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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti l'8 e il 13 Maggio
2025 in sostituzione dell'udienza del 16 Maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2828 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da la RA , nata il [...] ad [...] e ivi residente, nella via Parte_1
Bolzano n. 61, C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, ad Agrigento, nella via Dante Alighieri n. 24, presso lo studio dell'Avv. Davide Arturo
Calì, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo della lite,
depositato il 18/09/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato il 18 Settembre 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., la
RA , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso Parte_1
contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per
il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio
1980.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 3 Marzo 2025 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 Maggio 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti l'8 e il 13 Maggio 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza, senza ammettere la C.T.U. richiesta dalla ricorrente.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza di tale valutazione è necessario evidenziare un emblematico e significativo aspetto. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis
c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott. , nominato nel corso della Persona_1
fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che,
in concreto, le patologie da cui è affetta la RA non sono tali da consentirle Parte_1
di avere diritto all'indennità di accompagnamento (cfr.: relazione tecnica di ufficio depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio e chiarimenti alle osservazioni medico-legali formulate dal C.T.P. della istante). Quindi, la ricorrente non presenta le condizioni sanitarie stabilite dalla legge superiormente citata per accedere al beneficio richiesto.
2 Prendendo atto delle cennate conclusioni formulate dal prefato perito, la RA
[...]
ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, a fronte delle precise Parte_1
ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, la ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, la RA ha lamentato Parte_1
solo una riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto dal menzionato perito,
riproponendo le osservazioni a cui questi ha dato un puntuale e preciso riscontro, senza indicare specificamente i motivi per i quali la valutazione deve ritenersi riduttiva. La carenza di questi ultimi non può ritenersi superata dall'avere la medesima allegato nel proprio fascicolo, nonché
alle note scritte depositate il 13 Maggio 2025 della nuova certificazione sanitaria. Ciò in quanto,
tale documentazione sanitaria non è in grado di evitare la valutazione di non ammissibilità della pretesa avanzata dalla ricorrente con il ricorso che ha incoato la causa. A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dalla RA . Parte_1
La ricorrente, soccombente, non avendo prodotto nel presente giudizio la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 Novembre 2003, deve essere condannata al pagamento a favore dell' delle relative CP_1
spese processuali come liquidate nella parte dispositiva.
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico della RA , ai sensi dell'art. 152 disp. att. Parte_1
c.p.c., avendo essa prodotto in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.
L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nella citata fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo del presente giudizio, confermando che la RA non si trovava, né si trova nelle Parte_1
condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980;
- condanna, per le argomentazioni sopra illustrate, la ricorrente a rifondere all' le CP_1
spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge;
- dichiara, per i motivi superiormente articolati, irripetibili le spese di lite del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento in data 16 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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