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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/09/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 5497/2025
r.g., decisa nell'udienza del 23/09/2025, promossa da
, con l'avv. Armando Gigante;
Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
, non costituita;
[...]
convenuta avente ad oggetto: inquadramento superiore.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.6.2025, l'istante in epigrafe chiedeva dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento nel livello C3 del ccnl di categoria.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 23/09/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
2
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 5497/2025
r.g., decisa nell'udienza del 23/09/2025, promossa da
, con l'avv. Armando Gigante;
Parte_1
ricorrente contro
Controparte_1
, non costituita;
[...]
convenuta avente ad oggetto: inquadramento superiore.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.6.2025, l'istante in epigrafe chiedeva dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento nel livello C3 del ccnl di categoria.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'istante, rimasto assente alla odierna udienza, non risulta avere provveduto alla notificazione del ricorso introduttivo alla parte convenuta, che a sua volta non si è costituita in giudizio.
Tanto determina l'improcedibilità della domanda.
Nulla deve statuirsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione della parte convenuta.
P.q.m.
dichiara improcedibile la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 23/09/2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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