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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/09/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1105/2023 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 17 settembre 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1105/23 R.G.L. promossa da:
e, per essa deceduta in corso di causa, gli eredi , , Persona_1 Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi, per mandato in atti, dagli avv.ti Mario Mazziotti, Giuseppe Parte_3
Civale e Simona Peluso ricorrente c o n t r o
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Mirko Controparte_1
Grasso e Francesca Zoppas resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , con ricorso depositato in data 12.12.2023, rivendica, in qualità di dipendente di Parte_4
con mansioni di OSS presso la Casa di RI Canonico Boretto, il riconoscimento, anche ai CP_1 fini dell'incidenza sul TFR, il pagamento della retribuzione relativa al c.d. «tempo tuta», cioè al tempo impiegato per indossare e svestire la divisa all'inizio ed al termine di ogni turno, tempo da considerarsi come a disposizione del datore di lavoro ed ulteriore rispetto all'orario di lavoro, in quanto le operazioni di vestizione e svestizione avvenivano, rispettivamente, prima e dopo la fine di ogni turno di lavoro.
Rassegna, dunque, le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare il diritto dalla ricorrente alla retribuzione del tempo impiegato per la vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne per tutto l'intercorso rapporto lavorativo e conseguentemente: Dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 2.564,54 o della somma superiore o inferiore, che verrà accertata in corso di causa – oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali successivi;
In ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari di giudizio, rimborso forfettario del 15% e aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis D.M 55/2014, oltre
C.U., C.P.A. E I.V.A. di legge». Resiste che, in via preliminare, eccepisce la prescrizione quinquennale per il periodo CP_1
antecedente al 29.4.2017, essendo stata ricevuta la raccomandata di messa in mora in data 29.4.2022.
Nel merito, contesta le pretese della ricorrente, sostenendo che la vestizione e la svestizione non devono essere effettuate prima e dopo il turno di lavoro, ben potendo essere eseguite durante il turno.
Conclude per la declaratoria di prescrizione delle pretese maturate anteriormente al 29 aprile 2017 e, comunque, per il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio la ricorrente è deceduta e, pertanto, si sono costituiti gli eredi , Pt_1 Pt_2
e Parte_3
II) L'eccezione di prescrizione non è fondata.
Si condivide l'orientamento della Corte di cassazione (sez. L, 6.9.2022, n. 26246) secondo cui «il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro».
Pertanto, poiché non sono azionati diritti sorti anteriormente alla c.d. «riforma Fornero» e poiché il rapporto di lavoro oggetto di causa è cessato il 30.11.2021, non è maturato il termine di prescrizione quinquennale.
III) Secondo la Corte di cassazione (sez. L, 28.3.2018, n. 7738) «nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa
o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto come lavoro effettivo il tempo impiegato da dipendenti addette al servizio mensa per indossare gli abiti di lavoro prima dell'inizio del turno, in appositi spogliatoti messi a disposizione all'interno dell'azienda, sia pure per ragioni di igiene pubblica)» (sez. L, 26.1.2016, n.
1352) «nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di lavoratori che prestavano assistenza ad anziani non autosufficienti sull'assunto che dovevano solo portare una "divisa pulita", senza accertare il grado di igiene e le caratteristiche richiesti)».
Dal mansionario redatto da prodotto da parte ricorrente e non contestato dalla resistente, CP_1 risulta univocamente che all'inizio ed al termine di ogni turno i lavoratori debbono essere già operativi presso il reparto, per ricevere le consegne, ad inizio turno, dal collega smontante e dare le consegne, alla fine del turno, al collega subentrante.
Non è previsto uno sfasamento tra l'inizio del turno e la presenza in reparto, così come non è previsto uno sfasamento tra la fine del turno e la presenza in reparto: sia alla fine che all'inizio del turno il lavoratore deve essere in reparto, operativo e con indosso la divisa fornita dalla resistente.
Ecco, allora, che il tempo impiegato per indossare e smettere la divisa è ulteriore, si aggiunge, al tempo di lavoro fissato dalla durata dei turni giornalieri.
E che i lavoratori siano tenuti ad indossare la divisa e a procedere alla vestizione presso i locali della
Casa di RI (in apposito locale spogliatoio messo a disposizione dalla resistente) deriva ragionevolmente dalla considerazione che, essendo le prestazioni lavorative rese a contatto stretto con soggetti fragili, le divise, possibili veicoli di trasmissione di patologie, non possono (e non debbono) essere indossate dai lavoratori presso le rispettive abitazioni, ma presso i locali della Casa di RI, così evitando agli indumenti di sopportare il tragitto casa-lavoro magari effettuato con l'utilizzo di mezzi pubblici, a contatto con arredi e persone che potrebbero trasmettere agli ospiti della
Casa di RI patologie le più varie.
Pertanto, anche ai fini dell'incidenza sul TFR, il c.d. «tempo tuta» deve essere retribuito in ragione di 15 minuti giornalieri complessivi.
Il conteggio prodotto da parte ricorrente in uno con il ricorso introduttivo, oltre a risultare formalmente e sostanzialmente corretto, non è stato analiticamente contestato dalla resistente, la quale non ha fornito dati alternativi, e ben può quindi essere utilizzato ai fini della quantificazione del dovuto.
In conclusione, la resistente deve essere condannata a pagare alla ricorrente, e, per essa deceduta, agli eredi costituiti, € 2.564,54 (di cui € 175,62 a titolo di incidenza sul TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
IV) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a Controparte_1
pagare a , ed quali eredi di , la somma complessiva Pt_1 Pt_3 Parte_2 Parte_4 di € 2.564,54 (di cui € 175,62 a titolo di incidenza sul TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
condanna a rimborsare a , ed le Controparte_1 Pt_1 Pt_3 Parte_2 spese processuali che liquida in € 2.626,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed
IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 17 settembre 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 17 settembre 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 1105/23 R.G.L. promossa da:
e, per essa deceduta in corso di causa, gli eredi , , Persona_1 Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi, per mandato in atti, dagli avv.ti Mario Mazziotti, Giuseppe Parte_3
Civale e Simona Peluso ricorrente c o n t r o
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Mirko Controparte_1
Grasso e Francesca Zoppas resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , con ricorso depositato in data 12.12.2023, rivendica, in qualità di dipendente di Parte_4
con mansioni di OSS presso la Casa di RI Canonico Boretto, il riconoscimento, anche ai CP_1 fini dell'incidenza sul TFR, il pagamento della retribuzione relativa al c.d. «tempo tuta», cioè al tempo impiegato per indossare e svestire la divisa all'inizio ed al termine di ogni turno, tempo da considerarsi come a disposizione del datore di lavoro ed ulteriore rispetto all'orario di lavoro, in quanto le operazioni di vestizione e svestizione avvenivano, rispettivamente, prima e dopo la fine di ogni turno di lavoro.
Rassegna, dunque, le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare il diritto dalla ricorrente alla retribuzione del tempo impiegato per la vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne per tutto l'intercorso rapporto lavorativo e conseguentemente: Dichiarare tenuta e condannare la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 2.564,54 o della somma superiore o inferiore, che verrà accertata in corso di causa – oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali successivi;
In ogni caso con il favore delle spese, diritti e onorari di giudizio, rimborso forfettario del 15% e aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis D.M 55/2014, oltre
C.U., C.P.A. E I.V.A. di legge». Resiste che, in via preliminare, eccepisce la prescrizione quinquennale per il periodo CP_1
antecedente al 29.4.2017, essendo stata ricevuta la raccomandata di messa in mora in data 29.4.2022.
Nel merito, contesta le pretese della ricorrente, sostenendo che la vestizione e la svestizione non devono essere effettuate prima e dopo il turno di lavoro, ben potendo essere eseguite durante il turno.
