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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 18/12/2024, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice Relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 436/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RISIO MANUELA, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI MARGHERITA, CP_1 C.F._2 come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: come da accordo raggiunto all'udienza del 14.11.2024.
Parere del P.M.: il PM in sede ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Pag. 1 a 3 Con ricorso depositato in data 4.6.2024 , premesso di aver intrattenuto con Parte_1 il resistente una relazione affettiva, di aver convissuto e che dalla loro unione, poi deterioratasi, è nata la figlia il 21.11.2021, ha instaurato il presente procedimento rassegnando le Persona_1 seguenti conclusioni: “di comparizione delle parti, Voglia disporre che: 1) la minore Persona_1 venga affidata in via esclusiva alla madre, presso la quale è stabilmente collocata, ed il padre possa vedere e tenere con sé la piccola per una volta a settimana-preferibilmente la domenica-per non più di tre ore e cioè dalle ore 15,00 alle ore 18,00; e questo –soprattutto-in considerazione della tenerissima età di 2) in merito al mantenimento della minore , Voglia disporre Per_1 Persona_1 che il Sig. provveda nella misura di almeno euro 350,00, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.”.
Si è costituito in giudizio , contestando le avverse allegazioni e domande e CP_1 chiedendo “1) Disporre l'affidamento condiviso della minorenne nata a [...] il Persona_1
21/11/2021, stabilendone la collocazione prevalente presso la dimora materna di Via Vico Palazzo
n. 7 in Monteodorisio;
2) Stabilire il calendario della presenza della bambina presso ciascun genitore secondo le indicazioni contenute nel presente atto;
3) Disporre che l'esponente versi alla
Signora l'importo mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 minorenne ”. Persona_1
All'udienza di comparizione del 14.11.2024 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, hanno chiarito le rispettive situazioni economico-reddituali e, all'esito del tentativo di conciliazione del giudice, hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione consensuale della lite: “regolamentazione delle modalità di affido, collocamento e mantenimento della minore come di seguito: affido condiviso con collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione materna, assegno mensile di mantenimento a carico del pari ad € 150,00 mensili Per_1 da versare entro il 27 di ogni mese in favore della sig.ra oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Vasto, assegno unico universale al 100% in favore della con facoltà del di vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati Pt_1 Per_1 dalle ore 9,00 del sabato mattina alle ore 21,30 della domenica allorquando la riaccompagnerà presso la madre, oltre che nella giornata infrasettimanale del mercoledì dalle ore 16,30 alle 21,00, salvo diversi accordi tra le parti;
periodi festivi in alternanza tra le parti, sempre salvo diverso accordo;
almeno una settimana aggiuntiva nel periodo estivo;
il giorno del suo compleanno la minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro in presenza dei rispettivi nonni;
le parti si impegnano a non frequentare nuovi partner in presenza della minore fino a che la relazione
Pag. 2 a 3 sentimentale abbia assunto carattere di tendenziale permanenza e stabilità; la sig.ra dà Pt_1 assenso al di recarsi con la bambina in Albania per far visita alla nonna paterna;
spese di lite Per_1 compensate”.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni.
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, con particolare riferimento sia all'affidamento e collocamento della figlia minore, previsto in forma condivisa e garantendo un rapporto continuativo con ciascun genitore, sia al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come allegate e documentate, nonché delle concrete esigenze della minore.
Non sussistono, peraltro, profili di contrasto degli accordi con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
Le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della prole minorenne, non ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione.
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza di comparizione.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 14.11.2024;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 14/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice Relatore dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 436/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI RISIO MANUELA, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI MARGHERITA, CP_1 C.F._2 come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: come da accordo raggiunto all'udienza del 14.11.2024.
Parere del P.M.: il PM in sede ha espresso parere favorevole alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Pag. 1 a 3 Con ricorso depositato in data 4.6.2024 , premesso di aver intrattenuto con Parte_1 il resistente una relazione affettiva, di aver convissuto e che dalla loro unione, poi deterioratasi, è nata la figlia il 21.11.2021, ha instaurato il presente procedimento rassegnando le Persona_1 seguenti conclusioni: “di comparizione delle parti, Voglia disporre che: 1) la minore Persona_1 venga affidata in via esclusiva alla madre, presso la quale è stabilmente collocata, ed il padre possa vedere e tenere con sé la piccola per una volta a settimana-preferibilmente la domenica-per non più di tre ore e cioè dalle ore 15,00 alle ore 18,00; e questo –soprattutto-in considerazione della tenerissima età di 2) in merito al mantenimento della minore , Voglia disporre Per_1 Persona_1 che il Sig. provveda nella misura di almeno euro 350,00, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.”.
Si è costituito in giudizio , contestando le avverse allegazioni e domande e CP_1 chiedendo “1) Disporre l'affidamento condiviso della minorenne nata a [...] il Persona_1
21/11/2021, stabilendone la collocazione prevalente presso la dimora materna di Via Vico Palazzo
n. 7 in Monteodorisio;
2) Stabilire il calendario della presenza della bambina presso ciascun genitore secondo le indicazioni contenute nel presente atto;
3) Disporre che l'esponente versi alla
Signora l'importo mensile di € 150,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 minorenne ”. Persona_1
All'udienza di comparizione del 14.11.2024 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, hanno chiarito le rispettive situazioni economico-reddituali e, all'esito del tentativo di conciliazione del giudice, hanno raggiunto il seguente accordo per la definizione consensuale della lite: “regolamentazione delle modalità di affido, collocamento e mantenimento della minore come di seguito: affido condiviso con collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione materna, assegno mensile di mantenimento a carico del pari ad € 150,00 mensili Per_1 da versare entro il 27 di ogni mese in favore della sig.ra oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Vasto, assegno unico universale al 100% in favore della con facoltà del di vedere e tenere con sé la figlia a weekend alternati Pt_1 Per_1 dalle ore 9,00 del sabato mattina alle ore 21,30 della domenica allorquando la riaccompagnerà presso la madre, oltre che nella giornata infrasettimanale del mercoledì dalle ore 16,30 alle 21,00, salvo diversi accordi tra le parti;
periodi festivi in alternanza tra le parti, sempre salvo diverso accordo;
almeno una settimana aggiuntiva nel periodo estivo;
il giorno del suo compleanno la minore trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro in presenza dei rispettivi nonni;
le parti si impegnano a non frequentare nuovi partner in presenza della minore fino a che la relazione
Pag. 2 a 3 sentimentale abbia assunto carattere di tendenziale permanenza e stabilità; la sig.ra dà Pt_1 assenso al di recarsi con la bambina in Albania per far visita alla nonna paterna;
spese di lite Per_1 compensate”.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni.
***
Ritiene il Collegio che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite, con particolare riferimento sia all'affidamento e collocamento della figlia minore, previsto in forma condivisa e garantendo un rapporto continuativo con ciascun genitore, sia al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, come allegate e documentate, nonché delle concrete esigenze della minore.
Non sussistono, peraltro, profili di contrasto degli accordi con l'ordine pubblico e con le norme di legge.
Le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi morali e materiali della prole minorenne, non ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione.
Sussistono, quindi, i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza di comparizione.
La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti all'udienza del 14.11.2024;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 14/12/2024.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Elisa Ciabattoni
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