Art. 3.
L'obbligo stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non sussiste relativamente alle somme poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle Amministrazioni autonome di Stato e destinate alla costituzione dei fondi di finanziamento o a partecipazioni azionarie al patrimonio di enti o riguardanti conferimenti diversi.
L'obbligo stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non sussiste relativamente alle somme poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle Amministrazioni autonome di Stato e destinate alla costituzione dei fondi di finanziamento o a partecipazioni azionarie al patrimonio di enti o riguardanti conferimenti diversi.