Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 587
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizi di motivazione e violazione del diritto di difesa

    Il giudice rileva che l'impugnazione è tardiva in quanto gli atti presupposti non sono stati impugnati nei termini di legge. Il preavviso di fermo amministrativo è un atto esecutivo e non autonomo sul merito del tributo.

  • Rigettato
    Assenza dei presupposti per l'imposizione tributaria

    Il giudice rileva che le eccezioni di carenza dei presupposti e di mancato beneficio non possono essere sollevate in questa sede poiché relative ad atti precedenti ormai definitivi per mancata impugnazione nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 587
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 587
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo