Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00450/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2024, proposto da
Elion S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Bencivenga e Vittorio Micocci, con domicilio eletto presso lo studio Carmine Bencivenga in Potenza, corso Garibaldi 32;
contro
Comune di Gubbio, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Umbria, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione n. 1280 del 20/06/2024 – settore territorio - ambiente, servizio edilizia e suape comunicata il 21.06.2024 tramite pec, avente ad oggetto: “oggetto: progetto impianto fotovoltaico a terra, potenza nominale: 7122.36 kwp, da eseguirsi sull’area sita in Gubbio, loc. padule, identificata al nct al foglio 296 mappali 24 e 617 e al foglio 332 mappale 5, e relative opere di connessione. richiedente sig. IN IO, codice fiscale mrcfba85h14g479j, nella sua veste di legale rappresentante della ditta elion s.r.l., con sede in via degli abeti, n. 346, Pesaro (pu), p.iva 02671350417. istanza di procedura abilitativa semplificata (pas) per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica con moduli ubicati al suolo, di potenza elettrica installata pari a 7122.36 kwp ed opere di connessione a cabina enel esistente. determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria ex art. 14-quater comma 1 legge 241/90 e s.m.i. ”, con la quale è stata si è comunicata la conclusione negativa della conferenza di servizi e conseguente inibizione dell’esecuzione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica con moduli ubicati al suolo, di potenza elettrica installata pari a 7122.36 kwp ed opere di connessione a cabina enel esistente, giusta domanda di autorizzazione – PAS, presentata dalla dalla Società Elion srl in data 25/10/2023 prot. n. 50993; - dell’Ordine motivato di non effettuare l’intervento, a firma del Dirigente Paolo Bottegoni, del 29.07.2024, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale si ordinato di non effettuare l’intervento di realizzazione dell’impianto sopra individuato; - del rigetto dell’istanza di autotutela, comunicata a mezzo PEC il 5.09.2024, a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Luigi Rosati, e del Dirigente Ing. Paolo Bottegoni, con il quale si è provveduto al rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale 1280 del 20.06.2024, presentata dalla ricorrente in data 7.08.2024; ogni altro atto connesso e conseguente, anche non conosciuto, comunque ostativo all’accoglimento del ricorso, in ogni eventuale fase e grado.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. IE UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame è stato chiesto l’annullamento della determinazione del Comune di Gubbio n. 1280 in data 20 giugno 2024, contenente diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata su un’istanza presentata dalla società ricorrente per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico.
2. In data 10 febbraio 2026, in ragione della sopravvenuta impossibilità (legata a rapporti tra i soggetti interessati) di assicurarsi tempestivamente la disponibilità dell’area necessaria per garantire la realizzazione del progetto, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso nel merito.
3. Di ciò, non resta al Collegio che dare atto, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.. Nulla per le spese, in assenza di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE UN, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE UN |
IL SEGRETARIO