Articolo 1 della Legge 4 febbraio 1958, n. 87
Articolo 2
Versione
21 marzo 1958
Art. 1.
La disposizione contenuta nel comma primo dell'art. 3 della legge 11 giugno 1954, n. 409 , concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:
nei casi di cessazione dal servizio in eta' non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta' stabilito dal regolamento organico oppure per inabilita' assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;
nei casi previsti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 .
Entrata in vigore il 21 marzo 1958