Articolo 21 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 20Articolo 22
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1 settembre 1984
Art. 21. (Rimborso allo Stato dei contributi versati per il Corpo equipaggi militari marittimi)

L'Istituto rimborsa allo Stato per il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, dalla data del passaggio in servizio permanente o in ruolo, i contributi per l'assicurazione generale obbligatoria versati dal Ministero difesa-marina ai sensi della presente legge.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984