Sentenza 9 gennaio 2025
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- 1. Dirittodelrisparmio - Pagina 45 - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 17 gennaio 2025
Sulla mancanza produzione del contratto (da parte della Banca istante in monitorio). Nota a App. Napoli, Sez. III, 14 gennaio 2025, n. 157. Massima redazionale Costituisce consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità quello per cui, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché […] Leggi tutto Violazione della buona fede contrattuale: quando il TAEG non rispecchia il costo totale del credito. Nota a ABF, Collegio di Napoli, 7 gennaio 2025, n. 79. Leggi tutto Aggiornamento FWU: il CAA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta n. 5931/2023 R.G.
Oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
VERTENTE
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federica Rausa per mandato in atti;
- RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Miccolis per mandato in atti;
- RESISTENTE
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., , ha chiesto: Parte_1
“--in via principale accertare e dichiarare la responsabilità dell'Istituto di credito ex art. 21 TUF, nonché artt. 2043, 1176 e 1375 c.c. Controparte_1 per aver violato illecitamente gli obblighi informativi verso il cliente consumatore ed avergli impedito di effettuare una scelta consapevole con consequenziale ingente danno da quantificarsi nella somma perduta;
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Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio
[...]
avanzando le seguenti conclusioni: “nel merito, in via Controparte_2 principale, rigettare ciascuna e tutte le eccezioni e le domande proposte da parte ricorrente, poiché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e diritto e sfornite di prova, per tutte le ragioni ed eccezioni, preliminari e di merito, esposte nella narrativa del presente atto;
In ogni caso, condannare la parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfetario, c.a.p. e i.v.a. come per legge.”
All'udienza del 8/1/2025 le parti hanno discusso oralmente, riportandosi ai loro scritti e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
In punto di fatto, secondo la prospettazione del ricorrente, questi il 7/12/2021 si recava presso la filiale di Tricase della resistente, ove avanzava CP_3 richiesta di depositare euro 200.000,00; nell'occasione, il , su invito Pt_1 dell'operatore, apponeva alcune sottoscrizioni attraverso l'uso del tablet.
Lo stesso si avvedeva poi, solo in un secondo momento, di aver sottoscritto a sua insaputa due piani di investimento per euro 100.000,00 cadauno, investimento che, già al momento della scoperta, si mostrava in perdita, sicché, provvedeva a chiedere e ottenere il recesso dai predetti contratti.
Diametralmente opposta è la ricostruzione fattuale fornita dal resistente: a detta sua, infatti, la conclusione dei contratti è avvenuta in modo del tutto consapevole e la controparte è stata compiutamente e correttamente informata dei rischi e delle modalità dell'investimento.
È agevole notare che il ricorrente invoca una responsabilità precontrattuale attinente agli obblighi informativi della NC (intermediario finanziario e quindi contraente forte) nei suoi confronti, (investitore e quindi contraente debole). Tale responsabilità viene in rilievo non già in quanto tale, bensì in
2 ragione della sua causalità eziologica rispetto alla conclusione del contratto: in altre parole, a dire del , ove fosse stato correttamente informato, non Pt_1 avrebbe sottoscritto l'investimento.
È ben noto che sul punto la posizione normativa e giurisprudenziale è tesa a tutelare lo squilibrio informativo sussistente tra le parti, atteso che l'intermediario finanziario – insider – dispone di un patrimonio conoscitivo imponente, mentre il risparmiatore – outsider – ne è tendenzialmente privo.
Coerentemente con questo assetto, in giurisprudenza si afferma altresì che “In tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario l'onere di provare, ex art. 23 del D. Lgs. n. 58 del 1998, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità. (…)”
(Cass. civ. Sez. I, Ord., 27/5/2022, n. 17271)
Se ne deduce, quindi, che l'onere della prova relativo all'avvenuto assolvimento degli obblighi informativi, nonché al nesso causale tra questi e la conclusione del contratto, grava in capo all'intermediario.
Orbene, nel caso di specie, tale prova è costituita dai moduli di sottoscrizione dell'investimento prodotti da parte resistente.
Non solo dagli stessi emergono chiaramente la natura e i dettagli dell'operazione; ma risulta altresì che il risparmiatore ha ricevuto il KIID (Key
Investor Information Document), oggetto anch'esso di produzione della parte resistente, il quale contiene un cospicuo e sufficiente pacchetto di informazioni relative all'operazione.
In particolare, nei suddetti moduli, si legge: “Confermo di aver ricevuto gratuitamente il KIID che contiene le informazioni chiave di cui gli investitori devono disporre in relazione al Comparto oggetto della sottoscrizione nonché il Documento Informativo in materia di incentivi.” (p. 4). E ancora: “Dichiaro di essere fiscalmente residente nel/i Paese/i indicato/i nel presente Modulo di sottoscrizione. Dichiaro inoltre di non essere fiscalmente residente in nessun altro Paese all'infuori di quelli indicati nel medesimo Modulo./ Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa nei confronti di persone fisiche, ai sensi dell'art. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
3 Consiglio del 27 aprile 2016, fornita da Eurizon Capital S.A../ Prendo atto che l'investimento è disciplinato dal KIID e dal Prospetto./ Dichiaro di essere a conoscenza che la presente sottoscrizione è effettuata in conformità al KIID, al
Prospetto ed all'Allegato al presente Modulo di sottoscrizione./ Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente quanto previsto nel presente
Modulo nonché quanto previsto nelle avvertenze e condizioni sopra riportate.” (pp. 4 e 5).
I moduli in discorso risultano sottoscritti dal ricorrente;
a suo dire, però, avrebbe apposto tale firma nella convinzione che la stessa fosse funzionale all'operazione di deposito che intendeva effettivamente effettuare.
Tale ricostruzione, in disparte ogni valutazione circa la sua veridicità, non è tuttavia idonea – in mancanza di querela di falso – a scalfire il valore probatorio del contratto in questione, che, ai sensi dell'art. 2702 c.c. è di prova legale, quanto alla provenienza delle sue dichiarazioni.
Ne deriva che la paternità di tutto quanto contenuto nei moduli (tra l'altro, che trattavasi di un investimento e non di un mero deposito e di aver ricevuto il KIID) è – fino alla proposizione vittoriosa di querela di falso – un dato provato dalla stessa scrittura privata.
Se ne deve inferire l'infondatezza della domanda.
Per il principio della ragione più liquida non vengono analizzate le questioni avanzate da parte resistente:
- di inammissibilità della domanda;
- di difetto di legittimazione passiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono calcolate sulla scorta del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e delle attività concretamente espletate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nei confronti di disattesa ogni contraria Pt_1 Controparte_2 istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda;
4 b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
liquidate in euro 5.000,00, oltre spese Controparte_2 documentate e forfettarie, IVA e CAP come per legge.
Lecce, 8/1/2025 Il Giudice
Gianluca Fiorella
La presente sentenza è stata redatta, con la supervisione del magistrato affidatario, dalla dott.ssa Martina Manfreda, Magistrato ordinario in tirocinio.
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