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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27232 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
OMA (RM), 15/05/1976), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. VISCONTI MARCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(GENOVA (GE), 05/08/1975), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CATTA ARIANNA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/03/2025 le parti discutevano la causa e precisavano congiuntamente le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
06/10/2007 contraeva in Roma matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione nasceva il figlio (19/06/2008),
[...] Per_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno del e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione CP_1
personale dei coniugi con addebito al marito e ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, ma chiedeva, a sua volta, di addebitare la separazione alla moglie.
Alla prima udienza del 24/03/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, esperiva il tentativo di conciliazione e all'esito,
dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini essenziali e il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione: il mantenimento per il figlio a carico del padre ammonta ad
Euro 1.000 al mese oltre Euro 200 da caricare su una carta prepagate in
uso a , il tutto a decorrere dal mese di marzo ca, sempre a carico Per_1
del padre il 100% delle spese straordinarie e Euro 500 al mese a titolo di 3
contributo della a decorrere dal mese di marzo 2025, rinuncia Parte_1
alle reciproche domande di addebito, affido condiviso di con Per_1
residenza presso la madre, assegnazione a costei dalla casa familiare con
voltura delle utenze entro il 10 aprile 2025, compensazione delle spese di
lite.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta al recepimento delle condizioni proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27232/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 15/05/1976) e Parte_1 Controparte_1
(GENOVA (GE), 05/08/1975), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 06/10/2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 667, parte II, serie A02, anno 2007, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
dispone che a far data dal corrente mese di marzo 2025 il CP_1 4
corrisponda alla , per il di lei mantenimento, la somma mensile di Parte_1
euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2025, e condanna lo stesso al versamento in favore della Parte_1
ed entro il giorno 27 di ogni mese dei relativi importi;
affida il figlio (19/06/2008) in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
il padre vedrà e terrà con sé previo accordo diretto con il Per_1
ragazzo e avviso alla madre;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Leonardo Pisano n. 26 alla con obbligo della medesima di provvedere alla voltura delle Parte_1
utenze a suo nome entro il 10/04/2025;
dispone che il padre corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento di e a far data dal corrente mese di marzo 2025, la Per_1
somma mensile di euro 1.200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2025, e condanna il medesimo al versamento,
entro il giorno 27 di ogni mese, in favore della dell'importo di Parte_1
euro 1.000,00 e su carta prepagata in uso a dell'importo di euro Per_1
200,00, somme comprensive delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone integralmente a carico del padre (100%) il pagamento delle spese extra afferenti , con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo; 5
dà atto della rinuncia di ambo le parti alle reciproche domande di addebito;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27232 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
OMA (RM), 15/05/1976), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. VISCONTI MARCO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(GENOVA (GE), 05/08/1975), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CATTA ARIANNA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/03/2025 le parti discutevano la causa e precisavano congiuntamente le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
06/10/2007 contraeva in Roma matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione nasceva il figlio (19/06/2008),
[...] Per_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno del e chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione CP_1
personale dei coniugi con addebito al marito e ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, ma chiedeva, a sua volta, di addebitare la separazione alla moglie.
Alla prima udienza del 24/03/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione complessivamente prodotta, esperiva il tentativo di conciliazione e all'esito,
dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini essenziali e il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione: il mantenimento per il figlio a carico del padre ammonta ad
Euro 1.000 al mese oltre Euro 200 da caricare su una carta prepagate in
uso a , il tutto a decorrere dal mese di marzo ca, sempre a carico Per_1
del padre il 100% delle spese straordinarie e Euro 500 al mese a titolo di 3
contributo della a decorrere dal mese di marzo 2025, rinuncia Parte_1
alle reciproche domande di addebito, affido condiviso di con Per_1
residenza presso la madre, assegnazione a costei dalla casa familiare con
voltura delle utenze entro il 10 aprile 2025, compensazione delle spese di
lite.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Nulla osta al recepimento delle condizioni proposte dalle parti, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, come, peraltro, dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27232/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
(ROMA (RM), 15/05/1976) e Parte_1 Controparte_1
(GENOVA (GE), 05/08/1975), relativamente al matrimonio dagli stessi contratto in data 06/10/2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, al n. 667, parte II, serie A02, anno 2007, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
dispone che a far data dal corrente mese di marzo 2025 il CP_1 4
corrisponda alla , per il di lei mantenimento, la somma mensile di Parte_1
euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2025, e condanna lo stesso al versamento in favore della Parte_1
ed entro il giorno 27 di ogni mese dei relativi importi;
affida il figlio (19/06/2008) in modo condiviso ad entrambi Per_1
i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
il padre vedrà e terrà con sé previo accordo diretto con il Per_1
ragazzo e avviso alla madre;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Leonardo Pisano n. 26 alla con obbligo della medesima di provvedere alla voltura delle Parte_1
utenze a suo nome entro il 10/04/2025;
dispone che il padre corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento di e a far data dal corrente mese di marzo 2025, la Per_1
somma mensile di euro 1.200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2025, e condanna il medesimo al versamento,
entro il giorno 27 di ogni mese, in favore della dell'importo di Parte_1
euro 1.000,00 e su carta prepagata in uso a dell'importo di euro Per_1
200,00, somme comprensive delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone integralmente a carico del padre (100%) il pagamento delle spese extra afferenti , con le specificazioni di cui al suindicato Per_1
Protocollo; 5
dà atto della rinuncia di ambo le parti alle reciproche domande di addebito;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi