Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 661/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
dr. Massimo GULLINO Presidente rel.
dr. Augusto SABATINI Consigliere
dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 661/2022 R. G., vertente tra
nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
, in proprio e n.q. di erede di e di titolare della ditta C.F._1 Persona_1
individuale di autotrasporti denominata SP CA ST di , Parte_1
P.i. , residente in [...], ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Sant'GA MI, Via Nizza n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Pruiti Ciarello (C. F. , tel./fax 090.9431498, pec: C.F._2
fax: 0941701690) che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti;
[...]
[..
C.F. e P.IVA , con sede legale in Alba, piazzale Pietro Parte_2 P.IVA_2
Ferrero, 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. , Parte_3
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
Stefano Fadda e Diego Dapelo del Foro di Genova, nonché dall'avvocato Carlo Carrozza del
Foro di Messina, presso il cui studio in Messina, via Cesare Battisti, 167, elegge domicilio;
-APPELLATA-
******************
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 593/2022 del Tribunale di Patti, sez. civile, emessa in data 02.08.2022, nel proc. n. 100245/2005 R.G., notificata in data 5 settembre 2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: 1) In via preliminare stante la sussistenza del fumus boni iuris e pertanto la ragionevole probabilità di accoglimento delle doglianze di cui all'atto di impugnazione, accogliere per la forma e per il merito il presente atto d'appello avverso la sentenza n.
593/2022 emessa dal Tribunale di Patti in data 02.08.2022;
Accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza appellata e conseguentemente riformarla nelle parti impugnate. In particolare, accertare, ritenere e dichiarare che nel caso di specie trova applicazione la prescrizione quinquennale e di conseguenza il credito vantato dalla sig.ra in proprio e n.q. di erede di e di titolare della Parte_1 Persona_1 ditta individuale di autotrasporti denominata SP CA ST di Pt_1
, non è prescritto.
[...]
In conseguenza e per l'effetto, ritenere e dichiarare che l'appellante è creditrice nei confronti della dell'importo di €. 163.364,89, oltre interessi e rivalutazione fino al Controparte_1 soddisfo, a titolo di maggiori compensi dovuti per il trasporto merci per conto terzi eseguito dall'odierna appellante nel periodo gennaio 1997 giugno 2001, in applicazione del sistema della tariffa c.d. a forcella ex l. 298/74.
2) Comunque e in ogni caso, in ragione della documentazione presente nel fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado, dare atto che alla data del 31 dicembre 2001 il rapporto lavorativo tra le parti era ancora in essere e quindi i termini di prescrizione sono stati comunque interrotti con la diffida del 15.06.2002. Comunque e in ogni caso, in ragione della documentazione presente nel fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado, dare atto dell'esistenza della nota del 16.02.2001, quale atto interruttivo dei termini di prescrizione.
3) Per l'effetto, accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità della sentenza impugnata e conseguentemente riformarla nelle parti impugnate, condannando la al Controparte_1 pagamento nei confronti dell'odierna appellante, dell'importo di €. 163.364,89, o nella maggiore o minore soma che verrà determinata dalla disponendo CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda e sino al soddisfo;
4) Condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 al pagamento di spese competenze ed onorari di giudizio di primo e secondo grado, oltre IVA
e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.
In via istruttoria:
ai sensi dell'art. 356 c.p.c. ed ove ritenuto necessario, voglia la Corte d'Appello adita, disporre
CTU volta all'accertamento della congruità o meno delle somme dovute dalla ditta CP_1 alla signora , in applicazione delle c.d. tariffe a forcella.
[...] Parte_1
Per l'appellata: 1) in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile;
improcedibile
e/o irricevibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 593 Pt_1 emessa il 2-4 agosto 2022, per le ragioni tutte di cui al paragrafo 4 del presente atto, a ciò provvedendo alla prima udienza;
2) in via principale, respingere l'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 593 emessa il 2-4 agosto 2022, confermando in toto l'impugnata pronuncia;
3) in subordine ,respingere in ogni caso le domande tutte proposte da in entrambi i gradi di giudizio;
4) in ogni caso, condannare l'ingiustificata Pt_1 appellante al pagamento, in favore di , delle spese del presente grado di giudizio”. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la CP_1 sig.ra , in proprio e n.q. di erede di e di titolare della ditta Parte_1 Persona_1
individuale di autotrasporti denominata SP CA ST di Parte_1 proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 247/2004 emesso e depositato in cancelleria in data 20.12.2004, con il quale era stato richiesto il pagamento dell'importo di € 163.364,89, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di maggiori compensi dovuti per il trasporto merci per conto terzi eseguito dall'opposta nel periodo gennaio 1997 giugno 2001, in applicazione del sistema della tariffa c.d a forcella ex l. 298/74.
