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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4838 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 1960/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
US DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
US AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1960 dell'anno 2022, vertente tra
, nata il [...] (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Parte_1 C.F._1
Iasevoli.
- APPELLANTE -
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Alaia. CP_1 C.F._2
- APPELLATA – nonché
(cf.: ) e , nata l'[...] (c.f.: CP_2 C.F._3 Parte_1
), C.F._4
- APPELLATI– contumaci-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 590/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 4.4.2022, in tema di rilascio di immobile;
indennità di occupazione sine titulo;
rimborso per miglioramenti apportati al bene posseduto”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il pagina 1 di 15 13.6.2025 sia dalla difesa dell'appellata costituita ) che dalla difesa dell'appellante ( CP_1 [...]
). Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 3.5.2022, (nata il [...]) ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte, , e (nata l'[...]), proponendo CP_1 CP_2 Parte_1 appello avverso la sentenza n. 590/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 4.4.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado , e (nata l'[...]) – quali (com)proprietari del CP_1 CP_2 Parte_1 fabbricato sito in Domicella (AV), in via Armando Diaz, n. 81, riportato in catasto alla partita 461, foglio 6, p.lla 599
- avevano chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., al Tribunale di Avellino, che
[...]
(nata il [...]) fosse condannata all'immediato rilascio, in loro favore, del detto fabbricato, e che fosse Pt_1 condannata a corrispondere tutte le somme maturate a titolo di indennità di occupazione dall'atto di donazione del
17.5.1991 fino alla effettiva consegna di tale immobile, somme quantificate in complessivi €.104.355,31 a tutto il
2016, oltre che alle indennità successive maturande, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Ciò in virtù della sentenza n. 699/2016 di questa Corte di Appello (passata in giudicato) che (in riforma della sentenza n. 347/05 emessa dal Tribunale di Avellino) aveva dichiarato la nullità della detta donazione con la quale aveva donato il suddetto fabbricato sito in Domicella (AV), in via Armando Diaz, n. 81 (in catasto CP_3 alla partita 461, foglio 6, p.lla 599) alla figlia (la convenuta) pur senza averne titolo. Pt_1
Si era costituita (nata il [...]), chiedendo, innanzitutto, il mutamento del rito (da sommario Parte_1 di cognizione a ordinario) e contestando la fondatezza delle avverse domande (opponendosi al rilascio del fabbricato sino alla ricezione del pagamento di quanto a lei dovuto, e alla condanna alla indennità di occupazione richiesta dalla controparte, eccependo la sua buona fede nel possesso sia del fabbricato che del terreno su cui insisteva), chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di (quale erede di ) alla CP_1 Persona_1 restituzione di £ 500.000 e al risarcimento per inadempimento degli obblighi nascenti dalla detta scrittura del 1984.
Sempre in via riconvenzionale aveva chiesto la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, in primo luogo, dell'importo di euro 239.230,00 (corrispondente all'importo delle opere da lei eseguite per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'immobile in questione, nonché per le murature di contenimento ed il riempimento con notevole quantità di terreno), o di altro importo da determinarsi attraverso una ctu, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, in secondo luogo, della somma corrispondente al doppio del valore della porzione di suolo facente parte della particella n. 265 (di sua proprietà) in parte occupata dal fabbricato per cui è causa, oltre che il risarcimento dei danni, nella misura di euro 36.000,00 (o in altra misura da determinarsi tramite ctu), il tutto con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi ai propri difensori antistatari.
pagina 2 di 15 Il 15.1.2019 si erano costituiti e , quali eredi di (n.
8.7.1944 e Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 deceduta il 10.10.2018)
Il Tribunale di Avellino, disposto il mutamento del rito (da sommario di cognizione ad ordinario ed istruita la causa mediante una ctu), con la sentenza n.590/2022, in accoglimento della domanda di rilascio formulata dai ricorrenti, ha ordinato alla convenuta (inizialmente, per mero errore materiale, erano stati Parte_1 condannati gli “eredi convenuta sig. ”, poi la sentenza è stata corretta con decreto del 31.5.2022) Parte_1
l'immediata restituzione del fabbricato sito in Domicella (AV), in via Armando Diaz n. 81, cat. Fl. 6 p.lla 599, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo: a) che coprendo, il giudicato (di cui alla sentenza n. 699/2016 di questa Corte di Appello), il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto (e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituissero precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia), fossero inammissibili tutte le questioni sollevate dalla convenuta relativamente alla validità e applicabilità della scrittura privata del 19.12.1984, nonché alla restituzione di £ 500.000 e all'usucapione; b) che, sulla scorta della detta sentenza n.699/2016, dovesse essere disposta l'immediata restituzione del fabbricato (occupato senza titolo dalla convenuta in conseguenza della declaratoria della nullità della donazione disposta in suo favore); c) che, in ordine alla domanda formulata dai ricorrenti concernente l'indennità di occupazione e a quella, proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, avente ad oggetto il valore di ristrutturazione del fabbricato, essendovi stato il riconoscimento (da parte della convenuta) della proprietà del fondo (in capo ai ricorrenti) di cui alla particella 263 e che, in base al disposto di cui all'art. 934
c.c., “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938…”, la convenuta non avesse dedotto di avere costruito il fabbricato (esistente, peraltro, come stabilito nella detta sentenza di questa Corte, da lunga data), ma che avesse richiesto una somma corrispondente alle opere eseguite sia per la ristrutturazione che per ampliamento del fabbricato, modificato ed ampliato con interventi effettuati in epoche diverse, il ctu nominato: 1) avesse individuato il valore indennitario di occupazione (tenendo conto del valore locativo del bene dal 1991 all'attualità) nella misura di € 119.754,26 e, con rivalutazione, in € 146.443,00; 2) considerato che il fabbricato sviluppa una superficie lorda di mq 78,00 al piano terra, una superficie lorda di mq 90,00 al piano primo seminterrato ed una superficie di mq 8,00 al secondo piano seminterrato, per una superficie complessiva lorda di mq 176,00, il valore di accrescimento fosse pari ad €/mq 434,34 x mq 176,00= € 76.443,84 e, attualizzato dall'anno 1991 fino a tutto il 2021, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, fosse pari ad €. 143.714,42; d) che l'elaborato peritale avesse sostanzialmente dimostrato, quindi, un azzeramento delle rispettive pretese e che non avesse senso disquisire in ordine alla utilizzazione di un criterio anziché un altro, posto che, anche a voler pagina 3 di 15 utilizzare il valore del maggior accrescimento del fondo, il risultato sarebbe variato di poco, così che, operando una valutazione necessariamente equitativa -data l'impossibilità di poter conteggiare in maniera analitica le opere svolte e data anche la estrema opinabilità e variabilità dei criteri di utilizzazione di valutazioni di tal sorta- fosse da confermare il giudizio (del ctu) di sostanziale azzeramento delle reciproche pretese;
e) che le spese di lite potessero essere compensate in ragione delle reciproche soccombenze.
[...]
(n. il 14.7.1949) ha censurato la sentenza n.590/2022 sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo ha sostenuto che il Tribunale di Avellino avesse errato nel riconoscere automaticamente, in favore dei ricorrenti, l'indennità di occupazione richiesta, come se si fosse trattato di un semplice rapporto locativo (ossia senza tener conto che nel caso di specie non trovasse assolutamente applicazione l'art. 1591 c.c. riferibile, per l'appunto, all'ipotesi di ritardato rilascio da parte del conduttore, a seguito di risoluzione del contratto di locazione e non pure all'occupazione, senza un titolo legittimante, come nel caso in questione) e senza considerare che, in caso di occupazione senza titolo, il danno subìto dal proprietario non possa ritenersi “in re ipsa”, dovendo essere dimostrata una effettiva lesione del proprio patrimonio, per non aver potuto - ad esempio – locare a terzi o utilizzare il bene, o per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente.
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Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato comunque il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, da parte del Tribunale di Avellino, dell'indennità di occupazione, a decorrere dal 1991, senza tener conto della eccezione di prescrizione estintiva quinquennale da essa convenuta sollevata.
