Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 434 del R.G. per l'anno 2016 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Cristaudo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, alla Via Garibaldi n. 83, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello Appellante
Contro
P.VA ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.VA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Cittadino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, alla via XX Settembre n. 26, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado
Appellata
Nonché
, residente in [...] Controparte_2
Appellato-contumace
e
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 883/2015, emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme del 5.10.2015, non notificata.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Parte_1
Giudice di Pace di Lamezia Terme ha rigettato la domanda dal medesimo proposta nei confronti degli odierni appellati, volta a conseguire la condanna degli stessi al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 23.03.2012 nel comune di Lamezia Terme.
In particolare, parte appellante ha premesso in fatto che in data 23.03.2012, mentre percorreva la via Napoli, nel comune di Lamezia Terme, sarebbe stato investito dall'autovettura Ranault Twingo tg. CZ558828 di proprietà e condotta da il quale, nell'effettuare una manovra di Controparte_2 retromarcia, non avvedendosi della presenza del pedone, ne avrebbe causato la caduta, con conseguenti gravi lesioni personali. Ha premesso che, nel giudizio di primo grado si è costituita contestando la fondatezza della domanda e che, espletata prova testimoniale Controparte_1
e CTU medico-legale, il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica e condannando l'attore al pagamento delle spese di lite. Parte appellante, premesso quanto sopra, ha impugnato la sentenza di primo grado per avere il giudice di pace, sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze dell'istruttoria, orale e documentale, ritenuto la domanda non adeguatamente provata, sulla base della circostanza che il verbale di Pronto Soccorso prodotto dalla convenuta reca data successiva al giorno dell'incidente e sulla base della dichiarazione, resa dal convenuto all'agente accertatore della Controparte_2 compagnia assicurativa, in ordine all'assenza di testimoni sul luogo dell'incidente. A parere di parte appellante, il giudice di pace non avrebbe tenuto conto che il certificato di accettazione rilasciato dal
Pronto Soccorso, prodotto nel primo grado di giudizio, reca invece la data indicata nell'atto di citazione, come confermato dai testimoni escussi, le cui dichiarazioni confermerebbero la dinamica
1
2. Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello per avere parte appellante modificato l'entità del risarcimento e, dunque, il valore della domanda. Nel merito, ha variamente argomentando per l'infondatezza dell'appello, deducendo che il Giudice di Pace avrebbe correttamente rigettato la domanda risarcitoria, fondando il proprio convincimento sulle risultanze dell'istruttoria testimoniale e documentale. Ha altresì contestato la domanda sotto il profilo del quantum, ritenuto eccessivo e non adeguatamente provato.
3. Dichiarata la contumacia dell'appellato e acquisito il fascicolo relativo al Controparte_2 giudizio di primo grado, la causa, all'udienza del 21.05.2018 è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Con ordinanza del 23.11.2018, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'espletamento di nuova CTU medico-legale. Alla successiva udienza del 1.03.2019, revocata l'ammissione della CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 3.04.2024, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 6.08.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per intervenuto trasferimento ad altra sede del magistrato titolare. Con decreto del
17.10.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di settembre 2024, ha anticipato l'udienza di precisazione delle conclusioni e all'udienza del 5.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione di ulteriori termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti. 4. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Sotto lo specifico profilo della responsabilità civile, come noto, in tema di circolazione di veicoli, l'art. 2054 comma 1 c.c. pone una presunzione di colpa del conducente, il quale è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. E' consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (a titolo esemplificativo, Cass. n. 30338/ 2017).
Ciò posto, occorre tuttavia evidenziare come anche nel caso di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., quale disposizione di generale applicazione,
l'onere di provare l'evento dannoso nonchè il nesso eziologico tra la condotta e il danno. In assenza di tale prova, in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere, non e' possibile invocare il regime di imputazione di responsabilità dell'art. 2054 c.c.
2 Nel caso di specie, parte convenuta ha specificamente contestato il verificarsi del sinistro denunciato e assunto quale causa del danno di cui è chiesto il risarcimento e, a fronte delle specifiche contestazioni formulate dalla convenuta, correttamente il giudice di pace ha ritenuto non assolto, da parte dell'attore, l'onere della prova sul medesimo gravante. Al riguardo, deve preliminarmente evidenziarsi come la dinamica dell'incidente sia stata descritta dall'attore genericamente nell'atto di citazione. Parte attorea si è infatti limitata a dedurre che il giorno 23.03.2012 alle ore 20,30 circa, mentre transitava a piedi su via Napoli sarebbe stato investito dall'autovettura condotta da , il quale nell'effettuare una manovra di retromarcia Controparte_2 non si sarebbe avveduto della presenza del pedone. Nulla è stato specificato dall'attore in merito alla propria posizione rispetto al veicolo e all'esatto punto d'urto. Nulla è stato dedotto in merito all'eventuale presenza di altre persone e riguardo alla modalità e ai tempi del trasporto presso il Pronto Soccorso. La dinamica dell'incidente, per come genericamente descritta dall'attore, presenta discordanze rispetto alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Infatti, mentre l'attore ha dedotto che al momento dell'investimento stava percorrendo a piedi la via Napoli, sia che Controparte_3
hanno dichiarato che l'attore stava scendendo le scale che da via Marconi portano su CP_4 via Napoli e giunto alla fine delle scale sarebbe stato urtato dall'autovettura. ha Controparte_3 inoltre precisato che l'attore sarebbe stato urtato con la parte laterale destra dell'autovettura, circostanza questa che appare incompatibile con una manovra di retromarcia.
Inoltre, entrambi i testimoni hanno riferito che l'attore, a seguito dell'urto, sarebbe caduto sulla scala, circostanza anche questa non dedotta dall'attore nell'atto di citazione. Le generiche allegazioni dell'attore, in punto di esatta dinamica dell'investimento e le generiche dichiarazioni dei testimoni, peraltro divergenti rispetto alla modalità dell'investimento dedotta dall'attore, non consentono di ritenere provata, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, l'esatta dinamica dell'incidente e, dunque, la responsabilità, per la caduta dell'attore, del conducente dell'autovettura. Inoltre, , in sede di dichiarazioni spontanee rese alla compagnia di assicurazione, Controparte_2 allegate al rapporto investigativo prodotto dalla convenuta, ha riferito che si trovava in sosta in via C.
Fiore di Sambiase, dunque non in via Napoli, e nel ripartire in retromarcia avrebbe urtato leggermente, con la parte posteriore, , che era sceso dalle scalette che conducono Parte_1 alla via Marconi. Come evidenziato dal Giudice di Pace, ha poi dichiarato che il Controparte_2 signor si sarebbe rialzato, tranquillizzandolo e di essere stato ricontattato il giorno successivo, Pt_1 invitandolo a denunciare l'accaduto ed ha precisato che sul luogo non c'erano altri presenti. La dichiarazione spontanea di , dunque, contrasta sia con quanto riferito dal Controparte_2 testimone , in merito al punto d'urto tra l'autovettura ed il pedone e sia in relazione alla CP_3 stessa presenza dei testimoni. Inoltre, la dichiarazione spontanea di , resa in data Controparte_2
16.07.2012, contrasta con quanto dallo stesso dichiarato nel modulo CAI, dove risulta dichiarata dallo stesso la presenza di testimoni, pur non indicati. E' opportuno a questo evidenziare che le dichiarazioni rese dal danneggiante all'assicuratore, così come la dichiarazione contenuta nel modulo CAI, sono liberamente apprezzabili dal giudice, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2733 comma 3 c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (cfr. Cass. n. 800/2020; n. 26975/2019; n. 25770/2019; n.
4536/2016; Cass. Sez. Un. n. 1031/2006). Infine, divergenze si riscontrano circa l'esatto orario dell'investimento. Infatti, nell'atto di citazione, l'attore ha dedotto che l'incidente si sarebbe verificato alle ore 20,30 circa. Stesso orario è confermato dai testimoni e nel modulo CAI. Nelle dichiarazioni spontanee rese da alla compagnia di assicurazione, questi riferisce che l'incidente si sarebbe Controparte_2
3 verificato alle ore 20,00. Nel verbale di accettazione al Pronto Soccorso, richiamato dall'odierno appellante per confutare il convincimento fatto proprio dal giudice di pace, si evince che l'attore si è recato in Pronto Soccorso alle ore 19,39. Le generiche deduzioni dell'attore e le divergenze riscontrate rispetto alle dichiarazioni dei testimoni e a quanto dichiarato dal convenuto alla compagnia assicurativa, non consentono Controparte_2 di ritenere provato lo stesso fatto storico dell'incidente, come correttamente evidenziato dal Giudice di Pace. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato con DM 147/2022, con riduzione alla metà considerata la non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla decisione e con esclusione della fase di trattazione e istruttoria tenuto conto della limitata attività espletata. Nulla, invece, sulle spese per la parte appellata contumace. Il rigetto dell'appello determina altresì l'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12 che obbliga la parte proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante, al pagamento, in favore dell'appellata
[...] delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.700,00, oltre Controparte_1 accessori come per legge;
3) nulla per le spese nei confronti dell'appellato , contumace. Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, somma da porsi a carico della parte appellante, in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17. L. 228/12
Così deciso in Lamezia Terme, 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Daniela Lagani
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