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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1291/2024 R.G. tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ADAMO STEFANO
RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
POLIZZI MICHELE
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del giorno 20 marzo 2025 ex artt. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5 settembre 2024 dopo aver premesso di aver Parte_2 contratto matrimonio con il resistente in Mazara del Vallo (TP), in data 7.12.1995, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile dello stesso comune all'atto n. 206, parte II, serie A, Anno 1995, ha esposto che:
- dall'unione coniugale sono nati i figli (nato l'[...]) e (nata Persona_1 Persona_2 il 15.10.2004) maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- la vita familiare si è svolta serenamente e che i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati a causa di una relazione extra-coniugale intrapresa dal marito;
- il resistente è proprietario di diverse società operanti nel settore della GDO, nella commercializzazione di materie prime per la produzione di aceto e di prodotti biologici;
- i figli della coppia, di recente, hanno iniziato a lavorare con il padre;
- la ricorrente, nonostante sia un architetto, ha rinunciato alle proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla gestione del ménage familiare e svolgere attività lavorativa alle dipendenze del resistente, percependo uno stipendio mensile di 900,00 euro al mese.
Sulla base di tali premesse in fatto la ricorrente ha domandato:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al Sig. per il comportamento CP_1 tenuto e le violazioni dei doveri coniugali.
Disporre che il Sig. corrisponda alla Sig.ra un assegno di mantenimento CP_1 Parte_1 mensile nella misura non inferiore ad € 3.000,00, o quella maggior o minore che verrà ritenuta equa e adeguata, rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dell'attrice, tenuto conto del reddito percepito dalla moglie, del tenore di vita goduto durante il matrimonio e la durata dello stesso, nonché delle necessità attuali.
Ordinare che il Sig. continui a sostenere i costi relativi agli immobili donati alla moglie CP_1 durante il matrimonio, mantenendo l'attuale gestione economica di tali beni.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. e i.v.a. come per legge e successive spese occorrende”.
Con memoria depositata il 29.10.2024 si è costituito in giudizio contestando CP_1 in fatto e in diritto tutto quanto dedotto dalla ricorrente.
All'udienza del 28.11.2024 i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale rappresentando che le parti hanno raggiunto un accordo.
In data 15.11.2024 le parti hanno depositato al fascicolo telematico l'accordo transattivo e, contestualmente, hanno dichiarato di rinunciare a comparire in udienza chiedendo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pag. 2/4 Indi, assegnato termine a norma del combinato disposto di cui agli artt. 473-bis.51 e 127-ter
c.p.c., le parti hanno insistito, mediante il deposito di note scritte, per il recepimento dell'accordo raggiunto alle condizioni di seguito riportate:
“i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio, portandosi reciproco rispetto, liberi di autodeterminare la loro vita, impegnandosi a svolgere nel modo più sereno il compito di genitori, impegnandosi a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
2) la casa coniugale, sita in Mazara del Vallo nella via Danimarca n.23 individuata al fg. 196 p.lla
1674 sub 10 piano 4, rimarrà nella disponibilità della IG.ra che ne è già proprietaria;
Parte_1
3) il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di euro 2.000,00 (Duemila/00), soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'inizio del secondo anno;
4) il IG. provvederà al pagamento delle utenze nei limiti della somma di euro 2.000,00 CP_1
(Duemila/00) annui oltre le tasse e tributi relativi alla casa coniugale sita in Mazara del Vallo nella via
Danimarca n.23 e a quella di villeggiatura sita in Mazara del Vallo nella C. da Santa Maria;
5) i coniugi si rilasciano espressa autorizzazione all'espatrio”.
Indi, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio che la domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto non sussiste più alcuna comunione materiale e spirituale tra gli stessi e la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile come parimenti nulla osta al recepimento delle condizioni economiche concordate in quanto conformi a legge e non contrarie all'ordine pubblico.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e unitisi in CP_1 Parte_1 matrimonio in Mazara del Vallo (TP), in data 7.12.1995, trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile dello stesso comune all'atto n. 206, parte II, serie A, Anno 1995;
- dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto in data 15.11.2024 e depositato al fascicolo telematico in pari data, condizioni riportate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. n. 396/2000;
pag. 3/4 - dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Marsala nella camera di conIGlio del 23/05/2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore
pag. 4/4