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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1261 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariateresa Bussi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1261 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SURACE CARLO NAZZARENO* Parte_1
contro con il patrocinio dell'avv. RAMELLO PIERGIORGIO Controparte_1
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, adversis reiectis, così giudicare
In via principale accertare e dichiarare, per tutti i motivi in fatto e in diritto sopra esposti, l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro occorso alla Sig. e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
condannare la al risarcimento, per le causali sopra esposte, di tutti i danni subiti Controparte_1 dall'odierno attore pari ad € 39.027,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino al saldo effettivo, oppure a quel differente importo che verrà ritenuto di giustizia;
condannare la al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente Controparte_1 giudizio allo scrivente procuratore che si dichiara fin d'ora antistatario.
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso e di legge, assolvere la conchiudente ut supra, da ogni domanda avversaria che deve in ogni caso Controparte_1 essere respinta.
In subordine, ridurre il risarcimento richiesto in funzione dell'apporto causa del conducente del mezzo del sinistro.
Con il favore delle spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione citava in giudizio la al fine di chiedere il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro che lo vedeva coinvolto in località Poggio di
Portacomaro, SP 61 Zona Cascina Stella in prossimità del civico 88, direzione nord verso San Desiderio.
rappresentava che il giorno 3.09.2021 alle ore 20.25 stava percorrendo la propria corsia di marcia Pt_1
a bordo del motociclo Ducati, targato EG28683 allorquando, alla fine di una curva, un cinghiale correndo a velocità elevata, invadeva improvvisamente la carreggiata e urtava la parte sinistra del motociclo nonché la gamba sinistra del Sig. Pt_1
L'attore veniva soccorso da , il quale proveniva con la sua automobile in senso opposto di CP_2 marcia.
Il Sig. veniva trasportato al vicino nosocomio di Asti (AT), ove gli Pt_1
veniva diagnosticata una “frattura pluriframmentata diafisaria gamba sinistra”, poi stabilizzata mediante intervento chirurgico del 06/09/2022.
Si costituiva la chiedendo di assolvere la da ogni domanda Controparte_1 Controparte_1 avversaria.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
La fattispecie de quo va inquadrata nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., venendo in rilievo, quale criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione, non già il dovere di custodia, ma la proprietà dell'animale.
L'art. 2052 c.c. prevede un'imputazione di responsabilità in capo al proprietario dell'animale per i danni causati da quest'ultimo, salva la prova liberatoria del caso fortuito;
il danneggiato è tenuto a provare la dinamica del sinistro e l'impatto con l'animale selvatico, di aver adottato una condotta di guida prudente e conforme alle norme ed il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo dedotto.
La fauna selvatica, di proprietà indisponibile pubblica, è nell'utilizzo delle Regioni, quali enti a cui sono attribuite ex lege le competenze per la tutela, la gestione e il controllo del patrimonio faunistico (sul punto,
v. Cass. n. 7969/2020). In sostanza le Regioni sono gli enti che "utilizzano" il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la quale, pertanto, è gravata della presunzione ex lege.
Pertanto, la responsabilità per i danni derivati a terzi dalla fauna selvatica fa capo alla anche se CP_1 quest'ultima abbia delegato i relativi poteri.
Sull'onere della prova.
Al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno.
In caso di incidenti stradali, ex art. 2054 c.c. il conducente del veicolo è, comunque, onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
Sul nesso eziologico la documentazione in atti è esaustiva. Infatti, vi è documentazione fotografica del luogo dell'incidente, del cinghiale deceduto e del veicolo coinvolto.
Inoltre, il teste , ha dichiarato di aver assistito all'incidente occorso al sig. Tes_1 CP_2 Pt_1
Riferiva che l'impatto con il cinghiale era avvenuto in prossimità di una curva e che il procedeva Pt_1
a velocità moderata. Riferiva, inoltre, di aver visto l'incidente occorso da una distanza ravvicinata.
Riferiva, altresì, che il cinghiale, a seguito dell'impatto era deceduto, mentre il motociclista era sbalzato dalla motocicletta.
Dalla documentazione in atti emerge altresì che la strada non era delimitata da recinti o guardrail, tale da impedire l'attraversamento della fauna selvatica e la strada era priva di segnaletica verticale ravvicinata al luogo del sinistro.
Il CTU, le cui conclusioni si richiamano integralmente, riferiva che le lesioni traumatiche di natura contusiva sono “ampiamente compatibili con l'evento descritto nell'atto di citazione” (pagina 7 della CTU).
Inoltre, il doc. 11 di parte attrice rappresenta che nella zona località Portacomaro vi sono stati molti incidenti tra automobilisti e cinghiali.
Si ritiene, pertanto, alla luce del teste escusso e della documentazione in atti che abbia assolto Pt_1 all'onere della prova posto a suo carico.
La dal canto suo, avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria del caso fortuito. CP_1 Avrebbe dovuto provare, quindi, che la condotta dell'animale selvatico si è posta al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno.
La non ha fornito tale prova, tenuto conto proprio della proliferazione di cinghiali in zona che CP_1 hanno causato svariati incidenti.
Sull'an debeatur:
Quanto ai danni alla persona, è stata disposta consulenza medico legale sulla persona dell'attore.
L'inferenza causale del danno dall'incidente, la sua rilevabilità clinica nonché la sua quantificazione sono stati espressamente riconosciuti dal consulente tecnico d'ufficio (CTU) nella propria relazione tecnica, in cui ha espresso un parere congruamente motivato, immune da vizi logici.
Il giudicante ritiene, pertanto, di non doversi discostare dallo stesso.
Dalla relazione del CTU risulta che in conseguenza del fatto parte attrice ha riportato frattura biossea scomposta del III distale della gamba sinistra ed una contusione toracica con tenue soffusione pleurica a sinistra che hanno determinato:
Percentuale di invalidità permanente 9%
I.T.P. 100% 6 giorni
I.T.P. 75% 60 giorni
I.T.P. 50% 60 giorni
I.T.P. 25% 60 giorni.
Ai fini della monetizzazione del danno non patrimoniale (danno biologico) può farsi riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, di ormai generale applicazione (v. in tal senso Cass. n. 33770/19).
Ne consegue che: il danno da risarcire è:
Punto base danno biologico Euro 2.438,24
Danno biologico: Euro 2.438,24*9= 17.116,00.
Invalidità temporanea totale (6 gg) € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Spese mediche: € 1274,71
Totale € 29.430,71
Sulla personalizzazione
Relativamente alla domanda attorea di personalizzazione, questa non può essere riconosciuta dal momento che la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e tali da incidere in maniera rilevante su aspetti dinamico relazionali che devono essere provati e documentati. (Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato alcunchè e, pertanto, la liquidazione di tali somme non può essere accolta.
Sul danno materiale.
Sul danno materiale motociclo parte attrice ha concordato con la quantificazione di controparte per Euro
4.800,00.
Spese CTP Dott. Euro 488,00. Persona_1
Per quanto attiene alla richiesta di ristoro delle spese stragiudiziali si richiama un principio espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo cui:
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo
l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cassazione 30.05.2023 n. 15265).
Nella fattispecie in esame la domanda di parte attrice è fondata su un semplice prospetto di parcella
(documento 18) e, dunque, la domanda non risulta provata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Sulle spese del giudizio.
Le spese del giudizio, stante le questioni affrontate, la peculiarità della fattispecie e la natura di questa causa e considerato l'esito della controversia devono essere liquidate, come in dispositivo e poste a carico della parte soccombente.
In particolare, le spese vengono liquidate in base al decisum e non al disputatum (Cass. 10984/2021) e la fase decisoria secondo i minimi.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
IA TA e AN parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di Euro
34.230,71 oltre rivalutazione ed interessi legali.
IA TA e AN parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di Euro
488,00 quale rimborso spese CTP. IA TA e AN parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in Euro 6.164,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre CPA come per legge ed oltre IVA se e in quanto dovuta, da distrarsi a favore dell'avvocato di parte attrice dichiaratosi antistatario;
Pone le spese dell'espletata CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta.
Asti, 14.02.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariateresa Bussi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1261 /2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. SURACE CARLO NAZZARENO* Parte_1
contro con il patrocinio dell'avv. RAMELLO PIERGIORGIO Controparte_1
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, adversis reiectis, così giudicare
In via principale accertare e dichiarare, per tutti i motivi in fatto e in diritto sopra esposti, l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro occorso alla Sig. e, per l'effetto, Controparte_1 Parte_1
condannare la al risarcimento, per le causali sopra esposte, di tutti i danni subiti Controparte_1 dall'odierno attore pari ad € 39.027,11, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino al saldo effettivo, oppure a quel differente importo che verrà ritenuto di giustizia;
condannare la al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente Controparte_1 giudizio allo scrivente procuratore che si dichiara fin d'ora antistatario.
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso e di legge, assolvere la conchiudente ut supra, da ogni domanda avversaria che deve in ogni caso Controparte_1 essere respinta.
In subordine, ridurre il risarcimento richiesto in funzione dell'apporto causa del conducente del mezzo del sinistro.
Con il favore delle spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione citava in giudizio la al fine di chiedere il Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro che lo vedeva coinvolto in località Poggio di
Portacomaro, SP 61 Zona Cascina Stella in prossimità del civico 88, direzione nord verso San Desiderio.
rappresentava che il giorno 3.09.2021 alle ore 20.25 stava percorrendo la propria corsia di marcia Pt_1
a bordo del motociclo Ducati, targato EG28683 allorquando, alla fine di una curva, un cinghiale correndo a velocità elevata, invadeva improvvisamente la carreggiata e urtava la parte sinistra del motociclo nonché la gamba sinistra del Sig. Pt_1
L'attore veniva soccorso da , il quale proveniva con la sua automobile in senso opposto di CP_2 marcia.
Il Sig. veniva trasportato al vicino nosocomio di Asti (AT), ove gli Pt_1
veniva diagnosticata una “frattura pluriframmentata diafisaria gamba sinistra”, poi stabilizzata mediante intervento chirurgico del 06/09/2022.
Si costituiva la chiedendo di assolvere la da ogni domanda Controparte_1 Controparte_1 avversaria.
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
La fattispecie de quo va inquadrata nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., venendo in rilievo, quale criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione, non già il dovere di custodia, ma la proprietà dell'animale.
L'art. 2052 c.c. prevede un'imputazione di responsabilità in capo al proprietario dell'animale per i danni causati da quest'ultimo, salva la prova liberatoria del caso fortuito;
il danneggiato è tenuto a provare la dinamica del sinistro e l'impatto con l'animale selvatico, di aver adottato una condotta di guida prudente e conforme alle norme ed il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo dedotto.
La fauna selvatica, di proprietà indisponibile pubblica, è nell'utilizzo delle Regioni, quali enti a cui sono attribuite ex lege le competenze per la tutela, la gestione e il controllo del patrimonio faunistico (sul punto,
v. Cass. n. 7969/2020). In sostanza le Regioni sono gli enti che "utilizzano" il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la quale, pertanto, è gravata della presunzione ex lege.
Pertanto, la responsabilità per i danni derivati a terzi dalla fauna selvatica fa capo alla anche se CP_1 quest'ultima abbia delegato i relativi poteri.
Sull'onere della prova.
Al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno.
In caso di incidenti stradali, ex art. 2054 c.c. il conducente del veicolo è, comunque, onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
Sul nesso eziologico la documentazione in atti è esaustiva. Infatti, vi è documentazione fotografica del luogo dell'incidente, del cinghiale deceduto e del veicolo coinvolto.
Inoltre, il teste , ha dichiarato di aver assistito all'incidente occorso al sig. Tes_1 CP_2 Pt_1
Riferiva che l'impatto con il cinghiale era avvenuto in prossimità di una curva e che il procedeva Pt_1
a velocità moderata. Riferiva, inoltre, di aver visto l'incidente occorso da una distanza ravvicinata.
Riferiva, altresì, che il cinghiale, a seguito dell'impatto era deceduto, mentre il motociclista era sbalzato dalla motocicletta.
Dalla documentazione in atti emerge altresì che la strada non era delimitata da recinti o guardrail, tale da impedire l'attraversamento della fauna selvatica e la strada era priva di segnaletica verticale ravvicinata al luogo del sinistro.
Il CTU, le cui conclusioni si richiamano integralmente, riferiva che le lesioni traumatiche di natura contusiva sono “ampiamente compatibili con l'evento descritto nell'atto di citazione” (pagina 7 della CTU).
Inoltre, il doc. 11 di parte attrice rappresenta che nella zona località Portacomaro vi sono stati molti incidenti tra automobilisti e cinghiali.
Si ritiene, pertanto, alla luce del teste escusso e della documentazione in atti che abbia assolto Pt_1 all'onere della prova posto a suo carico.
La dal canto suo, avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria del caso fortuito. CP_1 Avrebbe dovuto provare, quindi, che la condotta dell'animale selvatico si è posta al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno.
La non ha fornito tale prova, tenuto conto proprio della proliferazione di cinghiali in zona che CP_1 hanno causato svariati incidenti.
Sull'an debeatur:
Quanto ai danni alla persona, è stata disposta consulenza medico legale sulla persona dell'attore.
L'inferenza causale del danno dall'incidente, la sua rilevabilità clinica nonché la sua quantificazione sono stati espressamente riconosciuti dal consulente tecnico d'ufficio (CTU) nella propria relazione tecnica, in cui ha espresso un parere congruamente motivato, immune da vizi logici.
Il giudicante ritiene, pertanto, di non doversi discostare dallo stesso.
Dalla relazione del CTU risulta che in conseguenza del fatto parte attrice ha riportato frattura biossea scomposta del III distale della gamba sinistra ed una contusione toracica con tenue soffusione pleurica a sinistra che hanno determinato:
Percentuale di invalidità permanente 9%
I.T.P. 100% 6 giorni
I.T.P. 75% 60 giorni
I.T.P. 50% 60 giorni
I.T.P. 25% 60 giorni.
Ai fini della monetizzazione del danno non patrimoniale (danno biologico) può farsi riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, di ormai generale applicazione (v. in tal senso Cass. n. 33770/19).
Ne consegue che: il danno da risarcire è:
Punto base danno biologico Euro 2.438,24
Danno biologico: Euro 2.438,24*9= 17.116,00.
Invalidità temporanea totale (6 gg) € 690,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Spese mediche: € 1274,71
Totale € 29.430,71
Sulla personalizzazione
Relativamente alla domanda attorea di personalizzazione, questa non può essere riconosciuta dal momento che la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, e tali da incidere in maniera rilevante su aspetti dinamico relazionali che devono essere provati e documentati. (Cassazione 25164/2020).
Nel caso di specie, parte attrice non ha provato alcunchè e, pertanto, la liquidazione di tali somme non può essere accolta.
Sul danno materiale.
Sul danno materiale motociclo parte attrice ha concordato con la quantificazione di controparte per Euro
4.800,00.
Spese CTP Dott. Euro 488,00. Persona_1
Per quanto attiene alla richiesta di ristoro delle spese stragiudiziali si richiama un principio espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione secondo cui:
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata "ex ante", cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo
l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cassazione 30.05.2023 n. 15265).
Nella fattispecie in esame la domanda di parte attrice è fondata su un semplice prospetto di parcella
(documento 18) e, dunque, la domanda non risulta provata.
Resta assorbita ogni altra questione.
Sulle spese del giudizio.
Le spese del giudizio, stante le questioni affrontate, la peculiarità della fattispecie e la natura di questa causa e considerato l'esito della controversia devono essere liquidate, come in dispositivo e poste a carico della parte soccombente.
In particolare, le spese vengono liquidate in base al decisum e non al disputatum (Cass. 10984/2021) e la fase decisoria secondo i minimi.
Spese di CTU a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
IA TA e AN parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di Euro
34.230,71 oltre rivalutazione ed interessi legali.
IA TA e AN parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice di Euro
488,00 quale rimborso spese CTP. IA TA e AN parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in Euro 6.164,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre CPA come per legge ed oltre IVA se e in quanto dovuta, da distrarsi a favore dell'avvocato di parte attrice dichiaratosi antistatario;
Pone le spese dell'espletata CTU, come già liquidate, definitivamente a carico di parte convenuta.
Asti, 14.02.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Mariateresa Bussi