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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 725/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 725/2024 promossa da c.f. nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Castiglione d'Adda (LO), Via Alfieri n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mantovani del
Foro di Lodi;
- Ricorrente -
Nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Castiglione d'Adda (LO), Via Alfieri n. 114, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Kati Scala del Foro di Lodi;
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da atto depositato telematicamente chiedendo che venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio e concordando le seguenti condizioni: Per_ 1) Il figlio minore , nato il [...] a [...], rimane affidato congiuntamente a entrambi i genitori e collocato presso la madre;
pagina 1 di 4 2) Stabilire che il sig. sia tenuto a versare alla signora titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
Per_ mantenimento del figlio , ancora minorenne, e della figlia maggiorenne, Per_2
ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 500,00 (250,00 ciascun figlio) che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a far tempo dal mese di giugno 2025.
3) L'assegno unico e universale corrisposto dall'INPS a sostegno economico della famiglia, per concorde volontà delle parti, verrà corrisposto e destinato esclusivamente alla sig.ra
Parte_1
4) Le spese straordinarie indicate nel protocollo di intesa Corte d'Appello di Milano, secondo le indicazioni ivi previste, saranno sostenute dal signor e dalla signora Pt_2
per la quota del 50% ciascuno. Pt_1
5) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in modo autonomo ed indipendente, ciascuno con i proventi della propria attività lavorativa senza alcunché pretendere o ricevere reciprocamente.
6) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni mutamento della propria residenza.
7) Spese compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 11.04.2024 ha adito l'intestato Tribunale domandando Parte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. , di confermare l'affido condiviso del Parte_2
figlio minore di prevedere a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio Per_1
minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad € Per_1 Per_2
500,00 mensili (€ 250,00 per figlio) rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande la parte ha allegato che la separazione è stata omologata dal
Tribunale di Lodi con decreto del 17.01.2018, depositato il 30.01.2018; che in data 12.01.2018, a seguito dell'udienza presidenziale, il marito ha lasciato il domicilio coniugale e che è trascorso oltre un anno da quando i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Lodi in data
12.01.2018 senza che vi sia stata riconciliazione.
2. Con comparsa di risposta depositata il 05.07.2024 si è costituito , che ha domandato Parte_2
l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e si è dichiarato Per_1
disponibile a corrispondere alla ricorrente quale contributo di mantenimento dei figli € 500,00 mensili pagina 2 di 4 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie e a riconoscere l'assegno unico a favore della sig.ra Ha inoltre affermato di essere Pt_1
economicamente autosufficiente e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.
3. All'udienza del 12.07.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, con note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2024, hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni sopra riportate.
All'esito il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Castiglione d'Adda il 31.07.1999 (atto iscritto al n. 2 parte I anno 1999 nei registri di stato civile del predetto Comune) e dalla loro unione sono nati i figli il 29.12.2000, il 17.09.2003 e il 27.09.2008. Persona_3 Persona_4 Per_5
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata la separazione personale da parte del Tribunale di Lodi in data 17.01.2018 con decreto di omologa della separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso che lo stato di separazione si è protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dagli atti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocamento prevalente del figlio minore, regime di frequentazione con i genitori e mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente sono rispondenti all'interesse della prole e non presentano profili di criticità.
Non si è provveduto all'audizione del minore, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti e della rispondenza al suo interesse delle condizioni concordate dai genitori.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1)dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e in Parte_1 Parte_2
Castiglione d'Adda il 31.07.1999 (atto iscritto al n. 2 parte I anno 1999 nei registri di stato civile del predetto Comune;
pagina 3 di 4 2) dispone che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il Parte_2 Parte_1
giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per Per_2
ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui ai criteri e modalità in uso presso il protocollo del Tribunale di Milano;
4) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che l'Assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
5) prende atto degli accordi con cui le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento reciproco e si sono impegnati reciprocamente a comunicarsi ogni mutamento di residenza;
6) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione d'Adda, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 21.01.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 725/2024 promossa da c.f. nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Castiglione d'Adda (LO), Via Alfieri n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mantovani del
Foro di Lodi;
- Ricorrente -
Nei confronti di
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Castiglione d'Adda (LO), Via Alfieri n. 114, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Kati Scala del Foro di Lodi;
- Resistente -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da atto depositato telematicamente chiedendo che venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio e concordando le seguenti condizioni: Per_ 1) Il figlio minore , nato il [...] a [...], rimane affidato congiuntamente a entrambi i genitori e collocato presso la madre;
pagina 1 di 4 2) Stabilire che il sig. sia tenuto a versare alla signora titolo di contributo al Pt_2 Pt_1
Per_ mantenimento del figlio , ancora minorenne, e della figlia maggiorenne, Per_2
ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 500,00 (250,00 ciascun figlio) che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a far tempo dal mese di giugno 2025.
3) L'assegno unico e universale corrisposto dall'INPS a sostegno economico della famiglia, per concorde volontà delle parti, verrà corrisposto e destinato esclusivamente alla sig.ra
Parte_1
4) Le spese straordinarie indicate nel protocollo di intesa Corte d'Appello di Milano, secondo le indicazioni ivi previste, saranno sostenute dal signor e dalla signora Pt_2
per la quota del 50% ciascuno. Pt_1
5) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in modo autonomo ed indipendente, ciascuno con i proventi della propria attività lavorativa senza alcunché pretendere o ricevere reciprocamente.
6) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni mutamento della propria residenza.
7) Spese compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 11.04.2024 ha adito l'intestato Tribunale domandando Parte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. , di confermare l'affido condiviso del Parte_2
figlio minore di prevedere a carico del resistente un contributo al mantenimento del figlio Per_1
minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad € Per_1 Per_2
500,00 mensili (€ 250,00 per figlio) rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie domande la parte ha allegato che la separazione è stata omologata dal
Tribunale di Lodi con decreto del 17.01.2018, depositato il 30.01.2018; che in data 12.01.2018, a seguito dell'udienza presidenziale, il marito ha lasciato il domicilio coniugale e che è trascorso oltre un anno da quando i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di Lodi in data
12.01.2018 senza che vi sia stata riconciliazione.
2. Con comparsa di risposta depositata il 05.07.2024 si è costituito , che ha domandato Parte_2
l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e si è dichiarato Per_1
disponibile a corrispondere alla ricorrente quale contributo di mantenimento dei figli € 500,00 mensili pagina 2 di 4 (€ 250,00 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie e a riconoscere l'assegno unico a favore della sig.ra Ha inoltre affermato di essere Pt_1
economicamente autosufficiente e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.
3. All'udienza del 12.07.2024 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, con note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2024, hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni sopra riportate.
All'esito il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Castiglione d'Adda il 31.07.1999 (atto iscritto al n. 2 parte I anno 1999 nei registri di stato civile del predetto Comune) e dalla loro unione sono nati i figli il 29.12.2000, il 17.09.2003 e il 27.09.2008. Persona_3 Persona_4 Per_5
Dai documenti prodotti in atti risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata la separazione personale da parte del Tribunale di Lodi in data 17.01.2018 con decreto di omologa della separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso che lo stato di separazione si è protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dagli atti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocamento prevalente del figlio minore, regime di frequentazione con i genitori e mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente sono rispondenti all'interesse della prole e non presentano profili di criticità.
Non si è provveduto all'audizione del minore, tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti e della rispondenza al suo interesse delle condizioni concordate dai genitori.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti così provvede:
1)dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra e in Parte_1 Parte_2
Castiglione d'Adda il 31.07.1999 (atto iscritto al n. 2 parte I anno 1999 nei registri di stato civile del predetto Comune;
pagina 3 di 4 2) dispone che il figlio minore sia affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre;
3) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il Parte_2 Parte_1
giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di € 500,00 (€ 250,00 per Per_2
ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui ai criteri e modalità in uso presso il protocollo del Tribunale di Milano;
4) prende atto dell'accordo con cui le parti hanno stabilito che l'Assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra Pt_1
5) prende atto degli accordi con cui le parti hanno dichiarato di essere economicamente indipendenti e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento reciproco e si sono impegnati reciprocamente a comunicarsi ogni mutamento di residenza;
6) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione d'Adda, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 21.01.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
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