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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/10/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 574/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Antonia Gradi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 574/2020 promossa da:
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
), Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), Parte_3 CodiceFiscale_3
e genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Parte_3 Parte_4
( ), Persona_1 CodiceFiscale_4 con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI PIETRO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNATI Controparte_1 C.F._5
IO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._6
PENNATI IO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._7
PENNATI IO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per gli attori
pagina 1 di 11 “Piaccia al Tribunale di Cremona, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, e premessa ogni declaratoria incidentale e del caso, giudicare:
--accertare e dichiarare che all'immobile appartenente all'attore Sig. di cui al C.F. Parte_1
del Comune di IN, Foglio 12, Mapp. 45sub.1 (cascina n.22, P.T.-1, A/2 di Cl.2, CP_4
vani 10,5) compete diritto di accesso e di scarico carrale e pedonale facendo uso della “Strada
Vicinale Nosadello Superiore (anche detta strada consorziale); Controparte_5
--accertare e dichiarare che all'immobile appartenente all'attore Sig. di cui al Parte_2
C.T. del Comune di IN, Foglio 12, Mapp. 258 (Seminativo di Cl.1 di Ha.00.98.20) e Mapp. 252
(Seminativo di Cl.1 di Ha.06.22.14) compete diritto di accesso e di scarico carrale e pedonale facendo uso della “Strada Vicinale Nosadello Superiore – (anche detta strada consorziale); Controparte_5
--accertare e dichiarare che agli immobili appartenenti all'attore Sig. a Parte_3 titolo d'usufrutto, ed all'attore Sig. a titolo di nuda proprietà, di cui al C.T. del Persona_1
Comune di IN, Foglio 12, Mapp. 44, 66, 149, 236, 237 e 259 compete diritto di accesso e di scarico carrale e pedonale facendo uso della “Strada Vicinale Nosadello Superiore – CP_5
(anche detta strada consorziale);
[...]
--accertare che i convenuti hanno di fatto eliminato un settore di detta strada (nella parte interposta tra gli appezzamenti di cui ai Mappale 95 ed al Mappale 49 del Foglio 12 del C.T. del Comune di
IN), ed in altra parte ne hanno limitato la sezione, riducendo la banchina transitabile ed asportando il materiale del sottofondo;
infine hanno posato in lato ovest a detta strada una sbarra metallica chiudibile atta ad inibire e condizionare il passaggio;
--condannare i predetti Sigg.ri e Controparte_1 Parte_5 [...]
Parte_6
----a rimuovere la sbarra, con i relativi plinti e supporti;
----a ripristinare per tutto il tratto interposto tra gli appezzamenti di cui ai Mappali 95 e 49 del Foglio
12 del C.T. del Comune di IN la strada vicinale in questione, ricostituendo il terrapieno in materiali inerti di sottofondo alto almeno 30/35 Cm. (o comunque in misura da determinarsi secondo prudente valutazione tecnica) dal circostante piano di campagna, per una larghezza di non meno di
3,50 metri lineari (o comunque in misura da determinarsi secondo prudente valutazione tecnica), misurando da ciglio a ciglio della strada ricostituenda, per tutto il tratto in cui detta strada segue il lato sud del campo di cui al Mappale 95 del Foglio 12 del C.T. del
Comune di IN. pagina 2 di 11 Spese e competenze di CTU, e spese di lite interamente rifuse”
Per i convenuti
“In via principale: rigettarsi ogni e qualsivoglia domanda proposta da parte attrice nei confronti dei sig.ri CP_1
, e poiché infondata in fatto ed in diritto.
[...] Controparte_3 Controparte_2
Con vittoria di spese e compensi professionali”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori in epigrafe adivano il Tribunale esponendo:
-di essere proprietari in di porzioni immobiliari adibite a propria casa d'abitazione, Parte_7
a strutture rurali per l'esercizio di attività agricola e d'allevamento di animali e a porzioni di terreni agricoli ove esercitavano la propria attività d'impresa;
-che detti beni risultavano, nel dettaglio, così catastalmente distinti:
--quanto a casa d'abitazione su due piani distinta in catasto al C.F. del Comune di Parte_1
IN, Foglio 12, Mappale 45sub.1 (casc. Colobarolo n.22°, P.,T-1. A/2 di Cl.2, vani 10,5);
--quanto a appezzamento di terreno agricolo distinto in catasto al C.T. del Parte_2
Comune di IN, Foglio 12, Mappale 258 (Seminativo di Cl.1^ di Ha.00.98.20) e Mappale 252
(Seminativo di Cl.1^ di Ha.06.22.14);
--quanto a a titolo di usufrutto, e a a titolo di nuda Controparte_6 Persona_1 proprietà: il fondo rustico di cui alla cascina o “Colombirolo” distinta in catasto al C.T. del CP_5
Comune di IN, Foglio 12, Mappale 44 (Seminativo Irrigui di Cl.1, di Ha.01.66.50), 66 (Fabbr.
Rur. Di Ha.00.01.70), 149 (area rurale cortilizia di Ha.00.33.77), 236 (Seminativo Irriguo di Cl. 1, di
Ha.00.14.00), 237 (Seminativo Irriguo di Cl.1, di Ha.00.04.45) e 259 (Seminativo di Cl.1, di
Ha.01.31.36.);
-che tutti i beni suelencati appartenevano, dalla fine degli anni “60 in poi, al Cav. , (padre Persona_2 dell'attore nonno dell'attore e bisnonno dell'attore Parte_1 Controparte_6 Per_1
) che aveva operato l'acquisto, conducendo il complesso in proprio e con l'aiuto dei figli e di
[...]
dipendenti;
-che da sempre, e comunque da epoca risalente nel tempo –a memoria degli attori quanto meno dalla metà del secolo scorso- le porzioni immobiliari sopra descritte (dal 1968 appartenenti tutte al Sig.
Cav. ) godevano dell'accesso dello scarico carrale e pedonale attraverso la strada Persona_2 interpoderale denominata “Strada Vicinale Nosadello Superiore - (in alcuni atti Controparte_5 pagina 3 di 11 definita anche come “strada Consorziale”), strada campestre con andamento tendenziale Est-Ovest che poneva in collegamento detti immobili in lato Est con la pubblica viabilità prossima al centro urbano di
IN, ed in lato Ovest con il centro urbano della frazione di Nosadello di IN, immettendosi direttamente sulla Comunale Nosadello-Gradella;
-che un settore della predetta strada vicinale correva a ridosso del confine tra due appezzamenti di terreno distinti in catasto al Foglio 12 del Catasto Terreni del Comune di IN, rispettivamente a
Nord la particella catastale al Mappale 95 (Prato Irriguo di Ha.04.12.16; mappale creato a seguito di frazionamento del preesistente più ampio Mappale 43 del medesimo Foglio), ed a Sud la particella al
Mappale 49 (Prato Irriguo di Ha.04.33.50), entrambi appartenenti in comunione indivisa ai convenuti i quali ne avevano operato l'acquisto il 29.09.1993 per atto in autentica Dr. Notaio in Persona_3
IN da;
Persona_2
-che nel contesto dell'atto si faceva specifica menzione alla strada vicinale “Nosadello Superiore –
Cascina Venini” sulla quale i compratori avevano diritto di accesso (pur se limitato, nel titolo d'acquisto, fino al vertice sud-est del mappale 95), con obbligo di manutenzione e conservazione da parte di tutti gli utenti;
-che malgrado il chiaro dato desumibile dal titolo d'acquisto, iniziando dal mese di Settembre 2014 i avevano dato corso ad una serie di interventi chiaramente atti a ostacolare, rendere CP_1
maggiormente difficoltose ed infine impedire completamente il transito dei deducenti su tutto il settore si strada vicinale interposto tra i campi di proprietà di cui ai predetti Mappali 95 e 49: CP_1
-che, invero, in un primo tempo, nel settembre 2014 i operavano il deposito d'un cumulo di CP_1
terriccio nello spazio interposto tra due paracarri di delimitazione della sede della strada vicinale, in angolo sud/est al mappale 95; in un secondo tempo, nel novembre/dicembre 2014 operavano della movimentazione del fondo stradale, riducendo la sezione transitabile asportando parte delle banchine laterali e rendendo difficoltoso il passo;
-che gli attori operavano un primo intervento di risistemazione, per riportare a minime condizioni di transitabilità la strada in questione ma che successivamente i convenuti, malgrado il dissenso degli attori, operavano la posa di cumuli di terra per impedire il transito, poi la rimozione meccanica dei materiali inerti che costituivano sottofondo e rialzo del piano stradale percorribile, infine ponevano in opera una sbarra rimasta inizialmente aperta e successivamente chiusa;
-che tali comportamenti erano illegittimi attesi i diritti degli attori – in qualità di proprietari delle porzioni immobiliari sopra evidenziate – sulla strada vicinale. pagina 4 di 11 In particolare, gli attori deducevano di agire “iure proprietatis” e solo in via graduata, per il denegato e non-creduto caso in cui il percorso viario in questione non fosse riconosciuto come una strada vicinale, deducevano che si poteva configurare una residuale ipotesi di diritto di passaggio “iure servitutis”.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la fondatezza della domanda.
Osservavano che la via agraria Nosadello Superiore era stata classificata dal come Parte_7
“strada vicinale privata” ma che la stessa ormai da svariati anni aveva perso il proprio carattere di strada vicinale, a seguito dell'uso esclusivo ed ininterrotto della medesima da parte di signori quantomeno a partire dal settembre 1993, data in cui gli stessi acquistavano i mappali 49, CP_1
67, 48, 95 e 96 dal Cav. e data in cui quest'ultimo sopprimeva il preesistente tratto che Persona_2
collegava il vertice sud-est del mappale 95 alla vicinale del apponendo due colonne in CP_4
pietra ed una catena, per impedire a chiunque di invadere la sua proprietà.
L'altro tratto di strada che fungeva da collegamento tra la Strada del Colombarolo e la Strada
Nosadello Superiore, già al momento dell'acquisto dei fondi da parte dei fratelli (1993) era CP_1
soppresso e trasformato in terreno coltivo da parte dello stesso Cav. , dante causa degli Persona_2
odierni comparenti. Pertanto da quel momento in poi (anno 1993) l'allora strada vicinale Nosadello
Superiore, che aveva ormai perso la sua funzione di collegamento con la Strada del e con CP_4
altri terreni frontisti, rimaneva nel suo tratto superstite asservita in via esclusiva alle esigenze agricole dei risultando gli stessi gli unici frontisti da ambo i lati della strada. CP_1
Lo stesso Cav. in sede di trattative per la vendita, aveva garantito ai che dalla data Pt_1 CP_1
della vendita in poi nessuno sarebbe mai più transitato nel tratto superstite della via Agraria Nosadello
Superiore.
Quanto al posizionamento della sbarra e dei cumuli di terra da parte dei convenuti osservavano che a partire dal giugno 2014 sino al settembre 2014, i presumendo che la strada vicinale del CP_1
fosse interrotta per lavori, tolleravano che il sig. (proprietario del CP_4 Parte_2
fondo di cui al mappale 258, acquistato nell'aprile 2014) transitasse lungo la via agraria Nosadello
Superiore, a condizione che lo stesso non utilizzasse mezzi di dimensioni maggiori rispetto alla carreggiata.
Tuttavia, nel settembre 2014 il sig. venne colto da alcuni conoscenti dei a Parte_2 CP_1
transitare con mezzi inadeguati e, quindi, da tale momento la strada agraria venne comprensibilmente interrotta dai convenuti con varie modalità (installazione di uno sbarramento al vertice sud-ovest del mappale 95 e posizionamento di cumuli di terra al vertice sud-est del mappale 95) creando cioè sempre pagina 5 di 11 maggiori ostacoli alla viabilità, senza che fosse possibile, a partire dalla fine di settembre 2014, per chiunque ad eccezione dei convenuti transitarvi.
Domandavano pertanto il rigetto delle domande attoree.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio ed è quindi passata in decisione sulle conclusioni sovrascritte.
***
Occorre premettere che la creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. La predetta comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli (Cass. 2388/2023).
Nel caso di specie, gli attori assumono, in sintesi, di vantare un diritto di comproprietà sulla strada vicinale Nosadello Superiore che un tempo attraversava, per il tratto oggetto di controversia, terreni di proprietà di (già proprietario dei terreni sopra indicati oggi di proprietà dei convenuti e Persona_2
degli attori) derivando così gli attori il diritto di comproprietà sulla strada vicinale in questione dal loro dante causa, . Persona_2
I convenuti contestano tali deduzioni osservando che sin dall'acquisto da parte loro dei terreni fronteggianti, per il tratto per cui è causa, la strada vicinale Nosadello Superiore, quest'ultima aveva perso la sua natura di strada vicinale per essere asservita esclusivamente alle esigenze dei fondi dei convenuti (mappali 95 e 49), essendo stato soppresso il tratto che collegava la via Nosadello alla strada del ed avendo posto due colonne a delimitazione della sua proprietà oltre il CP_4 Persona_2
tratto di strada in questione.
Ebbene, applicando i principi indicati in premesse al caso di specie si osserva quanto segue.
Può ritenersi provata la natura di strada vicinale della via Nosadello Superiore.
L'esistenza della strada vicinale trova conferma: nell'esame dei titoli di acquisto prodotti in atti, tra cui quello degli stessi convenuti ove la strada vicinale è espressamente richiamata sia quanto all'accesso sia quanto ai confini;
nell'esame delle mappe catastali in cui è riportata la presenza della strada pagina 6 di 11 vicinale;
negli accertamenti demandati al CTU, essendo emerso anche dai rilievi fotografici aerei più risalenti nel tempo la presenza della strada;
nella sua stessa natura di strada interpoderale, evidentemente posta a servizio dei fondi agricoli interessati dal suo percorso.
Tale natura non può ritenersi esclusa dal fatto che sia emerso un tracciato reale della strada diverso da quello rappresentato nelle mappe catastali, in particolare dalla circostanza, evidenziata dai convenuti, che sia venuto meno il collegamento della predetta vicinale con quella detta del . CP_4
Invero, le strade vicinali non necessariamente devono inserirsi in un percorso che ne consenta il collegamento ad altre vie destinate a servire fondi diversi.
Inoltre, la circostanza che il tracciato della via Nosadello Superiore sia diverso da quello rappresentato in mappa, non ne fa venir meno la funzione di strada agraria posta a servizio dei fondi agricoli, essendo peraltro emerso dagli accertamenti peritali che la vicinale Nosadello Superiore, nel suo tracciato attuale, è tale quantomeno dal 1975 (vedasi pag. 5 relazione CTU), quindi da epoca ben precedente alla vendita dei terreni di cui ai mappali 95 e 49 ai convenuti.
Ancora, non vale ad escludere la natura di strada vicinale la circostanza che nell'atto di compravendita dei convenuti sia precisato che l'accesso ai fondi compravenduti si effettua lungo la vicinale suddetta sino all'angolo sud est del mappale 95.
Con tale previsione, il dante causa dei convenuti, proprietario di tutti i terreni fronteggianti la via
Nosadello a partire (seguendo la direzione ovest-est) da quelli venduti ai convenuti, ha evidentemente inteso limitare il diritto trasferito ai convenuti, inibendo loro l'utilizzo del tratto di strada posto ad est, inserito tra beni rimasti in proprietà del stesso. Pt_1
Non vale però la conclusione opposta, ovvero che, con tale atto, si sia privato dei suoi Persona_2
diritti sulla strada in questione nel tratto interposto tra i mappali alienati ai convenuti.
Anche la circostanza che siano state apposte delle colonne a delimitare la proprietà a confine Pt_1
con i terreni ceduti ai è a tal fine, e per le medesime ragioni, irrilevante. CP_1
Non v'è dubbio poi che i beni attualmente in proprietà di di cui al mappale 45 e Parte_1 Per_1
(sui beni di quest'ultimo è titolare del diritto di usufrutto) di cui ai
[...] Parte_3
mappali 44, 259, 236, 46 (ex mappali 66 e 149) siano o confinanti con la Strada Vicinale Nosadello
Superiore, come si evince dalla relazione del CTU, o posti al termine della stessa, dovendosi precisare che il mappale 237, come accertato dal CTU, costituisce il tratto est della stessa strada vicinale
Nosadello Superiore.
pagina 7 di 11 Pertanto, sulla scorta dei principi richiamati in premesse, va riconosciuto il loro diritto sulla predetta via Nosadello Superiore a titolo di communio incidens.
Per contro, i convenuti non hanno dato prova di un utilizzo esclusivo uti dominus (e non meramente uti condominus) della via Nosadello Superiore nel tratto interposto tra i mappali 95 e 49, essendo stati posti in essere atti di interversione del possesso solo in epoca molto recente, a partire dal 2014, mediante chiusura del tratto di strada in lato ovest (con il posizionamento della sbarra) e est (mediante apposizione di un cumulo di terra), atti che, peraltro, essendo stati posti in essere contro la volontà degli altri compossessori, non sarebbero utili ai fini dell'usucapione.
Per le ragioni esposte le domande degli attori , e Parte_1 Persona_1 Parte_3
vanno accolte.
E' emerso infatti chiaramente dall'istruttoria sia l'impedimento dell'accesso alla predetta via sia il mutamento dello stato di fatto della strada medesima (sul punto si richiama qui l'esito dell'istruttoria orale: così il teste “confermo che il tratto di Vicinale dalla fine del mappale 48 verso la Pt_1 Pt_8
è stata distrutta, con la rimozione della banchina ed arando il fondo della stessa”; si vedano
[...]
anche le dichiarazioni dei testi e . Tes_1 Tes_2 Tes_3
Sul punto giova riportare anche quanto accertato dal CTU: “Prendendo in considerazione il tratto di strada precedentemente menzionato, oltre alla sezione A si è rilevato che nei primi 50 metri ad est della sbarra installata (Sezioni B, C) la larghezza della strada rimane pressoché uniforme e si ritiene inalterata e senza modifiche nel tempo, così come evidenziato all'interno della sequenza temporale delle fotografie aeree sopra riportate. Si ritiene ragionevolmente che la larghezza originaria, così come mostrato dalle rilevazioni svolte mediante strumentazione GPS, sia quindi di circa 3,50 m.” …
“Il primo tratto di strada di circa 50 m ad est della sbarra, si può considerare inalterato e non necessita di ripristino. Oltre questo tratto la larghezza della strada tende a ridursi, anche se non in modo costante, verso est. Sarà quindi necessario realizzare oltre il bordo nord della strada esistente, un riempimento fino alla quota di fondazione della stessa in materiale idoneo, opportunamente costipato e livellato, tale da supplire alla riduzione della carreggiata e riportarla all'ampiezza di circa
3,50 m, rilevata nel primo tratto. Dovrà essere riformata, ove necessario, un'opportuna scarpata che permetta di raccordare le quote della strada ripristinata con le quote del campo coltivato a nord.
Qualora il sottofondo si presentasse già stabile e discretamente livellato sarà possibile trasportare in sito il materiale idoneo necessario, che dovrà essere steso e rullato fino alla quota opportuna.”
pagina 8 di 11 In risposta alle osservazioni di parte il CTU ha poi precisato che “… Punto b) La carreggiata non delimita per intero la strada, in quanto quest'ultima comprende, oltre alla carreggiata, anche le banchine laterali. La loro larghezza è stata considerata nella misurazione effettuata per definire
l'ampiezza complessiva della strada vicinale, così come richiesto dal quesito. …
Punto f) La larghezza di 3,50 m a cui si fa riferimento è quella complessiva della strada vicinale e non della carreggiata. Si ribadisce, come indicato al precedente “Punto b)”, che la strada risulta composta sia dalla carreggiata che dalle banchine laterali.”.
Va quindi accertato, in conformità della domanda, che all'immobile di proprietà dell'attore Pt_1
sopra indicato e agli immobili di proprietà di gravati da diritto di usufrutto a
[...] Persona_1
favore di , sopra indicati compete, per le ragioni sopra esposte il diritto di Parte_3
passaggio carraio e pedonale sulla “Strada Vicinale Nosadello Superiore – . Controparte_5
I convenuti devono pertanto essere condannati a rimuovere la sbarra posta a chiusura della predetta strada vicinale ovvero alla consegna delle chiavi della sbarra medesima agli attori sopra indicati;
al ripristino della strada vicinale nella larghezza originaria di mt. 3,50 come accertato nella relazione del
CTU che si intende qui richiamata.
Non può essere accolta invece la domanda proposta da Parte_2
I fondi acquistati da di cui ai mappali 252 e 258 sono posti a nord dei mappali 44 e Parte_2
259 (invero il 252 è a nord dello stesso mappale 258), non possono considerarsi fondi frontisti rispetto alla vicinale Nosadello Superiore, non sono fondi posti in consecuzione rispetto ai fondi fronteggianti altri tratti della strada vicinale e non sono posti al termine della predetta via.
Va escluso quindi che possa ritenersi titolare di un diritto di comproprietà sulla Parte_2
strada, non essendo a tal fine sufficiente che i terreni in questione fossero un tempo, tra gli altri, in proprietà di . Persona_2
Né tale diritto può ritenersi costituito in forza della previsione contenuta nell'atto di compravendita del mappale 258, nell'ambito del quale i venditori costituivano a favore del mappale 258 un diritto di servitù di passaggio pedonale e carrale a carico di una striscia della larghezza di m. 4 e per tutta la lunghezza in lato ovest del terreno al fg. 12 mapp. 44 e mapp 259 di proprietà dei venditori, servitù per la quale il corrispondeva la somma di euro 10.000,00 (doc. 3 fascicolo parte attrice), non Parte_2
potendosi in tal modo costituire analogo diritto di passaggio a favore del mappale 258 e a carico della via Nosadello Superiore (cfr. Cass. 3083/1994).
La domanda proposta da va dunque rigettata. Parte_2 pagina 9 di 11 Venendo alla pronuncia sulle spese, i convenuti devono essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori , e . Parte_1 Persona_1 Parte_3
L'attore va invece condannato alla rifusione delle spese in favore dei convenuti. Parte_2
Le spese di CTU, liquidate in corso di causa, vengono poste nella misura di ¾ a carico dei convenuti e nella misura di ¼ a carico dell'attore Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
--accerta che all'immobile di proprietà dell'attore di cui al C.F. del Comune di Parte_1
IN, Foglio 12, Mapp. 45 compete, per le ragioni e i titoli di cui in motivazione, diritto di passaggio carraio e pedonale sulla “Strada Vicinale Nosadello Superiore – ; Controparte_5
--accerta e dichiara che agli immobili di proprietà di gravati da diritto di usufrutto a Persona_1
favore di , di cui al C.T. del Comune di IN, Foglio 12, Mapp. 44, 259, Parte_3
236, 46 compete, per le ragioni e i titoli di cui in motivazione, diritto di passaggio carraio e pedonale sulla “Strada Vicinale Nosadello Superiore – ; Controparte_5
--condanna i convenuti e Controparte_1 Parte_5 [...]
Parte_6
a rimuovere la sbarra posta a chiusura della predetta strada vicinale ovvero alla consegna delle chiavi della sbarra medesima agli attori sopra indicati;
al ripristino della strada vicinale, nel tratto interposto tra i mappali 95 e 49 di proprietà dei convenuti, nella larghezza originaria di mt. 3,50 come accertato nella relazione del CTU che si intende qui richiamata;
rigetta la domanda di Parte_2
condanna i convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_3
, e che liquida complessivamente in euro 9.000,00 per
[...] Persona_1 Parte_1
compensi, oltre contributo unificato e spese di bollo, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa;
condanna alla rifusione delle spese processuali in favore dei convenuti Parte_2
e che liquida Controparte_1 Parte_5 Parte_6
in euro 9.000,00, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa;
pagina 10 di 11 pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico dei convenuti nella misura di ¾ e nella restante misura di ¼ a carico di Parte_2
Cremona, 18.10.2025
Il Giudice dott.ssa Antonia Gradi
pagina 11 di 11