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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/09/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 781/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. iscritto al n.r.g. 781/ 2025, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Muratori;
Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Pinto;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Nell'interesse dei minori
, nato a [...] il [...]; Per_1
, nato a [...] il [...]; CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.09.2025, dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli minori, nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed economica. Le parti hanno così rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo l'omologazione da parte del
Collegio dei predetti accordi.
CONSIDERATO CHE
L'odierno procedimento, inizialmente di natura contenziosa, ha trovato un componimento bonario a seguito del deposito di conclusioni congiunte, attinenti alla regolamentazione dell'esercizio della pagina 1 di 5 responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli minori e , nonché in Per_1 CP_2 relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed economica.
Più precisamente, le parti hanno chiesto recepirsi, con note congiunte depositate in udienza e sottoscritte di proprio pugno, le seguenti condizioni:
“1- I figli minori e , collocati anagraficamente presso la residenza della madre, CP_2 Per_1 sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per la straordinaria amministrazione ex. art. 337 ter, c.c., comprese visite mediche e ricoveri, nonché disgiuntamente per l'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
i genitori avranno cura che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I genitori, inoltre, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
2- Per quanto riguarda i tempi di permanenza dei ragazzi presso ciascun genitore, sarà adottato (…)
“lo schema dettagliato nelle note congiunte da ultimo depositate (cfr. deposito telematico del
19.09.2025)”;
2.1- Gli scambi avverranno a scuola, nel senso che quando è previsto il pernottamento dei figli presso il padre, egli accompagnerà a scuola – ha 15 anni e frequenta le superiori a Grosseto – e Per_1 CP_2 la madre lo andrà a riprendere. Ciascun genitore si occuperà di seguire i figli nei compiti scolastici e nelle attività extrascolastiche nei periodi e nei giorni di competenza.
3- Quanto alle vacanze Natalizie, saranno così organizzate: ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre, i ragazzi staranno con la madre e dal 31 dicembre al 6 Gennaio con il padre o viceversa. Le vacanze Pasquali verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni dalla chiusura della scuola
(tendenzialmente giovedì Santo) al martedì successivo (ossia il giorno successivo alla Pasquetta), sempre tenendo conto dei desideri dei figli. pagina 2 di 5 - Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 20 giorni, anche non consecutivi – dei quali almeno una settimana consecutiva - da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori potranno, comunque, modificare concordemente dette modalità di esercizio del diritto di visita, in considerazione dei rispettivi impegni e di quelli dei minori.
4- In considerazione dell'egual tempo trascorso con i figli e delle somme attualmente a disposizione della sig.ra ivi comprese quelle derivanti dall'indennità di frequenza/accompagnamento Pt_1 corrisposte in favore del figlio il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di Per_1 CP_1 Pt_1 ogni mese, la somma mensile perequativa anticipata di complessivi € 300,00 (pari a € 150,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere, la rivalutazione, dal mese di luglio 2026. Le parti danno atto che il sig. ha versato regolarmente alla sig.ra il CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei minori e pertanto il sig. nulla deve alla sig.ra a tale CP_1 Pt_1 titolo;
ciascun genitore, inoltre, rimborserà all'altro, in ragione del 50%, le spese straordinarie anticipate nell'interesse dei figli minori secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa attualmente in vigore presso il Tribunale di Grosseto, ben conosciuto dalle parti;
ove residuasse in capo al sig. il versamento di somme dovute a titolo di rimborso spese straordinarie, la sig.ra si CP_1 Pt_1 impegna, ora e per il futuro, a fornire al sig. la ricevuta fiscale di dette spese, o il preventivo in CP_1 caso di spese di una certa rilevanza (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese dentistiche, spese mediche ecc.), ed il sig. si impegna ad effettuare il rimborso delle spese straordinarie CP_1 concordate o dovute secondo protocollo, in ragione del 50%, entro il mese successivo dall'invio dei relativi giustificativi di spesa. La sig.ra percepirà integralmente l'ASSEGNO UNICO INPS per Pt_1 entrambi i figli.
5- L'importo dell'indennità di frequenza percepito dal minore dovrà essere utilizzato per Per_1 far fronte al pagamento delle spese straordinarie connesse alle patologie del minore medesimo e/o per il pagamento delle spese straordinarie relative al minore.
L'eventuale eccedenza dovrà essere accantonata per le future necessità del minore. La sig.ra si Pt_1 impegna a consentire al sig. l'accesso al conto postale intestato al minore, per consentirgli di CP_1 verificare l'andamento del conto e il saldo periodico.
6- I genitori autorizzano l'un l'altro il rilascio del passaporto o di analogo documento dei figli minori.
Con compensazione integrale delle spese di lite.”
Si prende altresì atto delle ulteriori circostanze, pattuizioni e/condizioni convenute dalle parti nelle proprie note congiunte, tra cui quelle relative all'avvenuto versamento da parte del del CP_1 contributo al mantenimento dei figli minori alla sig.ra la quale ha dichiarato “di nulla avere a Pt_1 pretendere dal sig. a tale titolo”; con precisazione che “ove residuasse in capo al sig. il CP_1 CP_1
pagina 3 di 5 versamento di somme dovute a titolo di rimborso spese straordinarie, la sig.ra si impegna, ora e Pt_1 per il futuro, a fornire al sig. la ricevuta fiscale di dette spese, o il preventivo in caso di spese di CP_1 una certa rilevanza (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese dentistiche, spese mediche ecc.), ed il sig. si impegna ad effettuare il rimborso delle spese straordinarie concordate o dovute CP_1 secondo protocollo, in ragione del 50%, entro il mese successivo dall'invio dei relativi giustificativi di spesa”.
Inoltre, per quanto riguarda l'indennità di frequenza corrisposta dall'INPS in favore del figlio minore su conto postale dedicato, le parti hanno dato atto che “la sig.ra si impegna a consentire al Per_1 Pt_1 sig. l'accesso a detto conto/libretto, di modo che il sig. potrà verificare periodicamente il CP_1 CP_1 saldo. Le somme corrisposte in favore del figlio minore al suddetto titolo saranno Per_1 utilizzate dai genitori per il pagamento delle spese straordinarie relative al minore;
l'eventuale residuo sarà accantonato in favore dello stesso”.
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, sottoscritti di proprio pugno dalle parti, non può che constatare come le predette condizioni, valutate in relazione alla domanda originariamente proposta dalla ricorrente e tenuto conto della pacifica volontà delle parti di mantenere un regime di affidamento condiviso, risultino sostanzialmente equilibrate ed adeguate all'interesse della prole minorenne, laddove è previsto che questa possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. Sent. 19/07/2016, n. 14728).
Anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, le previsioni contenute nelle conclusioni congiunte, valutate in relazione al collocamento dei minori presso la madre ed al regime del diritto di visita, appaiono tener conto sia delle attuali esigenze dei figli sia dei tempi di permanenza con ciascun genitore, oltre a risultare parametrate ai rispettivi redditi.
Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole minorenne, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473bis e ss. c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione dei figli minori e , nonché in merito agli aspetti di natura economica, il Per_1 CP_2 tutto alle condizioni sopra ritrascritte;
pagina 4 di 5 2) Compensa integralmente le spese di lite.
3) Dispone che le conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 19.09.2025 vengano allegate alla presente Sentenza di cui costituiscono parte integrante.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. iscritto al n.r.g. 781/ 2025, promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Muratori;
Parte_1 CodiceFiscale_1
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Pinto;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Nell'interesse dei minori
, nato a [...] il [...]; Per_1
, nato a [...] il [...]; CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.09.2025, dando atto di aver raggiunto un accordo in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli minori, nonché in relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed economica. Le parti hanno così rinunciato ai termini di cui all'art. 473bis 28 c.p.c., chiedendo l'omologazione da parte del
Collegio dei predetti accordi.
CONSIDERATO CHE
L'odierno procedimento, inizialmente di natura contenziosa, ha trovato un componimento bonario a seguito del deposito di conclusioni congiunte, attinenti alla regolamentazione dell'esercizio della pagina 1 di 5 responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli minori e , nonché in Per_1 CP_2 relazione ad ogni altro aspetto di natura personale ed economica.
Più precisamente, le parti hanno chiesto recepirsi, con note congiunte depositate in udienza e sottoscritte di proprio pugno, le seguenti condizioni:
“1- I figli minori e , collocati anagraficamente presso la residenza della madre, CP_2 Per_1 sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per la straordinaria amministrazione ex. art. 337 ter, c.c., comprese visite mediche e ricoveri, nonché disgiuntamente per l'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore;
i genitori avranno cura che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. I genitori, inoltre, si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
2- Per quanto riguarda i tempi di permanenza dei ragazzi presso ciascun genitore, sarà adottato (…)
“lo schema dettagliato nelle note congiunte da ultimo depositate (cfr. deposito telematico del
19.09.2025)”;
2.1- Gli scambi avverranno a scuola, nel senso che quando è previsto il pernottamento dei figli presso il padre, egli accompagnerà a scuola – ha 15 anni e frequenta le superiori a Grosseto – e Per_1 CP_2 la madre lo andrà a riprendere. Ciascun genitore si occuperà di seguire i figli nei compiti scolastici e nelle attività extrascolastiche nei periodi e nei giorni di competenza.
3- Quanto alle vacanze Natalizie, saranno così organizzate: ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre, i ragazzi staranno con la madre e dal 31 dicembre al 6 Gennaio con il padre o viceversa. Le vacanze Pasquali verranno trascorse con ciascun genitore ad anni alterni dalla chiusura della scuola
(tendenzialmente giovedì Santo) al martedì successivo (ossia il giorno successivo alla Pasquetta), sempre tenendo conto dei desideri dei figli. pagina 2 di 5 - Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 20 giorni, anche non consecutivi – dei quali almeno una settimana consecutiva - da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori potranno, comunque, modificare concordemente dette modalità di esercizio del diritto di visita, in considerazione dei rispettivi impegni e di quelli dei minori.
4- In considerazione dell'egual tempo trascorso con i figli e delle somme attualmente a disposizione della sig.ra ivi comprese quelle derivanti dall'indennità di frequenza/accompagnamento Pt_1 corrisposte in favore del figlio il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di Per_1 CP_1 Pt_1 ogni mese, la somma mensile perequativa anticipata di complessivi € 300,00 (pari a € 150,00 per ciascun figlio), con la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere, la rivalutazione, dal mese di luglio 2026. Le parti danno atto che il sig. ha versato regolarmente alla sig.ra il CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento dei minori e pertanto il sig. nulla deve alla sig.ra a tale CP_1 Pt_1 titolo;
ciascun genitore, inoltre, rimborserà all'altro, in ragione del 50%, le spese straordinarie anticipate nell'interesse dei figli minori secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa attualmente in vigore presso il Tribunale di Grosseto, ben conosciuto dalle parti;
ove residuasse in capo al sig. il versamento di somme dovute a titolo di rimborso spese straordinarie, la sig.ra si CP_1 Pt_1 impegna, ora e per il futuro, a fornire al sig. la ricevuta fiscale di dette spese, o il preventivo in CP_1 caso di spese di una certa rilevanza (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese dentistiche, spese mediche ecc.), ed il sig. si impegna ad effettuare il rimborso delle spese straordinarie CP_1 concordate o dovute secondo protocollo, in ragione del 50%, entro il mese successivo dall'invio dei relativi giustificativi di spesa. La sig.ra percepirà integralmente l'ASSEGNO UNICO INPS per Pt_1 entrambi i figli.
