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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4475/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4475/2020 promossa da:
in persona del tutore avv. , rappresentato e Parte_1 Parte_2 difeso dall'avv. BRUNO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Pietro d'Asaro nr. 13 giusta procura in atti
Opponente
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
SCAGLIONE ROSA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via
G. Bonanno nr. 122 giusta procura in atti
PO
, in persona del Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO nei CP_3
cui uffici in Palermo, via Villareale nr. 6, è domiciliato
PO
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c.
Conclusioni: come in atto di citazione per l'opponente; come in comparsa di costituzione per e per Controparte_1 Controparte_2
ed
[...] CP_4
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c., , Parte_1 in persona del tutore avv. , ha proposto opposizione avverso l'intimazione Parte_2
di pagamento n. 29620189000958175000 notificata il 20.2.20219 con la quale è stato ingiunto il pagamento di € 58.188,42, emessa sulla scorta delle cartelle di pagamento nn.
29620090043962459000, 296200900610063341000, 29620090068189565000,
29620090071935041000, 296200 90083597948000 per crediti erariali inerenti a sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art.
8-bis della L. 386/1990 dalla Prefettura di Reggio nell'Emilia.
L'opponente ha lamentato l'inesistenza del credito intimato per sostituzione di persona, la prescrizione del diritto azionato per inesistenza delle notifiche poiché effettuata a soggetto interdetto, nonché il difetto di notifica delle ordinanze-ingiunzione e degli atti della riscossione presupposti ed ha concluso domandando dichiararsi l'inesistenza del credito, con vittoria delle spese di giudizio.
Il si è costituito con comparsa di Controparte_2 costituzione eccependo l'inutilizzabilità del rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. per muovere rilievi inerenti al merito della sanzione e il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'opposta ha dunque domandato, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui contesta l'esistenza dei presupposti della pretesa sanzionatoria, e, nel merito, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva relativamente ai vizi del procedimento di riscossione, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_1 in ordine alle doglianze sull'esistenza del diritto azionato e il perfezionamento dei procedimenti notificatori ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ed ha concluso domandando, preliminarmente, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccepito difetto di legittimazione passiva spiegato dal e da Controparte_2 Controparte_1
. Sussiste difatti la legittimazione a resistere in giudizio tanto dell'ente creditore
[...]
per le doglianze attinenti al merito del credito azionato, quanto la legittimazione dell'agente pagina 2 di 4 della riscossione, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva per i profili di illegittimità degli atti esecutivi.
Va poi ulteriormente premesso che l'opposizione spiegata ex art. 615 I co c.p.c. può far valere i soli fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione, il pagamento o l'emissione di una sentenza che ha annullato il titolo.
Secondo consolidata giurisprudenza, a differenza dell'opposizione all'avviso di accertamento, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta a termini (ex multis Cass. civ.,
Sez. lavoro, 27/02/2007, n. 4506; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).
Nel caso di specie, unica eccezione ammissibile è quella elativa alla estinzione per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate dall'intimazione di pagamento opposta.
Orbene, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui agli artt. 1 e 2 L.
386/1990, in forza del rinvio operato dall'art. 8 bis, comma 6 all'art. 28 L. 689/1981, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che gli assegni emessi in spregio alle disposizioni della L. 386/1990 (peraltro da soggetto terzo che si era impadronito della identità del sono stati emessi e protestati nell'anno 2004 e le conseguenti cartelle di Pt_1
pagamento notificate soltanto 2010: gli ulteriori atti interruttivi sono poi stati notificati al personalmente, nonostante che egli fosse stato dichiarato interdetto, per incapacità di Pt_1
intendere e di volere, con sentenza del Tribunale di Palermo nr. 4300/2007. Peraltro
Sul punto va ricordato che, ai sensi dell'articolo 421 c.c., la sentenza d'interdizione ha efficacia sin dalla data della sua pubblicazione (Cass. Sez. 2, n. 1026 del 17/05/1967) e che persino l'omesso adempimento delle formalità pubblicitarie previste dall'articolo 423 c.c. non è di ostacolo alla produzione degli effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa
(Cass. Sez. 2, n. 666 del 16/03/1963).
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, poi, la notifica ad un soggetto interdetto è nulla: “Sulla nullità delle notificazioni di atti processuali fatte a soggetto incapace, perchè minorenne (Cass. Sez. 1, n. 7619 del 04/04/2011) o interdetto (Cass. Sez.
3, n. 13966 del 14/06/2007; v. Corte Conti Sez. 1, n. 127 dell'11/07/1994), v'è sicuro riscontro giurisprudenziale. Inoltre, opera l'applicazione alle notifiche degli avvisi di
pagina 3 di 4 accertamento delle norme del processo civile, in base al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 (Cass. Sez. 5, n. 10445 del 12/05/2011), il che comporta che la nullità delle notifiche agli interdetti anche riguardo agli atti impositivi.”
(cfr. Ordinanza n. 2749 del 23.02.2012; Ordinanza n. 31563 del 25.10.2022).
In conseguenza della nullità della notifica delle intimazioni di pagamento asseritamente interruttive della prescrizione, al momento della notifica dell'atto impugnato (anch'esso, peraltro, notificato all'interdetto personalmente, si era ormai maturato il termine di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidate in € 6.249, di cui € 759,00 per spese
(considerato lo scaglione di valore, applicati i medi per la fase di studio ed i minimi per la fase introduttiva e decisoria, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione proposta da in persona del tutore avv. Parte_1
; Parte_2 annulla l'intimazione di pagamento n. 29620189000958175000, dichiarando prescritte le pretese ivi ricomprese;
condanna il e tra loro in solido, Controparte_2 CP_4 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio liquidate in € 6.249,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Daniela Galazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4475/2020 promossa da:
in persona del tutore avv. , rappresentato e Parte_1 Parte_2 difeso dall'avv. BRUNO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via Pietro d'Asaro nr. 13 giusta procura in atti
Opponente
Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
SCAGLIONE ROSA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, via
G. Bonanno nr. 122 giusta procura in atti
PO
, in persona del Controparte_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO nei CP_3
cui uffici in Palermo, via Villareale nr. 6, è domiciliato
PO
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c.
Conclusioni: come in atto di citazione per l'opponente; come in comparsa di costituzione per e per Controparte_1 Controparte_2
ed
[...] CP_4
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c., , Parte_1 in persona del tutore avv. , ha proposto opposizione avverso l'intimazione Parte_2
di pagamento n. 29620189000958175000 notificata il 20.2.20219 con la quale è stato ingiunto il pagamento di € 58.188,42, emessa sulla scorta delle cartelle di pagamento nn.
29620090043962459000, 296200900610063341000, 29620090068189565000,
29620090071935041000, 296200 90083597948000 per crediti erariali inerenti a sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art.
8-bis della L. 386/1990 dalla Prefettura di Reggio nell'Emilia.
L'opponente ha lamentato l'inesistenza del credito intimato per sostituzione di persona, la prescrizione del diritto azionato per inesistenza delle notifiche poiché effettuata a soggetto interdetto, nonché il difetto di notifica delle ordinanze-ingiunzione e degli atti della riscossione presupposti ed ha concluso domandando dichiararsi l'inesistenza del credito, con vittoria delle spese di giudizio.
Il si è costituito con comparsa di Controparte_2 costituzione eccependo l'inutilizzabilità del rimedio di cui all'art. 615 c.p.c. per muovere rilievi inerenti al merito della sanzione e il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'opposta ha dunque domandato, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione nella parte in cui contesta l'esistenza dei presupposti della pretesa sanzionatoria, e, nel merito, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva relativamente ai vizi del procedimento di riscossione, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_1 in ordine alle doglianze sull'esistenza del diritto azionato e il perfezionamento dei procedimenti notificatori ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ed ha concluso domandando, preliminarmente, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e competenze.
