Sentenza breve 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 20/01/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00517/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06194/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6194 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, quale rappresentante legale del minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv.to Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, C.S.A. di Napoli, Liceo Artistico Statale “-OMISSIS-”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento,
a. del prot. n.-OMISSIS-emesso dal Liceo Artistico Statale “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente per l’annullamento, previa sospensione pagina 2 di 15 a. del prot. n.-OMISSIS-emesso dal Liceo Artistico Statale “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data; b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente
quanto ai motivi aggiunti:
a. del prot. n. -OMISSIS- emesso dal Liceo Artistico Statale “-OMISSIS-” con sede in -OMISSIS-,-OMISSIS-in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il minore è affetto da “disturbo autistico con livello di supporto 3”, disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 ed ai fini dell’indennità di accompagnamento e, per l’anno in corso, frequenta la quarta classe del Liceo Artistico Statale “-OMISSIS-”, per un tempo settimanale di 35 ore;
- con gli atti impugnati, l’Amministrazione scolastica ha riconosciuto l’assegnazione di 18 ore di insegnamento di sostegno scolastico in contrasto con il PEI 2024/2025 (4 ottobre 2024), che, per l’a.s. 2024/205, richiede 35 ore di sostegno scolastico (cfr., PEI 2024/2025, p.13 in atti);
Ritenuto che il ricorso debba accogliersi, essendo fondata la censura del difetto di motivazione, poiché, nonostante la situazione di disabilità del minore, l’Amministrazione non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, come peraltro cristallizzato nel PEI 2024/2025 (laddove l’effettivo fabbisogno è alla base del sostegno scolastico degli alunni disabili, cfr., T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341), così perpetrando la prassi di attendere le decisioni giudiziali per garantire il pieno esercizio del diritto fondamentale allo studio e di incentivare al contempo il relativo contenzioso giudiziale e i conseguenti oneri (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza, 13 febbraio 2023, n. 986; Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
Ritenuto, in conclusione sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che gli atti impugnati devono essere annullati, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
Ritenuto, invece, di dover respingere la domanda relativa all’assegnazione dell’insegnante di sostegno anche per gli anni successivi, conformemente ai numerosi precedenti della Sezione in tal senso ( ex plurimis , TAR Campania Napoli sez. IV, 22 dicembre 2020, n. 6366, 4 dicembre 2020, n. 5823, 2 dicembre 2020, n. 5735) nonché della giurisprudenza di secondo grado (Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2010 n. 2231): stante la sussistenza del diritto ad ottenere un numero di ore di sostegno adeguato alla patologia sofferta, la determinazione delle stesse va infatti effettuata dall’Amministrazione di anno in anno, in base alla specifica rilevazione delle esigenze concrete del minore e, in particolare, alla luce di quanto risultante dal profilo dinamico funzionale e dal Piano Educativo Individualizzato, i quali devono tenere conto, come sopra detto, dei bisogni del disabile;
Osservato che per i principi relativi alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità risarcitoria dell’amministrazione, può rinviarsi, per esigenze di sinteticità, ex art. 88 comma 2 lett. d) c. p. a., ai precedenti della Sezione T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 7 settembre 2023, n. 5000; 8 aprile 2024, n. 2313 (cfr. anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13 novembre 2024, n. 6188 per il riparto degli oneri probatori);
Ritenuto che quanto alla determinazione della valutazione equitativa (che come tale è riservata al Collegio), il danno possa essere equitativamente liquidato in euro 1.000,00 per ogni mese di mancata fruizione dell’insegnamento di sostegno per l’intero orario di programmazione scolastico, dalla data di avvio dell’anno scolastico, che ha concretizzato ed attualizzato la lesione alla sfera giuridica del minore, in ragione del suo accertato fabbisogno e fino al momento della effettiva assegnazione delle ore di sostegno, in esecuzione della presente sentenza;
Rilevato che la regolazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- in parte lo accoglie, in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori come per legge;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.