Conclude per la declaratoria di prescrizione delle pretese maturate anteriormente al 29 aprile 2017 e, comunque, per il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio la ricorrente è deceduta e, pertanto, si sono costituiti gli eredi , Pt_1 Pt_2
e Parte_3
II) L'eccezione di prescrizione non è fondata.
Si condivide l'orientamento della Corte di cassazione (sez. L, 6.9.2022, n. 26246) secondo cui «il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro».
Pertanto, poiché non sono azionati diritti sorti anteriormente alla c.d. «riforma Fornero» e poiché il rapporto di lavoro oggetto di causa è cessato il 30.11.2021, non è maturato il termine di prescrizione quinquennale.
III) Secondo la Corte di cassazione (sez. L, 28.3.2018, n. 7738) «nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa
o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto come lavoro effettivo il tempo impiegato da dipendenti addette al servizio mensa per indossare gli abiti di lavoro prima dell'inizio del turno, in appositi spogliatoti messi a disposizione all'interno dell'azienda, sia pure per ragioni di igiene pubblica)» (sez. L, 26.1.2016, n.
1352) «nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento. (Nella specie, la S.C. ha riformato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di lavoratori che prestavano assistenza ad anziani non autosufficienti sull'assunto che dovevano solo portare una "divisa pulita", senza accertare il grado di igiene e le caratteristiche richiesti)».
Dal mansionario redatto da prodotto da parte ricorrente e non contestato dalla resistente, CP_1 risulta univocamente che all'inizio ed al termine di ogni turno i lavoratori debbono essere già operativi presso il reparto, per ricevere le consegne, ad inizio turno, dal collega smontante e dare le consegne, alla fine del turno, al collega subentrante.
Non è previsto uno sfasamento tra l'inizio del turno e la presenza in reparto, così come non è previsto uno sfasamento tra la fine del turno e la presenza in reparto: sia alla fine che all'inizio del turno il lavoratore deve essere in reparto, operativo e con indosso la divisa fornita dalla resistente.
Ecco, allora, che il tempo impiegato per indossare e smettere la divisa è ulteriore, si aggiunge, al tempo di lavoro fissato dalla durata dei turni giornalieri.
E che i lavoratori siano tenuti ad indossare la divisa e a procedere alla vestizione presso i locali della
Casa di RI (in apposito locale spogliatoio messo a disposizione dalla resistente) deriva ragionevolmente dalla considerazione che, essendo le prestazioni lavorative rese a contatto stretto con soggetti fragili, le divise, possibili veicoli di trasmissione di patologie, non possono (e non debbono) essere indossate dai lavoratori presso le rispettive abitazioni, ma presso i locali della Casa di RI, così evitando agli indumenti di sopportare il tragitto casa-lavoro magari effettuato con l'utilizzo di mezzi pubblici, a contatto con arredi e persone che potrebbero trasmettere agli ospiti della
Casa di RI patologie le più varie.
Pertanto, anche ai fini dell'incidenza sul TFR, il c.d. «tempo tuta» deve essere retribuito in ragione di 15 minuti giornalieri complessivi.
Il conteggio prodotto da parte ricorrente in uno con il ricorso introduttivo, oltre a risultare formalmente e sostanzialmente corretto, non è stato analiticamente contestato dalla resistente, la quale non ha fornito dati alternativi, e ben può quindi essere utilizzato ai fini della quantificazione del dovuto.
In conclusione, la resistente deve essere condannata a pagare alla ricorrente, e, per essa deceduta, agli eredi costituiti, € 2.564,54 (di cui € 175,62 a titolo di incidenza sul TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
IV) La soccombenza regola le spese, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna a Controparte_1
pagare a , ed quali eredi di , la somma complessiva Pt_1 Pt_3 Parte_2 Parte_4 di € 2.564,54 (di cui € 175,62 a titolo di incidenza sul TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
condanna a rimborsare a , ed le Controparte_1 Pt_1 Pt_3 Parte_2 spese processuali che liquida in € 2.626,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed
IVA.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 17 settembre 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio