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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/12/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1456/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1456 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025 e vertente tra
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
LI CA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 19.11.2025,
l'Avv. LI CA per conclude come segue: Parte_1
“(…) si insiste (…) per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso (…)”; segnatamente, conclude come segue “(…) voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta, accertare la qualità di erede ex art. 485 c.c. ed ex art. 476
c.c. per i motivi di cui alla premessa e per l'effetto dichiarare: Controparte_1
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]. CodiceFiscale_1
Battifolle, 30/F e nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
1 eredi di nata a [...], il C.F._2 Persona_1
02/08/1923 (C. F. ); e (C.F. C.F._3 Controparte_1 [...]
), nata ad [...] il [...] erede di nato ad [...]F._1 Parte_2
Arezzo il 10/05/1955 (C.F.: . Con vittoria di spese e competenze C.F._2 del presente procedimento (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1 esponeva che, essa società, aveva instaurato la procedura esecutiva immobiliare
[...]
n. 6/2025 R.G.E., dinnanzi al Tribunale di Arezzo, nei confronti di CP_1
pignorando l'immobile sito in Arezzo, Loc. Battifolle n. 30/F, catastalmente
[...] identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, alla Sezione Urbana B, Foglio
46, Particella 269, subalterno 1, Categoria A/3, Sezione Urbana B Foglio 46, particella
269, subalterno 2, categoria C/6 (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo); che, dalla certificazione ipocatastale notarile (cfr. all.to n. 2 al ricorso introduttivo), emergeva la carenza di continuità delle trascrizioni, per mancanza di accettazione delle seguenti eredità (cfr. all.to n. 3 al ricorso introduttivo): 1) trascrizione dell'accettazione dell'eredità devoluta a contro , relativa alla Controparte_1 Parte_2 dichiarazione di successione registrata in Arezzo il 23.3., al n. 125820 e trascritta in
Arezzo il 6.4.2021 al n. 4071 di formalità (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo); 2) trascrizione dell'accettazione dell'eredità devoluta a e Parte_3 [...]
contro , relativa alla dichiarazione di successione registrata Parte_2 Persona_1 in Arezzo il 10.2.2021 al n. 36364 e trascritta in Arezzo il 2.3.2021 al n. 2427 (cf. all.to n. 5 al ricorso introduttivo); che aveva acquisito la quota di 1/6 Controparte_1 della proprietà dell'immobile oggetto dell'esecuzione dalla successione del padre
[...]
, proprietario di un mezzo di detto immobile, la cui eredità era stata Persona_2 accettata con atto a rogito del Notaio del 15.12.2010, rep. 12624, Persona_3 trascritta in Arezzo il 22.12.2010 al n. 14922 di formalità; che, pertanto, a tale epoca, la proprietà dell'immobile in parola risultava essere per la quota di 4/6 alla MA Per_1
ed 1/6 ciascuno ai figli e;
che,
[...] Controparte_1 Parte_2 successivamente, al decesso di (MA della convenuta), l'eredità era stata Persona_1
2 devoluta ex lege e che, pertanto, a dire di essa esponente, a partire da tale momento,
[...]
e , avevano acquistato, ciascuno, la quota di 2/6, Controparte_1 Parte_2 come da denuncia di successione registrata in Arezzo in data 10.2.2021 al n. 36364 e trascritta in Arezzo in data 2.3.2021 al n. 2427 di formalità; che, dunque, come emergeva dalla documentazione ipocatastale, e Controparte_1 Parte_2
erano divenuti proprietari ciascuno per un mezzo dell'immobile in questione;
[...] che, inoltre, a dire di essa attrice, alla morte di , la dichiarazione di Parte_2 successione attestava il passaggio ex lege a della quota del Controparte_1 LO , a seguito della rinuncia della di lui figlia come Pt_2 Persona_4 attestato dalla dichiarazione di successione (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo); che, pertanto, al fine della continuità delle trascrizioni, era necessario l'accertamento della qualità di erede di e del de cuius Controparte_1 Parte_2 Per_1
e di del de cuius ; che, di
[...] Controparte_1 Parte_2 conseguenza, non esistendo titoli idonei alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, si era reso necessario instaurare il presente procedimento, per l'accertamento della qualità di erede, ex art. 485 c.c. e/o ex art. 476 c.c., così come ordinato dal Giudice dell'Esecuzione (cfr. all.to n 3 al ricorso introduttivo); che, tanto premesso, a dire di essa esponente, nel caso in esame, sussistevano i presupposti per l'accertamento della qualità di erede puro e semplice, ex art. 485 c.c., in capo alla convenuta, in quanto nel possesso dei beni;
che, invero, era residente nell'immobile Controparte_1 oggetto della presente causa fin dal 1999, come risultante dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Arezzo, nonché dal certificato contestuale storico di
, la quale, alla data della morte, risultava residente con i due figli (cfr. all.to Persona_1
n. 6 al ricorso introduttivo); che, peraltro, la circostanza che tale residenza fosse effettiva - e che, quindi, il possesso dell'immobile non fosse solo formale -, era dimostrata dal fatto che la convenuta aveva ritirato personalmente le notifiche ad essa effettuate, sia del decreto ingiuntivo e del precetto, che dell'atto di pignoramento immobiliare (cfr. all.ti n. 7 e 8 al ricorso introduttivo); che, a dire di essa ricorrente, la predetta circostanza risultava sufficiente per poter considerare Controparte_1 erede puro e semplice, sia della MA che del LO Persona_1 Parte_2
ed appariva, inoltre, valevole anche per il passaggio intermedio
[...] dell'accettazione, da parte di , dell'eredità della MA Parte_2 Per_1
3 che, infatti, riconoscendo erede di , Per_1 Controparte_1 Parte_2 quest'ultima, oltre all'immobile in parola, aveva ereditato anche il diritto all'accettazione dell'eredità della MA da parte del LO;
che in ogni caso, a dire di essa ricorrente, nel caso di specie, ricorrevano i presupposti per la dichiarazione della qualità di erede, ex art. 476 c.c.; che, infatti, aveva effettuato la Controparte_1 dichiarazione di successione del LO , risultando, a seguito Parte_2 della rinuncia della di lui figlia, l'unico erede legittimo (cfr. all.to n. 9 al ricorso introduttivo), così come in precedenza aveva presentato la denuncia di successione a seguito del decesso della MA, per sè e per il LO (cfr. all.to n. 10 al Pt_2 ricorso introduttivo); che, a dire di essa esponente, la presentazione della denuncia di successione, nella quale il soggetto presentante si dichiarava erede del de cuius, rappresentava, già di per se, una circostanza indicativa della volontà di essere erede del soggetto deceduto;
che veniva evidenziato che, attualmente, la presentazione della denuncia di successione avveniva solo in via telematica e ricomprendeva anche la richiesta di voltura catastale, nel caso facessero parte dell'eredità anche beni immobili;
che, come emergeva dalle visure catastali e dalla documentazione ipocatastale, la provenienza dell'immobile era la denuncia di successione e la richiesta di volturazione era considerato un indizio fondamentale per desumere l'accettazione tacita dell'eredità; che, detti elementi, sommati al fatto di dichiararsi erede in sede di dichiarazione di successione ed al fatto di vivere stabilmente nell'immobile, a dire di esso esponente, testimoniava chiaramente la volontà di essere erede;
che, peraltro, la dichiarazione di successione e la contestuale richiesta di voltura degli immobili, veniva inviata telematicamente da soggetti abilitati - quali commercialisti e/o CAF -, i quali richiedevano documentazione che attestasse il diritto del soggetto che intendeva presentare la denuncia di successione ad espletare tale operazione, alla quale era legittimato soltanto l'erede; che, dunque, a dire di essa esponente, nella fattispecie in esame, tutto il comportamento di era tale per cui non poteva che Controparte_1 essere riconosciuta la sua qualità di erede, in quanto il suo comportamento appariva tale da poter essere inequivocabilmente considerato finalizzato all'accettazione tacita dell'eredità; che, a dire di essa ricorrente, quanto sopra esposto era valido, sia per l'eredità di che per quella di;
che, infatti, Persona_1 Parte_2 [...] risultava essere stata nel possesso dei beni al momento dell'apertura Controparte_1
4 di entrambe le successioni, così come aveva presentato entrambe le denunce di successione e, nell'eredità di rientrava anche il diritto Parte_2 all'accettazione dell'eredità della MA , deceduta pochi mesi prima;
che, Persona_1 dunque, non essendo scindibili le due posizioni, avrebbe dovuto essere dichiarata la qualità di erede di nei confronti di , nonché Controparte_1 Parte_2 la qualità di erede di e nei confronti di Controparte_1 Parte_2 Per_1
Tutto ciò premesso, la parte ricorrente concludeva come segue: “(…) voglia
[...]
l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta, accertare la qualità di erede ex art. 485 c.c. ed ex art. 476 c.c. per i motivi di cui alla premessa e per l'effetto dichiarare: (C.F. ), nata ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
14/01/1951 ed ivi residente in [...]. Battifolle, 30/F e nato ad [...]
Arezzo il 10/05/1955 (C.F.: eredi di nata a [...] C.F._2 Persona_1
San Savino (AR), il 02/08/1923 (C. F. ); e C.F._3 Controparte_1
(C.F. ), nata ad [...] il [...] erede di CodiceFiscale_1 Parte_2
nato ad [...] il [...] (C.F.: . Con vittoria di
[...] C.F._2 spese e competenze del presente procedimento (…)”.
All'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
All'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025, la causa passava in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
*************
Innanzitutto, si osserva che la parte ricorrente ha, in questa sede, avanzato una domanda volta, ad accertare la sussistenza, ai sensi degli artt. 476 e/o 485 c.c.:
a) in capo a e , della qualità di eredi della Controparte_1 Parte_2 MA – come da dichiarazione di successione registrata in Arezzo il Persona_1
10.2.2021 al n. 36364 (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo) -;
b) in capo a della qualità di erede del LO Controparte_1 Parte_2
– come da dichiarazione di successione registrata in Arezzo in data 23.3.2021
[...]
5 al n. 125820 (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo) -.
Tanto premesso, occorre rammentare che, in materia di successioni ereditarie, l'art. 476 c.c. prevede espressamente che “(…) l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare
e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (…)”.
La norma citata, è noto, disciplina la c.d. ipotesi di accettazione dell'eredità in forma tacita, la quale avviene “(…) ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (…)” (cfr., tra le altre, Cass.
Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 1065 del 01.04.2022).
In particolare, la Corte di Cassazione, relativamente alla fattispecie astratta di cui all'art. 476 c.c., ha avuto modo di precisare che “(…) l'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (…)” (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 5569 del 01.03.2021).
Inoltre, deve rilevarsi che l'art. 485 c.c., dopo aver stabilito, al comma primo, che
“(…) il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (…)”, al comma secondo prevede espressamente che
“(…) trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice (…)”.
Con particolare riferimento alla previsione normativa di cui all'art. 485, comma secondo, c.c., è bene, poi, evidenziare che la Suprema Corte, dopo aver specificato che
“(…) l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare (…)”, ha, tuttavia, aggiunto che “(…) cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 15690 del
23.07.2020).
Peraltro, la Corte di Cassazione ha anche avuto modo di chiarire che “(…) nella
6 nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 6167 del 01.03.2019).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (…)” (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n, 4456 del 14.02.2019).
Ciò precisato, passando, ora, ad affrontare il caso in esame, deve evidenziarsi che, nella fattispecie de qua, appaiono pienamente sussistenti i presupposti di cui agli artt.
476 e/o 485 c.c..
All'uopo, in primo luogo, si osserva che, dalla lettura della certificazione ipocatastale notarile allegata al ricorso (cfr. all.to n. 2 al ricorso introduttivo), si evince che, per effetto della successione ereditaria di – padre di Persona_2 CP_1
e , nonché marito di -, l'immobile sito in
[...] Parte_2 Persona_1
Arezzo, Loc. Battifolle n. 30/F per cui è causa - catastalmente identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Arezzo, alla Sezione Urbana B, Foglio 46, Particella 269, subalterno 1, Categoria A/3, Sezione Urbana B Foglio 46, particella 269, subalterno 2, categoria C/6 (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo) –, all'epoca dell'accettazione dell'eredità di – come da atto a rogito del Notaio Persona_2 Per_3 del 15.12.2010 rep. 12624, trascritto in Arezzo il 22/12/2010 al n. 14922 di
[...] formalità -, era di proprietà della moglie , per la quota di 4/6, e dei due figli Persona_1
e , per la quota di 1/6 ciascuno. Controparte_1 Parte_2
Ciò posto, deve, ora, rilevarsi che, in base alla documentazione allegata al ricorso
(cfr., in particolare, all.ti n. 6, 7 e 8 al ricorso introduttivo), sembra doversi ritenere provato che tanto all'epoca della apertura della successione della Controparte_1
7 Cont MA che al momento della morte del LO , si Persona_1 Parte_2 trovasse nel possesso dei beni ereditari ed, in particolare, dell'immobile per cui è causa - oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 6/2025 R.G.E., instaurata dinanzi al
Tribunale di Arezzo (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo)-.
Ed infatti, dall'esame del certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di
Arezzo, nonché dalla lettura del certificato contestuale storico di (cfr. all.to Persona_1
n. 6 al ricorso introduttivo), risulta che sin dall'anno 1999, aveva Controparte_1 stabilito la propria residenza anagrafica nell'immobile sito in Arezzo, Loc. Battifolle n.
30/F per cui è causa.
Inoltre, la circostanza che la predetta residenza fosse effettiva e che, dunque, il possesso dell'immobile in parola, da parte di non fosse di natura Controparte_1 meramente formale, appare comprovata dal fatto che la resistente risulta aver ritirato personalmente le notifiche ad essa effettuate, presso l'immobile in parola, sia del ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. all.to alla nota depositata da parte ricorrente in data 16.10.2025), che del decreto ingiuntivo, del precetto e del relativo atto di pignoramento immobiliare (cfr. all.ti n. 7 e 8 al ricorso introduttivo).
Pertanto, attraverso i rispettivi certificati di residenza storici (cfr. all.to n. 6 al ricorso introduttivo) ed alla luce del fatto che, tanto il decreto ingiuntivo, l'atto di precetto (cfr. all.to n. 7 al ricorso introduttivo) e l'atto di pignoramento immobiliare (cfr. all.to n. 8 al ricorso introduttivo), quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. all.to alla nota depositata da parte ricorrente in data 16.10.2025), risultano notificati personalmente alla resistente, mediante ritiro a mani proprie presso l'immobile in questione, deve ritenersi provato che, sia all'epoca dell'apertura della successione della MA - come da denuncia di successione registrata in Arezzo il 10.02.2021 Persona_1 al n. 36364 (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo) -, che al momento dell'apertura della successione del LO - come dalla dichiarazione di successione Parte_2 registrata in Arezzo il 23.3.2021 al n. 125820 (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo) -, si trovasse nel possesso dell'immobile sito in Arezzo, Loc. Controparte_1
Battifolle n. 30/F, appartenente all'asse ereditario.
Dunque, dal momento che risulta dimostrato che la resistente, all'epoca, tanto della apertura della successione della MA , quanto di quella del LO Persona_1 [...]
, si trovasse nel possesso dell'immobile in parola, nel caso in esame, Parte_2
8 sembrano sussistere i presupposti di cui all'art. 485, comma secondo, c.c..
Ed infatti, risultando inutilmente decorso, nel caso di specie, il termine di tre mesi per la redazione dell'inventario, va da sé che ai sensi dell'art. Controparte_1
485, comma secondo, c.c., sembra doversi ritenere erede pura e semplice, sia della MA che del LO Persona_1 Parte_2
Inoltre, la circostanza che fin dall'anno 1999 fosse nel Controparte_1 possesso dell'immobile in parola sembra risultare sufficiente anche ai fini del passaggio intermedio dell'accettazione, da parte di , dell'eredità della MA Parte_2
Persona_1
Invero, poiché sembra essere divenuta, ai sensi dell'art. 485, Controparte_1 comma secondo, c.c., erede pura e semplice di , va da sé che la Parte_2 parte resistente, oltre all'immobile de quo, risulta aver ereditato anche il diritto all'accettazione dell'eredità della MA, , da parte del LO, Persona_1 Parte_2
.
[...]
Peraltro - anche a voler prescindere da quanto sopra riferito -, è bene, in ogni caso, evidenziare che, nella fattispecie de qua, deve, comunque, ritenersi che sia intervenuta, da parte di un'accettazione tacita, ex art. 476 c.c., tanto Controparte_1 dell'eredità della MA , quanto di quella del LO . Persona_1 Parte_2
Ed infatti, nel caso di specie, come verrà di seguito precisato, sono presenti dei plurimi e concordanti indizi, che consentono di poter desumere che la resistente abbia manifestato chiaramente la propria “(…) volontà di accettare (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
VI, Ordinanza n. 1065 del 01.04.2022), sia l'eredità della MA che quella Persona_1 del LO , mediante il compimento di “(…) un atto che Parte_2 necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (…)” (cfr., tra le altre, Cass.
Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 1065 del 01.04.2022).
A tal proposito, deve, in primo luogo rilevarsi che, dall'esame della documentazione in atti, da un lato, emerge che a seguito del decesso della MA Controparte_1
, aveva presentato la denuncia di successione per sé e per il LO del Persona_1
, qualificandosi espressamente come erede, al pari del LO (cfr. Parte_2 all.to n. 5 al ricorso introduttivo); dall'altro lato, si evince che la resistente medesima, a seguito del decesso del LO, aveva anche provveduto ad effettuare la dichiarazione
9 di successione di , qualificandosi come erede del LO e, poi, Parte_2 risultando - a seguito della rinuncia della di lui figlia -, l'unica erede legittima dello stesso (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo).
È pur vero che, come è noto, la semplice denuncia di successione rappresenta un mero adempimento di natura fiscale, caratterizzata da scopi conservativi;
tuttavia, occorre evidenziare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il comportamento del chiamato all'eredità che, dopo aver presentato denuncia di successione e pagato la relativa imposta, abbia proceduto anche a volturare a suo nome l'immobile, costituisce uno di quegli atti previsti all'art. 476 c.c. che comportano accettazione tacita dell'eredità (…)” (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Ordinanza n. 1229 del 14.04.2022).
In particolare, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Ordinanza del 30.04.2021, n.
11478), dopo aver precisato, relativamente alla predetta ipotesi, che “(…) in tal caso
l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (…)”, ha, altresì, aggiunto che “(…) soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume
l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso (…)” (in tal senso, anche, Cass. n. 7075/1999; Cass. n. 5226/2002;
Cass. n. 10796/2009).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità citata, la denuncia di successione, qualora risulti accompagnata anche dalla richiesta di volturazione dell'immobile, è considerata un indizio fondamentale, al fine di poter desumere l'accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476 c.c..
Ebbene, dalla semplice lettura delle denunce di successione presentate dalla resistente, sia relativamente a (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo) che in Persona_1 ordine a (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo), è possibile Parte_2 evincere che, nel caso in esame, la presentazione delle rispettive denunce di successione
– avvenuta in via telematica -, è stata accompagnata anche dalla richiesta di voltura catastale dell'immobile in parola.
Inoltre, sul punto, appare significativo che – come già rilevato in precedenza -,
[...]
sia all'epoca dell'apertura della successione della MA Controparte_1 Persona_1
10 - come da denuncia di successione registrata in Arezzo il 10.02.2021 al n. 36364 (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo) -, che al momento dell'apertura della successione del LO - come dalla dichiarazione di successione registrata in Parte_2
Arezzo il 23.3.2021 al n. 125820 (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo) -, fosse residente nell'immobile sito in Arezzo, Loc. Battifolle n. 30/F in questione - appartenente all'asse ereditario -.
Ed infatti, si ribadisce, dall'esame del certificato di residenza storico rilasciato dal
Comune di Arezzo, nonché dal certificato contestuale storico di (cfr. all.to Persona_1
n. 6 al ricorso introduttivo), emerge che sin dall'anno 1999, Controparte_1 aveva stabilito la propria residenza anagrafica nell'immobile sito in Arezzo, Loc.
Battifolle n. 30/F per cui è causa.
Peraltro, la circostanza che, nel caso di specie, tanto il ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. all.to alla nota depositata da parte ricorrente in data 16.10.2025), quanto il decreto ingiuntivo, il precetto ed il relativo atto di pignoramento immobiliare, siano stati notificati alla convenuta, presso il predetto immobile, mediante consegna a mani proprie (cfr. all.ti n. 7 e 8 al ricorso introduttivo), avvalora ulteriormente il fatto che la predetta residenza sia di natura effettiva - e non di carattere meramente formale -.
Deve, dunque, ritenersi che abbia accettato tacitamente, sia Controparte_1
l'eredità della MA che quella del LO , tenuto Persona_1 Parte_2 conto, da un lato, del fatto che all'epoca dell'apertura della Controparte_1 successione sia di che di , aveva stabilito la propria Persona_1 Parte_2 residenza effettiva nell'immobile sito in Arezzo, Loc. Battifolle n. 30/F in parola – facente parte dei rispettivi assi ereditari -; dall'altro lato, che la resistente, in entrambi i casi, aveva provveduto, non solo a presentare le rispettive denunce di successione – qualificandosi espressamente come erede -, ma anche a presentare congiuntamente la richiesta di voltura catastale dell'immobile in questione, come da visure catastali e da documentazione ipocatastale in atti (cfr. all.ti n. 4 e 5 al ricorso introduttivo).
Infine, deve rilevarsi che la fondatezza della domanda avanzata dalla ricorrente appare ulteriormente avvalorata anche dalla condotta processuale adottata dalla parte resistente, la quale non si è neppure costituita nel presente giudizio, rimanendo contumace e, dunque, lasciando verosimilmente ritenere di non avere argomenti a propria difesa.
11 Pertanto, alla luce di quanto riferito, non resta che dichiarare che CP_1
ai sensi dell'art. 476 c.c., è divenuta erede, sia della MA che del
[...] Persona_1 LO Parte_2
Per quanto concerne, poi, la richiesta di parte ricorrente di veder accertata, in capo a
, la qualità di erede della MA , deve evidenziarsi che, Parte_2 Persona_1 anche detta richiesta, appare meritevole di accoglimento.
Ed infatti, poiché, nel presente giudizio, è stato accertato che Controparte_1 ai sensi dell'artt. 476 e/o 485 c.c., è divenuta erede, non solo della MA , Persona_1 ma anche del LO , va da sé che deve ritenersi ricompreso, Parte_2 all'interno dell'eredità del LO, anche il diritto all'accettazione dell'eredità della MA , considerato, peraltro, che, quest'ultima, risulta deceduta soltanto Persona_1 pochi mesi prima di e che, dunque, le rispettive posizioni non Parte_2 appaiono scindibili.
Peraltro, è bene evidenziare che, anche sotto tale profilo, la fondatezza della domanda appare ulteriormente avvalorata anche dalla condotta processuale adottata dalla resistente, la quale, si ribadisce, è rimasta contumace nel presente giudizio, lasciando, dunque, verosimilmente ritenere di non avere argomenti a propria difesa.
Pertanto, alla luce di tutto quanto riferito in precedenza, deve ritenersi accertata la qualità di erede di nei confronti di , nonché Controparte_1 Parte_2 la qualità di eredi di e nei confronti di Controparte_1 Parte_2 Per_1
[...]
Di conseguenza, non resta che dichiarare, ai sensi degli artt. 485 e/o 476 c.c.:
a) e eredi di Controparte_1 Parte_2 Persona_1
b) erede di . Controparte_1 Parte_2
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e del valore della controversia – come segue: euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase
12 introduttiva del giudizio;
euro 950,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro
1.500,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, Controparte_1 nella contumacia di : Controparte_1
1. dichiara, ai sensi degli artt. 485 e/o 476 c.c., e Controparte_1
eredi di;
Parte_2 Persona_1
2. dichiara, ai sensi degli artt. 485 e/o 476 c.c., Controparte_1 erede di;
Parte_2
3. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
4. condanna EL NT SA a rimborsare a Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 70,00 per spese ed euro 5.355,00
[...] per competenze professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cap come per legge.
Arezzo, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1456 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025 e vertente tra
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
LI CA, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 19.11.2025,
l'Avv. LI CA per conclude come segue: Parte_1
“(…) si insiste (…) per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso (…)”; segnatamente, conclude come segue “(…) voglia l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta, accertare la qualità di erede ex art. 485 c.c. ed ex art. 476
c.c. per i motivi di cui alla premessa e per l'effetto dichiarare: Controparte_1
(C.F. ), nata ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]. CodiceFiscale_1
Battifolle, 30/F e nato ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2
1 eredi di nata a [...], il C.F._2 Persona_1
02/08/1923 (C. F. ); e (C.F. C.F._3 Controparte_1 [...]
), nata ad [...] il [...] erede di nato ad [...]F._1 Parte_2
Arezzo il 10/05/1955 (C.F.: . Con vittoria di spese e competenze C.F._2 del presente procedimento (…)”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, ex art. 281-decies c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1 esponeva che, essa società, aveva instaurato la procedura esecutiva immobiliare
[...]
n. 6/2025 R.G.E., dinnanzi al Tribunale di Arezzo, nei confronti di CP_1
pignorando l'immobile sito in Arezzo, Loc. Battifolle n. 30/F, catastalmente
[...] identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Arezzo, alla Sezione Urbana B, Foglio
46, Particella 269, subalterno 1, Categoria A/3, Sezione Urbana B Foglio 46, particella
269, subalterno 2, categoria C/6 (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo); che, dalla certificazione ipocatastale notarile (cfr. all.to n. 2 al ricorso introduttivo), emergeva la carenza di continuità delle trascrizioni, per mancanza di accettazione delle seguenti eredità (cfr. all.to n. 3 al ricorso introduttivo): 1) trascrizione dell'accettazione dell'eredità devoluta a contro , relativa alla Controparte_1 Parte_2 dichiarazione di successione registrata in Arezzo il 23.3., al n. 125820 e trascritta in
Arezzo il 6.4.2021 al n. 4071 di formalità (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo); 2) trascrizione dell'accettazione dell'eredità devoluta a e Parte_3 [...]
contro , relativa alla dichiarazione di successione registrata Parte_2 Persona_1 in Arezzo il 10.2.2021 al n. 36364 e trascritta in Arezzo il 2.3.2021 al n. 2427 (cf. all.to n. 5 al ricorso introduttivo); che aveva acquisito la quota di 1/6 Controparte_1 della proprietà dell'immobile oggetto dell'esecuzione dalla successione del padre
[...]
, proprietario di un mezzo di detto immobile, la cui eredità era stata Persona_2 accettata con atto a rogito del Notaio del 15.12.2010, rep. 12624, Persona_3 trascritta in Arezzo il 22.12.2010 al n. 14922 di formalità; che, pertanto, a tale epoca, la proprietà dell'immobile in parola risultava essere per la quota di 4/6 alla MA Per_1
ed 1/6 ciascuno ai figli e;
che,
[...] Controparte_1 Parte_2 successivamente, al decesso di (MA della convenuta), l'eredità era stata Persona_1
2 devoluta ex lege e che, pertanto, a dire di essa esponente, a partire da tale momento,
[...]
e , avevano acquistato, ciascuno, la quota di 2/6, Controparte_1 Parte_2 come da denuncia di successione registrata in Arezzo in data 10.2.2021 al n. 36364 e trascritta in Arezzo in data 2.3.2021 al n. 2427 di formalità; che, dunque, come emergeva dalla documentazione ipocatastale, e Controparte_1 Parte_2
erano divenuti proprietari ciascuno per un mezzo dell'immobile in questione;
[...] che, inoltre, a dire di essa attrice, alla morte di , la dichiarazione di Parte_2 successione attestava il passaggio ex lege a della quota del Controparte_1 LO , a seguito della rinuncia della di lui figlia come Pt_2 Persona_4 attestato dalla dichiarazione di successione (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo); che, pertanto, al fine della continuità delle trascrizioni, era necessario l'accertamento della qualità di erede di e del de cuius Controparte_1 Parte_2 Per_1
e di del de cuius ; che, di
[...] Controparte_1 Parte_2 conseguenza, non esistendo titoli idonei alla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, si era reso necessario instaurare il presente procedimento, per l'accertamento della qualità di erede, ex art. 485 c.c. e/o ex art. 476 c.c., così come ordinato dal Giudice dell'Esecuzione (cfr. all.to n 3 al ricorso introduttivo); che, tanto premesso, a dire di essa esponente, nel caso in esame, sussistevano i presupposti per l'accertamento della qualità di erede puro e semplice, ex art. 485 c.c., in capo alla convenuta, in quanto nel possesso dei beni;
che, invero, era residente nell'immobile Controparte_1 oggetto della presente causa fin dal 1999, come risultante dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Arezzo, nonché dal certificato contestuale storico di
, la quale, alla data della morte, risultava residente con i due figli (cfr. all.to Persona_1
n. 6 al ricorso introduttivo); che, peraltro, la circostanza che tale residenza fosse effettiva - e che, quindi, il possesso dell'immobile non fosse solo formale -, era dimostrata dal fatto che la convenuta aveva ritirato personalmente le notifiche ad essa effettuate, sia del decreto ingiuntivo e del precetto, che dell'atto di pignoramento immobiliare (cfr. all.ti n. 7 e 8 al ricorso introduttivo); che, a dire di essa ricorrente, la predetta circostanza risultava sufficiente per poter considerare Controparte_1 erede puro e semplice, sia della MA che del LO Persona_1 Parte_2
ed appariva, inoltre, valevole anche per il passaggio intermedio
[...] dell'accettazione, da parte di , dell'eredità della MA Parte_2 Per_1
3 che, infatti, riconoscendo erede di , Per_1 Controparte_1 Parte_2 quest'ultima, oltre all'immobile in parola, aveva ereditato anche il diritto all'accettazione dell'eredità della MA da parte del LO;
che in ogni caso, a dire di essa ricorrente, nel caso di specie, ricorrevano i presupposti per la dichiarazione della qualità di erede, ex art. 476 c.c.; che, infatti, aveva effettuato la Controparte_1 dichiarazione di successione del LO , risultando, a seguito Parte_2 della rinuncia della di lui figlia, l'unico erede legittimo (cfr. all.to n. 9 al ricorso introduttivo), così come in precedenza aveva presentato la denuncia di successione a seguito del decesso della MA, per sè e per il LO (cfr. all.to n. 10 al Pt_2 ricorso introduttivo); che, a dire di essa esponente, la presentazione della denuncia di successione, nella quale il soggetto presentante si dichiarava erede del de cuius, rappresentava, già di per se, una circostanza indicativa della volontà di essere erede del soggetto deceduto;
che veniva evidenziato che, attualmente, la presentazione della denuncia di successione avveniva solo in via telematica e ricomprendeva anche la richiesta di voltura catastale, nel caso facessero parte dell'eredità anche beni immobili;
che, come emergeva dalle visure catastali e dalla documentazione ipocatastale, la provenienza dell'immobile era la denuncia di successione e la richiesta di volturazione era considerato un indizio fondamentale per desumere l'accettazione tacita dell'eredità; che, detti elementi, sommati al fatto di dichiararsi erede in sede di dichiarazione di successione ed al fatto di vivere stabilmente nell'immobile, a dire di esso esponente, testimoniava chiaramente la volontà di essere erede;
che, peraltro, la dichiarazione di successione e la contestuale richiesta di voltura degli immobili, veniva inviata telematicamente da soggetti abilitati - quali commercialisti e/o CAF -, i quali richiedevano documentazione che attestasse il diritto del soggetto che intendeva presentare la denuncia di successione ad espletare tale operazione, alla quale era legittimato soltanto l'erede; che, dunque, a dire di essa esponente, nella fattispecie in esame, tutto il comportamento di era tale per cui non poteva che Controparte_1 essere riconosciuta la sua qualità di erede, in quanto il suo comportamento appariva tale da poter essere inequivocabilmente considerato finalizzato all'accettazione tacita dell'eredità; che, a dire di essa ricorrente, quanto sopra esposto era valido, sia per l'eredità di che per quella di;
che, infatti, Persona_1 Parte_2 [...] risultava essere stata nel possesso dei beni al momento dell'apertura Controparte_1
4 di entrambe le successioni, così come aveva presentato entrambe le denunce di successione e, nell'eredità di rientrava anche il diritto Parte_2 all'accettazione dell'eredità della MA , deceduta pochi mesi prima;
che, Persona_1 dunque, non essendo scindibili le due posizioni, avrebbe dovuto essere dichiarata la qualità di erede di nei confronti di , nonché Controparte_1 Parte_2 la qualità di erede di e nei confronti di Controparte_1 Parte_2 Per_1
Tutto ciò premesso, la parte ricorrente concludeva come segue: “(…) voglia
[...]
l'Ecc.mo Giudice adito, ogni contraria istanza respinta, accertare la qualità di erede ex art. 485 c.c. ed ex art. 476 c.c. per i motivi di cui alla premessa e per l'effetto dichiarare: (C.F. ), nata ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
14/01/1951 ed ivi residente in [...]. Battifolle, 30/F e nato ad [...]
Arezzo il 10/05/1955 (C.F.: eredi di nata a [...] C.F._2 Persona_1
San Savino (AR), il 02/08/1923 (C. F. ); e C.F._3 Controparte_1
(C.F. ), nata ad [...] il [...] erede di CodiceFiscale_1 Parte_2
nato ad [...] il [...] (C.F.: . Con vittoria di
[...] C.F._2 spese e competenze del presente procedimento (…)”.
All'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di . Controparte_1
All'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2025, la causa passava in decisione, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
*************
Innanzitutto, si osserva che la parte ricorrente ha, in questa sede, avanzato una domanda volta, ad accertare la sussistenza, ai sensi degli artt. 476 e/o 485 c.c.:
a) in capo a e , della qualità di eredi della Controparte_1 Parte_2 MA – come da dichiarazione di successione registrata in Arezzo il Persona_1
10.2.2021 al n. 36364 (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo) -;
b) in capo a della qualità di erede del LO Controparte_1 Parte_2
– come da dichiarazione di successione registrata in Arezzo in data 23.3.2021
[...]
5 al n. 125820 (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo) -.
Tanto premesso, occorre rammentare che, in materia di successioni ereditarie, l'art. 476 c.c. prevede espressamente che “(…) l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare
e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (…)”.
La norma citata, è noto, disciplina la c.d. ipotesi di accettazione dell'eredità in forma tacita, la quale avviene “(…) ove il chiamato all'eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (…)” (cfr., tra le altre, Cass.
Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 1065 del 01.04.2022).
In particolare, la Corte di Cassazione, relativamente alla fattispecie astratta di cui all'art. 476 c.c., ha avuto modo di precisare che “(…) l'accettazione tacita dell'eredità postula, ex art. 476 c.c., la ricorrenza di due condizioni e, cioè, il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (…)” (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 5569 del 01.03.2021).
Inoltre, deve rilevarsi che l'art. 485 c.c., dopo aver stabilito, al comma primo, che
“(…) il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità (…)”, al comma secondo prevede espressamente che
“(…) trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice (…)”.
Con particolare riferimento alla previsione normativa di cui all'art. 485, comma secondo, c.c., è bene, poi, evidenziare che la Suprema Corte, dopo aver specificato che
“(…) l'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare (…)”, ha, tuttavia, aggiunto che “(…) cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 15690 del
23.07.2020).
Peraltro, la Corte di Cassazione ha anche avuto modo di chiarire che “(…) nella
6 nozione di "possesso" ex art. 485 c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 6167 del 01.03.2019).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (…)” (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n, 4456 del 14.02.2019).
Ciò precisato, passando, ora, ad affrontare il caso in esame, deve evidenziarsi che, nella fattispecie de qua, appaiono pienamente sussistenti i presupposti di cui agli artt.
476 e/o 485 c.c..
All'uopo, in primo luogo, si osserva che, dalla lettura della certificazione ipocatastale notarile allegata al ricorso (cfr. all.to n. 2 al ricorso introduttivo), si evince che, per effetto della successione ereditaria di – padre di Persona_2 CP_1
e , nonché marito di -, l'immobile sito in
[...] Parte_2 Persona_1
Arezzo, Loc. Battifolle n. 30/F per cui è causa - catastalmente identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Arezzo, alla Sezione Urbana B, Foglio 46, Particella 269, subalterno 1, Categoria A/3, Sezione Urbana B Foglio 46, particella 269, subalterno 2, categoria C/6 (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo) –, all'epoca dell'accettazione dell'eredità di – come da atto a rogito del Notaio Persona_2 Per_3 del 15.12.2010 rep. 12624, trascritto in Arezzo il 22/12/2010 al n. 14922 di
[...] formalità -, era di proprietà della moglie , per la quota di 4/6, e dei due figli Persona_1
e , per la quota di 1/6 ciascuno. Controparte_1 Parte_2
Ciò posto, deve, ora, rilevarsi che, in base alla documentazione allegata al ricorso
(cfr., in particolare, all.ti n. 6, 7 e 8 al ricorso introduttivo), sembra doversi ritenere provato che tanto all'epoca della apertura della successione della Controparte_1
7 Cont MA che al momento della morte del LO , si Persona_1 Parte_2 trovasse nel possesso dei beni ereditari ed, in particolare, dell'immobile per cui è causa - oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 6/2025 R.G.E., instaurata dinanzi al
Tribunale di Arezzo (cfr. all.to n. 1 al ricorso introduttivo)-.
Ed infatti, dall'esame del certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di
Arezzo, nonché dalla lettura del certificato contestuale storico di (cfr. all.to Persona_1
n. 6 al ricorso introduttivo), risulta che sin dall'anno 1999, aveva Controparte_1 stabilito la propria residenza anagrafica nell'immobile sito in Arezzo, Loc. Battifolle n.
30/F per cui è causa.
Inoltre, la circostanza che la predetta residenza fosse effettiva e che, dunque, il possesso dell'immobile in parola, da parte di non fosse di natura Controparte_1 meramente formale, appare comprovata dal fatto che la resistente risulta aver ritirato personalmente le notifiche ad essa effettuate, presso l'immobile in parola, sia del ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. all.to alla nota depositata da parte ricorrente in data 16.10.2025), che del decreto ingiuntivo, del precetto e del relativo atto di pignoramento immobiliare (cfr. all.ti n. 7 e 8 al ricorso introduttivo).
Pertanto, attraverso i rispettivi certificati di residenza storici (cfr. all.to n. 6 al ricorso introduttivo) ed alla luce del fatto che, tanto il decreto ingiuntivo, l'atto di precetto (cfr. all.to n. 7 al ricorso introduttivo) e l'atto di pignoramento immobiliare (cfr. all.to n. 8 al ricorso introduttivo), quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. all.to alla nota depositata da parte ricorrente in data 16.10.2025), risultano notificati personalmente alla resistente, mediante ritiro a mani proprie presso l'immobile in questione, deve ritenersi provato che, sia all'epoca dell'apertura della successione della MA - come da denuncia di successione registrata in Arezzo il 10.02.2021 Persona_1 al n. 36364 (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo) -, che al momento dell'apertura della successione del LO - come dalla dichiarazione di successione Parte_2 registrata in Arezzo il 23.3.2021 al n. 125820 (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo) -, si trovasse nel possesso dell'immobile sito in Arezzo, Loc. Controparte_1
Battifolle n. 30/F, appartenente all'asse ereditario.
Dunque, dal momento che risulta dimostrato che la resistente, all'epoca, tanto della apertura della successione della MA , quanto di quella del LO Persona_1 [...]
, si trovasse nel possesso dell'immobile in parola, nel caso in esame, Parte_2
8 sembrano sussistere i presupposti di cui all'art. 485, comma secondo, c.c..
Ed infatti, risultando inutilmente decorso, nel caso di specie, il termine di tre mesi per la redazione dell'inventario, va da sé che ai sensi dell'art. Controparte_1
485, comma secondo, c.c., sembra doversi ritenere erede pura e semplice, sia della MA che del LO Persona_1 Parte_2
Inoltre, la circostanza che fin dall'anno 1999 fosse nel Controparte_1 possesso dell'immobile in parola sembra risultare sufficiente anche ai fini del passaggio intermedio dell'accettazione, da parte di , dell'eredità della MA Parte_2
Persona_1
Invero, poiché sembra essere divenuta, ai sensi dell'art. 485, Controparte_1 comma secondo, c.c., erede pura e semplice di , va da sé che la Parte_2 parte resistente, oltre all'immobile de quo, risulta aver ereditato anche il diritto all'accettazione dell'eredità della MA, , da parte del LO, Persona_1 Parte_2
.
[...]
Peraltro - anche a voler prescindere da quanto sopra riferito -, è bene, in ogni caso, evidenziare che, nella fattispecie de qua, deve, comunque, ritenersi che sia intervenuta, da parte di un'accettazione tacita, ex art. 476 c.c., tanto Controparte_1 dell'eredità della MA , quanto di quella del LO . Persona_1 Parte_2
Ed infatti, nel caso di specie, come verrà di seguito precisato, sono presenti dei plurimi e concordanti indizi, che consentono di poter desumere che la resistente abbia manifestato chiaramente la propria “(…) volontà di accettare (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez.
VI, Ordinanza n. 1065 del 01.04.2022), sia l'eredità della MA che quella Persona_1 del LO , mediante il compimento di “(…) un atto che Parte_2 necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (…)” (cfr., tra le altre, Cass.
Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 1065 del 01.04.2022).
A tal proposito, deve, in primo luogo rilevarsi che, dall'esame della documentazione in atti, da un lato, emerge che a seguito del decesso della MA Controparte_1
, aveva presentato la denuncia di successione per sé e per il LO del Persona_1
, qualificandosi espressamente come erede, al pari del LO (cfr. Parte_2 all.to n. 5 al ricorso introduttivo); dall'altro lato, si evince che la resistente medesima, a seguito del decesso del LO, aveva anche provveduto ad effettuare la dichiarazione
9 di successione di , qualificandosi come erede del LO e, poi, Parte_2 risultando - a seguito della rinuncia della di lui figlia -, l'unica erede legittima dello stesso (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo).
È pur vero che, come è noto, la semplice denuncia di successione rappresenta un mero adempimento di natura fiscale, caratterizzata da scopi conservativi;
tuttavia, occorre evidenziare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo
Giudice unico non ha alcun motivo per discostarsi, “(…) il comportamento del chiamato all'eredità che, dopo aver presentato denuncia di successione e pagato la relativa imposta, abbia proceduto anche a volturare a suo nome l'immobile, costituisce uno di quegli atti previsti all'art. 476 c.c. che comportano accettazione tacita dell'eredità (…)” (cfr., in tal senso, Cass. Civ., Ordinanza n. 1229 del 14.04.2022).
In particolare, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Ordinanza del 30.04.2021, n.
11478), dopo aver precisato, relativamente alla predetta ipotesi, che “(…) in tal caso
l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (…)”, ha, altresì, aggiunto che “(…) soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume
l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sè stesso (…)” (in tal senso, anche, Cass. n. 7075/1999; Cass. n. 5226/2002;
Cass. n. 10796/2009).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di legittimità citata, la denuncia di successione, qualora risulti accompagnata anche dalla richiesta di volturazione dell'immobile, è considerata un indizio fondamentale, al fine di poter desumere l'accettazione tacita dell'eredità, ex art. 476 c.c..
Ebbene, dalla semplice lettura delle denunce di successione presentate dalla resistente, sia relativamente a (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo) che in Persona_1 ordine a (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo), è possibile Parte_2 evincere che, nel caso in esame, la presentazione delle rispettive denunce di successione
– avvenuta in via telematica -, è stata accompagnata anche dalla richiesta di voltura catastale dell'immobile in parola.
Inoltre, sul punto, appare significativo che – come già rilevato in precedenza -,
[...]
sia all'epoca dell'apertura della successione della MA Controparte_1 Persona_1
10 - come da denuncia di successione registrata in Arezzo il 10.02.2021 al n. 36364 (cfr. all.to n. 5 al ricorso introduttivo) -, che al momento dell'apertura della successione del LO - come dalla dichiarazione di successione registrata in Parte_2
Arezzo il 23.3.2021 al n. 125820 (cfr. all.to n. 4 al ricorso introduttivo) -, fosse residente nell'immobile sito in Arezzo, Loc. Battifolle n. 30/F in questione - appartenente all'asse ereditario -.
Ed infatti, si ribadisce, dall'esame del certificato di residenza storico rilasciato dal
Comune di Arezzo, nonché dal certificato contestuale storico di (cfr. all.to Persona_1
n. 6 al ricorso introduttivo), emerge che sin dall'anno 1999, Controparte_1 aveva stabilito la propria residenza anagrafica nell'immobile sito in Arezzo, Loc.
Battifolle n. 30/F per cui è causa.
Peraltro, la circostanza che, nel caso di specie, tanto il ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. all.to alla nota depositata da parte ricorrente in data 16.10.2025), quanto il decreto ingiuntivo, il precetto ed il relativo atto di pignoramento immobiliare, siano stati notificati alla convenuta, presso il predetto immobile, mediante consegna a mani proprie (cfr. all.ti n. 7 e 8 al ricorso introduttivo), avvalora ulteriormente il fatto che la predetta residenza sia di natura effettiva - e non di carattere meramente formale -.
Deve, dunque, ritenersi che abbia accettato tacitamente, sia Controparte_1
l'eredità della MA che quella del LO , tenuto Persona_1 Parte_2 conto, da un lato, del fatto che all'epoca dell'apertura della Controparte_1 successione sia di che di , aveva stabilito la propria Persona_1 Parte_2 residenza effettiva nell'immobile sito in Arezzo, Loc. Battifolle n. 30/F in parola – facente parte dei rispettivi assi ereditari -; dall'altro lato, che la resistente, in entrambi i casi, aveva provveduto, non solo a presentare le rispettive denunce di successione – qualificandosi espressamente come erede -, ma anche a presentare congiuntamente la richiesta di voltura catastale dell'immobile in questione, come da visure catastali e da documentazione ipocatastale in atti (cfr. all.ti n. 4 e 5 al ricorso introduttivo).
Infine, deve rilevarsi che la fondatezza della domanda avanzata dalla ricorrente appare ulteriormente avvalorata anche dalla condotta processuale adottata dalla parte resistente, la quale non si è neppure costituita nel presente giudizio, rimanendo contumace e, dunque, lasciando verosimilmente ritenere di non avere argomenti a propria difesa.
11 Pertanto, alla luce di quanto riferito, non resta che dichiarare che CP_1
ai sensi dell'art. 476 c.c., è divenuta erede, sia della MA che del
[...] Persona_1 LO Parte_2
Per quanto concerne, poi, la richiesta di parte ricorrente di veder accertata, in capo a
, la qualità di erede della MA , deve evidenziarsi che, Parte_2 Persona_1 anche detta richiesta, appare meritevole di accoglimento.
Ed infatti, poiché, nel presente giudizio, è stato accertato che Controparte_1 ai sensi dell'artt. 476 e/o 485 c.c., è divenuta erede, non solo della MA , Persona_1 ma anche del LO , va da sé che deve ritenersi ricompreso, Parte_2 all'interno dell'eredità del LO, anche il diritto all'accettazione dell'eredità della MA , considerato, peraltro, che, quest'ultima, risulta deceduta soltanto Persona_1 pochi mesi prima di e che, dunque, le rispettive posizioni non Parte_2 appaiono scindibili.
Peraltro, è bene evidenziare che, anche sotto tale profilo, la fondatezza della domanda appare ulteriormente avvalorata anche dalla condotta processuale adottata dalla resistente, la quale, si ribadisce, è rimasta contumace nel presente giudizio, lasciando, dunque, verosimilmente ritenere di non avere argomenti a propria difesa.
Pertanto, alla luce di tutto quanto riferito in precedenza, deve ritenersi accertata la qualità di erede di nei confronti di , nonché Controparte_1 Parte_2 la qualità di eredi di e nei confronti di Controparte_1 Parte_2 Per_1
[...]
Di conseguenza, non resta che dichiarare, ai sensi degli artt. 485 e/o 476 c.c.:
a) e eredi di Controparte_1 Parte_2 Persona_1
b) erede di . Controparte_1 Parte_2
Ogni altra questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
Quanto al regolamento delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e del valore della controversia – come segue: euro 1.701,00 per la fase di studio della controversia;
euro 1.204,00 per la fase
12 introduttiva del giudizio;
euro 950,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro
1.500,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede, Controparte_1 nella contumacia di : Controparte_1
1. dichiara, ai sensi degli artt. 485 e/o 476 c.c., e Controparte_1
eredi di;
Parte_2 Persona_1
2. dichiara, ai sensi degli artt. 485 e/o 476 c.c., Controparte_1 erede di;
Parte_2
3. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
4. condanna EL NT SA a rimborsare a Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 70,00 per spese ed euro 5.355,00
[...] per competenze professionali, oltre il 15% per spese generali, iva e cap come per legge.
Arezzo, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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