Ordinanza cautelare 20 settembre 2012
Decreto decisorio 17 aprile 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 20/09/2012, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00334/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00761/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2012, proposto da:
Gi.Bi.Resort Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Comune di Santo Stefano di Magra, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Birga, con domicilio eletto presso ER TI in Genova, via Ss Giacomo e Filippo; Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
provvedimento di condono edilizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santo Stefano di Magra;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che allo stato non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, in specie in termini di periculum in mora – stante il quantum in questione e la non operatività attuale della struttura - e di fumus boni juris in merito al contributo di costruzione - in relazione all’epoca di valutazione – dovendosi invece approfondire in sede di merito l’applicabilità della invocata riduzione in ordine all’oblazione;
- atteso che sussistono giusti motivi, in specie a fronte della necessità degli approfondimenti predetti, per compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
Respinge la domanda cautelare proposta.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
ER Pupilella, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/09/2012
IL SEGRETARIO