Art. 1.
Le domande per ottenere il contributo statale previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158 , e dall' art. 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 624 , per la traslazione delle salme dei caduti nella guerra, 1940-45 e nella lotta di liberazione, possono essere presentate al Ministero della difesa (Commissariato generale onoranze ai caduti) fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Possono altresi' rinnovare la domanda per ottenere la concessione del contributo di cui sopra, anche coloro ai quali il contributo era gia' stato, a suo tempo, attribuito, ma che, in virtu' dell' art. 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 676 , non avevano potuto usufruirne.
Le domande per ottenere il contributo statale previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158 , e dall' art. 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 624 , per la traslazione delle salme dei caduti nella guerra, 1940-45 e nella lotta di liberazione, possono essere presentate al Ministero della difesa (Commissariato generale onoranze ai caduti) fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Possono altresi' rinnovare la domanda per ottenere la concessione del contributo di cui sopra, anche coloro ai quali il contributo era gia' stato, a suo tempo, attribuito, ma che, in virtu' dell' art. 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 676 , non avevano potuto usufruirne.