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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/11/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 7.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 28.10.2025 e 6.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 1360/2024 R.G. Lav.,
TRA Parte_1 rappresentato e difeso ocura allegata all'atto introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio legale LO NI in Castelfidardo via Martiri della Libertà con indicazione della pec;
Email_1
RICORRENTE
[...]
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Venuti giusta delega allegata alla memoria di costituzione e risposta telematica, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia via Terenzio Mamiani n. 16 con indicazione dell'indirizzo pec per le comunicazioni Email_2
NTE
OGGETTO: lavoro straordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La ricorrente afferma di essere stata assunta dal convenuto nel periodo dal 6.12.2008 al 19.9.2017 come impiegata 5 livello con mansioni di aiuto cuoco, dapprima con contratto part time di 20 ore e in seguito con orario ridotto di 16 ore dal 29.2.2016 fino alla cessazione del rapporto. Allega di avere svolto ore di lavoro supplementare pari a 44 ore settimanali nel primo periodo e 28 ore settimanali
1 nel secondo senza ricevere la giusta retribuzione, sicché insta per il pagamento delle differenze retributive spettanti. Costituendosi in giudizio, il datore di lavoro eccepisce la prescrizione dei crediti vantati, nega che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa anche in orari non contrattualizzati, evidenziando che l'onere probatorio in merito grava sul lavoratore ex art. 2697 c.c. Evidenzia, infine, una serie di errori di calcolo nella pretesa di pagamento delle ore come supplementari anziché come ordinarie, nell'individuazione della paga spettante al lordo anziché al netto, nell'inserimento nel calcolo anche dei 306 giorni in cui la ricorrente era stata assente per ferie o malattie dall'assunzione sino al 29.2.2016. La causa veniva istruita con escussione di testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. PRESCRIZIONE DEL DIRITTO VANTATO. Eccepisce la convenuta la prescrizione dei crediti retributivi vantati. A tale riguardo, giova osservarsi che, a prescindere dal requisito dimensionale carente nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere la sospensione del decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro dopo le modifiche introdotte dalla legge 92/2012 e D. Lgs. 23/2015 (Cass. 33578/2023), sicché essendo cessato il rapporto nell'anno 2017 la diffida del 29.4.2021 (doc. 8 fascicolo ricorrente) è atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale quinquennale.
3. LAVORO STRAORDINARIO. Va premesso che, come ricordato da parte resistente, grava sulla lavoratrice che adduce lo svolgimento di lavoro straordinario la prova rigorosa delle ore di lavoro prestate ai sensi dell'art. 2697 c.c. Si ritiene al riguardo che sia stata fornita prova tramite testimoni di svolgimento di lavoro supplementare (la ricorrente era assunta con contratto part time), ma in misura largamente inferiore rispetto a quanto addotto nel ricorso introduttivo. A tale proposito si evidenzia che molti dei testimoni sentiti hanno profili che ne minano la credibilità: in particolare due di loro sono figli del legale rappresentante della società convenuta e Persona_1 Persona_2
, molti dei testi addotti dal ric or
[...] ei confronti del convenuto per le medesime ragioni o per ragioni analoghe a quelle addotte da parte ricorrente (testi , altri infine Tes_1 Tes_2 hanno reso dichiarazioni inficiate da una scarsa precisione nella ricostruzione dei fatti o dalla mancanza di conoscenza diretta di questi (testi Tes_3
. Tes_4 nto, partendo dalla pretesa vantata nel ricorso introduttivo, sarà necessario individuare l'orario che viene riferito in modo concorde dai testi sentiti nel corso del giudizio comparando le varie dichiarazioni rese. Si nota, infatti, che diversi testimoni hanno evidenziato che l'orario di chiusura del locale dipendeva soprattutto nel fine settimana dall'afflusso della clientela, dunque non era sempre fisso e determinato, potendo ciò in parte spiegare la
2 difformità delle affermazioni registrate. Risulta innanzitutto provato che i dipendenti facevano cena nel locale tra le 18 e le 19 circa. Ciò incide sull'inizio dell'orario di lavoro della ricorrente che alcuni testi collocano intorno alle 17, altri intorno alle 18, altri intorno alle 19. In particolare, il teste cliente del locale, che ha precisato di non Tes_3 conoscere gli orari della ri a riferito che vedeva la ricorrente intorno alle 18-18.30 quando i dipendenti mangiavano tutti assieme. Il teste ex cameriere alle dipendenze della convenuta con cui ha Tes_1 avuto in pas na controversia giudiziale, afferma che si iniziava a lavorare verso le 18:30-19:00 dal martedì al venerdì e alle 18 il sabato e la domenica. La teste che ha svolto mansioni di aiuto cuoco-barista e vanta Tes_2 crediti nei co i della convenuta benché non azionati in giudizio, ha affermato che la ricorrente iniziava a lavorare sempre alle 17:00. La teste , figlia del titolare della convenuta, che aveva Persona_1 mansioni di cameriere tra il 2008 e il 2009, ha asserito che arrivava al lavoro alle 17-18, ma vedeva la ricorrente intorno alle 19 quando si faceva cena, il che può essere spiegato dalla circostanza che la svolgeva mansioni Parte_1 diverse dalla teste, essendo aiuto cuoco. Il teste ha riferito che la ricorrente lavorava dalle Persona_2
18, visto che dere il figlio alle 17 non la vedeva al lavoro (ma il teste non ha precisato se si fosse recato in quelle occasioni in cucina dove prestava attività la ricorrente). La teste ex dipendente della convenuta che presenta maggiori Tes_5 profili di atte ndo lavorato per la datrice di lavoro sin dal 1998 fino alla cessazione dell'attività e non avendo rivendicazioni nei confronti di essa, ha riferito che aveva gli stessi orari della ricorrente dalle 18 alla chiusura. La teste ha reso una deposizione alquanto confusa quanto alla Tes_4 collocazione dei fatti;
in particolare, ha indicato come inizio dell'orario lavorativo dell'interessata in alcuni giorni le ore 15-15:30 in aperto contrasto con quanto allegato nello stesso ricorso, mentre per altri giorni afferma che l'inizio si collocava tra le 17 e le 18. Può, dunque, ritenersi emergere con sufficiente certezza che la ricorrente abbia iniziato la propria attività lavorativa nel locale della convenuta tra le 18 e le 19, lasso temporale in cui veniva anche consumata la cena, sicché si ritiene vi sia prova sufficiente che l'inizio della prestazione lavorativa avvenisse mediamente intorno alle 18:30 per ciascuna giornata di lavoro (dovendo ritenersi congruo un periodo di 30 minuti per consumare il pasto). A tale riguardo, si noti che lo stesso figlio del riferisce di aver saputo Persona_1 che la ricorrente iniziava alle 18.00, così come riferito dal teste Tes_5
Benché sia plausibile che in qualche giornata soprattutto nel fin l'orario sia iniziato prima che negli altri giorni come riferito dal teste Tes_1 invero anche questi colloca l'inizio dell'orario lavorativo sempre nella oraria tra le 18 e le 19, sicché prendere come riferimento per ciascuna giornata
3 lavorativa l'orario delle 18:30 permette di ricostruire in modo sufficientemente aderente alle deposizioni dei testimoni l'orario settimanale, tenendo conto adeguatamente in via equitativa delle oscillazioni dovute all'andamento dell'attività lavorativa nei vari giorni. Quanto all'orario di cessazione giornaliera dell'attività lavorativa, anche sul punto i testi forniscono versioni differenti. Da un lato i figli del titolare sostengono che la prestazione lavorativa finisse alle 24, benché ammette che nel fine settimana Persona_1
l'attività potesse protrar o le 1 o al massimo alle 2.30. Dall'altro gli altri testimoni che hanno prestato attività lavorativa all'interno del locale affermano che l'orario si protraeva anche dopo la mezzanotte, asserendo che esso arrivava fino alle 1 nei giorni di mercoledì, giovedì e domenica e anche oltre nelle giornate di venerdì e sabato. In particolare, la teste riferisce che il venerdì e il sabato si Tes_4 arrivava sino alle 3 o alle 4, rmato anche dalla teste mentre Tes_2 la teste afferma che il venerdì e il sabato si arrivava fin verso le Tes_5
2:30-3:0 iferisce che l'attività si protraeva sino alle 1:00-1:30 dal Tes_1 martedì al venerd omenica, il sabato si arrivava fino alle 4:00. Va, peraltro, rilevato che nel ricorso introduttivo la ricorrente allega di aver rispettato tutti i giorni il medesimo orario di fine del lavoro sino alle ore
1:00 tranne nel giorno di venerdì, allorquando secondo quanto riferito anche dai vari testi escussi, essendo il fine settimana, l'attività si protraeva oltre l'orario ordinario. Anche in tale caso in via equitativa, considerando gli orari indicati dai vari testimoni e quelli allegati in ricorso, si ritiene che possa considerarsi mediamente che l'attività lavorativa si protraeva il venerdì sin verso le ore
2:00, mentre risulta sufficientemente confermato il protrarsi dell'attività lavorativa negli altri giorni sino alle ore 1:00. Non può a ciò ostare quanto riferito dalla teste , che Persona_1 ha lavorato per un solo anno e che in ogni cas fine settimana l'attività si protraeva almeno fino alle 1:00 e non oltre le 2:30, né quella del teste che ha confermato che non lavorava Persona_2 nel locale ma vi ndere la madre alle 24:00 e non vedeva la ricorrente, il che non rileva non avendo riferito il teste se si fosse recato nei locali dove la prestava attività. Allo stesso modo è poco Parte_1 concludente la deposizione del che ha frequentato il locale come Tes_3 cliente in modo non giornalier iferisce di essersi recato a volte a salutare i titolari in cucina verso le 24 nei giorni feriali e verso le 2-2:30 nei giorni festivi senza avere incontrato la ricorrente, il che non esclude che questa potesse essere comunque in altra stanza del locale a svolgere le mansioni finali di sistemazione e pulizia. Deve, dunque, ritenersi fornita prova sufficiente di un orario minimo di lavoro nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 18:30 alle 1:00, mentre il venerdì l'orario iniziava alle 18:30 e si protraeva sino alle 2:00; non si
4 ha al contrario prova sufficiente della prestazione di un orario maggiore di quello indicato. Pertanto, nel periodo dal 6.12.2008 al 29.2.2016 l'orario settimanale come ricostruito era pari a 33,50 ore e nel periodo dal 29.2.2016 al 19.9.2017 era pari a 20,50. In base a tali risultanze sarà, dunque, necessario calcolare le differenze retributive spettanti alla ricorrente con apposita consulenza tecnica d'ufficio. Al riguardo, i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo vengono censurati da parte resistente sotto vari profili. Contesta in primo luogo il datore di lavoro che la retribuzione base presa come riferimento è stata calcolata al lordo e non al netto. Invero, tale scelta è conforme all'orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità per il quale l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite (Cass. 21010/2013). Sotto altro profilo il resistente osserva che visto che secondo l'allegazione attorea l'orario di lavoro era costantemente superiore a quello pattuito nel contratto esso doveva essere remunerato non come lavoro supplementare ma come lavoro ordinario. Invero, come si è visto dal confronto delle deposizioni raccolte, l'orario di lavoro non era sempre costante ma variava a seconda delle esigenze di lavoro e dell'afflusso di clientela. A fronte di tale circostanza questo giudice ha cercato di individuare un orario medio da utilizzare per individuare in via equitativa l'eventuale compenso aggiuntivo spettante alla lavoratrice. Pertanto, esso va calcolato come lavoro supplementare trattandosi di ore di lavoro prestate in più in modo non costante ma variabile in base alle esigenze dell'impresa. Sotto altro profilo il datore di lavoro rileva che il compenso è stato richiesto anche per i giorni di assenza, circostanza questa non contestata dalla lavoratrice. Al riguardo, l'eccezione è del tutto fondata in quanto, come si è osservato, trattandosi di lavoro supplementare e non di lavoro ordinario esso non incide sul calcolo del compenso spettante per i periodi di sospensione della prestazione lavorativa con diritto alla retribuzione come ferie o malattia, giorni che si evincono chiaramente dalle buste paga e dal LUL versato in atti. Si aggiunga che il consulente dovrà tenere conto anche dei compensi per lavoro straordinario ove risultanti erogati nelle buste paga prodotte in atti. In base a tali elementi sarà dunque necessario procedere a calcolo tramite CTU al fine di individuare il credito spettante, provvedendo in tal senso con separato provvedimento.
5 4. REGOLAMENTO SPESE DI LITE. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara che ha Parte_1 diritto alle differenze retributive dovute a fronte di un orario di lavoro prestato presso Controparte_1 pari a 33,50 ore 18:30 alle 1:00 nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica e dalle 18:30 alle 2:00 nel giorno di venerdì) e a 20,50 ore settimanali nel periodo dal 29.2.2016 al 19.9.2017 (dalle 18:30 alle 1:00 nei giorni di sabato e domenica e dalle 18:30 alle 2:00 nel giorno di venerdì);
2) Dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
3) Spese al definitivo. Così deciso in Ancona, in data 24.11.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 6.11.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 7.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 28.10.2025 e 6.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 1360/2024 R.G. Lav.,
TRA Parte_1 rappresentato e difeso ocura allegata all'atto introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio legale LO NI in Castelfidardo via Martiri della Libertà con indicazione della pec;
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RICORRENTE
[...]
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Venuti giusta delega allegata alla memoria di costituzione e risposta telematica, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Senigallia via Terenzio Mamiani n. 16 con indicazione dell'indirizzo pec per le comunicazioni Email_2
NTE
OGGETTO: lavoro straordinario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. La ricorrente afferma di essere stata assunta dal convenuto nel periodo dal 6.12.2008 al 19.9.2017 come impiegata 5 livello con mansioni di aiuto cuoco, dapprima con contratto part time di 20 ore e in seguito con orario ridotto di 16 ore dal 29.2.2016 fino alla cessazione del rapporto. Allega di avere svolto ore di lavoro supplementare pari a 44 ore settimanali nel primo periodo e 28 ore settimanali
1 nel secondo senza ricevere la giusta retribuzione, sicché insta per il pagamento delle differenze retributive spettanti. Costituendosi in giudizio, il datore di lavoro eccepisce la prescrizione dei crediti vantati, nega che la ricorrente abbia svolto attività lavorativa anche in orari non contrattualizzati, evidenziando che l'onere probatorio in merito grava sul lavoratore ex art. 2697 c.c. Evidenzia, infine, una serie di errori di calcolo nella pretesa di pagamento delle ore come supplementari anziché come ordinarie, nell'individuazione della paga spettante al lordo anziché al netto, nell'inserimento nel calcolo anche dei 306 giorni in cui la ricorrente era stata assente per ferie o malattie dall'assunzione sino al 29.2.2016. La causa veniva istruita con escussione di testimoni e discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. PRESCRIZIONE DEL DIRITTO VANTATO. Eccepisce la convenuta la prescrizione dei crediti retributivi vantati. A tale riguardo, giova osservarsi che, a prescindere dal requisito dimensionale carente nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel sostenere la sospensione del decorso della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro dopo le modifiche introdotte dalla legge 92/2012 e D. Lgs. 23/2015 (Cass. 33578/2023), sicché essendo cessato il rapporto nell'anno 2017 la diffida del 29.4.2021 (doc. 8 fascicolo ricorrente) è atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale quinquennale.
3. LAVORO STRAORDINARIO. Va premesso che, come ricordato da parte resistente, grava sulla lavoratrice che adduce lo svolgimento di lavoro straordinario la prova rigorosa delle ore di lavoro prestate ai sensi dell'art. 2697 c.c. Si ritiene al riguardo che sia stata fornita prova tramite testimoni di svolgimento di lavoro supplementare (la ricorrente era assunta con contratto part time), ma in misura largamente inferiore rispetto a quanto addotto nel ricorso introduttivo. A tale proposito si evidenzia che molti dei testimoni sentiti hanno profili che ne minano la credibilità: in particolare due di loro sono figli del legale rappresentante della società convenuta e Persona_1 Persona_2
, molti dei testi addotti dal ric or
[...] ei confronti del convenuto per le medesime ragioni o per ragioni analoghe a quelle addotte da parte ricorrente (testi , altri infine Tes_1 Tes_2 hanno reso dichiarazioni inficiate da una scarsa precisione nella ricostruzione dei fatti o dalla mancanza di conoscenza diretta di questi (testi Tes_3
. Tes_4 nto, partendo dalla pretesa vantata nel ricorso introduttivo, sarà necessario individuare l'orario che viene riferito in modo concorde dai testi sentiti nel corso del giudizio comparando le varie dichiarazioni rese. Si nota, infatti, che diversi testimoni hanno evidenziato che l'orario di chiusura del locale dipendeva soprattutto nel fine settimana dall'afflusso della clientela, dunque non era sempre fisso e determinato, potendo ciò in parte spiegare la
2 difformità delle affermazioni registrate. Risulta innanzitutto provato che i dipendenti facevano cena nel locale tra le 18 e le 19 circa. Ciò incide sull'inizio dell'orario di lavoro della ricorrente che alcuni testi collocano intorno alle 17, altri intorno alle 18, altri intorno alle 19. In particolare, il teste cliente del locale, che ha precisato di non Tes_3 conoscere gli orari della ri a riferito che vedeva la ricorrente intorno alle 18-18.30 quando i dipendenti mangiavano tutti assieme. Il teste ex cameriere alle dipendenze della convenuta con cui ha Tes_1 avuto in pas na controversia giudiziale, afferma che si iniziava a lavorare verso le 18:30-19:00 dal martedì al venerdì e alle 18 il sabato e la domenica. La teste che ha svolto mansioni di aiuto cuoco-barista e vanta Tes_2 crediti nei co i della convenuta benché non azionati in giudizio, ha affermato che la ricorrente iniziava a lavorare sempre alle 17:00. La teste , figlia del titolare della convenuta, che aveva Persona_1 mansioni di cameriere tra il 2008 e il 2009, ha asserito che arrivava al lavoro alle 17-18, ma vedeva la ricorrente intorno alle 19 quando si faceva cena, il che può essere spiegato dalla circostanza che la svolgeva mansioni Parte_1 diverse dalla teste, essendo aiuto cuoco. Il teste ha riferito che la ricorrente lavorava dalle Persona_2
18, visto che dere il figlio alle 17 non la vedeva al lavoro (ma il teste non ha precisato se si fosse recato in quelle occasioni in cucina dove prestava attività la ricorrente). La teste ex dipendente della convenuta che presenta maggiori Tes_5 profili di atte ndo lavorato per la datrice di lavoro sin dal 1998 fino alla cessazione dell'attività e non avendo rivendicazioni nei confronti di essa, ha riferito che aveva gli stessi orari della ricorrente dalle 18 alla chiusura. La teste ha reso una deposizione alquanto confusa quanto alla Tes_4 collocazione dei fatti;
in particolare, ha indicato come inizio dell'orario lavorativo dell'interessata in alcuni giorni le ore 15-15:30 in aperto contrasto con quanto allegato nello stesso ricorso, mentre per altri giorni afferma che l'inizio si collocava tra le 17 e le 18. Può, dunque, ritenersi emergere con sufficiente certezza che la ricorrente abbia iniziato la propria attività lavorativa nel locale della convenuta tra le 18 e le 19, lasso temporale in cui veniva anche consumata la cena, sicché si ritiene vi sia prova sufficiente che l'inizio della prestazione lavorativa avvenisse mediamente intorno alle 18:30 per ciascuna giornata di lavoro (dovendo ritenersi congruo un periodo di 30 minuti per consumare il pasto). A tale riguardo, si noti che lo stesso figlio del riferisce di aver saputo Persona_1 che la ricorrente iniziava alle 18.00, così come riferito dal teste Tes_5
Benché sia plausibile che in qualche giornata soprattutto nel fin l'orario sia iniziato prima che negli altri giorni come riferito dal teste Tes_1 invero anche questi colloca l'inizio dell'orario lavorativo sempre nella oraria tra le 18 e le 19, sicché prendere come riferimento per ciascuna giornata
3 lavorativa l'orario delle 18:30 permette di ricostruire in modo sufficientemente aderente alle deposizioni dei testimoni l'orario settimanale, tenendo conto adeguatamente in via equitativa delle oscillazioni dovute all'andamento dell'attività lavorativa nei vari giorni. Quanto all'orario di cessazione giornaliera dell'attività lavorativa, anche sul punto i testi forniscono versioni differenti. Da un lato i figli del titolare sostengono che la prestazione lavorativa finisse alle 24, benché ammette che nel fine settimana Persona_1
l'attività potesse protrar o le 1 o al massimo alle 2.30. Dall'altro gli altri testimoni che hanno prestato attività lavorativa all'interno del locale affermano che l'orario si protraeva anche dopo la mezzanotte, asserendo che esso arrivava fino alle 1 nei giorni di mercoledì, giovedì e domenica e anche oltre nelle giornate di venerdì e sabato. In particolare, la teste riferisce che il venerdì e il sabato si Tes_4 arrivava sino alle 3 o alle 4, rmato anche dalla teste mentre Tes_2 la teste afferma che il venerdì e il sabato si arrivava fin verso le Tes_5
2:30-3:0 iferisce che l'attività si protraeva sino alle 1:00-1:30 dal Tes_1 martedì al venerd omenica, il sabato si arrivava fino alle 4:00. Va, peraltro, rilevato che nel ricorso introduttivo la ricorrente allega di aver rispettato tutti i giorni il medesimo orario di fine del lavoro sino alle ore
1:00 tranne nel giorno di venerdì, allorquando secondo quanto riferito anche dai vari testi escussi, essendo il fine settimana, l'attività si protraeva oltre l'orario ordinario. Anche in tale caso in via equitativa, considerando gli orari indicati dai vari testimoni e quelli allegati in ricorso, si ritiene che possa considerarsi mediamente che l'attività lavorativa si protraeva il venerdì sin verso le ore
2:00, mentre risulta sufficientemente confermato il protrarsi dell'attività lavorativa negli altri giorni sino alle ore 1:00. Non può a ciò ostare quanto riferito dalla teste , che Persona_1 ha lavorato per un solo anno e che in ogni cas fine settimana l'attività si protraeva almeno fino alle 1:00 e non oltre le 2:30, né quella del teste che ha confermato che non lavorava Persona_2 nel locale ma vi ndere la madre alle 24:00 e non vedeva la ricorrente, il che non rileva non avendo riferito il teste se si fosse recato nei locali dove la prestava attività. Allo stesso modo è poco Parte_1 concludente la deposizione del che ha frequentato il locale come Tes_3 cliente in modo non giornalier iferisce di essersi recato a volte a salutare i titolari in cucina verso le 24 nei giorni feriali e verso le 2-2:30 nei giorni festivi senza avere incontrato la ricorrente, il che non esclude che questa potesse essere comunque in altra stanza del locale a svolgere le mansioni finali di sistemazione e pulizia. Deve, dunque, ritenersi fornita prova sufficiente di un orario minimo di lavoro nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 18:30 alle 1:00, mentre il venerdì l'orario iniziava alle 18:30 e si protraeva sino alle 2:00; non si
4 ha al contrario prova sufficiente della prestazione di un orario maggiore di quello indicato. Pertanto, nel periodo dal 6.12.2008 al 29.2.2016 l'orario settimanale come ricostruito era pari a 33,50 ore e nel periodo dal 29.2.2016 al 19.9.2017 era pari a 20,50. In base a tali risultanze sarà, dunque, necessario calcolare le differenze retributive spettanti alla ricorrente con apposita consulenza tecnica d'ufficio. Al riguardo, i conteggi contenuti nel ricorso introduttivo vengono censurati da parte resistente sotto vari profili. Contesta in primo luogo il datore di lavoro che la retribuzione base presa come riferimento è stata calcolata al lordo e non al netto. Invero, tale scelta è conforme all'orientamento consolidato in giurisprudenza di legittimità per il quale l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite (Cass. 21010/2013). Sotto altro profilo il resistente osserva che visto che secondo l'allegazione attorea l'orario di lavoro era costantemente superiore a quello pattuito nel contratto esso doveva essere remunerato non come lavoro supplementare ma come lavoro ordinario. Invero, come si è visto dal confronto delle deposizioni raccolte, l'orario di lavoro non era sempre costante ma variava a seconda delle esigenze di lavoro e dell'afflusso di clientela. A fronte di tale circostanza questo giudice ha cercato di individuare un orario medio da utilizzare per individuare in via equitativa l'eventuale compenso aggiuntivo spettante alla lavoratrice. Pertanto, esso va calcolato come lavoro supplementare trattandosi di ore di lavoro prestate in più in modo non costante ma variabile in base alle esigenze dell'impresa. Sotto altro profilo il datore di lavoro rileva che il compenso è stato richiesto anche per i giorni di assenza, circostanza questa non contestata dalla lavoratrice. Al riguardo, l'eccezione è del tutto fondata in quanto, come si è osservato, trattandosi di lavoro supplementare e non di lavoro ordinario esso non incide sul calcolo del compenso spettante per i periodi di sospensione della prestazione lavorativa con diritto alla retribuzione come ferie o malattia, giorni che si evincono chiaramente dalle buste paga e dal LUL versato in atti. Si aggiunga che il consulente dovrà tenere conto anche dei compensi per lavoro straordinario ove risultanti erogati nelle buste paga prodotte in atti. In base a tali elementi sarà dunque necessario procedere a calcolo tramite CTU al fine di individuare il credito spettante, provvedendo in tal senso con separato provvedimento.
5 4. REGOLAMENTO SPESE DI LITE. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso dichiara che ha Parte_1 diritto alle differenze retributive dovute a fronte di un orario di lavoro prestato presso Controparte_1 pari a 33,50 ore 18:30 alle 1:00 nei giorni di mercoledì, giovedì, sabato e domenica e dalle 18:30 alle 2:00 nel giorno di venerdì) e a 20,50 ore settimanali nel periodo dal 29.2.2016 al 19.9.2017 (dalle 18:30 alle 1:00 nei giorni di sabato e domenica e dalle 18:30 alle 2:00 nel giorno di venerdì);
2) Dispone per il prosieguo come da separata ordinanza;
3) Spese al definitivo. Così deciso in Ancona, in data 24.11.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 6.11.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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