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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/02/2024, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 471/2014 R.G., promosso da
, nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Claudio Conti Gallenti , che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, , nata in [...] il [...] elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. Walter Mangano, che la rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 19.03.2014, premetteva di avere contratto -in data Parte_1
11.07.1998- a Capo d'Orlando (ME), matrimonio civile con trascritto presso Controparte_1
l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune all'atto n. 4, parte I, anno 1998; che dal matrimonio era nato in data [...] il figlio;
che i rapporti tra i coniugi si Per_1
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incrinavano progressivamente a causa delle condotte distaccate, irascibili ed aggressive della moglie fino a portare alla fine del menage matrimoniale.
Ciò premesso, chiedeva che venisse quindi dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito alla consorte, che venisse disposto l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione presso di sé nonché l'assegnazione della casa coniugale in suo favore. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Costituitasi in giudizio, la resistente contestava il contenuto del ricorso avverso lamentando un comportamento di crescente insofferenza, odio ed ostilità da parte del marito nei di lei confronti, sfociato in atti di abbandono morale e materiale e di denigrazione della sua figura agli occhi del figlio che iniziava così ad allontanarsi da lei e a rifiutarla trasferendosi con il padre dalla nonna paterna. Pertanto, chiedeva l'addebito della separazione al marito, l'affido condiviso del figlio (o quello esclusivo nell'ipotesi in cui il avesse perseverato nel tenere le condotte di Pt_1 allontanamento del figlio dalla madre) con domiciliazione presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno mensile di € 1.000,00 per sé ed il figlio oltre le spese straordinarie per il minore. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Fissata la comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, venivano assunti -con ordinanza del 4.7.2014- i provvedimenti provvisori e disposta CTU per un'analisi socio-ambientale; le parti venivano autorizzate a vivere separatamente, veniva disposto l'affido condiviso del figlio minore Per_1 ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la madre nella casa coniugale e tempi di frequentazione con il padre come indicati;
il veniva, altresì, onerato del pagamento di Pt_1 un assegno di mantenimento mensile in favore della per la medesima ed il figlio pari ad € CP_1
700,00, oltre le spese straordinarie. Nelle more, i procuratori delle parti chiedevano la modifica dell'ordinanza presidenziale, atteso che il minore non voleva permanere con la madre Per_1
e il padre lo aveva portato a vivere con sé, sicché il Presidente del Tribunale rimodulava i tempi di permanenza presso ciascun genitore. Di poi, espletata la CTU, con ordinanza del 2.1.2015, ad integrazione dei provvedimenti presidenziali venivano incaricati i servizi di NPI dell'ASP competente di predisporre incontri programmati tra il minore e i genitori per favorire rapporti equilibrati e la causa veniva rimessa al G.I.. Successivamente, permanendo i contrasti tra le parti in ordine all'affidamento del minore, che frattanto veniva affidato al padre, con provvedimento del
G.I. del 18.7.2017 modificativo di quelli presidenziali, ne veniva disposta l'audizione e veniva
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espletata una nuova CTU, alla luce della quale il G.I. revocava l'affido esclusivo al e Pt_1
disponeva l'affido condiviso del figlio con collocazione presso il domicilio paterno. In corso di causa, presentate dalle parti reiterate istanze di modifica dei precedenti provvedimenti, incaricati i
Servizi Sociali competenti, veniva ascoltato ancora il minore ed era espletata Per_1
l'ammessa prova orale;
infine, con ordinanza del 25.05.2023, il G.I. revocava l'assegnazione della casa familiare alla ma rigettava la domanda di assegnazione formulata dal CP_1 Pt_1 respingendo, pure, l'istanza del ricorrente di revoca/riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie. Precisate, dunque, le conclusioni, il giudizio veniva introitato a sentenza ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 15.11.2023.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze di causa, non può che prendersi atto dell'impossibilità del mantenimento di una comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi e, pertanto, sussistendone i presupposti di legge, va dichiarata la separazione personale degli stessi.
Quanto alla domanda di addebito proposta da entrambe le parti va rilevato quanto segue.
Costituisce causa di addebitabilità della separazione la violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio (quali fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale) che determino eziologicamente la fine del rapporto coniugale ingenerando la crisi.
È noto, infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando la stessa sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione.
Sicché, l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr. Cass. 10682/2000; 12 gennaio 2000, n. 279; 18 marzo 1999, n. 2444).
In definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, occore fornire la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi,
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ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell' ulteriore convivenza.
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (vedi Cass. sent. n.
14840 del 27/06/2006).
Inoltre, i fatti rilevanti per la pronuncia di una separazione con “addebito” devono essere gravi, obiettivi e specificamente provati, tanto da superare la soglia di tollerabilità che è lecito chiedere all'altro coniuge, neppure ponendosi altrimenti l'esigenza di effettuare quel giudizio di cui si è sopra detto.
Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto l'addebito della separazione: il ricorrente per le condotte violente ed aggressive della moglie (culminate in un'occasione nel lancio di uno stirapantaloni e nel brandire un coltello) e la resistente per la crescente disaffezione del marito
(ascrivibile ad una relazione extraconiugale) nonché per la violazione dei doveri di assistenza materiale. lamentando di aver dovuto ricorrere all'aiuto esterno persino per fare la spesa.
Ebbene, alla luce delle risultanze di causa (documentali ed orali) vanno rigettate entrambe le domande.
Difatti, i comportamenti irascibili, violenti e insofferenti della come lamentati dal CP_1 in ricorso, non tipizzano una violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio rilevante Pt_1 ai fini dell'addebito, ma sono meramente sintomatici di una conclamata crisi del rapporto e del venir meno dell'affectio all'interno della coppia per crescente distacco, incompatibilità e differenze caratteriali palesati con esternazioni diverse da parte di ambedue i coniugi.
Del pari, non può essere addebitata la separazione al per l'asserita violazione degli Pt_1 obblighi di assistenza materiale avendo lasciato la moglie -a dire di quest'ultima- senza mezzi di sostentamento una volta allontanatosi da casa non avendo, peraltro, i testi escussi e Tes_1 Testimone_ di casa della coppia- confermato gli assunti della resistente in tal senso (non può infatti considerarsi circostanza rilevante l'aver visto la sorella della entrare CP_1 occasionalmente, peraltro dopo la separazione, con delle borse della spesa nella di lei abitazione).
Né può dirsi provata dalla testimonianza resa- per lo più de relato- dalla teste , l'asserita Tes_3 Per_ relazione extraconiugale intrattenuta dal con tale signora poiché in ogni caso, Pt_1 anche a voler ammettere l'esistenza di detta relazione, superando le incongruenze emerse financo
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sotto il profilo temporale, non vi è prova che essa sia stata la causa della fine del matrimonio tra le parti, matrimonio che dagli atti di causa è apparso, piuttosto, già incontrovertibilmente compromesso e connotato da reciproca insofferenza e disaffezione.
Nessun provvedimento va, poi, assunto in merito all'affidamento del figlio -che nelle Per_1
more del giudizio ha compiuto 18 anni (1.11.2023)- né, per l'effetto, in ordine alla collocazione dello stesso e alla regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Va, inoltre, confermata l'Ordinanza del G.I. del 25.05.2023 in merito al rigetto della chiesta assegnazione dell'abitazione familiare in capo al ed alla revoca dell'assegnazione della Pt_1 medesima abitazione alla CP_1
Difatti, come emerso dagli atti di causa e dall'ultima audizione del figlio , del Per_1
23.11.2022, il ricorrente si è allontanato dalla casa familiare -portando con sé il figlio allora minore- al momento della deflagrazione della crisi coniugale, nel 2014, quando il bambino aveva l'età di nove anni.
L'art. 337-sexies c.c., nello stabilire che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli", non determina espressamente le caratteristiche identificative di questa peculiare destinazione, di modo che può riuscire problematica la qualificazione giuridica di un immobile come abitazione familiare in tutte le ipotesi in cui non risulti in modo inequivoco che la situazione preesistente al conflitto giudiziale sia caratterizzata da una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso come abitazione del nucleo familiare, composto da genitori e figli minori. A tal fine occorre verificare - avendo riguardo alla destinazione impressa non solo in astratto ma anche in concreto, attraverso la convivenza - se, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dell'abitazione da parte del nucleo costituito da genitori e figli (Cass. 3331/2016) e sia così possibile ritenere che l'unità abitativa costituisse a quell'epoca il centro di aggregazione della famiglia (Cass. 14553/2011), cioè il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola il nucleo familiare (Cass. 8867/1992).
Il godimento della casa familiare è attribuito - secondo il principio stabilito dall'art. 337-sexies c.c. - tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e, dunque, dell'esigenza, che ne costituisce l'unica ragione, di conservare alla prole di genitori che hanno interrotto la loro convivenza l'habitat domestico, da intendersi nei termini sopra indicati.
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Al fine di provvedere all'assegnazione della casa familiare il giudice del merito deve perciò valutare l'esistenza di uno stabile legame fra il figlio (minorenne o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e l'immobile già adibito a casa familiare, verificando, in caso di allontanamento e in considerazione del tempo trascorso, la persistenza di tale legame tra il figlio medesimo e l'abitazione (Cass. 32231/2018).
Nel caso di specie, -che oggi ha 18 anni- ha vissuto nella casa familiare per i primi Per_1 nove anni e per i successivi (quasi nove) anni presso l'abitazione della nonna paterna. Il lungo lasso di tempo intercorso senza che il figlio abbia abitato l'immobile già destinato a casa familiare
(circostanza, questa, incontestata) e che altrove egli trascorso gli anni della preadolescenza e dell'adolescenza, porta a ritenere che non ci sia più alcun legame tra esso figlio e l'abitazione, di talché va confermato il rigetto della formulata richiesta di assegnazione della casa familiare al
Pt_1
Va, altresì, confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla resistente per CP_1 essere venuti meno i presupposti che ne avevano determinato l'assegnazione, poichè il figlio, ormai maggiorenne, vive da tempo con il padre in altro immobile come sopra detto.
In ordine, infine, all'assegno di mantenimento corrisposto dal alla moglie per l'importo Pt_1 mensile di € 500,00 e del quale il ricorrente in atti ha chiesto la revoca o la riduzione va, infine, osservato quanto segue.
Il ha motivato le proprie richieste di revoca/riduzione di detto assegno alla luce delle Pt_1 mutate condizioni economiche della moglie, titolare -quale insegnante seppur precaria- di un reddito mensile;
la dal canto suo, all'udienza di comparizione delle parti del 15.6.2022 si CP_1 era dichiarata disponibile a rinunziare a detto assegno all'atto di immissione a ruolo ovvero presumibilmente nel settembre 2022, ma nella comparsa conclusionale ha insistito nella richiesta di mantenimento dell'attuale assegno mensile corrispostogli dal marito pur dando atto della sua capacità lavorativa che le consente di avere incarichi nelle scuole da settembre a giugno.
Ebbene, nel determinare la misura dell'assegno di mantenimento occorre avere prioritariamente riguardo alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Nella concreta fattispecie, è documentalmente provato che il ricorrente ha adeguati redditi derivanti dalla sua attività di commercialista e che le sue condizioni economiche non sono sostanzialmente mutate in peius rispetto al tempo dei provvedimenti provvisori.
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Nondimeno, la resistente percepisce un reddito dal proprio lavoro di docente (nell'ultima dichiarazione in atti del 2023 emerge un reddito annuo di circa € 13.000,00) che, pur essendo svolto con continuità e rivelando l'indubbia capacità della di inserirsi proficuamente nel CP_1 mercato occupazionale, risulta, in ogni caso, sperequato rispetto a quello del coniuge.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e ritenuto inoltre che il ricorrente continua a occuparsi integralmente del mantenimento del figlio da poco maggiorenne ma non economicamente autosufficiente che coabita con esso ricorrente, si ritiene di dover ridurre l'assegno già posto a suo carico per la moglie ad € 300,00 mensili a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, rivalutabili annualmente ex ISTAT.
La poi, è tenuta a contribuire al mantenimento del figlio, non autosufficiente CP_1
economicamente e stabilmente convivente con il padre.
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessita di cura e di educazione (Cass.
Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura dagli stessi assunti.
Poiché il figlio vive con il padre, il quale si occupa in via prevalente del figlio, la madre deve contribuire al mantenimento di versando mensilmente al padre un assegno di € 300,00, Per_1 rivalutabili annualmente ex oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie. Org_1
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti tenuto conto della natura del giudizio, delle ragioni della decisione e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1
così decide:
[...]
1. dichiara la separazione personale tra i suddetti coniugi rigettando le reciproche domande di addebito;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3. nulla dispone in ordine all'affido ed alla collocazione del figlio , stante la Per_1 maggiore età dello stesso;
4. conferma l'ordinanza del G.I. del 25.05.2023 in ordine al rigetto dell'assegnazione della casa familiare in capo al ed alla revoca dell'assegnazione dell'abitazione medesima alla Pt_1
CP_1
5. riduce, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, ad € 300,00 mensili, oltre Org
l'assegno di mantenimento già posto a carico del ricorrente in favore della resistente;
6. pone a carico di a favore di un assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per il figlio di € 300,00 mensili, rivalutabile annualmente ex;
Per_1 Org_1
7. spese compensate.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 19.2.2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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