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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6560/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili e vertente
TRA
nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dalla'Avv.to Vivolo Carmela;
RICORRENTE
E
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Manzo Francesco;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 13 gennaio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 7.12.2023, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 16.07.2016 in Controparte_1
Per_ Marigliano, dal quale è nata la figlia minore (31.01.2019), chiedendo, a modifica delle condizioni di separazioni in cui era stato disposto l'affidamento paritetico della minore, di disporre la collocazione prevalente della minore presso la madre, regolamentazione dell'onere di contribuzione e del diritto di visita. Richiedeva altresì il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.
2. si costituiva e, pur associandosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del Controparte_2
Per_ matrimonio, si opponeva alla modifica del regime di affidamento di e chiedeva la reiezione della domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla ricorrente.
3. Sentite le parti all'udienza del 19.06.2024, il Giudice delegato dal Collegio confermava l'affido paritetico previsto in sede di separazione in considerazione delle dichiarazioni delle parti e rinviava per l'audizione dei testi ammessi all'udienza del 13.01.2025. Con istanza del 9.1.2025 le parti depositavano accordo sottoscritto dalle stesse e dai procuratori costituiti chiedendo al
Tribunale di disporre in conformità alle pattuizioni intervenute. All'udienza del 13.01.2025, tenuto conto dell'intervenuto accordo, il Giudice riservava la decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al
Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass.
Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente
2 giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Entrambe le parti hanno, infatti, richiesto al Tribunale la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando che dal momento della comparizione in sede di separazione tale stato non si era mai interrotto e, dunque, confermando lo stato di irreversibilità di disgregazione familiare. Né, in ogni caso, risulta proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
3. Con riguardo alla disciplina delle questioni economiche tra le parti, le stesse hanno sottoposto al Tribunale la seguente intesa:
“ 1) Pronunciarsi sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Marigliano data
16/07/2016 tra la sig.ra e il sig. trascritto nei registri del predetto comune;
Parte_1 Controparte_1
2) La minore rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e sarà collocata paritariamente presso gli stessi;
3) La responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della bambina;
4) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione le parti concordano che eserciteranno la responsabilità separatamente;
5) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore.
6) I coniugi, al fine di garantire, in ogni caso, una serena organizzazione di vita della minore, concordano sullo stesso calendario di visite già in atto e, precisamente:
a) A settimane alterne, la minore è collocata presso la madre dal lunedì al venerdì mattina, quando ella (madre) la accompagnerà a scuola. Durante i giorni in cui la minore è collocata presso l'abitazione materna, il padre potrà Per_ incontrare la figlia nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Il venerdì, sarà prelevata a scuola dal papà che la terrà con sé fino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola.
A settimane alterne, la minore è collocata presso il padre dal lunedì al venerdì mattina, quando egli (padre) la accompagnerà a scuola. Durante i giorni in cui la minore è collocata presso l'abitazione paterna, la madre potrà Per_ incontrare la figlia nei pomeriggi del martedì e del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Il venerdì, sarà 3 prelevata a scuola dalla mamma che la terrà con sé fino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola.
b) Ciascun genitore si impegna ad accompagnare e a prelevare la minore da scuola, con l'intesa che in caso di Per_ impedimento di ciascuno di essi, l'altro si renderà disponibile a sostituirlo, in modo da consentire ad di godere serenamente di entrambe le figure genitoriali, evitandole traumi derivanti dalla presenza di persone terze. Per_ c) Le parti concordano che la piccola continui a frequentare la scuola presso all'Istituto Comprensivo Statale
Loffredo Mameli sito in Piazzolla di Nola;
d) Le modalità di visita della minore potranno subire variazioni, concordate dai genitori, in conseguenza di tutte le attività scolastiche o extrascolastiche ed, in ogni caso, delle necessità della minore, nonché degli impegni lavorativi delle parti. Per_ e) Ciascun genitore trascorrerà con quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, da concordarsi secondo le esigenze lavorative di entrambi i genitori, entro il 31 maggio di ogni anno.
f) Le parti concordano che la minore verrà prelevata dal genitore, al termine del periodo di vacanza trascorso con l'altro, presso il domicilio di ciascuno di essi. Ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo ove si recherà con la figlia minore, anche per periodi di breve durata, ed entrambi acconsentono affinché, durante i periodi di lontananza, il genitore con cui la piccola si trova favorisca il contatto telefonico con l'altro, almeno una volta al giorno, in orari compatibili con le esigenze della minore.