L'opponente rilevava, preliminarmente, la prescrizione dei diritti di credito vantati ex art. 2951 c.c., per l'inapplicabilità al caso di specie della prescrizione quinquennale, e in ogni caso la parziale prescrizione dei crediti relativi al 1997; la carenza e/o mancata prova a carico della dei presupposti dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori e Pt_1 dell'autorizzazione al traporto per conto terzi;
il difetto di legittimazione attiva per non avere provato la qualità di erede di . Persona_1
Nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, la mancanza del visto da parte del comitato provinciale sui conteggi a base dell'ingiunzione richiesta, la genericità dei conteggi, la non corrispondenza dei conteggi alla documentazione afferente i trasporti eseguiti, la contrarietà della normativa invocata alle disposizioni costituzionali e a quelle comunitarie;
sosteneva in ogni caso di avere sempre corrisposto al vettore gli importi dovuti in ragione della specificità dei singoli trasporti affidati.
In via riconvenzionale, l'opponente chiedeva, previo accertamento della nullità dei contratti intervenuti con , carente dei requisiti amministrativi per il legittimo Parte_1 esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, la condanna dell'opposta alla restituzione degli importi pagati pari ad € 317.147,43, oltre accessori e oltre il risarcimento del danno patito per essersi la affidata al vettore non in possesso delle regolari CP_1 autorizzazioni e comunque la condanna per la temerarietà della lite.
Si costituiva in giudizio l'opposta, contestando le avverse eccezioni, sostenendo l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2 del d.l. n.82/93 e comunque la sussistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale quinquennale.
Ribadiva la regolarità nell'esercizio dell'attività svolta secondo le disposizioni in materia, come da documentazione prodotta, la fondatezza della richiesta creditoria sulla base della normativa di cui alla l. 298/74, conforme alla costituzione ed ai regolamenti comunitari,
e confermava l'assolvimento dell'onere probatorio posto a suo carico, con il deposito delle lettere di vetture e di tutta la documentazione contabile regolarmente tenuta.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'espletamento della ctu.
La sentenza di primo grado. Con la sentenza impugnata, il Giudice, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 247/04, rigettava le domande riconvenzionali dell'opponente e compensava interamente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico dell'opposta le spese di ctu.
Dopo aver affermato la legittimazione attiva di nella qualità di erede Parte_1 del sig. e la sussistenza dei presupposti di legge da parte della ditta Persona_1
” per l'espletamento dei traporti per conto Controparte_2 terzi, il giudice ha tuttavia ritenuto infondata la domanda, conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo.
Sotto un primo profilo, è stata accolta l'eccezione di prescrizione per quasi tutto il credito tariffario reclamato, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame la prescrizione annuale prevista dall'art. 2951, comma 1 c.c., in quanto trattavasi di contratto stipulato nel 1987,
e quindi in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 del d.l. 29.3.1993, n. 82, che prevedeva il termine di cinque anni per i diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto terzi, per il quale è previsto il sistema di tariffe a forcella di cui al titolo terzo della l.
298/74.
Chiarisce la sentenza che tale disposizione deve interpretarsi restrittivamente, costituendo un'eccezione ai principi generali, ed è pertanto applicabile ai soli casi dei contratti per i quali è stata espressamente prevista, restando escluso, anche in relazione alla sua formulazione letterale, che essa trovi applicazione a quelli stipulati prima della sua entrata in vigore (Cass. n. 2426/1995; Cassazione civile, sez. III, 30/11/2010, n. 24265).
La stessa creditrice opposta richiama il rapporto contrattuale intervenuto con il proprio dante causa in data 4.5.1987, prorogato per iscritto sino alla scadenza del 31.1.1989 e poi successivamente prorogato tacitamente e rispetto al quale non deduce, né allega, né prova una nuova e diversa contrattazione, che avrebbe potuto anche non rivestire forma scritta, e della quale, comunque, non fa menzione nel presente giudizio.
