Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/04/2025, n. 3932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3932 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
n. 22718/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 22718/2022 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Benedetto Cairoli 29 Parte_1 presso l'avv. Daniele Paolella, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
e
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Napoli al Controparte_1
Palazzo San Giacomo presso l'avv. Irene Iacovella, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura generale alle liti rilasciata in data 15/9/2022 in Napoli con atto per notaio rep. 2594 Persona_1
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da insidia stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
pagina 1 di 4
si è costituito l'ente convenuto chiedendo di rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile, generica ed infondata, o subordinatamente dichiarare il concorso di colpa dell'attore, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stato escusso il teste
; ora la causa va decisa. Testimone_1
Sull'evento dedotto in giudizio vi è un rapporto della Polizia Municipale di Napoli, dal quale risulta che in data 22/9/2020 in Napoli, il motoveicolo Piaggio tg. DY57376 di proprietà di e da lui condotto alle ore 14 circa stava percorrendo IC Parte_1
UI De RE diretto verso Via del Sole, quando cadde in corrispondenza di quella che lo stesso definì, riferendo ai verbalizzanti, come una “ingente” macchia Pt_1
d'olio. Nel rapporto i verbalizzanti, in base a quanto loro riferito dall'infortunato, individuano il probabile punto di caduta del veicolo nella parte iniziale della macchia d'olio, descritta come una molto lunga scia che da IC L. De RE deviava verso destra in Via Sapienza, nella quale entrava per un certo tratto. Già il rapporto consente di ritenere che effettivamente il motoveicolo dell'attore cadde scivolando su una macchia d'olio che si trovava sulla sede stradale. Il teste escusso ha confermato il contenuto del rapporto, ossia che il motoveicolo condotto da scivolò nel punto individuato sulla Pt_1 planimetria ad esso allegata;
il teste ha precisato di avere assistito al sinistro mentre si trovava all'esterno di un bar in Via del Sole, angolo Via De RE;
di sapere che la macchia d'olio si trovava sulla carreggiata sin dalla mattina, e di saperlo essendo il custode di un fabbricato nei pressi del luogo in cui si verificò l'evento, in Via Raimondo De Sangro 4; di conoscere l'attore perché abita di fronte a lui, in Via Raimondo De Sangro 27. Il teste non è menzionato nel rapporto, ma è possibile che abbia Tes_1 assistito al sinistro da lontano, e non si sia avvicinato ai verbalizzanti;
così com'è possibile che, conoscendo come abitante di fronte a lui, il teste successivamente Pt_1 abbia avuto modo di parlare con l'attore, offrendosi di testimoniare. Il è custode delle strade pubbliche sul suo territorio, e risponde ex art. Controparte_1
2051 cc dei danni da essa causati a terzi, salvo che provi il caso fortuito;
l'obbligo di custodia comporta che il è tenuto ad impedire che la strada, una entità di per sé CP_1 inerte, diventi pericolosa per chi transita su di essa – il che significa anche impedire che sulla carreggiata vengano a trovarsi sostanze scivolose, come una macchia d'olio. Naturalmente, se la macchia d'olio si fosse trovata sulla carreggiata da poco tempo, un tempo ragionevolmente insufficiente perché il potesse intervenire ed evitare CP_1 che si verificasse l'evento per cui è causa, ciò costituirebbe un caso fortuito, per cui pagina 2 di 4 l'ente convenuto non sarebbe responsabile dei danni subiti dall'attore (si veda Cass. 6826/2021: “La P.A. è liberata dalla responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la decisione di appello di rigetto della domanda risarcitoria del conducente di un motociclo che aveva perso il controllo del veicolo asseritamente a causa di una sostanza oleosa presente sul manto stradale).”. Ma il caso fortuito avrebbe dovuto provarlo l'ente convenuto, e non lo ha fatto: non ha dimostrato che la macchia d'olio si trovasse in loco da un periodo di tempo insufficiente perché il CP_1 potesse eliminarla prima che accadesse il sinistro – anzi, il teste escusso ha riferito che la macchia si trovava sulla carreggiata dalla mattina (l'evento si è verificato verso le 14). Il teste escusso ha riferito, tra l'altro, che quando passò il motoveicolo condotto da
, la macchia d'olio era coperta da una colonna di altri veicoli che lo precedeva;
Pt_1 ciò non contrasta con quanto dichiarato dall'attore ai verbalizzanti: “percorrevo Via UI De RE direzione Via del Sole quando alle ore 14.00 circa all'altezza del civico 14 perdevo il controllo del mio motoveicolo a causa di una ingente macchia d'olio …” – infatti, tale dichiarazione non esclude che al momento del sinistro vi potesse essere traffico, ma che l'infortunato possa non avere considerato rilevante tale circostanza. Per quanto detto, il va dichiarato esclusivo responsabile del sinistro Controparte_1 per cui è causa, ai sensi dell'art. 2051 cc. Per stabilire le conseguenze lesive dell'evento, sul piano del danno alla persona, si può utilizzare la relazione medica prodotta dalla parte attrice, che pur essendo di parte proviene da una struttura sanitaria pubblica, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, e non è stata specificamente contestata dalla parte convenuta: da essa si ricava che nel sinistro l'attore riportò una frattura meta -epifisaria distale di radio destro con interessamento intrarticolare trattata conservativamente con apparecchio gessato brachio-metacarpale; ne è derivata una invalidità temporanea parziale al 75% di giorni
30 ed al 50% di giorni 20 (come sintesi di un più lungo periodo di progressiva scalare;
sono residuati postumi consistenti in dolenzia locale e live intralcio funzionale del polso destro, che integrano un danno biologico permanente del 4%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 36. Applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale per l'anno 2018, quelle immediatamente antecedenti l'evento per cui è causa, vanno liquidati in favore dell'attore € 3185 per l'invalidità temporanea ed € 5792 per l'invalidità permanente, per un totale di € 8977, cui vanno aggiunti € 281,44 per spese mediche documentate, per un totale di euro 9258,44 di danno complessivo per le lesioni personali riportate. Vi è poi la spesa per la CTP medica, pari ad € 98,09. Per i danni al motoveicolo – concentrati alla fiancata sinistra, sulla quale il veicolo cadde - considerato quanto risulta dal rapporto della Polizia Municipale, il preventivo in atti di un'autofficina, e nozioni di comune esperienza sui costi di ricambi e manodopera, pagina 3 di 4 appare equo liquidare per tale voce di danno la somma di euro 1.200, Iva e sosta tecnica comprese, Complessivamente, dunque, il va condannato a pagare all'attore a Controparte_1 titolo di risarcimento la somma di € (9.258,44 + 98,09 + 1.200 =) 10.556,53; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 22/9/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 22/9/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 22718/2022 rgac tra:
attore; convenuto;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Dichiara il convenuto responsabile esclusivo del sinistro per è causa e lo CP_1 condanna a pagare all'attore a titolo di risarcimento la somma di euro 10.556,53; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 22/9/2020 alla presente pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 22/9/2020 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
2) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che CP_1 liquida in € 264 per esborsi ed € 5077 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Daniele Paolella. Così deciso in Portici in data 20/4/2025 Il giudice
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