Rigetto
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/09/2025, n. 7515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7515 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07515/2025REG.PROV.COLL.
N. 06335/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6335 del 2022, proposto dall’Azienda Agricola Cecilia Metella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Tedeschini e Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n.7;
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 810/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Cons. Ugo De Carlo e nessuno è presente per le parti gli avvocati e vista l’istanza di passaggio in decisione di Roma Capitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Società Agricola Cecilia Metella a r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento delle Determinazioni Dirigenziali del 5 marzo 2018 con la quale il Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica, Direzione edilizia, U.O. Condoni di Roma Capitale, ha rigettato le istanze di condono e della Determinazione Dirigenziale del 23 marzo 2021 con la quale il Municipio Roma VIII, Direzione Tecnica, Servizio Urbanistico – Edilizia Privata, ufficio Disciplina Edilizia ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie non condonate.
2. La società appellante è proprietaria degli immobili per i quali sono state negate le istanze di condono per il parere negativo della Soprintendenza di Roma relative ad una veranda ad uso residenziale di 42.50 mq e ad un ampliamento al piano terreno di una superficie di 27 mq su un edificio preesistente che era stato costruito illegittimamente nel 1964 e per il quale era stata già ordinata la demolizione.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché la società dopo aver impugnato preventivamente le note della Soprintendenza, quando sono state conosciute le argomentazioni che sorreggevano il diniego, non vi è stata censura delle motivazioni espresse.
Pertanto al Collegio è preclusa ogni indagine rispetto alla legittimità dei provvedimenti in parola.
In ogni caso l’immobile oggetto delle istanze di condono è collocato in un’area di particolare pregio paesaggistico ed archeologico e i lavori, consistenti in un ampliamento su un edificio già esistente, hanno interessato un immobile costruito dalla precedente proprietaria e parimenti sanzionato con ordine di demolizione del 1964.
Inoltre la realizzazione della veranda è intervento valutato dell’Amministrazione incompatibile con il vincolo gravante sull’area, poiché interferente con la struttura muraria medioevale alla quale è ancorata.
4. L’appello è affidato a cinque motivi.
4.1. Il primo contesta la mancata motivazione sulle osservazioni presentate dalla società dopo il preavviso di diniego circa la mancata messa a disposizione dei pareri delle due Soprintendenze oltre alla mancata valutazione che il vincolo archeologico diretto non esisteva più sul compendio dal 2010, e dunque il parere della Soprintendenza Archeologica non doveva essere affatto richiesto.
4.2. Il secondo motivo lamenta l'assenza nella sentenza di qualsivoglia riferimento all'avvenuto annullamento dei vincoli archeologici sulla zona in questione prima del parere reso dalla Soprintendenza.
Il vincolo diretto del 2007 era stato annullato definitivamente dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1927/2010; il vincolo indiretto era stato annullato dal T.a.r.
4.3. Il terzo motivo ritiene che si sia formato il silenzio assenso poiché l’Amministrazione non ha chiesto integrazioni documentali che sono state fornite spontaneamente dall’appellante.
4.4. Il quarto motivo afferma che l’ordinanza di demolizione è illegittima poiché la sanatoria si era di fatto realizzata poiché gli abusi erano lontanamente risalenti a ben prima del 1967 e fuori dal centro storico.
4.5. Il quinto riguarda le censure non esaminate nel primo giudizio.
Innanzitutto non è stato dato l’avviso alla società del preavviso di diniego da parte della Soprintendenza cosicché non ha potuto dimostrare che non esiste più alcun vincolo né diretto né indiretto.
5. Il Comune di Roma si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
6. L’appello è infondato.
6.1. Con il primo motivo la società deduce l’esistenza di una violazione alle garanzie procedimentali contenute nell’art. 10 bis l. 241/1990 ma in realtà la circostanza che sull’immobile vi fosse un vincolo archeologico è circostanza talmente noto che la via Appia è considerata un insieme architettonico o tecnologico capace di illustrare una fase significativa nella storia umana ai sensi della Convenzione UNESCO per la Protezione del Patrimonio Mondiale e Culturale del 1972.
Quindi il riferimento ai pareri della Soprintendenza era sufficienti a motivare il diniego perché implicitamente hanno contestato la presunta mancanza del vincolo archeologico affermato dall’appellante.
6.2. Il secondo motivo va respinto perché i vincoli sull’area sono tuttora sussistenti con decreti reiterati nel tempo a partire dal 1953 e fino al 2007.
La sentenza del consiglio di Stato n. 1927/2010 che asseritamente avrebbe rimosso il vincolo si è limitata ad eliminare la dichiarazione di interesse archeologico imposta sull’immobile di proprietà del ricorrente.
6.3. Non si è formato alcun silenzio-assenso sulle istanze di condono ex art. 39, comma 4, della l. 724/1994 poiché per poterlo perfezionare è necessaria l’assenza di vincoli ostativi assoluti e la conformità dell’intervento alle norme urbanistiche.
6.4. Non si era realizzata alcuna sanatoria per il fatto che gli abusi erano risalenti a prima del 1967 poiché le opere realizzate consistono in un ampliamento al piano terra di 27 mq, eseguito su un edificio già oggetto di ordine di demolizione del 1964 e pertanto radicalmente abusivo, ricadente in area vincolata.
6.5. Passando al motivo non esaminato in primo grado l’eventuale violazione procedimentale per la mancata comunicazione agli interessati del preavviso di rigetto sull’autorizzazione paesaggistico è irrilevante dal momento che il provvedimento conclusivo non avrebbe potuto avere un contenuto diverso alla luce di quanto richiamato in precedenza circa l’attuale sussistenza del vincolo archeologico. Quanto alla presunta conculcata competenza della Regione dovrebbe essere tale ente a rivendicare la competenza sottratta che comunque non si sarebbe potuta esercitare in contrasto con il parere della Soprintendenza.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO