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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 10824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10824 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 56831/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria AR GA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 56831/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
, nato il [...] in [...]; Parte_1 Parte_2
nato il [...] in [...]; , nata l'[...] in
[...] Parte_3
Brasile; , nata il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...] in [...]; Persona_1 Parte_5
nata il [...] in Brasile, in [...] e in qualità di genitore del minore
[...]
, nato il [...] in [...]; tutti rappresentati e difesi Persona_2 dall'Avv. Silvio Maragucci.
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da Padre, nato a Persona_3
Pontecorvo - Frosinone il 26/02/1893, successivamente emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Formulavano le eseguenti conclusioni:
“accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai signori Padre, Padre, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Padre Padre, Padre, Parte_4 Persona_1 Parte_5 Per_2
Padre conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale Per_2 Controparte_1 di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
” Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale Controparte_1 avanzata dalle controparti, ma eccependo la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda ed evidenziando l'elevato numero di domande pendenti dinanzi ai Chiedeva, pertanto, che la domanda venisse Parte_6 dichiarata inammissibile e/o infondata e, in subordine, la compensazione delle spese.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta non corredato di diversi certificati di nascita e di matrimonio necessari a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti e che molti di quelli prodotti con l'atto introduttivo sono privi della relativa traduzione e/o della relativa apostilla. La documentazione mancante risulta invero prodotta soltanto successivamente alla presentazione dell'atto introduttivo, ovvero in data 16 giugno 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 07 luglio 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. CP_1
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite CP_1 che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 15/07/2025
La Giudice
Dott.ssa Maria AR GA
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria AR GA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 56831/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
, nato il [...] in [...]; Parte_1 Parte_2
nato il [...] in [...]; , nata l'[...] in
[...] Parte_3
Brasile; , nata il [...] in [...]; Parte_4
, nato il [...] in [...]; Persona_1 Parte_5
nata il [...] in Brasile, in [...] e in qualità di genitore del minore
[...]
, nato il [...] in [...]; tutti rappresentati e difesi Persona_2 dall'Avv. Silvio Maragucci.
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da Padre, nato a Persona_3
Pontecorvo - Frosinone il 26/02/1893, successivamente emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Formulavano le eseguenti conclusioni:
“accogliere la domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano ai signori Padre, Padre, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Padre Padre, Padre, Parte_4 Persona_1 Parte_5 Per_2
Padre conseguentemente ordinare al e, per esso, all'ufficiale Per_2 Controparte_1 di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
” Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale Controparte_1 avanzata dalle controparti, ma eccependo la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda ed evidenziando l'elevato numero di domande pendenti dinanzi ai Chiedeva, pertanto, che la domanda venisse Parte_6 dichiarata inammissibile e/o infondata e, in subordine, la compensazione delle spese.
Il ricorso proposto non è fondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta non corredato di diversi certificati di nascita e di matrimonio necessari a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti e che molti di quelli prodotti con l'atto introduttivo sono privi della relativa traduzione e/o della relativa apostilla. La documentazione mancante risulta invero prodotta soltanto successivamente alla presentazione dell'atto introduttivo, ovvero in data 16 giugno 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 07 luglio 2025, né tanto meno autorizzata dal Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta, ai fini della decisione. CP_1
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021 n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite CP_1 che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 15/07/2025
La Giudice
Dott.ssa Maria AR GA