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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1505 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1505 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
a SANTARCANGELO DI RO (RN) il 25/05/1968 Parte_1
con il patrocini PRIAMO CodiceFiscale_1
( ) e dell'Avv. GUIDI GAIA ( ) CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
e ata a SANTARCANGELO DI RO (RN) il 21/11/1971(C.F. Parte_2
) con il patroci PRIAMO (C.F. C.F._4
e dell'Avv. GUIDI GAIA ( ) C.F._5 CodiceFiscale_3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/09/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 12.05.1996, a Poggio Berni (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate le figlie e , entrambe maggiorenni ma, delle quali, Per_1 Per_2
solo la prima economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 16.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il Sig. si obbliga al trasferimento, da formalizzarsi con successivo atto notarile Parte_1
della nuda proprietà dell'immobile di residenza oltre alle relative pertinenze alle figlie e Per_1
in ragione del 50% ciascuna con costituzione dell'usufrutto del medesimo immobile in Per_2
favore della moglie sig.ra detto immobile ed i garage sono siti in Poggio Torriana Parte_2
(RN), via II Giugno n. 43, identificati al Catasto Fabbricati del predetto comune:
- al fg. 9, part. 1032, sub. 8 CAT. A/2, cl. 01, vani 8, r.c. 599,09;
- al fg. 9, part. 1032, sub. 3 CAT. C/6, cl. 01 MQ. 32, r.c. 59,50;
- al fg. 9, part. 1032, sub. 14 CAT. C/6, cl. 01 MQ. 13, r.c. 24,17.
3) Le spese notarili per il trasferimento della proprietà dei suddetti immobili sono soggette al regime di totale esenzione da ogni tributo previsto ai sensi dell'art. 19 l.74/1987 per gli “atti relativi al procedimento di separazione e divorzio” mentre i compensi del notaio saranno a carico del Sig.
Parte_1
4) Il padre, considerato che entrambe le figlie sono maggiorenni, potrà vedere le figlie concordando con le stesse i modi ed i tempi degli incontri.
5) Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento alla Parte_1 Per_2
madre di un assegno di Euro 400,00 mensili oltre al versamento del 50 % delle spese straordinarie da rimborsarsi entro 7 giorni dalla richiesta previa esibizione di opportuna documentazione. Per quanto riguarda la distinzione tra spese ordinarie di mantenimento e spese straordinarie extra assegno di mantenimento, la concertazione delle spese, le modalità di rimborso si riportano alle linee guida dal CNF del 29/11/2017, la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, mentre la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 100% a favore del sig. Parte_1
6) il sig. contribuirà altresì al mantenimento della sig.ra mediante il Parte_1 Parte_2
versamento della somma mensile di €. 1.200,00. Tale ammontare si rivaluterà annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo F.O.I.. I coniugi danno atto che tale importo è stato concordemente determinato sulla base delle rispettive dichiarazioni dei redditi. 7) l'auto intestata al sig. ed in uso alla sig.ra dovrà essere intestata alla Parte_1 Parte_2
stessa, mentre il veicolo attualmente intestato a e dovrà essere Parte_1 Parte_3
intestato a e con successivo atto si provvederà alla regolare intestazione;
Parte_3
8) Con l'esatto adempimento dei patti racchiusi ed indicati nella presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione o causa nessuna esclusa.
9) i coniugi danno atto di avere con separato accordo provveduto a definire gli ulteriori rapporti patrimoniali nonché a dividersi ogni altro bene in comproprietà tra gli stessi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Berni (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte I Anno 1996 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1505 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
a SANTARCANGELO DI RO (RN) il 25/05/1968 Parte_1
con il patrocini PRIAMO CodiceFiscale_1
( ) e dell'Avv. GUIDI GAIA ( ) CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
e ata a SANTARCANGELO DI RO (RN) il 21/11/1971(C.F. Parte_2
) con il patroci PRIAMO (C.F. C.F._4
e dell'Avv. GUIDI GAIA ( ) C.F._5 CodiceFiscale_3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/09/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 12.05.1996, a Poggio Berni (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate le figlie e , entrambe maggiorenni ma, delle quali, Per_1 Per_2
solo la prima economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 16.01.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) il Sig. si obbliga al trasferimento, da formalizzarsi con successivo atto notarile Parte_1
della nuda proprietà dell'immobile di residenza oltre alle relative pertinenze alle figlie e Per_1
in ragione del 50% ciascuna con costituzione dell'usufrutto del medesimo immobile in Per_2
favore della moglie sig.ra detto immobile ed i garage sono siti in Poggio Torriana Parte_2
(RN), via II Giugno n. 43, identificati al Catasto Fabbricati del predetto comune:
- al fg. 9, part. 1032, sub. 8 CAT. A/2, cl. 01, vani 8, r.c. 599,09;
- al fg. 9, part. 1032, sub. 3 CAT. C/6, cl. 01 MQ. 32, r.c. 59,50;
- al fg. 9, part. 1032, sub. 14 CAT. C/6, cl. 01 MQ. 13, r.c. 24,17.
3) Le spese notarili per il trasferimento della proprietà dei suddetti immobili sono soggette al regime di totale esenzione da ogni tributo previsto ai sensi dell'art. 19 l.74/1987 per gli “atti relativi al procedimento di separazione e divorzio” mentre i compensi del notaio saranno a carico del Sig.
Parte_1
4) Il padre, considerato che entrambe le figlie sono maggiorenni, potrà vedere le figlie concordando con le stesse i modi ed i tempi degli incontri.
5) Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia con il versamento alla Parte_1 Per_2
madre di un assegno di Euro 400,00 mensili oltre al versamento del 50 % delle spese straordinarie da rimborsarsi entro 7 giorni dalla richiesta previa esibizione di opportuna documentazione. Per quanto riguarda la distinzione tra spese ordinarie di mantenimento e spese straordinarie extra assegno di mantenimento, la concertazione delle spese, le modalità di rimborso si riportano alle linee guida dal CNF del 29/11/2017, la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse, mentre la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 100% a favore del sig. Parte_1
6) il sig. contribuirà altresì al mantenimento della sig.ra mediante il Parte_1 Parte_2
versamento della somma mensile di €. 1.200,00. Tale ammontare si rivaluterà annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo F.O.I.. I coniugi danno atto che tale importo è stato concordemente determinato sulla base delle rispettive dichiarazioni dei redditi. 7) l'auto intestata al sig. ed in uso alla sig.ra dovrà essere intestata alla Parte_1 Parte_2
stessa, mentre il veicolo attualmente intestato a e dovrà essere Parte_1 Parte_3
intestato a e con successivo atto si provvederà alla regolare intestazione;
Parte_3
8) Con l'esatto adempimento dei patti racchiusi ed indicati nella presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo, ragione o causa nessuna esclusa.
9) i coniugi danno atto di avere con separato accordo provveduto a definire gli ulteriori rapporti patrimoniali nonché a dividersi ogni altro bene in comproprietà tra gli stessi.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 Parte_2
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Poggio Berni (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 1 Parte I Anno 1996 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi