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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 32996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32996 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 23791/2021 R.G. proposto da: GESM GROUP S.P.A. DIVISIONE GALVANICA, ora GESM S.P.A. FASHION FACTORY, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Jean UE PR CC e dall’avv. Pio Corti;
ricorrente contro VAL VIBRATA ORNAMENTS S.R.L., in liquidazione;
intimata avverso la sentenza n. 260/2021 della Corte d’Appello dell’Aquila, pubblicata il 18-2-2021, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-12-2025 dal consigliere NA VA, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, il quale ha chiesto che sia accolto il settimo motivo di ricorso, respinti i restanti con le precisazioni esposte, udito l’avv. Pio Corti per la ricorrente. OGGETTO: appalto RG. 23791/2021 P.U. 11-12-2025 Civile Sent. Sez. 2 Num. 32996 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 17/12/2025 2 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 379/2017, pubblicata il 12-4-2017, il Tribunale di Teramo accolse la domanda proposta dalla committente Val RA Ornaments nei confronti dell’appaltatrice ES Group Divisione Galvanica s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni per i difetti dei lavori di galvanizzazione di accessori, quantificati in Euro 76.859,34, rigettando nel contempo la domanda, formulata dalla società appaltatrice in giudizio riunito, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo residuo per i lavori eseguiti. ES Group Divisione Galvanica s.p.a. propose appello, che la Corte d’appello dell’Aquila accolse parzialmente con sentenza n. 260/2021, pubblicata il 18-2-2021, condannando la società appaltatrice al pagamento a favore della società committente della minore somma di euro 56.859,34, con accessori, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ritenne che l’eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1667 cod. civ. fosse inammissibile in quanto questione nuova, esaminata analiticamente soltanto nella comparsa conclusionale dalla società appaltatrice, mentre nella comparsa di costituzione in primo grado depositata il 3-4-2013 era assente qualsiasi cenno alla disciplina di cui all’art. 1667 cod. civ. La Corte abruzzese aggiunse che, a ogni buon conto, anche volendo scendere nel merito, il motivo di appello era infondato, in quanto il principale problema era quello del cambio di colore degli accessori sottoposti a galvanizzazione e la certezza del nesso eziologico tra le lavorazioni e il vizio si era avuta solo quando erano stati comunicati i risultati degli accertamenti eseguiti dalla Stazione Sperimentale di Napoli-Castelfranco di Sotto e la prima contestazione a ES era stata eseguita il 7-9-2012; evidenziò che la questione della 3 genericità della contestazione dei vizi era stata trattata solo in comparsa conclusionale e perciò era tardiva. Di seguito la sentenza rilevò che, a fronte dell’allegazione dell’esistenza dei vizi e della mancata accettazione delle opere, l’onere della prova contraria gravava sull’appaltatrice, che non l’aveva assolto, mentre la consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato la presenza di vizi tipici delle operazioni di galvanizzazione. In ordine alla riconducibilità dei vizi agli accessori lavorati da ES, la Corte di appello escluse l’importo di euro 20.000,00 corrispondente alla nota di credito emessa da VVO s.r.l. a favore del cliente International Bi Bios s.r.l., in quanto gli accessori alla stessa venduti erano stati oggetto di processo di galvanizzazione anteriore all’arco di tempo da aprile a maggio 2012 posto a fondamento della domanda di risarcimento dei danni di VVO nei confronti di ES. Infine, il giudice di appello ritenne che l’eccezione di inadempimento sollevata dalla committente al fine di sospendere il pagamento del corrispettivo fosse conforme al canone di buona fede, in considerazione della gravità dell’inadempimento e della sostanziale inutilizzabilità degli accessori lavorati. 2.ES Group s.p.a. Divisione Galvanica, ora denominata ES s.p.a. Fashion Factory, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. E’ rimasta intimata Val RA Ornaments s.r.l. in liquidazione, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec all’indirizzo del difensore barbara.didonato@pec-avvocatiteramo.it con consegna del messaggio il 14-9-2021. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza in data 11-12-2021 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e ha depositato memoria illustrativa la ricorrente. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, intitolato “violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 345 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, la ricorrente evidenzia che la società appaltatrice ES aveva proposto appello censurando il rigetto dell’eccezione di decadenza dalla garanzia, sia convenzionale che legale, e lamenta che la sentenza impugnata, dopo avere preso atto della rinuncia all’eccezione di decadenza convenzionale, abbia dichiarato inammissibile l’eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ.; sostiene che la sentenza sul punto sia nulla per vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice di primo grado aveva trattato la questione della decadenza ex art. 1667 cod. civ. e la società appellata committente si era limitata a chiedere il rigetto dell’appello, senza denunciare il vizio di ultrapetizione, che perciò non poteva essere rilevato dal giudice dell’impugnazione senza incorrere a sua volta nell’errore di ultrapetizione. 1.1. Il motivo è infondato. La sentenza di primo grado aveva escluso la decadenza ex art. 1667 cod. civ., ritenendo la denuncia dei vizi tempestiva e l’appaltatrice aveva impugnato la pronuncia, sostenendo che si fosse verificata la decadenza. La Corte d’appello ha rigettato il relativo motivo di appello, ritenendo che l’eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ. fosse stata tardivamente formulata in primo grado solo in comparsa conclusionale. La pronuncia non è affetta dalla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenuta dalla ricorrente richiamando precedenti che non si attagliano alla fattispecie, in quanto relativi a ipotesi nelle quali era stato il giudice di primo grado a incorrere nella ultrapetizione e il giudice di secondo grado aveva rilevato tale vizio, non denunciato dalla parte, incorrendo a sua volta nel vizio di ultrapetizione, che non può 5 essere rilevato d’ufficio (cfr. Cass. Sez. 2 4-9-2000 n. 11559, Cass. Sez. L 18-11-2004 n. 21856 richiamate dalla ricorrente). Nella fattispecie, diversamente, il giudice di primo grado non poteva neppure incorrere nel vizio di ultra o extra petizione, in quanto spettava al giudicante accertare, anche d’ufficio, che l’eccezione di decadenza fosse stata sollevata tempestivamente e di conseguenza esaminarla o meno nel merito. Il Tribunale aveva pronunciato nel merito dell’eccezione, sul presupposto che l’eccezione fosse stata ritualmente sollevata ed escludendo la decadenza per essere stata la denuncia dei vizi tempestiva. La proposizione di motivo di appello da parte dell’appaltatrice che negava la tempestività della denuncia ha comportato la devoluzione alla cognizione della Corte d’appello dell’eccezione di decadenza nella sua interezza;
perciò, anche con riguardo alle modalità di proposizione dell’eccezione, da esaminare d’ufficio e non esaminate dal giudice di primo grado, senza che potesse configurarsi la formazione del giudicato sul mero passaggio implicito riferito all’ammissibilità dell’eccezione medesima. 2. Con il secondo motivo, intitolato “violazione o falsa applicazione degli artt. 1667 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, in primo luogo la ricorrente sostiene che gli argomenti con i quali è stata esaminata nel merito e rigettata l’eccezione di decadenza dalla garanzia integrino motivazione ad abundantiam e perciò superflua e neppure impugnabile, in quanto la Corte d’appello si era spogliata della potestas iudicandi con la pronuncia in rito. Aggiunge che, in ogni caso, la motivazione è affetta da manifesta illogicità e da omesso esame di fatto decisivo, in quanto la genericità della denunzia dei vizi eseguita il 7-9-2012 era stata in 6 modo inammissibile integrata dalla Corte territoriale con un parere di terzi del 3-10-2012, mai comunicato all’appaltatrice, per di più relativo a prodotto riferibile ad altra azienda di galvanizzazione e con riguardo a fornitura estranea ai fatti di causa, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata. 2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Come riconosce la stessa ricorrente, le ragioni con la quale la Corte d’appello ha escluso che si fosse verificata la decadenza dalla garanzia sono state esposte dopo che l’eccezione di decadenza dalla garanzia è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva. A fronte di questo tenore della pronuncia, richiamato il dato pacifico che la decadenza dall’azione di garanzia ex art. 1667 cod. civ. costituisce eccezione in senso stretto e la decadenza non è rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. 2 24- 5-2024 n. 14569, Cass. Sez. 2 11-11-1988 n. 6077), sussistono i presupposti per dare continuità all’indirizzo secondo il quale il giudice, ove dichiari l’inammissibilità di una domanda o di un motivo di impugnazione - ma lo stesso vale per l’eccezione - si spoglia della potestas iudicandi;
quindi, nel caso in cui abbia ugualmente proceduto all’esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e per questo prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha né l’onere né l’interesse di impugnarle, ma è tenuta a censurare solo la dichiarazione di inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. Sez. 1 18-4-2025 n. 10240, Cass. Sez. 3 19-9-2022 n. 27388, Cass. Sez. 1 16-6-2020 n. 11675, Cass. Sez. U 20-2-2007 n. 3840). Secondo quanto evidenziato con chiarezza da Cass. Sez. U, n. 3840/2007, con la declaratoria di inammissibilità il giudice definisce la questione, con la conseguenza che le considerazioni di merito che comunque egli abbia poi inteso svolgere restano irrimediabilmente fuori dalla decisione;
cioè, quelle dichiarazioni non sono riconducibili 7 alla decisione di inammissibilità adottata, ma a quella che, semmai, avrebbe adottato ove l’esame del merito non fosse stato precluso, muovendosi su un piano virtuale. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”; lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che l’appaltatrice non avesse mai contestato la genericità della denuncia dei vizi e che quindi la trattazione in comparsa conclusionale in ordine a tale genericità fosse tardiva;
dichiara che anche sul punto la motivazione è stata resa ad abundantiam e che comunque già in primo grado l’appaltatrice aveva contestato la regolarità della denuncia dei vizi perché generica e pretestuosa;
ancora aggiunge che il rilievo di inammissibilità dell’eccezione di decadenza è stato erroneo, in quanto eseguito ultra petita e in violazione del giudicato interno, mentre l’eccezione di decadenza era stata ritualmente proposta in comparsa di costituzione. 3.1. Il motivo, laddove critica le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata sulla genericità della contestazione dei vizi, è inammissibile per carenza di interesse, per le ragioni già esposte con riguardo al secondo motivo. Poiché la Corte d’appello, dichiarando inammissibile l’eccezione di decadenza, si è spogliata della potestà di esaminare nel merito la questione della decadenza dalla garanzia, tutte le argomentazioni che ha esposto a riguardo erano soltanto ad abundantiam e, essendo prive di valenza decisoria, la ricorrente non ha interesse a impugnarle. 3.2. Il motivo, laddove proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per contestare l’interpretazione del contenuto degli atti di parte eseguita dal giudice di merito, sulla base dell’assunto che 8 l’eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ. era stata proposta nella comparsa di costituzione, è inammissibile sotto distinti profili. In primo luogo, deve essere data continuità al principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma, ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito;
il relativo apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5 20-5-2025 n. 13439, Cass. Sez. 6-1 3-12-2019 n. 31546, Cass. Sez. 2 13-7-1965 n. 1479). Del resto, si esclude anche che ricorrano i presupposti per procedere a una corretta riqualificazione del motivo, in quanto le argomentazioni non sono svolte nel rispetto del paradigma posto dall’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. Inoltre, l’ulteriore ragione di inammissibilità del motivo consegue al fatto che, seppure la Corte d’appello avesse ritenuto che l’eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1667 cod. civ. fosse stata compiutamente sollevata nella comparsa di risposta, da tale valutazione non sarebbe comunque potuta conseguire l’ammissibilità e la disamina nel merito dell’eccezione. Come si legge anche nella sentenza impugnata, era già stato dichiarato dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Teramo, che sulla base di tale dato aveva ritenuto tardiva l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da ES, che la società si era costituita soltanto il giorno prima della prima udienza;
pertanto, si era costituita allorché era già decorso il termine posto ex artt. 166 e 167 cod. proc. civ. ratione temporis vigente per sollevare le eccezioni non rilevabili d’ufficio e perciò anche l’eccezione di decadenza. 9 3.3. Il motivo, laddove in sostanza ripropone le deduzioni già eseguite con il primo motivo di ricorso, deve essere rigettato per le medesime ragioni. Come già esposto, non si pone questione di pronuncia ultra petita e di violazione del giudicato, perché la proposizione del motivo di appello volto a censurare la pronuncia di primo grado per avere escluso la decadenza dalla garanzia ha rimesso alla cognizione del giudice d’appello la questione della garanzia nella sua interezza;
perciò, anche con riferimento alle modalità con le quali era stata sollevata l’eccezione, che spettava al giudicante esaminare anche d’ufficio. 4. Con il quarto motivo, intitolato “violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli art. 1665, 1667 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non abbia spiegato da quali elementi abbia tratto la convinzione che l’opera non fosse stata accettata, per cui deduce che la motivazione sia mancante. Aggiunge che il rapporto commerciale si è protratto per oltre tre mesi, nel corso dei quali, con cadenza plurisettimanale, la committente ha eseguito gli ordini, per oltre quattro quintali e mezzo di minuterie, senza contestazioni e così manifestando, per fatti concludenti, di accettare l’opera. 4.1. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, nell’esaminare i motivi di appello con i quali l’appaltatrice appellante contestava la propria responsabilità per i difetti delle lavorazioni (punto 5, da pag.6), non contiene soltanto le affermazioni delle quali si duole la ricorrente, riferite al fatto che, a fronte dell’allegazione dei vizi e della mancata accettazione dell’opera, l’onere della prova sul proprio adempimento gravava sull’appaltatore, il quale non aveva fornito elementi in grado di escludere la propria 10 responsabilità. Di seguito, da metà di pag. 7, la sentenza ha dichiarato che “anche volendo superare tale obiezione”, il consulente d’ufficio aveva pacificamente accertato la presenza dei vizi, tipici del processo di galvanizzazione;
ha anche evidenziato che i vizi erano da ricondurre alle operazioni di galvanizzazione eseguite dall’appellante, sulla base di una serie di considerazioni che ha esposto alle pagg. 7 e 8 e che la ricorrente non prende in alcun modo in considerazione al fine di criticarle. A fronte di questo contenuto della motivazione, sussistono i presupposti per applicare l’indirizzo secondo il quale la sentenza del giudice di merito che, dopo avere aderito a una prima ragione di decisione, esamini e accolga una seconda ragione, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione né contiene, quanto alla seconda ratio decidendi, un mero obiter dictum;
la sentenza configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena l’inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1 14-8-2020 n. 17182, Cass. Sez. 3 18-4-2019 n. 10815, Cass. Sez. 3 7-11-2005 n. 21490; nello stesso senso Cass. Sez. 3 26-2-2024 n. 5102 e Cass. Sez. 5 11-5-2018 n. 11493, sulla base del rilievo dell’intervenuta definitività delle ragioni non oggetto di censura). 5. Con il quinto motivo, intitolato “violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia confermato la liquidazione del danno eseguita dal primo giudice, sulla base di documenti provenienti dalla stessa parte che intendeva avvalersene e indirizzati a terzi - note di credito - e documenti di terzi - lettere di 11 contestazione dei clienti finali -, dei quali l’appellante aveva espressamente contestato il valore probatorio. Rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto di tale deduzione difensiva, senza spiegarne le ragioni e applicando falsamente le disposizioni in materia di prova documentale. 5.1.I l motivo è infondato. Si rammenta che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata e non invece nel caso in cui oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia dato delle prove offerte dalle parti (Cass. Sez. 3 29-5-2018 n. 13395, Cass. Sez. Sez. 3 17-6-2013 n. 15107). Inoltre, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione con la disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U 30-9-2020 n.20867). A sua volta, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, il valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo 12 prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi dell’art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., solo nei limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U 30-9-2020 n. 20867). Nessuna delle deduzioni svolte nel motivo è utile a fare emergere dalla sentenza impugnata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2967 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., mentre tutti gli argomenti sono svolti al fine di sostenere che la Corte d’appello avrebbe dovuto esercitare diversamente il potere di apprezzamento delle risultanze istruttorie nell’eseguire la liquidazione del danno. Nessuna delle deduzioni è utile neppure a fare emergere una qualche violazione dell’art. 2702 cod. civ., perché la Corte d’appello ha valutato i documenti, laddove ha ritenuto le note di credito emesse dalla committente nei confronti dei suoi clienti idonee ad attestare i relativi esborsi e laddove ha ritenuto le lettere di contestazione provenienti dai clienti idonee ad attestare le avvenute contestazioni;
tale valutazione ha compiuto inserendo le risultanze documentali all’interno del quadro probatorio offerto dalle risultanze della c.t.u., attestante i vizi delle lavorazioni eseguite da ES, e dalle dichiarazioni testimoniali, per cui si rimane nell’ambito dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. 6. Con il sesto motivo, “violazione o falsa applicazione degli artt. 1667, 1223 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, la ricorrente censura la pronuncia secondo cui il danno per la somma di euro 49.971,23 rimborsata da VVO alla cliente finale NA NE fosse imputabile a ES;
sostiene che la Corte d’appello abbia omesso di considerare il fatto determinante che la fattura differita di NA NE n. 1115 del 17-5-2012 e la relativa 13 nota di credito di VVO documentavano un tipo di lavorazione non in uso presso ES. 6.1. Il motivo, laddove proposto ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. è inammissibile, perché volto a fare emergere esclusivamente una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione e applicazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. Sez. 1 25-3-2025 n. 7871, Cass. Sez. 1 5-2-2019 n. 3340, Cass. Sez. 1 13- 10-2017 n. 24155). Il motivo, laddove proposto ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., è inammissibile in primo luogo ai sensi dell’art. 348-ter, co.5, cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appello successivamente all’11-9-2012 e all’introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme"; infatti, con riguardo alla questione posta del motivo, riferita al danno per le lavorazioni relative al cliente finale NA NE, le decisioni di primo e di secondo grado sono state del tutto conformi. In tale caso, il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947, Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 26774, per tutte); diversamente, nessuna delle deduzioni della ricorrente è svolta in tal senso. 7. Con il settimo motivo, “violazione o falsa applicazione degli art. 1667, 1668 e 1460 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, la ricorrente evidenzia che nella causa riunita ES aveva chiesto il pagamento delle lavorazioni di cui alle fatture contestate, in principalità per l’intera somma e in subordine, per il caso di accertato 14 inadempimento, nei limiti in cui gli accessori galvanizzati erano stati utilizzati;
lamenta che la sentenza impugnata, dichiarando che era giustificata la sospensione dei pagamenti, non abbia considerato che l’opera era stata accettata, quantomeno tacitamente, dalla committente, con la conseguenza che l’appaltatore era esonerato da ogni responsabilità per i vizi. Aggiunge che, comunque, avendo la controparte ottenuto il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento ed essendo pacifico che i prodotti erano stati utilizzati, il credito dell’appaltatore per il corrispettivo rimaneva invariato;
lamenta che la sentenza impugnata abbia ignorato quanto rilevato dal c.t.u., in ordine al fatto che, della quantità di kg. 462,5 di accessori galvanizzati, erano stati restituiti dai clienti finali kg. 79,253, mentre la differenza era stata regolarmente rivenduta ai clienti finali. 7.1. Il motivo è fondato, sotto il profilo della dedotta falsa applicazione degli artt. 1460, 1667 e 1668 cod. civ. La sentenza impugnata, nel rigettare l’ultimo motivo di appello con il quale la società ES si lamentava del mancato accoglimento della sua domanda di pagamento del corrispettivo a essa spettante per l’attività svolta, pari a euro 26.001,18, ha ritenuto che l’eccezione di inadempimento sollevata dalla committente giustificasse il mancato pagamento del corrispettivo. In questo modo, la sentenza è incorsa, in primo luogo, nella falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ., perché l’eccezione di inadempimento non ha effetti liberatori, ma solo sospensivi, in quanto gli effetti liberatori possono scaturire solo dalla risoluzione del contratto (Cass. Sez. 6-3 3-12-2020 n. 27623, Cass. Sez. 3 29-3-2019 n. 8760). La sentenza è incorsa anche nella falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., in quanto – e tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - in tema di appalto, allorché risultino accertati vizi 15 dell’opera, il diritto dell’appaltatore alla percezione del compenso permane se e nella misura in cui una parte dell’opera rimane in qualche modo utilizzabile e utilizzata, per cui il committente ne possa trarre effettivo giovamento;
invece, il diritto al compenso deve essere escluso allorché l’inadempimento dell’appaltatore sia totale e assoluto, tale da rendere l’intera opera del tutto inadatta alla sua destinazione, da comportare un difetto funzionale della causa del contratto e legittimare il committente a chiederne la risoluzione (Cass. Sez. 2 15-5-2002 n. 7061); infatti, la disciplina dettata dall’art. 1668 cod. civ. consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto solo nel caso in cui i vizi dell’opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, autorizzandolo, nel caso in cui non ricorra tale ipotesi, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui all’art. 1668 co. 1 cod. civ. (Cass. Sez. 2 5-7-2022 n. 21188); secondo le previsioni dell’art. 1668 co. 1 cod. civ., il committente può chiedere che i difetti siano eliminati a spese dell’appaltatore mediante condanna da eseguirsi ex art. 2931 cod. civ., o che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità e dai difetti (Cass. Sez. 2 16-10-2017 n. 24305, Cass. Sez. 2 16-3-2011 n. 6181). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla committente, attribuendole importi pari a quelli delle note di credito emesse dalla medesima committente a favore dei suoi clienti finali che avevano ricevuto la merce viziata e non ha pronunciato la risoluzione del contratto di appalto;
quindi, ha presupposto che l’inadempimento dell’appaltatrice non fosse stato totale e assoluto, con la conseguenza che avrebbe dovuto considerare che permaneva in capo all’appaltatrice il diritto a ottenere il pagamento del corrispettivo per l’attività svolta. 16 8. Con quello che è rubricato come ottavo motivo, intitolato “violazione o falsa applicazione dell’art. 96 co. 3 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione dell’art. 283 co. 2 c.p.c.”, la ricorrente dichiara che l’accoglimento dei precedenti motivi avrebbe dovuto comportare il riesame della domanda di condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c. e il riesame della richiesta di revoca della sanzione irrogata in sede di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado. 8.1. Il motivo è assorbito, in quanto pone questioni che sono condizionate dall’esito del giudizio di rinvio. 9. In conclusione, la sentenza impugnata – rigettati i primi sei motivi e dichiarato assorbito l’ottavo – va cassata limitatamente al settimo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che farà applicazione del principio enunciato e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta i motivi dal primo al sesto e dichiara assorbito l’ottavo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione in data 11-12-2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NA VA AL RA
ricorrente contro VAL VIBRATA ORNAMENTS S.R.L., in liquidazione;
intimata avverso la sentenza n. 260/2021 della Corte d’Appello dell’Aquila, pubblicata il 18-2-2021, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11-12-2025 dal consigliere NA VA, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, il quale ha chiesto che sia accolto il settimo motivo di ricorso, respinti i restanti con le precisazioni esposte, udito l’avv. Pio Corti per la ricorrente. OGGETTO: appalto RG. 23791/2021 P.U. 11-12-2025 Civile Sent. Sez. 2 Num. 32996 Anno 2025 Presidente: CARRATO ALDO Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 17/12/2025 2 FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 379/2017, pubblicata il 12-4-2017, il Tribunale di Teramo accolse la domanda proposta dalla committente Val RA Ornaments nei confronti dell’appaltatrice ES Group Divisione Galvanica s.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni per i difetti dei lavori di galvanizzazione di accessori, quantificati in Euro 76.859,34, rigettando nel contempo la domanda, formulata dalla società appaltatrice in giudizio riunito, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo residuo per i lavori eseguiti. ES Group Divisione Galvanica s.p.a. propose appello, che la Corte d’appello dell’Aquila accolse parzialmente con sentenza n. 260/2021, pubblicata il 18-2-2021, condannando la società appaltatrice al pagamento a favore della società committente della minore somma di euro 56.859,34, con accessori, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso per cassazione proposti, la sentenza ritenne che l’eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1667 cod. civ. fosse inammissibile in quanto questione nuova, esaminata analiticamente soltanto nella comparsa conclusionale dalla società appaltatrice, mentre nella comparsa di costituzione in primo grado depositata il 3-4-2013 era assente qualsiasi cenno alla disciplina di cui all’art. 1667 cod. civ. La Corte abruzzese aggiunse che, a ogni buon conto, anche volendo scendere nel merito, il motivo di appello era infondato, in quanto il principale problema era quello del cambio di colore degli accessori sottoposti a galvanizzazione e la certezza del nesso eziologico tra le lavorazioni e il vizio si era avuta solo quando erano stati comunicati i risultati degli accertamenti eseguiti dalla Stazione Sperimentale di Napoli-Castelfranco di Sotto e la prima contestazione a ES era stata eseguita il 7-9-2012; evidenziò che la questione della 3 genericità della contestazione dei vizi era stata trattata solo in comparsa conclusionale e perciò era tardiva. Di seguito la sentenza rilevò che, a fronte dell’allegazione dell’esistenza dei vizi e della mancata accettazione delle opere, l’onere della prova contraria gravava sull’appaltatrice, che non l’aveva assolto, mentre la consulenza tecnica d’ufficio aveva accertato la presenza di vizi tipici delle operazioni di galvanizzazione. In ordine alla riconducibilità dei vizi agli accessori lavorati da ES, la Corte di appello escluse l’importo di euro 20.000,00 corrispondente alla nota di credito emessa da VVO s.r.l. a favore del cliente International Bi Bios s.r.l., in quanto gli accessori alla stessa venduti erano stati oggetto di processo di galvanizzazione anteriore all’arco di tempo da aprile a maggio 2012 posto a fondamento della domanda di risarcimento dei danni di VVO nei confronti di ES. Infine, il giudice di appello ritenne che l’eccezione di inadempimento sollevata dalla committente al fine di sospendere il pagamento del corrispettivo fosse conforme al canone di buona fede, in considerazione della gravità dell’inadempimento e della sostanziale inutilizzabilità degli accessori lavorati. 2.ES Group s.p.a. Divisione Galvanica, ora denominata ES s.p.a. Fashion Factory, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi. E’ rimasta intimata Val RA Ornaments s.r.l. in liquidazione, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo pec all’indirizzo del difensore barbara.didonato@pec-avvocatiteramo.it con consegna del messaggio il 14-9-2021. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza in data 11-12-2021 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e ha depositato memoria illustrativa la ricorrente. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, intitolato “violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 345 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”, la ricorrente evidenzia che la società appaltatrice ES aveva proposto appello censurando il rigetto dell’eccezione di decadenza dalla garanzia, sia convenzionale che legale, e lamenta che la sentenza impugnata, dopo avere preso atto della rinuncia all’eccezione di decadenza convenzionale, abbia dichiarato inammissibile l’eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ.; sostiene che la sentenza sul punto sia nulla per vizio di ultrapetizione, in quanto il giudice di primo grado aveva trattato la questione della decadenza ex art. 1667 cod. civ. e la società appellata committente si era limitata a chiedere il rigetto dell’appello, senza denunciare il vizio di ultrapetizione, che perciò non poteva essere rilevato dal giudice dell’impugnazione senza incorrere a sua volta nell’errore di ultrapetizione. 1.1. Il motivo è infondato. La sentenza di primo grado aveva escluso la decadenza ex art. 1667 cod. civ., ritenendo la denuncia dei vizi tempestiva e l’appaltatrice aveva impugnato la pronuncia, sostenendo che si fosse verificata la decadenza. La Corte d’appello ha rigettato il relativo motivo di appello, ritenendo che l’eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ. fosse stata tardivamente formulata in primo grado solo in comparsa conclusionale. La pronuncia non è affetta dalla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenuta dalla ricorrente richiamando precedenti che non si attagliano alla fattispecie, in quanto relativi a ipotesi nelle quali era stato il giudice di primo grado a incorrere nella ultrapetizione e il giudice di secondo grado aveva rilevato tale vizio, non denunciato dalla parte, incorrendo a sua volta nel vizio di ultrapetizione, che non può 5 essere rilevato d’ufficio (cfr. Cass. Sez. 2 4-9-2000 n. 11559, Cass. Sez. L 18-11-2004 n. 21856 richiamate dalla ricorrente). Nella fattispecie, diversamente, il giudice di primo grado non poteva neppure incorrere nel vizio di ultra o extra petizione, in quanto spettava al giudicante accertare, anche d’ufficio, che l’eccezione di decadenza fosse stata sollevata tempestivamente e di conseguenza esaminarla o meno nel merito. Il Tribunale aveva pronunciato nel merito dell’eccezione, sul presupposto che l’eccezione fosse stata ritualmente sollevata ed escludendo la decadenza per essere stata la denuncia dei vizi tempestiva. La proposizione di motivo di appello da parte dell’appaltatrice che negava la tempestività della denuncia ha comportato la devoluzione alla cognizione della Corte d’appello dell’eccezione di decadenza nella sua interezza;
perciò, anche con riguardo alle modalità di proposizione dell’eccezione, da esaminare d’ufficio e non esaminate dal giudice di primo grado, senza che potesse configurarsi la formazione del giudicato sul mero passaggio implicito riferito all’ammissibilità dell’eccezione medesima. 2. Con il secondo motivo, intitolato “violazione o falsa applicazione degli artt. 1667 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, in primo luogo la ricorrente sostiene che gli argomenti con i quali è stata esaminata nel merito e rigettata l’eccezione di decadenza dalla garanzia integrino motivazione ad abundantiam e perciò superflua e neppure impugnabile, in quanto la Corte d’appello si era spogliata della potestas iudicandi con la pronuncia in rito. Aggiunge che, in ogni caso, la motivazione è affetta da manifesta illogicità e da omesso esame di fatto decisivo, in quanto la genericità della denunzia dei vizi eseguita il 7-9-2012 era stata in 6 modo inammissibile integrata dalla Corte territoriale con un parere di terzi del 3-10-2012, mai comunicato all’appaltatrice, per di più relativo a prodotto riferibile ad altra azienda di galvanizzazione e con riguardo a fornitura estranea ai fatti di causa, come riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata. 2.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Come riconosce la stessa ricorrente, le ragioni con la quale la Corte d’appello ha escluso che si fosse verificata la decadenza dalla garanzia sono state esposte dopo che l’eccezione di decadenza dalla garanzia è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva. A fronte di questo tenore della pronuncia, richiamato il dato pacifico che la decadenza dall’azione di garanzia ex art. 1667 cod. civ. costituisce eccezione in senso stretto e la decadenza non è rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. 2 24- 5-2024 n. 14569, Cass. Sez. 2 11-11-1988 n. 6077), sussistono i presupposti per dare continuità all’indirizzo secondo il quale il giudice, ove dichiari l’inammissibilità di una domanda o di un motivo di impugnazione - ma lo stesso vale per l’eccezione - si spoglia della potestas iudicandi;
quindi, nel caso in cui abbia ugualmente proceduto all’esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e per questo prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha né l’onere né l’interesse di impugnarle, ma è tenuta a censurare solo la dichiarazione di inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. Sez. 1 18-4-2025 n. 10240, Cass. Sez. 3 19-9-2022 n. 27388, Cass. Sez. 1 16-6-2020 n. 11675, Cass. Sez. U 20-2-2007 n. 3840). Secondo quanto evidenziato con chiarezza da Cass. Sez. U, n. 3840/2007, con la declaratoria di inammissibilità il giudice definisce la questione, con la conseguenza che le considerazioni di merito che comunque egli abbia poi inteso svolgere restano irrimediabilmente fuori dalla decisione;
cioè, quelle dichiarazioni non sono riconducibili 7 alla decisione di inammissibilità adottata, ma a quella che, semmai, avrebbe adottato ove l’esame del merito non fosse stato precluso, muovendosi su un piano virtuale. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.”; lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che l’appaltatrice non avesse mai contestato la genericità della denuncia dei vizi e che quindi la trattazione in comparsa conclusionale in ordine a tale genericità fosse tardiva;
dichiara che anche sul punto la motivazione è stata resa ad abundantiam e che comunque già in primo grado l’appaltatrice aveva contestato la regolarità della denuncia dei vizi perché generica e pretestuosa;
ancora aggiunge che il rilievo di inammissibilità dell’eccezione di decadenza è stato erroneo, in quanto eseguito ultra petita e in violazione del giudicato interno, mentre l’eccezione di decadenza era stata ritualmente proposta in comparsa di costituzione. 3.1. Il motivo, laddove critica le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata sulla genericità della contestazione dei vizi, è inammissibile per carenza di interesse, per le ragioni già esposte con riguardo al secondo motivo. Poiché la Corte d’appello, dichiarando inammissibile l’eccezione di decadenza, si è spogliata della potestà di esaminare nel merito la questione della decadenza dalla garanzia, tutte le argomentazioni che ha esposto a riguardo erano soltanto ad abundantiam e, essendo prive di valenza decisoria, la ricorrente non ha interesse a impugnarle. 3.2. Il motivo, laddove proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. per contestare l’interpretazione del contenuto degli atti di parte eseguita dal giudice di merito, sulla base dell’assunto che 8 l’eccezione di decadenza ex art. 1667 cod. civ. era stata proposta nella comparsa di costituzione, è inammissibile sotto distinti profili. In primo luogo, deve essere data continuità al principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., perché non pone in discussione il significato della norma, ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito;
il relativo apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5 20-5-2025 n. 13439, Cass. Sez. 6-1 3-12-2019 n. 31546, Cass. Sez. 2 13-7-1965 n. 1479). Del resto, si esclude anche che ricorrano i presupposti per procedere a una corretta riqualificazione del motivo, in quanto le argomentazioni non sono svolte nel rispetto del paradigma posto dall’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. Inoltre, l’ulteriore ragione di inammissibilità del motivo consegue al fatto che, seppure la Corte d’appello avesse ritenuto che l’eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1667 cod. civ. fosse stata compiutamente sollevata nella comparsa di risposta, da tale valutazione non sarebbe comunque potuta conseguire l’ammissibilità e la disamina nel merito dell’eccezione. Come si legge anche nella sentenza impugnata, era già stato dichiarato dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Teramo, che sulla base di tale dato aveva ritenuto tardiva l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da ES, che la società si era costituita soltanto il giorno prima della prima udienza;
pertanto, si era costituita allorché era già decorso il termine posto ex artt. 166 e 167 cod. proc. civ. ratione temporis vigente per sollevare le eccezioni non rilevabili d’ufficio e perciò anche l’eccezione di decadenza. 9 3.3. Il motivo, laddove in sostanza ripropone le deduzioni già eseguite con il primo motivo di ricorso, deve essere rigettato per le medesime ragioni. Come già esposto, non si pone questione di pronuncia ultra petita e di violazione del giudicato, perché la proposizione del motivo di appello volto a censurare la pronuncia di primo grado per avere escluso la decadenza dalla garanzia ha rimesso alla cognizione del giudice d’appello la questione della garanzia nella sua interezza;
perciò, anche con riferimento alle modalità con le quali era stata sollevata l’eccezione, che spettava al giudicante esaminare anche d’ufficio. 4. Con il quarto motivo, intitolato “violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli art. 1665, 1667 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non abbia spiegato da quali elementi abbia tratto la convinzione che l’opera non fosse stata accettata, per cui deduce che la motivazione sia mancante. Aggiunge che il rapporto commerciale si è protratto per oltre tre mesi, nel corso dei quali, con cadenza plurisettimanale, la committente ha eseguito gli ordini, per oltre quattro quintali e mezzo di minuterie, senza contestazioni e così manifestando, per fatti concludenti, di accettare l’opera. 4.1. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata, nell’esaminare i motivi di appello con i quali l’appaltatrice appellante contestava la propria responsabilità per i difetti delle lavorazioni (punto 5, da pag.6), non contiene soltanto le affermazioni delle quali si duole la ricorrente, riferite al fatto che, a fronte dell’allegazione dei vizi e della mancata accettazione dell’opera, l’onere della prova sul proprio adempimento gravava sull’appaltatore, il quale non aveva fornito elementi in grado di escludere la propria 10 responsabilità. Di seguito, da metà di pag. 7, la sentenza ha dichiarato che “anche volendo superare tale obiezione”, il consulente d’ufficio aveva pacificamente accertato la presenza dei vizi, tipici del processo di galvanizzazione;
ha anche evidenziato che i vizi erano da ricondurre alle operazioni di galvanizzazione eseguite dall’appellante, sulla base di una serie di considerazioni che ha esposto alle pagg. 7 e 8 e che la ricorrente non prende in alcun modo in considerazione al fine di criticarle. A fronte di questo contenuto della motivazione, sussistono i presupposti per applicare l’indirizzo secondo il quale la sentenza del giudice di merito che, dopo avere aderito a una prima ragione di decisione, esamini e accolga una seconda ragione, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione né contiene, quanto alla seconda ratio decidendi, un mero obiter dictum;
la sentenza configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena l’inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. Sez. 1 14-8-2020 n. 17182, Cass. Sez. 3 18-4-2019 n. 10815, Cass. Sez. 3 7-11-2005 n. 21490; nello stesso senso Cass. Sez. 3 26-2-2024 n. 5102 e Cass. Sez. 5 11-5-2018 n. 11493, sulla base del rilievo dell’intervenuta definitività delle ragioni non oggetto di censura). 5. Con il quinto motivo, intitolato “violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia confermato la liquidazione del danno eseguita dal primo giudice, sulla base di documenti provenienti dalla stessa parte che intendeva avvalersene e indirizzati a terzi - note di credito - e documenti di terzi - lettere di 11 contestazione dei clienti finali -, dei quali l’appellante aveva espressamente contestato il valore probatorio. Rileva che la sentenza impugnata non ha tenuto conto di tale deduzione difensiva, senza spiegarne le ragioni e applicando falsamente le disposizioni in materia di prova documentale. 5.1.I l motivo è infondato. Si rammenta che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata e non invece nel caso in cui oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia dato delle prove offerte dalle parti (Cass. Sez. 3 29-5-2018 n. 13395, Cass. Sez. Sez. 3 17-6-2013 n. 15107). Inoltre, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione con la disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U 30-9-2020 n.20867). A sua volta, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, il valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo 12 prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi dell’art. 360, co.1, n.5 cod. proc. civ., solo nei limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U 30-9-2020 n. 20867). Nessuna delle deduzioni svolte nel motivo è utile a fare emergere dalla sentenza impugnata la violazione o falsa applicazione degli artt. 2967 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., mentre tutti gli argomenti sono svolti al fine di sostenere che la Corte d’appello avrebbe dovuto esercitare diversamente il potere di apprezzamento delle risultanze istruttorie nell’eseguire la liquidazione del danno. Nessuna delle deduzioni è utile neppure a fare emergere una qualche violazione dell’art. 2702 cod. civ., perché la Corte d’appello ha valutato i documenti, laddove ha ritenuto le note di credito emesse dalla committente nei confronti dei suoi clienti idonee ad attestare i relativi esborsi e laddove ha ritenuto le lettere di contestazione provenienti dai clienti idonee ad attestare le avvenute contestazioni;
tale valutazione ha compiuto inserendo le risultanze documentali all’interno del quadro probatorio offerto dalle risultanze della c.t.u., attestante i vizi delle lavorazioni eseguite da ES, e dalle dichiarazioni testimoniali, per cui si rimane nell’ambito dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità. 6. Con il sesto motivo, “violazione o falsa applicazione degli artt. 1667, 1223 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, la ricorrente censura la pronuncia secondo cui il danno per la somma di euro 49.971,23 rimborsata da VVO alla cliente finale NA NE fosse imputabile a ES;
sostiene che la Corte d’appello abbia omesso di considerare il fatto determinante che la fattura differita di NA NE n. 1115 del 17-5-2012 e la relativa 13 nota di credito di VVO documentavano un tipo di lavorazione non in uso presso ES. 6.1. Il motivo, laddove proposto ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ. è inammissibile, perché volto a fare emergere esclusivamente una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all’esatta interpretazione e applicazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. Sez. 1 25-3-2025 n. 7871, Cass. Sez. 1 5-2-2019 n. 3340, Cass. Sez. 1 13- 10-2017 n. 24155). Il motivo, laddove proposto ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., è inammissibile in primo luogo ai sensi dell’art. 348-ter, co.5, cod. proc. civ. ratione temporis vigente, in ragione dell’introduzione del giudizio d’appello successivamente all’11-9-2012 e all’introduzione del giudizio di cassazione prima del 28-2-2023, vertendosi in ipotesi di "doppia conforme"; infatti, con riguardo alla questione posta del motivo, riferita al danno per le lavorazioni relative al cliente finale NA NE, le decisioni di primo e di secondo grado sono state del tutto conformi. In tale caso, il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n.5 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947, Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 26774, per tutte); diversamente, nessuna delle deduzioni della ricorrente è svolta in tal senso. 7. Con il settimo motivo, “violazione o falsa applicazione degli art. 1667, 1668 e 1460 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, la ricorrente evidenzia che nella causa riunita ES aveva chiesto il pagamento delle lavorazioni di cui alle fatture contestate, in principalità per l’intera somma e in subordine, per il caso di accertato 14 inadempimento, nei limiti in cui gli accessori galvanizzati erano stati utilizzati;
lamenta che la sentenza impugnata, dichiarando che era giustificata la sospensione dei pagamenti, non abbia considerato che l’opera era stata accettata, quantomeno tacitamente, dalla committente, con la conseguenza che l’appaltatore era esonerato da ogni responsabilità per i vizi. Aggiunge che, comunque, avendo la controparte ottenuto il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento ed essendo pacifico che i prodotti erano stati utilizzati, il credito dell’appaltatore per il corrispettivo rimaneva invariato;
lamenta che la sentenza impugnata abbia ignorato quanto rilevato dal c.t.u., in ordine al fatto che, della quantità di kg. 462,5 di accessori galvanizzati, erano stati restituiti dai clienti finali kg. 79,253, mentre la differenza era stata regolarmente rivenduta ai clienti finali. 7.1. Il motivo è fondato, sotto il profilo della dedotta falsa applicazione degli artt. 1460, 1667 e 1668 cod. civ. La sentenza impugnata, nel rigettare l’ultimo motivo di appello con il quale la società ES si lamentava del mancato accoglimento della sua domanda di pagamento del corrispettivo a essa spettante per l’attività svolta, pari a euro 26.001,18, ha ritenuto che l’eccezione di inadempimento sollevata dalla committente giustificasse il mancato pagamento del corrispettivo. In questo modo, la sentenza è incorsa, in primo luogo, nella falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ., perché l’eccezione di inadempimento non ha effetti liberatori, ma solo sospensivi, in quanto gli effetti liberatori possono scaturire solo dalla risoluzione del contratto (Cass. Sez. 6-3 3-12-2020 n. 27623, Cass. Sez. 3 29-3-2019 n. 8760). La sentenza è incorsa anche nella falsa applicazione degli artt. 1667 e 1668 cod. civ., in quanto – e tale principio dovrà uniformarsi il giudice di rinvio - in tema di appalto, allorché risultino accertati vizi 15 dell’opera, il diritto dell’appaltatore alla percezione del compenso permane se e nella misura in cui una parte dell’opera rimane in qualche modo utilizzabile e utilizzata, per cui il committente ne possa trarre effettivo giovamento;
invece, il diritto al compenso deve essere escluso allorché l’inadempimento dell’appaltatore sia totale e assoluto, tale da rendere l’intera opera del tutto inadatta alla sua destinazione, da comportare un difetto funzionale della causa del contratto e legittimare il committente a chiederne la risoluzione (Cass. Sez. 2 15-5-2002 n. 7061); infatti, la disciplina dettata dall’art. 1668 cod. civ. consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto solo nel caso in cui i vizi dell’opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, autorizzandolo, nel caso in cui non ricorra tale ipotesi, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui all’art. 1668 co. 1 cod. civ. (Cass. Sez. 2 5-7-2022 n. 21188); secondo le previsioni dell’art. 1668 co. 1 cod. civ., il committente può chiedere che i difetti siano eliminati a spese dell’appaltatore mediante condanna da eseguirsi ex art. 2931 cod. civ., o che il prezzo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità e dai difetti (Cass. Sez. 2 16-10-2017 n. 24305, Cass. Sez. 2 16-3-2011 n. 6181). Nella fattispecie la sentenza impugnata ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dalla committente, attribuendole importi pari a quelli delle note di credito emesse dalla medesima committente a favore dei suoi clienti finali che avevano ricevuto la merce viziata e non ha pronunciato la risoluzione del contratto di appalto;
quindi, ha presupposto che l’inadempimento dell’appaltatrice non fosse stato totale e assoluto, con la conseguenza che avrebbe dovuto considerare che permaneva in capo all’appaltatrice il diritto a ottenere il pagamento del corrispettivo per l’attività svolta. 16 8. Con quello che è rubricato come ottavo motivo, intitolato “violazione o falsa applicazione dell’art. 96 co. 3 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione o falsa applicazione dell’art. 283 co. 2 c.p.c.”, la ricorrente dichiara che l’accoglimento dei precedenti motivi avrebbe dovuto comportare il riesame della domanda di condanna della controparte ai sensi dell’art. 96 co. 3 c.p.c. e il riesame della richiesta di revoca della sanzione irrogata in sede di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado. 8.1. Il motivo è assorbito, in quanto pone questioni che sono condizionate dall’esito del giudizio di rinvio. 9. In conclusione, la sentenza impugnata – rigettati i primi sei motivi e dichiarato assorbito l’ottavo – va cassata limitatamente al settimo motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che farà applicazione del principio enunciato e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, rigetta i motivi dal primo al sesto e dichiara assorbito l’ottavo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione in data 11-12-2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NA VA AL RA