g) Per le festività Natalizie alternativamente trascorrere con la bambina o la vigilia (con pernotto) o il giorno di
Natale, o il 31 dicembre (con pernotto) o il 1 gennaio, lasciando inalterati i giorni fissati per le visite;
altrettanto alternativamente essi genitori trascorreranno con la minore le giornate del 26 dicembre e del 6 gennaio di ogni anno;
le festività Pasquali ad anni alterni presso ciascuno dei genitori, il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta.
h) La minore trascorrerà con il papà il giorno del compleanno e dell'onomastico di esso genitore, nonché la Festa del Per_ Papà; con la mamma il giorno del compleanno e dell'onomastico della stessa e la Festa della mamma;
, inoltre, trascorrerà i suoi compleanni, onomastici e ricorrenze importanti (quali ad esempio la Comunione) con entrambi i genitori, che decideranno in merito ai festeggiamenti condividendone gli oneri economici. Per_ i) I genitori potranno contattare telefonicamente , per i periodi di permanenza della stessa presso l'altro, nel rispetto delle esigenze di riposo e di svago della minore.
7) Atteso il periodo di permanenza paritario trascorso dalla minore presso ciascun genitore, le parti concordano che provvederanno, sostanzialmente, ognuno per sé al mantenimento della figlia minore, seppure, considerata la diversa capacità contributiva degli stessi, si accordano nelle modalità seguenti: il sig. provvederà a corrispondere, mensilmente, alla sig.ra una somma pari ad € 150,00 a titolo di CP_1 Pt_1
Per_ concorso al mantenimento per la figlia , tramite versamento a mezzo bonifico bancario;
Per_ Al raggiungimento della maggiore età detta somma sarà corrisposta direttamente in favore della figlia nelle modalità che saranno concordate.
8) Rimarranno a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 70% a carico del sig. e 30% a carico della CP_1
4 sig.ra le spese straordinarie (previamente concordate e documentate) relative alla minore sino a quando la Pt_1 sig.ra non abbia una stabile occupazione lavorativa, successivamente dette spese saranno ripartite in misura Pt_1 del 50% a carico di ciascun coniuge.
Le predette spese straordinarie dovranno regolamentarsi alla stregua del protocollo di intesa tra Tribunale di Nola
e del 20.05.2021, che qui si intende per ripetuto e trascritto. Pt_2
9) La sig.ra continuerà a riscuotere le somme a titolo di assegno unico e gli sgravi fiscali per figli a Parte_1 carico;
10) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile e ad ogni altra indennità, dandosi atto di essere ciascuno economicamente autosufficienti e indipendente e di aver già provveduto a regolare ogni pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previso nel presente atto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11) Le parti si impegnano ad espletare tutti gli adempimenti per rendere operativa la conversione del titolo della cessazione degli effetti civili del matrimonio da giudiziale in consensuale alle condizioni concordate con il presente atto e all'uopo i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di volersi avvalere della facoltà di sostituire la prossima udienza col deposito di note sintetiche di trattazione scritta.
12) Le spese e compensi del presente giudizio rimangono integralmente compensati tra le parti e all'uopo sottoscrivono il presente verbale anche i difensori costituiti per rinuncia alla solidarietà a norma della legge professionale, sicché ciascuno dei coniugi provvederà al pagamento dei compensi del proprio difensore”.
Il Tribunale, viste le intese, evidenzia che gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. Per_ Gli accordi raggiunti appaiono conformi agli interessi della figlia minore e rispettosi delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c.
Risulta altresì opportuno dare atto che nel caso in esame non si è proceduto all'ascolto della Per_ minore in considerazione dell'età della minore (anni 6), reputandolo, peraltro, non necessario ai sensi dell'art. 473bis.4, ult. co., c.p.c., in relazione agli interessi della stessa, tenuto anche conto della conferma dell'assetto già statuito in sede di separazione del 27.10.2022.
Il Tribunale, per quanto sino ad ora considerato, ritiene di poter recepire integralmente gli accordi delle parti.
4. Le spese di giudizio vanno compensata atteso l'accordo raggiunto dalle parti e la natura necessitata della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così 5 provvede:
➢ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 16.07.2016 in
Marigliano tra nata il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, e , nato il [...] in [...] C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune C.F._2 di Marigliano dell'anno 2016, Atto n. 44, parte II, serie A;
➢ Prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ Dichiara cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ Prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex art. 1321 e 1322 c.c.;
➢ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marigliano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
➢ Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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