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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/11/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 8094/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CRESCINI MARIAGIOVANNA e
, c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BONARDI SABRINA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 14/04/2025, con cui e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento della figlia (29.8.13); Per_1
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 18.4.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia: Per_ «1) affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza della stessa presso la madre. I genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2) In merito alla frequentazione della figlia da parte del padre, si rileva che attualmente non è possibile prevedere una
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regolamentazione. Qualora il rapporto padre-figlia dovesse migliorare, i genitori, previo parere della pedagogista che ha in cura la minore, concorderanno di comune accordo le modalità di visita e, se possibile, di permanenza della figlia presso la casa paterna anche durante le vacanze scolastiche.
3) Tenuto conto della collocazione della minore e dei reciproci tempi di permanenza, il sig. si impegna a Parte_1 versare alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della Parte_2 Per_ figlia finché questa non sarà economicamente autosufficiente. Tale somma dovrà essere versata, mediante bonifico bancario, alle coordinate bancarie già note al signor entro il 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata secondo Pt_1 gli indici Istat.
4) La sig.ra pagherà in esclusiva l'iscrizione all'istituto scolastico “Don Bosco Salesiani” frequentato dall'a.s. Pt_2
2024/2025 dalla minore. Si dà atto che la medesima ha sempre provveduto al pagamento del pattinaggio per la figlia.
5) Fermo quanto precede, le spese straordinarie relative alla figlia saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, secondo il protocollo in uso al momento della spesa presso il Tribunale di Brescia – sono da: a) documentare, b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta. Le spese straordinarie sono:
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte da medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte da medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
ticket sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari.
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne: spese che non richiedono il preventivo accordo: spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze.
6) L'assegno unico e universale verrà percepito nella misura del 100% dalla sig.ra ; Pt_2
7) I sigg. e prestano sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per Parte_1 Parte_2 la figlia minorenne.
- DICHIARARE compensate le spese legali»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
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Tribunale Ordinario di Brescia
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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