.p.c.. La stessa parte opposta, a fondamento delle proprie domande, ha asserito l'avvenuto integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte in seno alla cessione di quote sociali in data 14.10.2011, contestando la distrazione di fondi nonché l'esistenza di ulteriori debiti erariali o bancari rispetto a quelli già conteggiati dal ragioniere mediante perizia giurata nel contesto della cessione delle quote sociali della Persona_1
; nello specifico ha dichiarato che la stessa, insieme a e Parte_4 CP_2 CP_3
, ha “pienamente ottemperato alla scrittura privata del 14.10.2011, avendo versato in favore della
[...] società “ , e LL , presso i conti correnti dalla stessa intrattenuti con CP_2 Pt_1 Parte_3
l'istituto di credito BNL e contraddistinti dai numeri 11814 e 17788, somme per complessivi € 363.374,00
a totale copertura del credito”. Pertanto, ha affermato la non debenza di ulteriori importi nei confronti di parte opponente nonché la sussistenza del proprio credito già azionato in via monitoria.
Autorizzata la chiamata di terzo, si sono costituiti e i quali, in via CP_3 Controparte_2
preliminare, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva degli opponenti,
l'insussistenza dei presupposti di cui alla domanda riconvenzionale proposta nei loro confronti, nonché
l'inammissibilità delle domande proposte;
in via subordinata, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi le intervenute decadenze e prescrizioni in tema di vendita, con condanna degli opponenti attori in via riconvenzionale al risarcimento dei danni patiti per lite temeraria nonché alle spese e compensi di giudizio.
pagina 3 di 11 In via istruttoria, concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c., ed assunti i mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti ai fini di giudizio, la causa, già rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata successivamente rimessa sul ruolo al fine di disporre C.T.U. contabile per la definizione dei rapporti di debito/credito sussistenti fra le parti in lite.
Espletato questo ultimo mezzo istruttorio da parte del C.T.U. nominato - dott.ssa – la Persona_2
causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. ed in seguito trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti alla metà.
***************
Preliminarmente si evidenzia che la domanda di parte opponente è ammissibile in quanto proposta dagli opponenti, sia in proprio nonché quali soci accomandatari della “ , al fine di Parte_3
paralizzare la domanda già azionata da , nonché al fine di far valere, ex art. 2290 c.c., le CP_4 responsabilità dei terzi chiamati in causa, in solido con l'opposta, per le obbligazioni sociali assunte da questi ultimi in sede di cessione delle quote sociali della in data 14.10.2011 Parte_4
(cfr. atto pubblico in data 14.10.2011 con il quale i cedenti si sono impegnati, per le obbligazioni sociali precedenti, a risponderne tenendo indenni “e manlevare i soci cessionari da ogni e qualsiasi responsabilità”; scrittura privata in pari data con la quale garantivano che la situazione economico patrimoniale della società era quella risultante dalla relazione giurata a firma del Rag. , Persona_1
obbligandosi solidalmente – in caso di difformità – a reintegrare la situazione patrimoniale;
riconoscevano la propria responsabilità esclusiva e solidale in ordine a tutte le pregresse obbligazioni di qualsivoglia natura, anche di natura fiscale e tributaria, per i fatti compiuti prima della cessione, obbligandosi a tenere indenni i medesimi acquirenti da ogni responsabilità inerente e/o derivante da fatti verificatisi antecedentemente alla cessione;
riconoscevano di essere debitori nei confronti della società del complessivo importo di Euro 312.639,00 indebitamente prelevato a titolo di finanziamento soci e si obbligavano a restituire detta somma alla società in quanto € 200.000,00 immediatamente ed il residuo importo di € 112.639,00 entro il 28.02.2012; ciò al fine di garantire la situazione patrimoniale della società ceduta).