5- L'importo dell'indennità di frequenza percepito dal minore dovrà essere utilizzato per Per_1 far fronte al pagamento delle spese straordinarie connesse alle patologie del minore medesimo e/o per il pagamento delle spese straordinarie relative al minore.
L'eventuale eccedenza dovrà essere accantonata per le future necessità del minore. La sig.ra si Pt_1 impegna a consentire al sig. l'accesso al conto postale intestato al minore, per consentirgli di CP_1 verificare l'andamento del conto e il saldo periodico.
6- I genitori autorizzano l'un l'altro il rilascio del passaporto o di analogo documento dei figli minori.
Con compensazione integrale delle spese di lite.”
Si prende altresì atto delle ulteriori circostanze, pattuizioni e/condizioni convenute dalle parti nelle proprie note congiunte, tra cui quelle relative all'avvenuto versamento da parte del del CP_1 contributo al mantenimento dei figli minori alla sig.ra la quale ha dichiarato “di nulla avere a Pt_1 pretendere dal sig. a tale titolo”; con precisazione che “ove residuasse in capo al sig. il CP_1 CP_1
pagina 3 di 5 versamento di somme dovute a titolo di rimborso spese straordinarie, la sig.ra si impegna, ora e Pt_1 per il futuro, a fornire al sig. la ricevuta fiscale di dette spese, o il preventivo in caso di spese di CP_1 una certa rilevanza (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese dentistiche, spese mediche ecc.), ed il sig. si impegna ad effettuare il rimborso delle spese straordinarie concordate o dovute CP_1 secondo protocollo, in ragione del 50%, entro il mese successivo dall'invio dei relativi giustificativi di spesa”.
Inoltre, per quanto riguarda l'indennità di frequenza corrisposta dall'INPS in favore del figlio minore su conto postale dedicato, le parti hanno dato atto che “la sig.ra si impegna a consentire al Per_1 Pt_1 sig. l'accesso a detto conto/libretto, di modo che il sig. potrà verificare periodicamente il CP_1 CP_1 saldo. Le somme corrisposte in favore del figlio minore al suddetto titolo saranno Per_1 utilizzate dai genitori per il pagamento delle spese straordinarie relative al minore;
l'eventuale residuo sarà accantonato in favore dello stesso”.
Il Collegio, preso atto degli accordi raggiunti, sottoscritti di proprio pugno dalle parti, non può che constatare come le predette condizioni, valutate in relazione alla domanda originariamente proposta dalla ricorrente e tenuto conto della pacifica volontà delle parti di mantenere un regime di affidamento condiviso, risultino sostanzialmente equilibrate ed adeguate all'interesse della prole minorenne, laddove è previsto che questa possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, i rispettivi ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, così da ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. Sent. 19/07/2016, n. 14728).
Anche con riferimento alla regolamentazione dei rapporti di natura economica, le previsioni contenute nelle conclusioni congiunte, valutate in relazione al collocamento dei minori presso la madre ed al regime del diritto di visita, appaiono tener conto sia delle attuali esigenze dei figli sia dei tempi di permanenza con ciascun genitore, oltre a risultare parametrate ai rispettivi redditi.
Conclusivamente, alla luce delle concrete circostanze rappresentate dalle parti nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole minorenne, le suddette conclusioni congiunte possono essere integralmente recepite.
Le spese di lite, posta la concorde richiesta delle parti, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visti gli artt. 337 bis c.c. e 473bis e ss. c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione dei figli minori e , nonché in merito agli aspetti di natura economica, il Per_1 CP_2 tutto alle condizioni sopra ritrascritte;
pagina 4 di 5 2) Compensa integralmente le spese di lite.
3) Dispone che le conclusioni congiunte depositate dalle parti in data 19.09.2025 vengano allegate alla presente Sentenza di cui costituiscono parte integrante.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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