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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 587/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6762/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 674824-22990725 CONT. CONS. BON 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con studio in Paola (CS), Indirizzo_1, ricorreva contro il Consorzio di Bonifica del Tirreno Cosentino, nonché
contro
Area Srl avverso, e per l'annullamento del Preavviso di Fermo amministrativo n. 22990725, ricevuto in data 11.10.2024, con il quale veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma di
€ 115,13 a titolo di contributo consortile di bonifica per l' anno 2020.
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo, deducendo:
Vizi di motivazione e violazione del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 3 L. n. 241/1990, 7 e 17 L. n.
212/2000 e art. 24 Cost.;
Assenza dei presupposti per l'imposizione tributaria, in quanto i terreni del ricorrente non avrebbero ricevuto alcun beneficio diretto o indiretto dalle opere di bonifica e irrigazione, ai sensi degli artt. 860 e
864 c.c., R.D. n. 215/1933 e L. Regione Calabria n. 11/2003.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso
AREA S.r.l. ha resistito, evidenziando che:
Il ricorrente era già stato destinatario di precedenti atti impositivi (avviso n. 15240786 del 29/12/2022, richiesta formale n. 17374066 del 10/07/2023, avviso di accertamento n. 17877229 del 13/11/2023, ingiunzione n. 1060283 del 14/02/2024) non impugnati nei termini perentori di 60 giorni previsti dall'art. 21
D.Lgs. 546/1992;
Il preavviso di fermo amministrativo notificato l'11/10/2024 costituisce atto successivo di natura esecutiva e non autonoma sul merito del tributo, la cui legittimità è discendente dagli atti precedenti, ormai definitivi;
Ha agito come concessionaria nella riscossione coattiva del tributo, in conformità agli incarichi ricevuti e alle norme di legge (R.D. n. 639/1910, D.P.R. n. 602/1973, art. 86).
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 19 D.Lgs. 546/1992 stabilisce che gli atti impositivi e gli atti endoprocedimentali sono autonomamente impugnabili. Tuttavia, ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto, l'impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica.
Nel caso di specie:
L'avviso di accertamento n. 17877229 è stato notificato il 13/11/2023;
La richiesta formale n. 17374066 è stata notificata il 10/07/2023;
L'avviso originario n. 15240786 è stato inviato il 29/12/2022.
Il ricorrente non ha impugnato nessuno di tali atti nei termini perentori. La giurisprudenza è chiara: una volta decorso il termine di impugnazione, il contenuto sostanziale dell'atto diventa definitivo, incontrovertibile e insindacabile, incluse le questioni relative ai presupposti di legge, al beneficio e al perimetro di contribuenza. Pertanto le eccezioni di carenza dei presupposti e di mancato beneficio non possono essere sollevate ora, essendo il relativo atto precedente ormai definitivo.
Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/1973 è un atto esecutivo di natura cautelare, finalizzato a garantire la riscossione coattiva di crediti certi, liquidi ed esigibili.
Il preavviso di fermo non costituisce atto impositivo autonomo, ma discende da atti precedenti validi e definitivi;
La notificazione del preavviso ha avuto ad oggetto la riscossione coattiva del tributo già accertato e ingiunto, in conformità alla legge e alle istruzioni ricevute dal mandante (Consorzio di Bonifica);
Pertanto, non è sindacabile in sede giurisdizionale la legittimità del credito, se non impugnando gli atti antecedenti nei termini di legge.
AREA S.r.l., in qualità di concessionaria:
Ha notificato la richiesta formale, l'avviso di accertamento e l'ingiunzione di pagamento secondo le regole di legge;
Ha emesso il preavviso di fermo amministrativo in conformità agli artt. 3 R.D. 639/1910 e 86 D.P.R.
602/1973;
Ha rispettato i principi di imparzialità, trasparenza e tutela del diritto di difesa, non essendo richiesto un nuovo esame sul merito del tributo già definito.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. II così dispone:
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 150.00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza il 21gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
TO NI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
GAETANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6762/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 674824-22990725 CONT. CONS. BON 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con studio in Paola (CS), Indirizzo_1, ricorreva contro il Consorzio di Bonifica del Tirreno Cosentino, nonché
contro
Area Srl avverso, e per l'annullamento del Preavviso di Fermo amministrativo n. 22990725, ricevuto in data 11.10.2024, con il quale veniva intimato al ricorrente il pagamento della somma di
€ 115,13 a titolo di contributo consortile di bonifica per l' anno 2020.
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo, deducendo:
Vizi di motivazione e violazione del diritto di difesa, ai sensi degli artt. 3 L. n. 241/1990, 7 e 17 L. n.
212/2000 e art. 24 Cost.;
Assenza dei presupposti per l'imposizione tributaria, in quanto i terreni del ricorrente non avrebbero ricevuto alcun beneficio diretto o indiretto dalle opere di bonifica e irrigazione, ai sensi degli artt. 860 e
864 c.c., R.D. n. 215/1933 e L. Regione Calabria n. 11/2003.
Pertanto chiedeva l'accoglimento del ricorso
AREA S.r.l. ha resistito, evidenziando che:
Il ricorrente era già stato destinatario di precedenti atti impositivi (avviso n. 15240786 del 29/12/2022, richiesta formale n. 17374066 del 10/07/2023, avviso di accertamento n. 17877229 del 13/11/2023, ingiunzione n. 1060283 del 14/02/2024) non impugnati nei termini perentori di 60 giorni previsti dall'art. 21
D.Lgs. 546/1992;
Il preavviso di fermo amministrativo notificato l'11/10/2024 costituisce atto successivo di natura esecutiva e non autonoma sul merito del tributo, la cui legittimità è discendente dagli atti precedenti, ormai definitivi;
Ha agito come concessionaria nella riscossione coattiva del tributo, in conformità agli incarichi ricevuti e alle norme di legge (R.D. n. 639/1910, D.P.R. n. 602/1973, art. 86).
Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 19 D.Lgs. 546/1992 stabilisce che gli atti impositivi e gli atti endoprocedimentali sono autonomamente impugnabili. Tuttavia, ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto, l'impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla notifica.
Nel caso di specie:
L'avviso di accertamento n. 17877229 è stato notificato il 13/11/2023;
La richiesta formale n. 17374066 è stata notificata il 10/07/2023;
L'avviso originario n. 15240786 è stato inviato il 29/12/2022.
Il ricorrente non ha impugnato nessuno di tali atti nei termini perentori. La giurisprudenza è chiara: una volta decorso il termine di impugnazione, il contenuto sostanziale dell'atto diventa definitivo, incontrovertibile e insindacabile, incluse le questioni relative ai presupposti di legge, al beneficio e al perimetro di contribuenza. Pertanto le eccezioni di carenza dei presupposti e di mancato beneficio non possono essere sollevate ora, essendo il relativo atto precedente ormai definitivo.
Il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/1973 è un atto esecutivo di natura cautelare, finalizzato a garantire la riscossione coattiva di crediti certi, liquidi ed esigibili.
Il preavviso di fermo non costituisce atto impositivo autonomo, ma discende da atti precedenti validi e definitivi;
La notificazione del preavviso ha avuto ad oggetto la riscossione coattiva del tributo già accertato e ingiunto, in conformità alla legge e alle istruzioni ricevute dal mandante (Consorzio di Bonifica);
Pertanto, non è sindacabile in sede giurisdizionale la legittimità del credito, se non impugnando gli atti antecedenti nei termini di legge.
AREA S.r.l., in qualità di concessionaria:
Ha notificato la richiesta formale, l'avviso di accertamento e l'ingiunzione di pagamento secondo le regole di legge;
Ha emesso il preavviso di fermo amministrativo in conformità agli artt. 3 R.D. 639/1910 e 86 D.P.R.
602/1973;
Ha rispettato i principi di imparzialità, trasparenza e tutela del diritto di difesa, non essendo richiesto un nuovo esame sul merito del tributo già definito.
La presente motivazione è assorbente degli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate per come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza sez. II così dispone:
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 150.00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito se dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cosenza il 21gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
TO NI