In particolare, secondo l'appellante, avendo i ricorrenti chiesto tale indennità, per la prima volta, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 1.6.2017, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la suddetta indennità (qualora fosse stata ritenuta provata e, quindi, effettivamente dovuta) calcolandola a decorrere dal momento in cui ne era stata fatta formale richiesta (cioè dalla notifica del ricorso avvenuta il 1.6.2017, quindi essendo pari ad €
23.714,62, fino a tutto il 2021, salvo errori) o/e in subordine dalla data da calcolarsi – a ritroso – in base all'eccepita prescrizione (cioè dall'1.6.2017, quindi pari ad € 50.240,75, a tutto il 2021, salvo errori); in ogni caso non a decorrere dal 1991.
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Con il terzo motivo ha sostenuto che il primo giudice avesse illegittimamente riconosciuto alla Parte_1 controparte la rivalutazione monetaria sulla indennità di occupazione, come determinata dal CTU, pur non trattandosi di un debito di valore.
Avendo, invece, l'indennità di occupazione, secondo l'appellante, natura di debito di valuta, non sarebbe stata soggetta (a differenza dell'obbligazione risarcitoria) a rivalutazione monetaria automatica, con la conseguenza che tale indennità, sempre ove effettivamente dovuta per tutto il periodo (1991-2021), come calcolata dal ctu e pagina 4 di 15 condivisa dal detto giudice, sarebbe stata pari ad €. 119.754,26 anzichè ad €. 146.443,08 (come, invece, riportato in sentenza).
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Con il quarto motivo ha innanzitutto criticato la quantificazione del valore dei miglioramenti Parte_1 apportati al fondo in questione, operata dal giudice di prime cure sulla base della stima effettuata dal ctu nella sua
“bozza” di perizia.
Secondo l'appellante tale quantificazione non avrebbe rispecchiato né l'effettivo e reale compendio di spese sostenute (sia da lei che dal suo dante causa) nella realizzazione del fabbricato per cui è causa, né le effettive addizioni ed i miglioramenti, come apportati al fondo.
Ad avviso di “l'aumento di valore conseguito dalla cosa” sarebbe dovuto essere corrispondente, Parte_1 ai sensi dell'art. 1150 c.c., a quello che il ctu aveva chiamato “valore di accrescimento del fondo”, pari - secondo la sua stessa stima - ad €.161.160,41 (€.189.600,48 – 28.440,07 pari al 15%) e non ad € 120.221,00, come erratamente riportato nella sua relazione tecnica, importo al quale aggiungere tutte le opere omesse dal consulente e consistenti nelle spese per la realizzazione delle murature di contenimento e per il riempimento del giardino con terreno, nonché per le opere di rafforzamento delle fondazioni (ritenute necessarie, trattandosi di zona altamente sismica) con pali di profondità in c.a., collegati ad una trave pure di c.a. di circa 70 cm di altezza e
60 cm di larghezza che circonda tutto il perimetro della villetta.
Deducendo che, all'epoca in cui furono iniziate tali opere di ristrutturazione e di ampliamento, in applicazione della legge 219/81, il valore del fondo sarebbe stato pari, quindi, secondo l'appellante, ad € 131.954,80 (= mq
182,50 x € mq 723,04) e, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, ad € 248.075.02; ragion per cui, detraendo il 15% per il valore del suolo, l'“accrescimento del fondo” sarebbe stato pari ad € 210,863.77.
Quanto alla ulteriore domanda da lei formulata in via riconvenzionale in primo grado, volta ad ottenere la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma corrispondente al valore della porzione di suolo, facente parte della p.lla 265 (tuttora di sua esclusiva proprietà) ed occupata dal fabbricato oggetto di rilascio, nonché al relativi risarcimento dei danni (il tutto quantificato nella somma di € 36.000,00 o, comunque, in quella minore o maggiore a precisarsi e determinarsi da parte del CTU), l'appellante ha lamentato che il Tribunale di Avellino non l'avesse, erroneamente, presa in considerazione, nonostante le richieste ritualmente fatte anche in corso di causa per estendere le indagini peritali anche su tale questione.
Sul punto ha evidenziato che sebbene, con la sentenza n.699/2016, questa Corte di appello Parte_1 avesse ritenuto che la p.lla 269 appartenesse agli appellati, non fosse stato tuttavia stabilito se il fabbricato in oggetto insistesse tutto sulla particella predetta, oppure se invadesse - anche se di poco - la p.lla 265, a lei appartenente in via esclusiva.
pagina 5 di 15 E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello come sopra proposto - previa sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata -1- accertare e dichiarare che l'indennità di occupazione, come richiesta da controparte, non è dovuta, per assoluta mancanza di prova. In via del tutto subordinata e qualora questa Ecc.ma Corte - contrariamente ai sopra indicati e richiamati principi nomofilattici - dovesse ritenere, invece, tale indennità dovuta, dichiarare che la stessa dovrà decorrere dal momento in cui ne è stata fatta rituale richiesta, con la notifica del ricorso ex art.702 bis cpc e cioè dal
1.06.2017; - in via gradata, per l'operare dell'eccepita prescrizione, dichiararne la decorrenza dal 1.06.2007. Dichiarare, in ogni caso, che su tale indennità non va calcolata la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore;
2 - condannare gli appellati in solido, al pagamento in favore di essa appellante: - A) dell'importo di €.239.230,00, corrispondente alle opere effettivamente eseguite (miglioramenti di cui all'art. 1150 cc), come più volte precisate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria o comunque di quella somma a determinarsi tramite CTU a nominarsi;
- B) della somma corrispondente al valore della porzione di suolo facente parte della p.lla 265, occupata dal fabbricato de quo, oltre il risarcimento dei danni nella misura complessiva di € 36,000,00 o comunque in quella a determinarsi tramite CTU a nominarsi. Il tutto con vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio, sia di primo che di secondo grado, da attribuirsi al sottoscritto Avv. Gennaro Iasevoli, quale antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 1960/2022 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
9.6.2022, , esponendo di essere l'unica proprietaria del bene oggetto di causa (deducendo di CP_1 essere subentrata anche nei diritti di proprietà di e , deceduta in data 10.10.2018 CP_2 Parte_1
e, quindi, degli eredi di quest'ultima, e in virtù di atto notarile del 27.11.2019), Controparte_4 Controparte_5 contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione così come formulata perché manifestatamente infondata oltre che pretestuosa per tutti i motivi indicati in atti e comunque non documentata;
Sempre in via preliminare - dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc l'appello proposto dalla sig.ra dalla sig.ra (C.F. ) avverso Parte_1 C.F._1 la sentenza n. 560/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, per le motivazioni gradatamente indicate in atti, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
- dichiarare inammissibile ex art. 342 cpc l'appello proposto dalla sig.ra dalla sig.ra (C.F. ) Parte_1 C.F._1 avverso la sentenza n. 560/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, per le motivazioni gradatamente indicate in atti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
- in via principale e nel merito nella denegata ipotesi in cui si ritenesse ammissibile l'appello, rigettare comunque lo stesso, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale con integrale conferma della sentenza n. 560/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, per le motivazioni gradatamente espresse nel merito;
- In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA da attribuirsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Sono rimasti contumaci gli altri appellati.
Con ordinanza del 29.6.2022 è stata rigettata l'istanza, formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. (con condanna della stessa al pagamento della pena pecuniaria di euro 300,00, ai sensi dell'ultimo Parte_1 comma di tale articolo) volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ed è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 7.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 21.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
17.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 13.6.2025 sia dalla difesa di che dalla difesa di ), la CP_1 Parte_1 causa è stata trattenuta in decisione il 18.6.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti pagina 6 di 15 costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla difesa dell'appellata costituita, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare, con sufficiente chiarezza, i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello (invocata dalla difesa dell'unica appellata costituita) ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa. pagina 7 di 15 Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ancora in via preliminare la Corte rileva che l'appellante ha convenuto in giudizio, in appello, anche
[...]
