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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/08/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 176/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], dimorante e domiciliata in Praia a Mare (CS), Via degli Olmi n.14
e
(c.f. ), nato a Praia a [...], il [...], ed ivi Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Alfonso GUARAGNA (C.F. ) che dichiara di voler ricevere l' avviso di cancelleria CodiceFiscale_3 di cui all' art. 133 c.p.c. ed eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e presso il cui studio - sito in Praia a Email_1 Mare (CS), Via F. Turati n.16 risultano elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 17.02.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio contratto in regime di separazione dei beni in Praia a Mare (CS), il giorno 29.12.2022 e trascritto all' Ufficio di stato civile dello stesso comune al n. 6 P.1 S. B. anno 2022, precisando che dalla loro unione è nata la figlia nata a [...] l'[...]. Persona_1 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il rapporto matrimoniale è diventato impossibile ed intollerabile a causa di gravi incompatibilità di carattere tra i coniugi ed inutili si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia per superare i contrasti insorti;
- che, in particolare, le diversità caratteriali dei coniugi hanno reso la convivenza difficile e, pertanto, i disaccordi e le incomprensioni dovuti al permanere di una evidente incompatibilità di carattere hanno determinato il venir meno dell'affectio coniugalis inducendo gli stessi a decidere, di comune accordo, di addivenire alla separazione fissandone le relative condizioni per come appresso riportate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pm ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto e potranno stabilire la residenza ed il domicilio ove riterranno più opportuno;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente al padre ed alla madre;
quest'ultima Per_1 conviverà e coabiterà con la madre con facoltà per il padre di vederla a propria discrezione previo semplice preavviso, anche telefonico, alla madre;
3) oltre a quanto pattuito al punto 2), il padre potrà, inoltre, tenere con se la figlia minore Per_1 nel corso delle vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni nonché nel corso della stagione estiva, concordando con la madre il periodo e la durata della permanenza;
4) obbligo da parte del sig. di corrispondere alla sig.ra un Parte_2 Parte_1 assegno per il mantenimento della figlia dell'importo di € 250,00 (euro Per_1 duecentocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a decorrere dalla data di omologazione della separazione, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
5) entrambi i coniugi contribuiranno e si faranno carico, pro quota, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie (ad es. mediche, scolastiche, ecc.) occorrenti relativamente alla figlia minore sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
Per_1
6) i sigg. e prestano sin da ora reciproco consenso per Parte_1 Parte_2 l'eventuale rilascio del passaporto o di altri documenti anagrafici per se stessi e la prole. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 176/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, in relazione al matrimonio contratto in regime di separazione dei beni in Praia a Mare
[...] (CS), il giorno 29.12.2022 e trascritto all' Ufficio di stato civile dello stesso comune al n. 6 P.1 S. B. anno 2022;
- omologa le condizioni relative alla figlia minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Praia a Mare (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Praia a Mare (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 176/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 10.06.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata a [...], il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], dimorante e domiciliata in Praia a Mare (CS), Via degli Olmi n.14
e
(c.f. ), nato a Praia a [...], il [...], ed ivi Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Alfonso GUARAGNA (C.F. ) che dichiara di voler ricevere l' avviso di cancelleria CodiceFiscale_3 di cui all' art. 133 c.p.c. ed eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: e presso il cui studio - sito in Praia a Email_1 Mare (CS), Via F. Turati n.16 risultano elettivamente domiciliati.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2 c.p.c. depositato il 17.02.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio contratto in regime di separazione dei beni in Praia a Mare (CS), il giorno 29.12.2022 e trascritto all' Ufficio di stato civile dello stesso comune al n. 6 P.1 S. B. anno 2022, precisando che dalla loro unione è nata la figlia nata a [...] l'[...]. Persona_1 I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il rapporto matrimoniale è diventato impossibile ed intollerabile a causa di gravi incompatibilità di carattere tra i coniugi ed inutili si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia per superare i contrasti insorti;
- che, in particolare, le diversità caratteriali dei coniugi hanno reso la convivenza difficile e, pertanto, i disaccordi e le incomprensioni dovuti al permanere di una evidente incompatibilità di carattere hanno determinato il venir meno dell'affectio coniugalis inducendo gli stessi a decidere, di comune accordo, di addivenire alla separazione fissandone le relative condizioni per come appresso riportate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 10.06.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda. Il Pm ha apposto regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025. Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Parte_2
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto e potranno stabilire la residenza ed il domicilio ove riterranno più opportuno;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente al padre ed alla madre;
quest'ultima Per_1 conviverà e coabiterà con la madre con facoltà per il padre di vederla a propria discrezione previo semplice preavviso, anche telefonico, alla madre;
3) oltre a quanto pattuito al punto 2), il padre potrà, inoltre, tenere con se la figlia minore Per_1 nel corso delle vacanze pasquali e natalizie ad anni alterni nonché nel corso della stagione estiva, concordando con la madre il periodo e la durata della permanenza;
4) obbligo da parte del sig. di corrispondere alla sig.ra un Parte_2 Parte_1 assegno per il mantenimento della figlia dell'importo di € 250,00 (euro Per_1 duecentocinquanta/00) mensili, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a decorrere dalla data di omologazione della separazione, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
5) entrambi i coniugi contribuiranno e si faranno carico, pro quota, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie (ad es. mediche, scolastiche, ecc.) occorrenti relativamente alla figlia minore sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa;
Per_1
6) i sigg. e prestano sin da ora reciproco consenso per Parte_1 Parte_2 l'eventuale rilascio del passaporto o di altri documenti anagrafici per se stessi e la prole. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 176/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, in relazione al matrimonio contratto in regime di separazione dei beni in Praia a Mare
[...] (CS), il giorno 29.12.2022 e trascritto all' Ufficio di stato civile dello stesso comune al n. 6 P.1 S. B. anno 2022;
- omologa le condizioni relative alla figlia minore e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Praia a Mare (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Praia a Mare (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 10 giugno 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo