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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/05/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1913/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 14.2.2023 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Giuseppe Silvano opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Fabio Quadri convenuta opposta e
, C.F. Controparte_2 C.F._1 con l'avv. Vittorio Costa terza chiamata
CONCLUSIONI
La convenuta opposta e la terza chiamata hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 54/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 4/5.1.2023 in favore della per il pagamento della somma di euro Controparte_1 25.000,00, oltre interessi, quale seconda rata da versare in forza di un accordo intercorso tra le parti con il quale l'opponente si era impegnata a far fronte ad un debito contratto dalla signora nei confronti della Controparte_2 Controparte_1 A sostegno dell'opposizione la eccepiva la nullità dell'accordo intervenuto con Parte_1 la per la mancanza di un elemento essenziale ex art. 1273 c.c., costituito Controparte_1 dall'accordo di accollo di debito tra l'accollante ( e accollato ( Parte_1 [...]
, nonché chiedeva in via riconvenzionale la restituzione delle somme versate alla CP_2
La chiedeva, quindi, che il decreto ingiuntivo fosse revocato, Parte_1 Parte_1 che la fosse condannata alla restituzione della somma versata pari ad euro Controparte_1 25.000,00 e che fosse autorizzata a chiamare in causa della signora Controparte_2
Si costituiva la con comparsa 19.5.2023 chiedendo in via preliminare che Controparte_1 fosse autorizzata a chiamare in causa la signora al fine di dichiararla Controparte_2 obbligata in solido con l'opponente al pagamento dell'intero importo di euro 50.000,00 (al netto di quanto già percepito), nonché al pagamento della somma di euro 6.415,51, a saldo della fattura n. 117 del 24.5.2022, nel merito che l'opposizione fosse rigettata, che il decreto ingiuntivo fosse confermato, che la signora fosse dichiarata in solido con Controparte_2 l'opponente tenuta al pagamento dell'ulteriore somma di euro 25.000,00 e che fosse dichiarata tenuta al saldo della fattura n. 117 del 24.6.2022.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la signora con comparsa Controparte_2
10.10.2023 chiedendo in via preliminare che fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva e che fossero rigettate tutte le domande svolte nei propri confronti, in via principale che fossero respinte tutte le domande formulate nei propri confronti, in subordine, nel caso fossero ritenute fondate le domande della convenuta opposta, che la fosse Parte_1 condannata a tenerla indenne da qualsivoglia pregiudizio economico che dovesse conseguire all'accoglimento, anche parziale, delle domande della convenuta opposta.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenuta la causa documentalmente istruita, venivano precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla non merita accoglimento. Parte_1
La pretesa creditoria della convenuta opposta si fonda sull'accordo transattivo sottoscritto in data 30.9.2022 tra la stessa e la Controparte_1 Parte_1
Con tale accordo transattivo la si assumeva il debito della signora Parte_1 [...] nei confronti della nella misura di euro 50.000,00, da CP_2 Controparte_1 corrispondere in due rate di euro 25.000,00 ciascuna, la prima versata alla sottoscrizione dell'atto avvenuta in data 30.9.2022 e la seconda da versare entro e non oltre la data del 20.10.2022.
Più precisamente nella sopra indicata scrittura le parti davano atto delle seguenti circostanze:
la aveva ottenuto dal Tribunale di Monza nei confronti della signora Controparte_1 [...] il decreto ingiuntivo n. 2630/22 per il pagamento della somma di euro 56.415,51 CP_2
a saldo della fattura n. 117 del 25.6.2022, emessa dalla per opere di Controparte_1 manutenzione straordinaria effettuate presso l'immobile di proprietà della signora
[...]
CP_2 la alla luce di pregressi rapporti intercorsi con la signora Parte_1 Controparte_2 si assumeva il debito della signora per porre fine bonariamente alla Controparte_2 controversia, proponendo di pagare la minore somma di euro 50.000,00 a tacitazione di ogni pretesa vantata dalla nei confronti della signora Controparte_1 Controparte_2
la accettava la proposta, accontentandosi della minore somma di euro Controparte_1 50.000,00;
la liberazione della signora era subordinata all'integrale pagamento da Controparte_2 parte di di quanto pattuito;
nel caso contrario, qualora la non Parte_1 Parte_1 avesse provveduto al saldo dell'importo concordato, la avrebbe potuto agire Controparte_1 nei confronti della signora per recuperare la parte ancora dovuta come da Controparte_2 decreto ingiuntivo.
Il richiamato accordo costituisce un atto di espromissione, che coinvolge il terzo ( Parte_1
e il creditore ( , regolato dall'art. 1272 c.c..
[...] Controparte_1
All'atto di espromissione non solo il debitore non partecipa, ma il terzo che assume l'obbligo di pagamento senza delega del debitore (come nel caso di specie) è obbligato in solido con costui.
Del tutto irrilevante è, quindi, la circostanza sostenuta dall'opponente che non vi fosse un accordo sottostante tra la e la signora Parte_1 Controparte_2
Pertanto, alla luce del tenore della scrittura privata sottoscritta tra la e la Parte_1
non vi è alcun dubbio come l'opponente non possa sottrarsi agli obblighi Controparte_1 spontaneamente assunti nell'accordo transattivo sostenendo che la signora
[...] on ha raggiunto un accordo con la Infatti, un eventuale accordo CP_2 Parte_1 tra la e la signora sarebbe stato comunque irrilevante Parte_1 Controparte_2 rispetto all'obbligo assunto dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Ne consegue che, stante la piena validità della scrittura privata sottoscritta tra la Parte_1 e la l'opposizione deve essere rigettata, compresa la domanda
[...] Controparte_1 riconvenzionale di restituzione della somma di euro 25.000,00, e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Quanto alla posizione della signora si osserva che con l'accordo Controparte_2 intercorso tra la e la era stato pattuito che nel caso in cui la Parte_1 Controparte_1 non avesse provveduto al saldo dell'importo concordato, la Parte_1 Controparte_1 sarebbe stata libera di agire nei confronti della signora per recuperare la Controparte_2 parte ancora dovuta come da decreto ingiuntivo.
Analoga pattuizione era stata concordata anche nella scrittura privata intercorsa in data 6.10.2022 tra la e la signora essendo stato previsto, dopo Controparte_1 Controparte_2 aver richiamato l'accordo intercorso tra la e la che nel caso in Parte_1 Controparte_1 cui la non avesse provveduto ad adempiere alle obbligazioni assunte nella Parte_1 transazione raggiunta con la quest'ultima sarebbe stata libera di agire per il Controparte_1 recupero di quanto riportato nella fattura n. 117/2022 (al netto di quanto di quanto percepito) nei confronti della signora azionando nuovo ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_2
o altra azione giudiziaria.
Ciò posto, la signora sostiene di aver affidato l'incarico per la Controparte_2 manutenzione straordinaria della villa al signor , il quale avrebbe Controparte_3 provveduto a fatturare i costi per il tramite di due società a lui afferenti, la stessa Parte_1 e la Edilux S.r.l..
[...]
Al riguardo, la terza chiamata non ha prodotto alcun documento attestante l'affidamento dell'appalto al signor o alle società a lui afferenti, mentre le fatture prodotte, Controparte_3 emesse una da e due da Edilux S.r.l., tutte nei confronti del signor Parte_1 Pt_2 marito della signora il cui pagamento non è stato neppure provato,
[...] Controparte_2 riguardano opere diverse da quelle eseguite ed indicate dettagliatamente nel SAL prodotto dalla (per es. demolizione piscina, fine lavori impianti elettrici, struttura in Controparte_1 cartongesso e macchine di aria condizionata).
Inoltre non ha trovato riscontro l'assunto che la terza chiamata abbia appreso per la prima volta dell'esistenza della convenuta opposta e della sua presenza in cantiere per la demolizione dell'immobile solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo. Dall'esame delle comunicazioni WhatsApp intercorse tra il signor e la stessa si Pt_1 Controparte_2 evince che quest'ultima conosceva la (v. doc.
8-9 fascicolo terza chiamata). Controparte_1
Inoltre sono state prodotte mail intercorse tra la il direttore dei lavori ing. Controparte_1 il marito della signora e l'architetto di quest'ultimo Tes_1 Controparte_2 Parte_2 ( ), nonchè l'invito a da parte dell'arch. per due CP_4 Controparte_1 CP_4 video-conferenze, e i progetti eseguiti sempre dall'arch. a mani della CP_4
a conferma della sussistenza di regolari rapporti con la (doc. Controparte_1 Controparte_1 17, 18 e 19 fascicolo convenuta opposta).
Infine l'assunto sostenuto dalla terza chiamata di non aver incaricato l'ing. direttore Tes_1 dei lavori, per non aver sottoscritto le relative procure, mal si concilia con la circostanza di non aver indicato chi fosse l'effettivo Direttore dei Lavori che avrebbe depositato gli atti in Comune per conto della stessa. Inoltre tale tesi si pone in contrasto con quanto dalla stessa terza chiamata affermato, di aver sostituito l'impresa (la con altra impresa avente Controparte_1 sede a Londra, denominata The Interior's House, del cui passaggio se ne era occupato lo stesso ing. come risulta documentalmente (doc. 24, 25, 26, 27 fascicolo convenuta Tes_1 opposta).
Risulta, quindi, documentalmente provato che l'impresa esecutrice dei lavori di demolizione presso la villa della signora di cui al decreto ingiuntivo n. 2630/2022, per Controparte_2 altro passato in giudicato, e di cui alla fattura n. 117/222 e al S.A.L. agli atti, è stata l'impresa così come è altrettanto stato provato che la signora era Controparte_1 Controparte_2 perfettamente a conoscenza che fosse la ad eseguire i lavori e che il Controparte_1 progettista/direttore dei lavori fosse l'ing. il cui operato non è stato mai contestato Tes_1 dalla terza chiamata.
La signora deve, pertanto, essere dichiarata tenuta in solido con la Controparte_2 al pagamento della somma di euro 25.000,00 ai sensi dell'art. 1272 c.c.. Parte_1 La signora deve essere condannata a pagare in favore della Controparte_2 CP_1 anche la somma di euro 6.415,51, quale differenza tra la somma di cui alla fattura n.
[...] 117/2022 e la somma di euro 50.000,00, oggetto dell'accordo transattivo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Stante l'impegno assunto dalla nella scrittura intercorsa con la Parte_1 CP_1
la è tenuta a manlevare e tenere indenne la signora
[...] Parte_1 Controparte_2 dal pagamento delle somme da quest'ultima dovute in forza della presente sentenza per capitale nei limiti della somma di euro 25.000,00, interessi e spese di lite.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla compresa la Parte_1 domanda riconvenzionale;
2) Conferma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 54/2023 emesso in data 4/5.1.2023 dal Tribunale di Monza;
3) Dichiara la signora tenuta in solido con la al Controparte_2 Parte_1 pagamento in favore della della somma di euro 25.000,00, oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
4) Condanna la signora al pagamento in favore della Controparte_2 Controparte_1 della somma di euro 6.415,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5) Condanna la e la signora al pagamento in solido Parte_1 Controparte_2 in favore della della somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% Controparte_1 per spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
6) Condanna la a manlevare e tenere indenne la signora Parte_1 [...] dalle somme da quest'ultima dovute in forza della presente sentenza per CP_2 capitale nei limiti della somma di euro 25.000,00, interessi e spese legali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 23 maggio 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
1^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Stefania Maxia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 14.2.2023 da:
P. IVA Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. Giuseppe Silvano opponente nei confronti di
P. IVA Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. Fabio Quadri convenuta opposta e
, C.F. Controparte_2 C.F._1 con l'avv. Vittorio Costa terza chiamata
CONCLUSIONI
La convenuta opposta e la terza chiamata hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione sopra richiamato, la ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 54/2023 emesso dal Tribunale di Monza in data 4/5.1.2023 in favore della per il pagamento della somma di euro Controparte_1 25.000,00, oltre interessi, quale seconda rata da versare in forza di un accordo intercorso tra le parti con il quale l'opponente si era impegnata a far fronte ad un debito contratto dalla signora nei confronti della Controparte_2 Controparte_1 A sostegno dell'opposizione la eccepiva la nullità dell'accordo intervenuto con Parte_1 la per la mancanza di un elemento essenziale ex art. 1273 c.c., costituito Controparte_1 dall'accordo di accollo di debito tra l'accollante ( e accollato ( Parte_1 [...]
, nonché chiedeva in via riconvenzionale la restituzione delle somme versate alla CP_2
La chiedeva, quindi, che il decreto ingiuntivo fosse revocato, Parte_1 Parte_1 che la fosse condannata alla restituzione della somma versata pari ad euro Controparte_1 25.000,00 e che fosse autorizzata a chiamare in causa della signora Controparte_2
Si costituiva la con comparsa 19.5.2023 chiedendo in via preliminare che Controparte_1 fosse autorizzata a chiamare in causa la signora al fine di dichiararla Controparte_2 obbligata in solido con l'opponente al pagamento dell'intero importo di euro 50.000,00 (al netto di quanto già percepito), nonché al pagamento della somma di euro 6.415,51, a saldo della fattura n. 117 del 24.5.2022, nel merito che l'opposizione fosse rigettata, che il decreto ingiuntivo fosse confermato, che la signora fosse dichiarata in solido con Controparte_2 l'opponente tenuta al pagamento dell'ulteriore somma di euro 25.000,00 e che fosse dichiarata tenuta al saldo della fattura n. 117 del 24.6.2022.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la signora con comparsa Controparte_2
10.10.2023 chiedendo in via preliminare che fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva e che fossero rigettate tutte le domande svolte nei propri confronti, in via principale che fossero respinte tutte le domande formulate nei propri confronti, in subordine, nel caso fossero ritenute fondate le domande della convenuta opposta, che la fosse Parte_1 condannata a tenerla indenne da qualsivoglia pregiudizio economico che dovesse conseguire all'accoglimento, anche parziale, delle domande della convenuta opposta.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenuta la causa documentalmente istruita, venivano precisate le conclusioni e la causa trattenuta in decisione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla non merita accoglimento. Parte_1
La pretesa creditoria della convenuta opposta si fonda sull'accordo transattivo sottoscritto in data 30.9.2022 tra la stessa e la Controparte_1 Parte_1
Con tale accordo transattivo la si assumeva il debito della signora Parte_1 [...] nei confronti della nella misura di euro 50.000,00, da CP_2 Controparte_1 corrispondere in due rate di euro 25.000,00 ciascuna, la prima versata alla sottoscrizione dell'atto avvenuta in data 30.9.2022 e la seconda da versare entro e non oltre la data del 20.10.2022.
Più precisamente nella sopra indicata scrittura le parti davano atto delle seguenti circostanze:
la aveva ottenuto dal Tribunale di Monza nei confronti della signora Controparte_1 [...] il decreto ingiuntivo n. 2630/22 per il pagamento della somma di euro 56.415,51 CP_2
a saldo della fattura n. 117 del 25.6.2022, emessa dalla per opere di Controparte_1 manutenzione straordinaria effettuate presso l'immobile di proprietà della signora
[...]
CP_2 la alla luce di pregressi rapporti intercorsi con la signora Parte_1 Controparte_2 si assumeva il debito della signora per porre fine bonariamente alla Controparte_2 controversia, proponendo di pagare la minore somma di euro 50.000,00 a tacitazione di ogni pretesa vantata dalla nei confronti della signora Controparte_1 Controparte_2
la accettava la proposta, accontentandosi della minore somma di euro Controparte_1 50.000,00;
la liberazione della signora era subordinata all'integrale pagamento da Controparte_2 parte di di quanto pattuito;
nel caso contrario, qualora la non Parte_1 Parte_1 avesse provveduto al saldo dell'importo concordato, la avrebbe potuto agire Controparte_1 nei confronti della signora per recuperare la parte ancora dovuta come da Controparte_2 decreto ingiuntivo.
Il richiamato accordo costituisce un atto di espromissione, che coinvolge il terzo ( Parte_1
e il creditore ( , regolato dall'art. 1272 c.c..
[...] Controparte_1
All'atto di espromissione non solo il debitore non partecipa, ma il terzo che assume l'obbligo di pagamento senza delega del debitore (come nel caso di specie) è obbligato in solido con costui.
Del tutto irrilevante è, quindi, la circostanza sostenuta dall'opponente che non vi fosse un accordo sottostante tra la e la signora Parte_1 Controparte_2
Pertanto, alla luce del tenore della scrittura privata sottoscritta tra la e la Parte_1
non vi è alcun dubbio come l'opponente non possa sottrarsi agli obblighi Controparte_1 spontaneamente assunti nell'accordo transattivo sostenendo che la signora
[...] on ha raggiunto un accordo con la Infatti, un eventuale accordo CP_2 Parte_1 tra la e la signora sarebbe stato comunque irrilevante Parte_1 Controparte_2 rispetto all'obbligo assunto dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Ne consegue che, stante la piena validità della scrittura privata sottoscritta tra la Parte_1 e la l'opposizione deve essere rigettata, compresa la domanda
[...] Controparte_1 riconvenzionale di restituzione della somma di euro 25.000,00, e il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
Quanto alla posizione della signora si osserva che con l'accordo Controparte_2 intercorso tra la e la era stato pattuito che nel caso in cui la Parte_1 Controparte_1 non avesse provveduto al saldo dell'importo concordato, la Parte_1 Controparte_1 sarebbe stata libera di agire nei confronti della signora per recuperare la Controparte_2 parte ancora dovuta come da decreto ingiuntivo.
Analoga pattuizione era stata concordata anche nella scrittura privata intercorsa in data 6.10.2022 tra la e la signora essendo stato previsto, dopo Controparte_1 Controparte_2 aver richiamato l'accordo intercorso tra la e la che nel caso in Parte_1 Controparte_1 cui la non avesse provveduto ad adempiere alle obbligazioni assunte nella Parte_1 transazione raggiunta con la quest'ultima sarebbe stata libera di agire per il Controparte_1 recupero di quanto riportato nella fattura n. 117/2022 (al netto di quanto di quanto percepito) nei confronti della signora azionando nuovo ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_2
o altra azione giudiziaria.
Ciò posto, la signora sostiene di aver affidato l'incarico per la Controparte_2 manutenzione straordinaria della villa al signor , il quale avrebbe Controparte_3 provveduto a fatturare i costi per il tramite di due società a lui afferenti, la stessa Parte_1 e la Edilux S.r.l..
[...]
Al riguardo, la terza chiamata non ha prodotto alcun documento attestante l'affidamento dell'appalto al signor o alle società a lui afferenti, mentre le fatture prodotte, Controparte_3 emesse una da e due da Edilux S.r.l., tutte nei confronti del signor Parte_1 Pt_2 marito della signora il cui pagamento non è stato neppure provato,
[...] Controparte_2 riguardano opere diverse da quelle eseguite ed indicate dettagliatamente nel SAL prodotto dalla (per es. demolizione piscina, fine lavori impianti elettrici, struttura in Controparte_1 cartongesso e macchine di aria condizionata).
Inoltre non ha trovato riscontro l'assunto che la terza chiamata abbia appreso per la prima volta dell'esistenza della convenuta opposta e della sua presenza in cantiere per la demolizione dell'immobile solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo. Dall'esame delle comunicazioni WhatsApp intercorse tra il signor e la stessa si Pt_1 Controparte_2 evince che quest'ultima conosceva la (v. doc.
8-9 fascicolo terza chiamata). Controparte_1
Inoltre sono state prodotte mail intercorse tra la il direttore dei lavori ing. Controparte_1 il marito della signora e l'architetto di quest'ultimo Tes_1 Controparte_2 Parte_2 ( ), nonchè l'invito a da parte dell'arch. per due CP_4 Controparte_1 CP_4 video-conferenze, e i progetti eseguiti sempre dall'arch. a mani della CP_4
a conferma della sussistenza di regolari rapporti con la (doc. Controparte_1 Controparte_1 17, 18 e 19 fascicolo convenuta opposta).
Infine l'assunto sostenuto dalla terza chiamata di non aver incaricato l'ing. direttore Tes_1 dei lavori, per non aver sottoscritto le relative procure, mal si concilia con la circostanza di non aver indicato chi fosse l'effettivo Direttore dei Lavori che avrebbe depositato gli atti in Comune per conto della stessa. Inoltre tale tesi si pone in contrasto con quanto dalla stessa terza chiamata affermato, di aver sostituito l'impresa (la con altra impresa avente Controparte_1 sede a Londra, denominata The Interior's House, del cui passaggio se ne era occupato lo stesso ing. come risulta documentalmente (doc. 24, 25, 26, 27 fascicolo convenuta Tes_1 opposta).
Risulta, quindi, documentalmente provato che l'impresa esecutrice dei lavori di demolizione presso la villa della signora di cui al decreto ingiuntivo n. 2630/2022, per Controparte_2 altro passato in giudicato, e di cui alla fattura n. 117/222 e al S.A.L. agli atti, è stata l'impresa così come è altrettanto stato provato che la signora era Controparte_1 Controparte_2 perfettamente a conoscenza che fosse la ad eseguire i lavori e che il Controparte_1 progettista/direttore dei lavori fosse l'ing. il cui operato non è stato mai contestato Tes_1 dalla terza chiamata.
La signora deve, pertanto, essere dichiarata tenuta in solido con la Controparte_2 al pagamento della somma di euro 25.000,00 ai sensi dell'art. 1272 c.c.. Parte_1 La signora deve essere condannata a pagare in favore della Controparte_2 CP_1 anche la somma di euro 6.415,51, quale differenza tra la somma di cui alla fattura n.
[...] 117/2022 e la somma di euro 50.000,00, oggetto dell'accordo transattivo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Stante l'impegno assunto dalla nella scrittura intercorsa con la Parte_1 CP_1
la è tenuta a manlevare e tenere indenne la signora
[...] Parte_1 Controparte_2 dal pagamento delle somme da quest'ultima dovute in forza della presente sentenza per capitale nei limiti della somma di euro 25.000,00, interessi e spese di lite.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando emana il seguente
DISPOSITIVO
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla compresa la Parte_1 domanda riconvenzionale;
2) Conferma il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 54/2023 emesso in data 4/5.1.2023 dal Tribunale di Monza;
3) Dichiara la signora tenuta in solido con la al Controparte_2 Parte_1 pagamento in favore della della somma di euro 25.000,00, oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
4) Condanna la signora al pagamento in favore della Controparte_2 Controparte_1 della somma di euro 6.415,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5) Condanna la e la signora al pagamento in solido Parte_1 Controparte_2 in favore della della somma di euro 7.000,00 per compensi, oltre 15% Controparte_1 per spese generali, CPA ed IVA, come per legge;
6) Condanna la a manlevare e tenere indenne la signora Parte_1 [...] dalle somme da quest'ultima dovute in forza della presente sentenza per CP_2 capitale nei limiti della somma di euro 25.000,00, interessi e spese legali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come disposto dall'art. 282 c.p.c.
Così deciso il 23 maggio 2025
Il G.O.T.
Stefania Maxia