In via preliminare, deve rigettarsi l'eccepito difetto di legittimazione passiva spiegato dal e da Controparte_2 Controparte_1
. Sussiste difatti la legittimazione a resistere in giudizio tanto dell'ente creditore
[...]
per le doglianze attinenti al merito del credito azionato, quanto la legittimazione dell'agente pagina 2 di 4 della riscossione, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva per i profili di illegittimità degli atti esecutivi.
Va poi ulteriormente premesso che l'opposizione spiegata ex art. 615 I co c.p.c. può far valere i soli fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione, il pagamento o l'emissione di una sentenza che ha annullato il titolo.
Secondo consolidata giurisprudenza, a differenza dell'opposizione all'avviso di accertamento, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta a termini (ex multis Cass. civ.,
Sez. lavoro, 27/02/2007, n. 4506; Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21863 del 2004).
Nel caso di specie, unica eccezione ammissibile è quella elativa alla estinzione per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme portate dall'intimazione di pagamento opposta.
Orbene, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui agli artt. 1 e 2 L.
386/1990, in forza del rinvio operato dall'art. 8 bis, comma 6 all'art. 28 L. 689/1981, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che gli assegni emessi in spregio alle disposizioni della L. 386/1990 (peraltro da soggetto terzo che si era impadronito della identità del sono stati emessi e protestati nell'anno 2004 e le conseguenti cartelle di Pt_1
pagamento notificate soltanto 2010: gli ulteriori atti interruttivi sono poi stati notificati al personalmente, nonostante che egli fosse stato dichiarato interdetto, per incapacità di Pt_1
intendere e di volere, con sentenza del Tribunale di Palermo nr. 4300/2007. Peraltro
Sul punto va ricordato che, ai sensi dell'articolo 421 c.c., la sentenza d'interdizione ha efficacia sin dalla data della sua pubblicazione (Cass. Sez. 2, n. 1026 del 17/05/1967) e che persino l'omesso adempimento delle formalità pubblicitarie previste dall'articolo 423 c.c. non è di ostacolo alla produzione degli effetti giuridici derivanti dalla interdizione stessa
(Cass. Sez. 2, n. 666 del 16/03/1963).
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, poi, la notifica ad un soggetto interdetto è nulla: “Sulla nullità delle notificazioni di atti processuali fatte a soggetto incapace, perchè minorenne (Cass. Sez. 1, n. 7619 del 04/04/2011) o interdetto (Cass. Sez.
3, n. 13966 del 14/06/2007; v. Corte Conti Sez. 1, n. 127 dell'11/07/1994), v'è sicuro riscontro giurisprudenziale. Inoltre, opera l'applicazione alle notifiche degli avvisi di
pagina 3 di 4 accertamento delle norme del processo civile, in base al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, articolo 60 (Cass. Sez. 5, n. 10445 del 12/05/2011), il che comporta che la nullità delle notifiche agli interdetti anche riguardo agli atti impositivi.”
(cfr. Ordinanza n. 2749 del 23.02.2012; Ordinanza n. 31563 del 25.10.2022).
In conseguenza della nullità della notifica delle intimazioni di pagamento asseritamente interruttive della prescrizione, al momento della notifica dell'atto impugnato (anch'esso, peraltro, notificato all'interdetto personalmente, si era ormai maturato il termine di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidate in € 6.249, di cui € 759,00 per spese
(considerato lo scaglione di valore, applicati i medi per la fase di studio ed i minimi per la fase introduttiva e decisoria, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'opposizione proposta da in persona del tutore avv. Parte_1
; Parte_2 annulla l'intimazione di pagamento n. 29620189000958175000, dichiarando prescritte le pretese ivi ricomprese;
condanna il e tra loro in solido, Controparte_2 CP_4 al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio liquidate in € 6.249,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 27 gennaio 2025
Il Giudice
Daniela Galazzi
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