Tanto premesso, l'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Parte opponente ha evidenziato e provato che le somme di cui all'atto di ingiunzione – Euro 12.000,00 – erano state concesse da parte opposta alla società ceduta al fine di soddisfare il pagamento di debiti erariali e fiscali sorti prima della operata cessione;
in via riconvenzionale, risulta fondata la richiesta di pagamento di quanto ancora non adempiuto dall'opposta e dai terzi chiamati in causa circa le pagina 4 di 11 obbligazioni assunte da tutti questi ultimi, in via solidale, nell'ambito della compravendita delle quote sociali della compagnia assicurativa , come avvenuta in data 14.10.2011. Parte_4
Orbene, l'esistenza delle obbligazioni a carico di parte opposta-convenuta in via riconvenzionale, che determina un rapporto di debito/credito, non risulta controverso, sussistendo già, sul punto, agli atti di causa, ampia prova documentale;
tuttavia, l'onere di provare l'esatto adempimento delle obbligazioni economiche, ovverosia il fatto estintivo, modificativo od impeditivo, grava sulla parte debitrice, ovverosia sulla parte convenuta in via riconvenzionale.
Ammesso che la somma concessa da alla società degli opponenti era sicuramente CP_4 destinata al pagamento di debiti sociali ovverosia delle “pendenze contributive” (cfr. atto di costituzione
, pag. 5), è stata disposta C.T.U. contabile circa la questione più controversa fra le parti in CP_4 lite ed inerente, da un lato, all'esatto calcolo degli importi delle obbligazioni assunte dall'opposta- convenuta e dai terzi chiamati in causa, come ancora dovute, nonché, dall'altro, alla quantificazione dei debiti della società ceduta, stante il contrasto rilevato dalle parti mediante i propri periti incaricati.
Ciò anche perché gli opponenti intendevano far valere a pieno quanto risultante nella scrittura privata integrativa dell'atto pubblico di cessione di quote sociali in data 14.10.2011, ove i cedenti – CP_2
, e - dichiaravano e garantivano “che la situazione patrimoniale della
[...] CP_3 CP_4
è quella risultante nella relazione di stima giurata dell''1.08.2011 del rag. Parte_4
e che in caso di eventuali differenze si obbligano in solido di reintegrare fino a Persona_1
riportare la situazione a quella risultante nella richiamata relazione di stima (…..) si dichiarano e riconoscono responsabili in via totale ed esclusiva ed in via solidale tra loro per tutte le obbligazioni comunque nascenti e di qualsiasi natura, anche fiscale e tributaria, per fatti, atti ed omissioni compiuti prima della cessione (…)”.
Orbene, al fine di determinare preventivamente il quantum delle responsabilità di alcune delle parti in causa che hanno assunto espressa garanzia e, così, i rapporti di debito e credito delle parti, è stata disposta
C.T.U. sul quesito seguente: “Quantificare alla data del 14.10.2011 la differenza tra i debiti bancari erariali e/o fiscali e/o previdenziali (compresi interessi, sanzioni e spese) rispetto a quelli quantificati con perizia giurata dal Rag. , nonché l'ammontare dei versamenti eseguiti dal Per_1 Controparte_2
in adempimento della scrittura privata al netto dei premi incassati di cui il medesimo Controparte_2
ha omesso presso il conto dedicato.”
Il perito d'ufficio nominato, acquisita la documentazione utile ai fini dell'espletamento dell'indagine conferita, ha ripercorso la questione per cui è causa affermando che: “Con atto ai rogiti dell'Avv. Sofio
pagina 5 di 11 Rio notaio in FL (SR) n. 16316 di Repertorio e n.9593 di Raccolta del 14/10/2011, i signori:
, e , acquistavano parte delle quote sociali della società Parte_2 Parte_1 Parte_5 in accomandita semplice denominata “ e più precisamente: l'intera quota Parte_4 sociale dei Sigg. – e , e parte della quota sociale in capo CP_1 Parte_6 CP_3
al Sig. . Controparte_2
Come da atto notarile, i cedenti garantivano che la situazione patrimoniale della società era quella risultante nella perizia giurata di stima del 01/08/2011 redatta dal Rag. Persona_1
commercialista in Siracusa.
Ad integrazione del sopra menzionato atto di cessione di quote, le parti, in pari data (14.10.2011), sottoscrivevano una scrittura privata in cui i cedenti, oltre a reiterare che la situazione patrimoniale della società “ era quella risultante nella perizia giurata di stima del Parte_4
01/08/2011 del Rag. commercialista in Siracusa, si impegnavano a restituire in Persona_1 solido, con versamento nelle casse sociali, l'importo di Euro 312.639,00, quali somme ricevute precedentemente dai cedenti a titolo di finanziamento soci, credito vantato dalla società verso i soci cedenti e presente nella perizia giurata del Rag. alla voce “ Crediti v/soci. Persona_1
La restituzione di detta somma era così scadenzata:
- Euro 200.000,00 entro il 21/10/2011;
- Euro 112.639,00 entro non oltre il 28/02/2012.
La perizia di stima giurata del 01/08/2011 redatta dal Rag. , menzionata nell'atto di cessione Per_1
di quote societarie e nella scrittura privata, entrambi documenti datati 14.10.2011, cui fa riferimento il quesito, riporta tra le passività, oltre agli altri debiti che non sono oggetto di analisi, i seguenti importi:
- Debiti v/Banche: Euro 96.188,00
- Debiti v/Erario: Euro 40.945,00
- Debiti v/istituti Previdenziali: Euro 47.000,00
Con riferimento alla voce debiti v/banche, dalle verifiche effettuate, come da estratti conto in atti, i debiti
v/istituti di credito alla data del 14.10.2011 sono pari ad Euro -168.287,25 e più specificatamente:
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. c/c n° 11814 Euro -90.747,43
- Monte dei Paschi di Siena S.p.A c/c n. 15290.26 Euro -26.795,63
pagina 6 di 11 - Unicredit S.p.A. c/c n° 300613199 Euro -28.083,45
- Credito Siciliano c/c n° 8001868 Euro -28.191,84
- BCC c/c 410966-74 Euro + 5.499,30 Controparte_5
- Credito Siciliano c/c n° 8001867 Euro + 31,80
Totale Euro -168.287,25”.
Inoltre, il C.T.U. ha continuato la sua indagine peritale affermando che: “Il superiore importo, non comprende il saldo del c/c n° 17788, acceso sempre presso la BNL, trattandosi di conto dedicato al deposito delle somme per conto della compagnia di assicurazione.
Relativamente ai debiti v/l'Erario ed agli Istituti Previdenziali, parte opponente ha prodotto un elenco dettagliato, con indicazione delle relative cartelle (doc. n.13 parte opponente), della posizione debitoria della società verso Riscossione Sicilia oltre a parte degli estratti di ruolo riferiti al sopra citato elenco.
Premesso che, tale elenco comprende debiti di competenza di anni successivi all'atto di cessione di quote societarie/scrittura privata che non sono oggetto di verifica, per i debiti di pertinenza del periodo precedente al 14/10/2011, che sono invece oggetto di analisi, non sono stati prodotti tutti i relativi estratti di ruolo, pertanto non è stato possibile verificare né l'esattezza dell'anno di riferimento né i relativi importi.
Conseguentemente mancando della relativa documentazione, non è stato possibile quantificare alla data del 14/10/2011, nessuna differenza dei debiti erariali/fiscali e previdenziali con quelli indicati nella perizia giurata.
Per poter dare seguito a quanto richiesto nella seconda parte del quesito, è necessario preliminarmente determinare i mancati versamenti sul c/c dedicato n° 17788 acceso presso la Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A..
Come da documentazione in atti, per il periodo 14/10/2011 – 31/12/2012 sono stati realizzati premi per un importo complessivo pari ad Euro 4.696.629,72.
Le entrate del c/c n° 17788 acceso presso la BNL (conto dedicato al deposito delle somme per conto della compagnia di assicurazione), espungendo tutte quelle rimesse non riconducibili ad operazioni di versamenti o bonifici da clienti per pagamento polizze assicurative, sono pari ad Euro 4.450.286,28, con una differenza complessiva rispetto ai premi maturati pari ad Euro 246.343,44.
pagina 7 di 11 La tabella sotto riportata indica, per ciascun trimestre, dal 14/10/2011 al 31/12/2012, i premi maturati,
i versamenti/bonifici di pertinenza e la relativa differenza tra quanto maturato per premi e quanto a tale titolo non versato sul c/c dedicato n°17788”.
Così stando le cose, tenuto conto della documentazione in atti, il C.T.U. nominato ha proceduto ad individuare i versamenti eseguiti dai soci cedenti – , e - in Controparte_2 CP_3 CP_4
ottemperanza agli obblighi assunti con la scrittura privata del 14.10.2011, affermando che: “Il totale dei versamenti eseguiti dal 18.10.2011 al 19.11.2014 ammonta a complessivi Euro 255.248,89” - indicando le singole operazioni eseguite in ordine di data, causale, c/c di accredito, importo e ove è stato possibile il soggetto ordinante (cfr. relazione in atti, pag. 10) –; “Pertanto, considerato che gli omessi versamenti sul conto corrente dedicato n° 17788 per premi incassati sono stati quantificati in Euro 246.343,44, che
i soci cedenti dal 18.10.2011 al 19.11.2014 hanno effettuato rimesse, a vario titolo, per complessivi Euro
255.248,89, l'ammontare dei versamenti eseguiti dai soci cedenti in adempimento alla scrittura privata del 14.10.2011 al netto dei mancati versamenti sul conto corrente dedicato sono pari ad Euro 8.905,45”.
Orbene, il C.T.U. nominato, all'esito dell'indagine peritale, ha concluso, in risposta alla prima parte del quesito - inerente l'asserita differenza tra i debiti bancari, erariali e/o fiscali e/o previdenziali rispetto a quelli quantificati con perizia giurata dal Rag. - affermando che: “Come da estratti conto in Per_1
atti, i debiti v/istituti di credito alla data del 14.10.2011 sono pari ad Euro -168.287,25, la perizia giurata espone debiti allo stesso titolo per Euro - 96.188,00, la somma algebrica dei due importi determina una differenza di Euro – 72.099,25” precisando, altresì, che “Con riferimento ai debiti erariali/fiscali e previdenziali, nessuna differenza è stata possibile quantificare in relazione agli importi indicati nella perizia giurata, per mancata produzione di tutta la relativa documentazione”; in relazione alla seconda parte del quesito peritale – inerente l'accertamento circa l'ammontare dei versamenti eseguiti dal
[...]
in adempimento della scrittura privata al netto dei premi incassati di cui il medesimo CP_2 CP_2 pagina 8 di 11 ha omesso presso il conto dedicato – il C.T.U. ha concluso che “l'ammontare delle rimesse CP_2
eseguite dai soci cedenti, oggi convenuti, in adempimento alla scrittura privata al netto dei mancati versamenti sul conto corrente dedicato per premi incassati sono pari ad Euro 8.905,45”.
A sostegno delle proprie conclusioni il perito d'ufficio ha altresì evidenziato, anche in risposta alle osservazioni di parte opposta - specie con riferimento al calcolo dell'effettivo importo come corrisposto da parte opposta a scomputo delle proprie obbligazioni - la normativa di riferimento in relazione al conto corrente c.d. dedicato n. 17788, ovverosia l'art. 117 del D.L.gs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni
Private) e l'art. 54, comma 1 e 2 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, circa l'obbligo della separazione patrimoniale chiesta agli intermediari assicurativi;
lo stesso c.t.u. ha così affermato che senza alcun dubbio il conto corrente BNL n. 17788 è un conto dedicato, quale patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario, per il quale, in base alla normativa di riferimento (art. 117, D. Lgs.
n. 209/2005) ed i chiarimenti registrati sul punto dall'IVASS, “Sono escluse le o le operazioni compiute dall'intermediario a titolo personale o relative alla gestione d'impresa dell'intermediario stesso, così come da parte delle compagnie non sono consentiti addebiti/accrediti sul conto separato non riconducibili alle predette voci ed attinenti ad altre e diverse partite, pur se originate dal rapporto di mandato in essere con l'intermediario”; motivo per il quale il C.T.U. ha peraltro escluso il saldo del C/c
N. 17788, acceso presso BNL, nelle attività di indagine peritale.
Inoltre, il C.T.U., nelle operazioni allo stesso demandate, non ha riconosciuto l'importo pari ad Euro
120.000,00 quale versamento di in quanto ha accertato l'insussistenza di atti a supporto Controparte_2 del fatto che tale somma risultava a favore dei cessionari “a scomputo delle obbligazioni assunte con scrittura privata del 14.10.2011”.
Pertanto, e per tutte le ulteriori considerazioni riportate dal perito nell'elaborato peritale a sostegno delle relative conclusioni, va accolta la domanda di parte opponente con revoca del decreto ingiuntivo opposto, imputandosi le somme versate da , alla società degli opponenti, del tutto a scomputo CP_4
parziale delle obbligazioni assunte dalla stessa Mudanò per i debiti di cui alla società ceduta.
Inoltre, va accolta la domanda esperita in via riconvenzionale contro l'opposta nonché i terzi chiamati in causa, , e , con condanna al pagamento di questi ultimi, in CP_4 Controparte_2 CP_3 solido fra loro, dell'importo pari ad Euro 72.099,25 - quale maggiore debito bancario accertato- , nonché dell'ulteriore importo pari ad € 291.733,55 a titolo di debito residuo, già detratto l'esborso come già effettuato ed accertato dal perito in € 8.905,45.
pagina 9 di 11 Tutto ciò alla stregua delle superiori considerazioni e delle sovra riportate risultanze peritali, le quali risultano ampiamente condivisibili da questo decidente in quanto scevre da difetti logici o giuridici, nonché fondate su condivisibili criteri di stima e di calcolo
Le spese di lite seguono la soccombenza, come liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ai valori medi per tutte le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U., già poste a carico degli opponenti-attori in via riconvenzionale, vengono poste definitivamente a carico di parte opposta-convenuta in via riconvenzionale.
Infine, circa le rispettive domande ex art. 96 c.p.c. esperite fra le parti, non si ravvisano profili di inescusabile negligenza o malafede nel comportamento processuale delle parti in lite, causativi di un tangibile danno fra le stesse parti;
in ogni caso, non sussiste la prova circa l'asserito danno subito.
Ne discende, pertanto, il rigetto delle domande di condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 5715/2016 r.g., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1254/2016 provvisoriamente esecutivo, emesso nel procedimento monitorio r.g. n. 3380/2016, Tribunale di Siracusa, in data 9.9.2016, su istanza di;
CP_4
- Accoglie, altresì, la domanda riconvenzionale di parte opponente-attrice e per l'effetto
- Condanna e , in solido fra loro, al pagamento CP_4 Controparte_2 CP_3 dell'importo pari ad Euro 72.099,25, quale maggiore debito bancario accertato in corso di causa, nonché dell'ulteriore importo pari ad € 291.733,55 a titolo di debito residuo, in favore di parte opposta-attrice,
, anche quali soci accomandatari e l.r.p.t. della Parte_1 Parte_2 [...]
; Parte_3
- Condanna , e , in solido tra loro, al pagamento delle spese CP_4 Controparte_2 CP_3
processuali in favore di parte opposta-attrice in via riconvenzionale, , , Parte_1 Parte_2 anche quali soci accomandatari e l.r.p.t. della “ , che si Parte_3
liquidano in Euro 22.457,00, oltre rimborso forfetario 15 %, c.p.a. ed iva se dovuta come per legge;
- Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.; pagina 10 di 11 - Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di parte opposta-conventa in via riconvenzionale;
- Assorbita ogni altra e differente questione.
Così deciso in Siracusa, in data 05.06.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11