Ciò posto, il giudice di primo grado rileva che dall'esame del fascicolo dell'opposta si ricava che l'unico atto validamente interruttivo del termine di prescrizione annuale, prima della notifica del decreto ingiuntivo per cui è opposizione, è quello del 15.6.2002, di cui è presente in atti la nota in originale e la carolina di avvenuta spedizione con relativa ricezione da parte della , mentre non è stata rinvenuta in atti la menzionata nota del 16.2.2001, che CP_1 pertanto non può considerarsi atto interruttivo dell'eccepita prescrizione. Pertanto, è stato ritenuto maturato il termine di prescrizione con riferimento alla pretesa dell'attrice in senso sostanziale riferita alle differenze tariffarie per i servizi di trasporto resi fino al giugno 2001, non essendo pervenuto al debitore alcun atto interruttivo del termine in data anteriore al 15 giugno 2002.
Quanto all'unico trasporto eseguito dopo la maturata prescrizione, quello del 9.10.2001, rispetto al quale il compenso è stato calcolato dal ctu in favore del vettore in € 266,66 (pag. 28 del prospetto di calcolo), la sentenza osserva che – a mente delle disposizioni di cui alla legge
6 giugno 1974 n.298, abrogata con d.lgs. 286/2005, e dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 18 novembre 1982 - per il calcolo della tariffa a forcella si tiene conto della tipologia della merce trasportata, del volume della stessa in relazione alle distanze percorse e degli ulteriori parametri indicati dalla normativa.
Ai fini del calcolo della tariffa a forcella risulta determinante la lettera di vettura, che secondo l'art.56 della L 298/1974 è documento obbligatorio emesso dal vettore, contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme in materia di applicazioni di tariffe legali.
Nel caso di specie, per come emerge dalle stesse dichiarazioni del ctu, vi è divergenza tra quanto riportato nei DDT e quanto riportato nelle lettere di vettura integrative, ragione per la quale il perito d'ufficio ha redatto due diversi calcoli, che in ogni caso non risultano essere sempre completi anche e con riferimento all'unico trasporto preso ora in considerazione, in quanto non è indicato il peso complessivo e il volume della merce. Le lettere di vettura integrative dei documenti di trasporto indicano quasi sempre il volume di 70 mc, ma non indicano il peso corrispondente al volume, ovvero non indicano il peso specifico della merce di volta in volta trasportata.
Secondo la pronuncia di primo grado, pur risultando incontestato il rapporto contrattuale in essere tra le parti, al fine della determinazione della tariffa e per la valutazione dell'eventuale differenza rispetto alle somme effettivamente versate come corrispettivo del trasporto l'opposta non ha assolto al proprio onere di fornire tutti gli elementi necessari per effettuare il calcolo, non essendo sufficienti gli elementi desumibili dalle fatture in atti, come integrate dalle lettere di vettura, senza alcun riferimento al cd. peso tassabile individuato dall'art. 4 del Decreto
Ministeriale 18 novembre 1982.
base di tali motivi, l'opposizione è stata integralmente accolta con riferimento alla Pt_4 pretesa portata dal decreto ingiuntivo. Infine, il giudice ha rigettato le domande riconvenzionali proposte con l'atto di opposizione così come la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. (sul punto non
è stato proposto appello incidentale).
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, sono state interamente compensate tra le parti, mentre sono state addebitate a le spese di ctu, liquidate Parte_1 con separato atto.
L'appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello in Parte_1
proprio e n.q. di erede di e di titolare della ditta individuale di autotrasporti Persona_1
denominata SP CA ST di . Parte_1
1. Con il primo motivo, l'appellante deduce la VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 2951 C.C. in relazione alla L. 6 giugno 1974, n. 298 e all'art. 2
D. L. convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1993, n. 162, rilevando che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il sistema di tariffe a forcella di cui al titolo terzo della l.
298/74 debba interpretarsi restrittivamente, costituendo un'eccezione ai principi generali, e che sia pertanto applicabile ai soli casi dei contratti per i quali è stata espressamente prevista, restando escluso, anche in relazione alla sua formulazione letterale, che essa trovi applicazione ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore.
Al riguardo, l'appellante sostiene che la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che il termine quinquennale di prescrizione si applichi “ai diritti (…) per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella” e “derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi”, vale a dire i soli diritti dell'autotrasportatore, essendo essi gli unici soggetti al sistema tariffario, così come sarebbe confermato da recentissimi arresti giurisprudenziali di legittimità.
Poiché nel caso di specie l'oggetto del giudizio riguarda i diritti dell'autotrasportatore, dovrebbe trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale.
Inoltre, l'appellante deduce che, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte, e segnatamente dalla lettera di diffida del 15.06.2002 (all.4 del fascicolo di parte opposta), si evincerebbe che il rapporto tra le parti dell'odierno giudizio si sia protratto sino al 31.12.2001.
Poiché, secondo l'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere solo dall'1 gennaio 2002 e quindi i relativi termini sarebbero stati comunque interrotti con la diffida del 15.06.2002. 2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per
ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA DOCUMENTALE ALLEGATA AL
FASCICOLO CARTACEO DI PARTE OPPOSTA IN VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto erroneamente affermato in sentenza, la nota del 16.2.2001, quale atto interruttivo dell'eccepita prescrizione, non solo era stata inviata alla in data 21.02.2001 per interrompere i termini di prescrizione, ma era stata CP_1 prodotta e depositata nel fascicolo d'ufficio, tant'è che viene menzionata tra gli allegati della comparsa di costituzione e risposta ed espressamente indicata nell'indice del fascicolo cartaceo di parte depositato in cancelleria al momento della costituzione nel giudizio di primo grado della convenuta opposta.
Il mancato rinvenimento dell'allegato agli atti del fascicolo atterrebbe a fatti e circostanze assolutamente non imputabili all'odierna appellante. Ricorda, infatti, l'appellante che il giudizio di primo grado era transitato dal Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di S.
GA MI, al Tribunale di Patti e sarebbe altamente probabile che nelle fasi di tale passaggio la menzionata nota del 16.2.2001 sia andata smarrita, per cui il giudice avrebbe dovuto disporre la ricerca dei documenti mancanti o la ricostruzione dell'intero fascicolo di parte, come ritiene giurisprudenza costante sul punto, quando l'omissione di un atto dipenda da una condotta involontaria della parte.
3. Con il terzo motivo, l'appellante deduce che, contrariamente a quanto si afferma in sentenza, sarebbe stata fornita la prova degli elementi necessari per effettuare il calcolo ai fini della valutazione della differenza delle somme non percepite come corrispettivo del trasporto.
Infatti, sono state allegate le fatture degli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, vistate tra l'altro dal competente Comitato Provinciale per l'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di Messina, sulle quali risulta apposto il timbro della nonché tutte le lettere di vettura e i registri delle fatture. CP_1
Viene specificato che i trasporti eseguiti dall'impresa riguardavano derrate alimentari che per loro natura dovevano viaggiare in regime ATP, ovvero a temperatura controllata. In tali ipotesi, ai sensi del D.M. 18 novembre 1982, era previsto un aumento del 10,53% rispetto alla categoria base della III classe. I mezzi atti al trasporto delle suddette derrate erano furgoni isotermici con gruppo frigo, venivano sigillati dal personale della ditta che al CP_1
contempo procedeva alla pesatura delle merci. Lo stesso personale, provvedeva altresì a documentare la temperatura con la quale dovevano viaggiare le derrate alimentari. Da ciò,
l'inserimento nella prima classe di cui al D.M. 18.11.1982. L'importo di euro 163.364,89 richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, discende dall'applicazione puntuale e precisa del suddetto D.M.
Comparsa di costituzione dell'appellata.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto CP_1
la avrebbe totalmente omesso di specificare le ragioni in base alle quali non sarebbe Pt_1
stato suo onere provare tutti gli elementi necessari ad effettuare un conteggio tariffario e non avrebbe neppure confutato i successivi passaggi della sentenza impugnata, nei quali il
Tribunale ha evidenziato come i documenti prodotti da non fossero idonei ad effettuare Pt_1
un corretto conteggio tariffario (con la necessaria conseguenza che questi passi della sentenza del Tribunale di Patti sono ora coperti da giudicato).
Sostiene, pertanto l'appellata che abbia validamente appellato solo i due capi Pt_1 della sentenza inerenti l'intervenuta prescrizione e il mancato reperimento nel fascicolo di controparte della lettera del 16.2.2001, con la conseguenza che, anche nella ipotesi di accoglimento dei due motivi di appello, l'eventuale sentenza d'appello sarebbe inutiliter data, in considerazione del fatto che i relativi passaggi della pronuncia di primo grado non appellati sono coperti dal giudicato.
L'appellata afferma, inoltre, che nel formulare le proprie conclusioni ha Pt_1 richiamato anche a più riprese la “documentazione presente nel fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado, ma non è adoperata per allegare lo stesso nel momento in cui si è costituita davanti a questa Ecc.ma Corte.
Riguardo al primo dei due motivi di appello proposti, secondo l'appellata sarebbe peraltro evidente come il Tribunale di prime cure non abbia affermato la prevalenza del disposto dell'art. 2951 cod. civ. rispetto a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 82 del 1993 in astratto), ma l'inapplicabilità della seconda disposizione sopra richiamata al caso concreto ratione temporis, in quanto il contratto per cui è causa è stato stipulato in data 4 maggio 1987 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della norma con cui è stato esteso a cinque anni il termine di prescrizione applicabile ai diritti derivanti da un contratto di trasporto soggetto alle tariffe a forcella.
L'appellante avrebbe invece contrapposto argomenti del tutto avulsi dall'iter argomentativo seguito dal giudice di primo grado. Riguardo al secondo motivo, sostiene la che il mancato reperimento agli atti di CP_1
causa della lettera interruttiva del 16.2.2001 non avrebbe avuto alcun effetto pratico ai fini della decisione assunta dal Tribunale di Patti, in considerazione del fatto che:
1. anche nella denegata ipotesi in cui il decorso del termine di prescrizione fosse stato efficacemente interrotto in data 16.2.2001, l'applicabilità ai fatti per cui è causa del termine prescrizionale di un anno di cui all'art. 2951 cod. civ. comporta che ogni diritto in ipotesi vantato da nei confronti di sarebbe comunque estinto per decorso del termine Pt_1 CP_1 prescrizionale stesso;
2. il Tribunale di Patti ha in ogni caso respinto tutte le domande di Pt_1 nel merito (con i capi della sentenza non oggetto di appello da parte di coperti quindi Pt_1 da giudicato).
- - - - - - -
Superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c., giusta ordinanza di questa Corte del 22/03/2024, la causa veniva rinviata per la discussione alla data del 16/12/2024, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione all'ordinaria forma "in presenza" di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), con assegnazione alle parti del termine perentorio per il deposito delle relative note scritte fino alle ore 8 della stessa data.
La causa veniva assegnata in decisione con ordinanza del 20 dicembre 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La camera di consiglio si è tenuta il 14 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va affermata la ritualità dell'appello, sotto il profilo dell'osservanza dei requisiti per la regolare costituzione del contraddittorio.
Questa Corte aveva rilevato, con ordinanza del 22/03/2024, che l'atto di citazione in appello depositato telematicamente non era visibile dalla consolle del magistrato e che, da verifiche effettuate in cancelleria, esso risultava depositato in formato word e privo di firma digitale.
In punto di fatto, va confermato che l'atto di impugnazione non è visibile nella consolle del magistrato che esso risulta invece visibile attraverso il sistema SICID in dotazione alla
Cancelleria, sebbene in formato WORD e non in formato PDF. Nessun rilievo può attribuirsi al documento depositato dalla difesa unitamente alle note del 13.12.2024, poiché, sebbene esso risulti in formato PDF e rechi la firma digitale del difensore, tuttavia dal tenore del documento non è dato stabilire in che data esso sia stato formato.
Al contrario, deve ritenersi che sia stato formato solo in epoca successiva alla richiesta di integrazione istruttoria formulata con l'ordinanza della Corte del 22 marzo 2024, dal momento che la stessa difesa dell'appellante, nella comparsa conclusionale, ha precisato che
“…l'atto d'appello a suo tempo notificato al procuratore costituito sebbene in formato word era regolarmente munito di firma digitale. Lo stesso atto era stato depositato telematicamente al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio.
Ne consegue che l'appello in PDF depositato solo il 13 dicembre 2024 non varrebbe a sanare l'inammissibilità dell'appello dipendente dalla nullità per assenza dei requisiti di forma di quello originariamente depositato.
Senonché, va rilevato, in punto di fatto, che l'impugnazione notificata alle controparti e depositata in uno con l'iscrizione a ruolo, sebbene in formato WORD, recava la firma digitale, come risulta dall'allegato posta cert eml 43. .
Dunque, l'atto era comunque dotato della firma digitale, elemento che costituisce “al pari della sottoscrizione dell'atto analogico (cd. cartaceo) ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ.
(cfr. tra le altre Cass. n. 1275/2011) - requisito di validità dell'atto introduttivo del giudizio
(anche di impugnazione), in quanto essa attiene alla formazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie, necessariamente al difensore munito di procura) (Cassazione civile sez. VI, 08/06/2017, ud. 20/04/2017, dep. 08/06/2017), n.14338.
La circostanza che l'atto fosse formato in WORD non valeva a escludere il raggiungimento dello scopo della notificazione alla controparte, poiché quest'ultima non ha mai negato la conformità tra l'atto a lei notificato e quello depositato telematicamente.
In proposito, va puntualizzato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “…l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica - nella specie, in "estensione.doc", anzichè
"formato.pdf" - ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., SU, n. 7665/2016). Ciò che, per l'appunto, come evidenziato, è avvenuto nel caso di specie, là dove, inoltre, risulta del tutto equipollente la dizione "notificazione ex L. n. 53 del 1994" rispetto a quella, prevista della citata L. n. 53, art. 3, comma 4, di "notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994"; che in definitiva, la parte ricorrente non adduce uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, nè l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione.doc in luogo del formato.pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria, in contrasto con il principio per cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (tra le tante, Cass. n. 26831/2014);
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2019, (ud. 15/11/2018, dep. 14/02/2019), n.4505).
Nella sua decisione, la Corte ha esaminato l'applicazione delle norme processuali alla luce del principio di strumentalità delle forme, stabilendo che il rispetto delle formalità non deve mai prevalere sulla tutela effettiva del diritto di difesa sancito dagli articoli 24 e 111 della
Costituzione.
Tale pronuncia si iscrive in un orientamento giurisprudenziale volto a ridimensionare il formalismo processuale, privilegiando un'interpretazione delle norme che garantisca la reale possibilità di tutela giurisdizionale. La decisione è significativa perché riafferma che la valutazione della regolarità degli atti processuali non può limitarsi a una questione puramente formale, ma deve tener conto della sostanza e della finalità del processo.
Passando all'esame dei motivi di appello, essi sono in parte inammissibili e, comunque, infondati.
1. Il primo motivo di appello, con cui si contesta l'accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione, è inammissibile e, comunque, infondato.
Sotto il primo profilo, occorre rilevare che la sentenza ha accolto l'eccezione sollevata dalla società opponente sulla base di un ben preciso motivo, consistente nell'affermazione che la disposizione di cui all'art. 2 del d.l. 29.3.1993, n. 82, che prevedeva – in deroga all'art. 2951
c.c. – il termine di prescrizione quinquennale per i diritti derivanti dai contratti di autotrasporto a forcella, non potesse applicarsi al caso di specie, in quanto il contratto de quo era stato stipulato nel 1987 e, quindi, in data antecedente all'entrata in vigore di quella previsione normativa.
Sul punto, l'atto di impugnazione non si conforma alle prescrizioni contenute nell'art. 342
c.p.c, le quali impongono “di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
(Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015).
Invero, l'appello tace del tutto sia sul principio di diritto enunciato nella sentenza, secondo cui la norma non poteva essere applicata ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, sia sull'affermazione di fatto secondo cui il contratto oggetto della controversia ea stato effettivamente concluso prima di quel momento.
Il motivo si limita a richiamare quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione quinquennale di cui al citato art. 2 del d.l. 29.3.1993, n. 82 si applica solo ai diritti dell'autotrasportatore, in ragione della sua posizione di debolezza contrattuale rispetto a quella del committente, questione che è del tutto estranea alla ragione su cui si fonda la decisione di primo rado.
In ogni caso, il motivo è anche infondato, dovendo condividersi l'indirizzo giurisprudenziale richiamato nella pronuncia di primo grado, con cui si è più volte chiarito che
“Per tutti i diritti nascenti dai contratti di autotrasporto di cose per conto terzi, soggetti alle tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298, è applicabile la prescrizione breve di un anno, prevista dall'art. 2951 cod. civ., se tali contratti siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 del d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1993 n. 162, la quale ha elevato a cinque anni il termine di prescrizione”
(Sez. 3, Sentenza n. 15231 del 03/07/2014)
2. Non può essere accolto neppure il motivo secondo il quale il giudice avrebbe dovuto tener conto della missiva del 16.2.2001, o quanto meno disporne le ricerche, poiché il mancato rinvenimento dell'allegato agli atti del fascicolo atterrebbe a fatti e circostanze assolutamente non imputabili all'odierna appellante.
Al contrario, sarebbe stata erronea la decisione del Tribunale che avesse tenuto conto di un documento non presente negli atti e di cui non si conosceva neppure l'esatto contenuto, non essendo certamente sufficiente il mero richiamo di esso in comparsa di risposta e nell'indice degli atti.
Peraltro, alla Corte è preclusa in ogni caso la stessa possibilità di valutare i presupposti su cui si fonda la tesi dell'appellante, quella di un ipotetico smarrimento del documento nelle fasi del transito del fascicolo da un ufficio giudiziario ad altro, poiché in questa sede di appello la non ha neppure depositato il fascicolo di parte di primo grado, senza addurre che lo Pt_1
smarrimento che ha impedito al giudice di primo grado di visionare il documento del 16.2.2001 avrebbe coinvolto l'intero fascicolo di parte (circostanza che, comunque, sarebbe da escludere, posto che il giudice ha invece visionato e utilizzato per la decisione la diffida del 15.6.2002).
Nessun rilievo può attribuirsi all'ulteriore argomento speso a proposito della questione della prescrizione, con il quale, invocando il disposto dell'art. 2935 c.c., si assume che il termine di prescrizione annuale non sarebbe comunque maturato, in quanto con la lettera di diffida del
15.06.2002 (all.4 del fascicolo di parte opposta) esso sarebbe stato interrotto entro l'anno decorrente dal 31.12.2001, data di cessazione del rapporto.
L'assunto è infondato perché, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che non coincide con il momento della cessazione del rapporto continuativo ma con quello in cui vengono effettuate le singole prestazioni di traporto, non essendo ipotizzabile alcuna sospensione del diritto di pretenderne il corrispettivo fino a quando perdura il rapporto.
Per completezza, si concorda comunque con quanto obiettato nella comparsa di costituzione dell'appellato, laddove si fa rilevare che, una volta stabilito che il regime della durata della prescrizione da applicare al caso di specie è quello annuale e non quello quinquennale, essa sarebbe comunque nuovamente maturata nel periodo intercorso tra la diffida del 15.6.2022 e la notifica del decreto ingiuntivo, risalente al 20.12.2004, non essendo stati documentati altri atti interruttivi intermedi.
Resta da esaminare il motivo di appello riguardante la parte della sentenza con cui, pur escludendo il maturare della prescrizione in relazione al trasporto eseguito il 9.10.2001, in quanto effettuato entro l'anno antecedente alla diffida del 15.6.2002, la pretesa è stata ritenta infondata nel merito.
Rispetto a tale prestazione non può essere riproposto l'argomento prima richiamato, con cui si è evidenziato che il termine annuale sarebbe comunque decorso dopo detta diffida, giacchè in questo caso la prescrizione è stata espressamente esclusa in sentenza e avverso tale decisione non è stato proposto appello incidentale dalla società appellata.
Tuttavia, il motivo è comunque inammissibile, perché aspecifico.
Nella sentenza si afferma che la lettera di vettura, ai sensi dell'art.56 della L 2si
a98/1974, è documento obbligatorio emesso dal vettore, contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sull'osservanza delle norme in materia di applicazione di tariffe legali, e che, nella specie, dalla stessa CTU è emerso che “…vi è divergenza tra quanto riportato nei
DDT e quanto riportato nelle lettere di vettura integrative, ragione per la quale il perito d'ufficio ha redatto due diversi calcoli, che in ogni caso non risultano essere sempre completi anche e con riferimento all'unico trasporto preso ora in considerazione.
E' dato leggere nella relazione peritale che i documenti di trasporto non sempre indicano il peso complessivo ed il volume della merce. Le lettere di vettura integrative dei documenti di trasporto indicano quasi sempre il volume di 70 mc, ma non indicano il peso corrispondente al volume, ovvero non indicano il peso specifico della merce di volta in volta trasportata (cfr relazione peritale pag.7).
Pur risultando incontestato il rapporto contrattuale in essere tra le parti, al fine della determinazione della tariffa e per la valutazione dell'eventuale differenza rispetto alle somme effettivamente versate come corrispettivo del trasporto era onere dell'attrice fornire tutti gli elementi necessari per effettuare il calcolo.
Non sono infatti sufficienti per operare detto calcolo gli elementi desumibili dalle fatture in atti, come integrate dalle lettere di vettura, senza alcun riferimento al cd. peso tassabile individuato dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 18 novembre 1982.
Dunque, nella sentenza si afferma che neppure per l'unica prestazione di trasporto non caduta in prescrizione è stato possibile accertare se effettivamente vi sia stata una differenza tra la tariffa legale e il corrispettivo effettivamente versato dalla , poiché nella lettera di CP_1 vettura era assente l'indicazione del peso tassabile individuato dall'art. 4 del D.M. 18 novembre
1982,
Nell'atto di appello le censure alla decisione su questo punto vengono espresse nei seguenti termini:
I trasporti eseguiti dall'impresa di autotrasporti di merci per conto terzi, Per_1
di per conto della riguardavano derrate alimentari
[...] Parte_1 CP_1
che per loro natura dovevano viaggiare in regime ATP, ovvero a temperatura controllata. In tali ipotesi, ai sensi del D.M. 18 novembre 1982, era previsto un aumento del 10,53% rispetto alla categoria base della III classe. I mezzi atti al trasporto delle suddette derrate erano furgoni isotermici con gruppo frigo, venivano sigillati dal personale della ditta che al CP_1
contempo procedeva alla pesatura delle merci. Lo stesso personale, provvedeva altresì a documentare la temperatura con la quale dovevano viaggiare le derrate alimentari. Da ciò,
l'inserimento nella prima classe di cui al D.M. 18.11.1982. L'importo di euro 163.364,89 richiesto con il decreto ingiuntivo opposto, discende dall'applicazione puntuale e precisa del suddetto D.M. Tali argomenti non valgono a contestare il contenuto della decisione, poiché non spiegano come si dovrebbe accertare l'esistenza e l'ammontare delle differenze tra quanto versato dalla e quanto dovuto in base alle tariffe legali, in assenza della pesatura evidenziata in CP_1
sentenza.
L'appello va quindi interamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, in misura pari ai valori medi dimidiati (in ragione della bassa complessità delle questioni trattate) dello scaglione di riferimento, e dunque € 7.158,50, pari alla metà di € 14.317,00, di cui € 2977,00 per fase di studio, € 1911,00 per fase introduttiva,
€ 4.326,00 per fase di trattazione (cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023), € 5.103,00, per fase decisoria.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “…quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta
a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis…”, questa Corte …dà atto…della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente…”, con l'avvertenza per cui “…l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso…” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nata a [...], il Parte_1
24.01.1972, C.F. , in proprio e n.q. di erede di e di C.F._1 Persona_1
titolare della ditta individuale di autotrasporti denominata SP CA ST di
, P.i. residente in [...] P.IVA_1
Nazionale, 240, ed elettivamente domiciliata in Sant'GA MI, Via Nizza n. 1, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello che la rappresenta e difende giusta procura in atti, nei confronti di C.F. e P.IVA , con sede legale in Alba, CP_1 P.IVA_2 piazzale Pietro Ferrero, 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Pt_3
avvocati Stefano Fadda e Diego Dapelo del Foro di Genova, nonché dall'avvocato Carlo
Carrozza del Foro di Messina, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna in proprio e n.q. di erede di e di titolare della Parte_1 Persona_1
ditta individuale di autotrasporti denominata SP CA ST di Pt_1 in persona dell'omonimo titolare, alla rifusione delle spese del presente grado in
[...] favore di parte appellata, liquidate in complessivi € 7.158,50, a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta).
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il Presidente estensore
(dr. Massimo GULLINO)