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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/10/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 102/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. V. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto –
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria
Fiscella;
e da
(C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Michele Emanuele;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.03.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 2.07.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiuntamente depositato in data 20.01.2025 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta sentenza di omologa n. 847/2023, emessa dal Tribunale di Enna il 30.11.2023, nel giudizio di separazione personale iscritto al n. 840/2023 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in
Nicosia in data 11.06.1998, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Nicosia, Numero 16, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il Persona_1
19.10.1998) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 20.01.2025, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 4.6.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separatamente in distinte abitazioni, condotte in locazione con oneri a carico esclusivo di ciascuno di essi, e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli e , maggiorenni ed economicamente non autosufficienti in quanto Persona_1 Per_2 entrambi studenti universitari, risiederanno con la madre e manterranno rapporti significativi con il padre. Entrambi i genitori si obbligano a provvedere al mantenimento, alla cura e all'educazione degli stessi;
3) Nessun assegno divorzile è previsto tra essi coniugi, l'uno in favore dell'altro, perché entrambi autosufficienti economicamente;
Per_
4) Il sig. si impegna a corrispondere direttamente ai figli e Parte_2 Per_2 mediante accredito bancario, entro giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento la complessiva somma di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie .
Le spese straordinarie sanitarie, di istruzione, sportive e ricreative sono suddivise in:
a. spese straordinarie obbligatorie, quali spese per libri scolastici/universitari, spese sanitarie urgenti e per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco relativi alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali rientranti nell'assegno di mantenimento;
b. spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, quali spese mediche per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, stages, master e specializzazioni post universitarie, corsi professionali e prove di concorso, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, attività ricreative e di natura ludica, corsi di informatica, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private.
Il genitore che intende sostenere tali spese invierà una specifica richiesta scritta all'altro e quest'ultimo ove non si opponga nel termine massimo di venti giorni (ovvero nel termine all'uopo fissato) verrà considerato consenziente. Qualora, invece, manifesti espressamente un dissenso motivato e il conflitto non si riesca a risolvere tra le parti, sarà necessario il ricorso all'autorità giudiziaria;
5) Le parti convengono che le detrazioni ed agevolazioni fiscali, eventuali bonus, assegno unico e similari in favore dei figli siano riconosciute alla madre in quanto con essa conviventi.
6) Il sig. , prossimo alla pensione, corrisponderà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
la quota pari al 40% del TFS (trattamento di fine servizio) che risulterà relativo al periodo
[...] avente data iniziale quella del matrimonio e data finale l'anno 2014 in cui la sig.ra Parte_1
ha iniziato a svolgere attività lavorativa come docente a tempo determinato”.
[...]
In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nicosia in data
11.06.1998 tra (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , nato a [...] il [...], trascritto Parte_2 C.F._2 nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Nicosia, Numero
16, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 20.01.2025, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R. G. V. G. sopra indicato, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto –
Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria
Fiscella;
e da
(C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Michele Emanuele;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 24.03.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data 2.07.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso congiuntamente depositato in data 20.01.2025 le parti in epigrafe, premesso di essersi separati, giusta sentenza di omologa n. 847/2023, emessa dal Tribunale di Enna il 30.11.2023, nel giudizio di separazione personale iscritto al n. 840/2023 R.G., e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in
Nicosia in data 11.06.1998, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Nicosia, Numero 16, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nato a [...] il Persona_1
19.10.1998) e (nato a [...] il [...]). Persona_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato, i predetti coniugi hanno dichiarato di insistere nelle condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto depositato in data 20.01.2025, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio del 4.6.2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separatamente in distinte abitazioni, condotte in locazione con oneri a carico esclusivo di ciascuno di essi, e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli e , maggiorenni ed economicamente non autosufficienti in quanto Persona_1 Per_2 entrambi studenti universitari, risiederanno con la madre e manterranno rapporti significativi con il padre. Entrambi i genitori si obbligano a provvedere al mantenimento, alla cura e all'educazione degli stessi;
3) Nessun assegno divorzile è previsto tra essi coniugi, l'uno in favore dell'altro, perché entrambi autosufficienti economicamente;
Per_
4) Il sig. si impegna a corrispondere direttamente ai figli e Parte_2 Per_2 mediante accredito bancario, entro giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento la complessiva somma di € 500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie .
Le spese straordinarie sanitarie, di istruzione, sportive e ricreative sono suddivise in:
a. spese straordinarie obbligatorie, quali spese per libri scolastici/universitari, spese sanitarie urgenti e per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco relativi alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali rientranti nell'assegno di mantenimento;
b. spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, quali spese mediche per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, stages, master e specializzazioni post universitarie, corsi professionali e prove di concorso, attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, attività ricreative e di natura ludica, corsi di informatica, vacanze senza i genitori, conseguimento della patente presso autoscuole private.
Il genitore che intende sostenere tali spese invierà una specifica richiesta scritta all'altro e quest'ultimo ove non si opponga nel termine massimo di venti giorni (ovvero nel termine all'uopo fissato) verrà considerato consenziente. Qualora, invece, manifesti espressamente un dissenso motivato e il conflitto non si riesca a risolvere tra le parti, sarà necessario il ricorso all'autorità giudiziaria;
5) Le parti convengono che le detrazioni ed agevolazioni fiscali, eventuali bonus, assegno unico e similari in favore dei figli siano riconosciute alla madre in quanto con essa conviventi.
6) Il sig. , prossimo alla pensione, corrisponderà alla sig.ra Parte_2 Parte_1
la quota pari al 40% del TFS (trattamento di fine servizio) che risulterà relativo al periodo
[...] avente data iniziale quella del matrimonio e data finale l'anno 2014 in cui la sig.ra Parte_1
ha iniziato a svolgere attività lavorativa come docente a tempo determinato”.
[...]
In data 24.03.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di omologa della separazione consensuale e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale quindi, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nicosia in data
11.06.1998 tra (C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , nato a [...] il [...], trascritto Parte_2 C.F._2 nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Nicosia, Numero
16, Parte II, Serie A, Anno 1998, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 20.01.2025, confermate con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta