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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/05/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3927/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3927/2024 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 22.5.2025, avente ad oggetto: interdizione
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Loconte, giusta mandato in atti Parte_1
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
- resistente contumace
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Dionisio Maria Filomena e Amicarelli Felice, giusta CP_2 mandato in atti -intervenuta-
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 la ricorrente chiedeva dichiararsi l'interdizione del Fratello,
[...]
come sopra generalizzato, assumendo che lo stesso è affetto da “tetraparesi spastica e insufficienza CP_1 mentale di gradi medio – portatore esiti cerebropatia connatale”, che lo rende incapace di poter provvedere ai propri interessi, dichiarandosi la ricorrente disponibile a rivestire la funzione di tutrice.
Si costituiva nel giudizio sorella della ricorrente e del resistente, non opponendosi alla domanda CP_2 principale, ma chiedendo solo che il tutore da nominarsi sia individuate tra persone estranee alla compagine familiar stanti i forti contrasti esistenti tra I congiunti.
Nel corso del giudizio veniva disposto ed effettuato l'esame dell'intercidendo, nonchè l'esame dei prossimi congiunti.
All'esito, il Tribunale all'udienza del 22.05.2025 assumeva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Reputa il Collegio che alla luce degli elementi emersi appaia congrua l'adozione della amministrazione di sostegno.
Occorre premettere che secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass. civ. 22332/2011, che ha cassato con rinvio la decisione della Corte di Appello di confermare,
a sua volta, la sentenza di interdizione di un soggetto affetto da sindrome di down).
La Suprema Corte, nel citato arresto, ha dapprima ricordato come con la nota sentenza 9 dicembre 2005 n.
440, la Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità costituzionale della soluzione legislativa che ha affidato al giudice la scelta della misura di protezione, sulla base del criterio della maggiore adeguatezza della tutela rispetto alle esigenze concrete del caso concreto e di quello del carattere residuale dell'interdizione e inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno, in attuazione del principio fondamentale che regola la materia enunciato con la L. n. 6 del 2004, art. 1, secondo cui la finalità dell'intervento legislativo è quella di
"tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
Quindi, ha ricordato come i suoi successivi interventi (Cass. n. 13584/2006, che ha trovato conferma nelle successive sentenze nn. 25366/2006 - paragrafo 2.5, 9628 e 17421del 2009 e 4866/2010), si sono posti in linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale, sia nella parte in cui ribadiscono la persistente diversità di presupposti delle diverse misure, in particolare dell'interdizione rispetto all'amministrazione di sostegno, fermo il carattere residuale della prima, anche in considerazione del superamento del suo carattere obbligatorio
(derivante dalla modifica dell'art. 414 c.c. che ha sostituito il "devono" con il "possono"), sia per la parte in cui riconoscono al giudice il potere di scelta tra le misura stesse.
Tale orientamento è stato confermato anche nelle pronunce successive, in cui la Corte di legittimità ha ribadito che l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e
2 meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario (Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020), essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica", anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi;
in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall'art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea
(Sez.
1 - Ordinanza n. 12998 del 15/05/2019).
Ciò chiarito, nel caso che ci occupa, alla luce della documentazione medica prodotta in atti e delle dichiarazioni rese dallo stesso resistente e dai prossimi congiunti ascoltati, devesi rilevare che il resistente sicuramente ha una infermità che lo pone nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, essendo documentalmente emerso che lo stesso sia affetto da “tetraparesi spastica e insufficienza mentale di gradi medio – portatore esiti cerebropatia connatale”.
Dalla documentazione versata emerge altresì che lo stesso è dotato di < limitatamente a semplici problematiche….ansioso manifesta fobie facilmente contenibili da un adeguato supporto psicopedagogico….si consigliano stimolazioni cognitive ed alla socializzazione….>>.
Reputa il Collegio che, ferma restando la necessità di una misura di protezione, congrua appare l'adozione della amministrazione di sostegno, anche in ragione della concreta attività, anche economico-patrimoniale, di cui allo stato vi è necessità di assistenza, risultando il resistente titolare di diritti in una consistenza che a parere del Collegio giustifica, ex art 418, ult. Co. c.c. l'adozione della diversa misura della amministrazione di sostegno.
E tanto soprattutto alla luce dell'esame del resistente avvenuto all'udienza del 22.5.2025, ove quest'ultimo ha risposto alle domande che il Giudice gli ha rivolto, riconoscendo anche il valore del denaro che gli è stato mostrato, ancorchè in un primo momento l'interdicendo ha dichiarato di vivere in casa con la sorella, riferendo particolari della vita quotidiana, che in realtà si sono rivelati non corrispondenti alla realtà, essendo lo stesso ricoverato invece presso una RSSA, lo stesso, a seguito dell'intervento del difensore ha immediatamente rettificato la propria risposta dichiarando di vivere, in realtà, in una struttura, con ciò confermandosi che lo stesso dispone di un bagaglio critic seppur limitato e tale da giustificare la adozione di una misura protettiva che non potrà che essere meglio adattata alle pecualiari condizioni dello stesso (v. verbale di udienza: “a seguito dell'intervento dell'avv. Loconte, il sig. dichiara di vivere in una struttura”). CP_1
Le incongruenze nel racconto, alla luce della documentazione medica e delle risultanze processuali non possono considerarsi tali da far ritenere congrua la misura dell'interdizione, come richiesta dalla ricorrente, che tra l'altro ha riferito in sede di suo ascolto che il fratello “riconosce” tutti i familiari.
3 Alla luce di quanto sopra, non è, in altre parole, emersa alcuna particolare complessità di decisioni da assumere anche quotidianamente nella gestione degli interessi patrimoniali del resistente (Cass. civ. 18171/2013, che ha viceversa confermato la scelta del giudice di merito per l'interdizione, in considerazione dell'ampiezza, consistenza e natura composita del patrimonio del soggetto ultranovantacinquenne).
E' emerso infatti che il resistente è già protetto sul piano della assistenza materiale e sanitaria dalle cure e assistenza della R.S.S.A. di Bisceglie, che lo ospita, per cui attualmente le esigenze da soddisfare sono essenzialmente quelle relative alla gestione della casa familiare, in comproprietà con i fratelli,(a nulla rilevando
– ai fini del presente giudizio – iI dissidi di natura economico-ereditaria tra i congiunti) nonchè della l'indennità di accompagnamento e pensione di invalidità (v. dichiarazioni riferite alla detta udienza dalla ricorrente
“ prende l'accompagnamento e la pensione di invalidità, per un totale di € 600,00. E' CP_1
comproprietario di un appartamento con mio padre che ora è deceduto, appartamento che è anche mio e
di mia sorella”).
In conclusione, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, è emersa l'adeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno, in grado per la particolare flessibilità che contraddistingue i poteri che vengono attribuiti all'amministratore di sostegno sulla base delle specifiche esigenze del beneficiario, di meglio garantirne la tutela.
La competenza alla nomina e alla indicazione dei confini delle funzioni dell'amministratore di sostegno, spetta al Giudice Tutelare di Trani competente per territorio, cui vanno trasmessi gli atti con separata ordinanza, non ravvisandosi gli estremi di urgenza per la nomina di un amministratore provvisorio.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 25.11.2024, così provvede: Pt_1
A) rigetta la domanda e provvede come da separata ordinanza alla trasmissione degli atti al G.T.;
B) nulla per le spese.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 27 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3927/2024 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 22.5.2025, avente ad oggetto: interdizione
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Loconte, giusta mandato in atti Parte_1
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
- resistente contumace
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Dionisio Maria Filomena e Amicarelli Felice, giusta CP_2 mandato in atti -intervenuta-
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 la ricorrente chiedeva dichiararsi l'interdizione del Fratello,
[...]
come sopra generalizzato, assumendo che lo stesso è affetto da “tetraparesi spastica e insufficienza CP_1 mentale di gradi medio – portatore esiti cerebropatia connatale”, che lo rende incapace di poter provvedere ai propri interessi, dichiarandosi la ricorrente disponibile a rivestire la funzione di tutrice.
Si costituiva nel giudizio sorella della ricorrente e del resistente, non opponendosi alla domanda CP_2 principale, ma chiedendo solo che il tutore da nominarsi sia individuate tra persone estranee alla compagine familiar stanti i forti contrasti esistenti tra I congiunti.
Nel corso del giudizio veniva disposto ed effettuato l'esame dell'intercidendo, nonchè l'esame dei prossimi congiunti.
All'esito, il Tribunale all'udienza del 22.05.2025 assumeva la causa in decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Reputa il Collegio che alla luce degli elementi emersi appaia congrua l'adozione della amministrazione di sostegno.
Occorre premettere che secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia, l'amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cass. civ. 22332/2011, che ha cassato con rinvio la decisione della Corte di Appello di confermare,
a sua volta, la sentenza di interdizione di un soggetto affetto da sindrome di down).
La Suprema Corte, nel citato arresto, ha dapprima ricordato come con la nota sentenza 9 dicembre 2005 n.
440, la Corte Costituzionale ha ribadito la legittimità costituzionale della soluzione legislativa che ha affidato al giudice la scelta della misura di protezione, sulla base del criterio della maggiore adeguatezza della tutela rispetto alle esigenze concrete del caso concreto e di quello del carattere residuale dell'interdizione e inabilitazione rispetto all'amministrazione di sostegno, in attuazione del principio fondamentale che regola la materia enunciato con la L. n. 6 del 2004, art. 1, secondo cui la finalità dell'intervento legislativo è quella di
"tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".
Quindi, ha ricordato come i suoi successivi interventi (Cass. n. 13584/2006, che ha trovato conferma nelle successive sentenze nn. 25366/2006 - paragrafo 2.5, 9628 e 17421del 2009 e 4866/2010), si sono posti in linea di continuità con la giurisprudenza costituzionale, sia nella parte in cui ribadiscono la persistente diversità di presupposti delle diverse misure, in particolare dell'interdizione rispetto all'amministrazione di sostegno, fermo il carattere residuale della prima, anche in considerazione del superamento del suo carattere obbligatorio
(derivante dalla modifica dell'art. 414 c.c. che ha sostituito il "devono" con il "possono"), sia per la parte in cui riconoscono al giudice il potere di scelta tra le misura stesse.
Tale orientamento è stato confermato anche nelle pronunce successive, in cui la Corte di legittimità ha ribadito che l'amministrazione di sostegno prevista dall'art. 3 della l. n. 6 del 2004 ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del c.c. Rispetto ai predetti istituti,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e
2 meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario (Sez. 2 - , Sentenza n. 6079 del 04/03/2020), essendo sufficiente che sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi "infermità" o "menomazione fisica", anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi;
in tale ipotesi, il giudice è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno, poiché la discrezionalità attribuitagli dall'art. 404 c.c. ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea
(Sez.
1 - Ordinanza n. 12998 del 15/05/2019).
Ciò chiarito, nel caso che ci occupa, alla luce della documentazione medica prodotta in atti e delle dichiarazioni rese dallo stesso resistente e dai prossimi congiunti ascoltati, devesi rilevare che il resistente sicuramente ha una infermità che lo pone nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, essendo documentalmente emerso che lo stesso sia affetto da “tetraparesi spastica e insufficienza mentale di gradi medio – portatore esiti cerebropatia connatale”.
Dalla documentazione versata emerge altresì che lo stesso è dotato di < limitatamente a semplici problematiche….ansioso manifesta fobie facilmente contenibili da un adeguato supporto psicopedagogico….si consigliano stimolazioni cognitive ed alla socializzazione….>>.
Reputa il Collegio che, ferma restando la necessità di una misura di protezione, congrua appare l'adozione della amministrazione di sostegno, anche in ragione della concreta attività, anche economico-patrimoniale, di cui allo stato vi è necessità di assistenza, risultando il resistente titolare di diritti in una consistenza che a parere del Collegio giustifica, ex art 418, ult. Co. c.c. l'adozione della diversa misura della amministrazione di sostegno.
E tanto soprattutto alla luce dell'esame del resistente avvenuto all'udienza del 22.5.2025, ove quest'ultimo ha risposto alle domande che il Giudice gli ha rivolto, riconoscendo anche il valore del denaro che gli è stato mostrato, ancorchè in un primo momento l'interdicendo ha dichiarato di vivere in casa con la sorella, riferendo particolari della vita quotidiana, che in realtà si sono rivelati non corrispondenti alla realtà, essendo lo stesso ricoverato invece presso una RSSA, lo stesso, a seguito dell'intervento del difensore ha immediatamente rettificato la propria risposta dichiarando di vivere, in realtà, in una struttura, con ciò confermandosi che lo stesso dispone di un bagaglio critic seppur limitato e tale da giustificare la adozione di una misura protettiva che non potrà che essere meglio adattata alle pecualiari condizioni dello stesso (v. verbale di udienza: “a seguito dell'intervento dell'avv. Loconte, il sig. dichiara di vivere in una struttura”). CP_1
Le incongruenze nel racconto, alla luce della documentazione medica e delle risultanze processuali non possono considerarsi tali da far ritenere congrua la misura dell'interdizione, come richiesta dalla ricorrente, che tra l'altro ha riferito in sede di suo ascolto che il fratello “riconosce” tutti i familiari.
3 Alla luce di quanto sopra, non è, in altre parole, emersa alcuna particolare complessità di decisioni da assumere anche quotidianamente nella gestione degli interessi patrimoniali del resistente (Cass. civ. 18171/2013, che ha viceversa confermato la scelta del giudice di merito per l'interdizione, in considerazione dell'ampiezza, consistenza e natura composita del patrimonio del soggetto ultranovantacinquenne).
E' emerso infatti che il resistente è già protetto sul piano della assistenza materiale e sanitaria dalle cure e assistenza della R.S.S.A. di Bisceglie, che lo ospita, per cui attualmente le esigenze da soddisfare sono essenzialmente quelle relative alla gestione della casa familiare, in comproprietà con i fratelli,(a nulla rilevando
– ai fini del presente giudizio – iI dissidi di natura economico-ereditaria tra i congiunti) nonchè della l'indennità di accompagnamento e pensione di invalidità (v. dichiarazioni riferite alla detta udienza dalla ricorrente
“ prende l'accompagnamento e la pensione di invalidità, per un totale di € 600,00. E' CP_1
comproprietario di un appartamento con mio padre che ora è deceduto, appartamento che è anche mio e
di mia sorella”).
In conclusione, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, è emersa l'adeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno, in grado per la particolare flessibilità che contraddistingue i poteri che vengono attribuiti all'amministratore di sostegno sulla base delle specifiche esigenze del beneficiario, di meglio garantirne la tutela.
La competenza alla nomina e alla indicazione dei confini delle funzioni dell'amministratore di sostegno, spetta al Giudice Tutelare di Trani competente per territorio, cui vanno trasmessi gli atti con separata ordinanza, non ravvisandosi gli estremi di urgenza per la nomina di un amministratore provvisorio.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso depositato il 25.11.2024, così provvede: Pt_1
A) rigetta la domanda e provvede come da separata ordinanza alla trasmissione degli atti al G.T.;
B) nulla per le spese.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del 27 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura Cantore
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