(nata l'[...]), sebbene quest'ultima fosse deceduta nel corso del giudizio di primo grado (il Pt_1
10.10.2018) e nonostante che, nel corso di tale grado di giudizio (come rilevabile dal relativo fascicolo telematico di ufficio), in conseguenza di ciò, si fossero costituiti (il 15.1.2019), per il tramite dello stesso avvocato (avv. Controparte_ Filomena Alaia), gli eredi ( e ). Controparte_4
Tale notifica a persona già deceduta avrebbe dovuto condurre, quindi, ad avviso della Corte, alla declaratoria di nullità dell'atto di appello nei confronti dell'appellata deceduta, (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., Parte_1
24/11/2021, n. 36457; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 15/09/2021, n. 24878; Sez. II, Ord., 15/06/2020, n.
11466; Sez. II, Ord., 20/11/2018, n. 29900; Sez. II, 14/03/2016, n. 4935; Sez. II, 19/11/2010, n. 23522; Sez. VI - 2,
Ord., 12/07/2013, n. 17298) - senza che potesse assumere rilievo la circostanza che, nell'intestazione della sentenza impugnata, continuasse a figurare, per mero errore materiale, l'indicazione della parte defunta (cfr. Cass. civ., Sez. V, 17/09/2014, n. 19560) - se non fosse, tuttavia, intervenuta la costituzione, con effetto sanante, di
. CP_1
Quest'ultima, infatti, ha dedotto, si ribadisce, di essere l'unica proprietaria del bene oggetto di causa, esponendo di essere subentrata anche nei diritti di proprietà di e , deceduta in data CP_2 Parte_1
10.10.2018 e, quindi, degli eredi di quest'ultima, e in virtù di atto notarile del Controparte_4 Controparte_5
27.11.2019; in sostanza anche quale successore a titolo particolare, nel processo, dei detti eredi (cfr., sulla sanatoria di tale nullità, rilevabile d'ufficio, per effetto della costituzione in giudizio del successore della parte non più esistente che, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto, Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/05/2020, n.
10301; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 08/11/2017, n. 26473; Sez. III, 18/03/2014, n. 6202).
**** pagina 8 di 15 Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da (n. il 14.7.1949), la Corte Parte_1 ne rileva la parziale fondatezza (nello specifico, limitatamente al secondo motivo) per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Va precisato, al riguardo, che l'indennità per l'occupazione sine titulo (da parte della convenuta) dell'immobile di proprietà dei ricorrenti è stata comunque riconosciuta a questi ultimi dal primo giudice (sulla base delle risultanze della ctu espletata), anche se non ha pronunciato una specifica condanna al riguardo.
Ed infatti, come già detto, il Tribunale di Avellino, dopo avere riportato (e recepito) la quantificazione operata dal ctu sia con riferimento al valore indennitario (rivalutato) di occupazione del bene (tenendo conto del valore locativo del bene dal 1991 all'attualità) – oggetto della domanda dei ricorrenti- che quello (sempre rivalutato) del valore di accrescimento del suolo in questione (oggetto della domanda riconvenzionale della convenuta), dopo aver rilevato che tale quantificazione avesse sostanzialmente dimostrato un azzeramento delle rispettive pretese, ha confermato le valutazioni del consulente di ufficio rigettando, per tale esclusiva ragione, tali domande.
Così facendo, ha, dunque, evidentemente, operato la c.d. compensazione impropria, procedendo all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite (nel caso di specie azzerandole, si ribadisce;
cfr., su tale compensazione, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/10/2021, n. 28568; cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ord., 16/04/2025, n. 10066; Sez. lavoro, 09/02/2025, n. 3232).
Fatta questa necessaria precisazione (anche in relazione all'eccezione di inammissibilità sollevata, anche sul punto, dall'appellata costituita), la Corte rileva che, come si desume dalla comparsa di risposta depositata in primo grado (e ridepositata dall'appellante in appello), la convenuta (nata il [...]) aveva contestato Parte_1
l'avversa domanda di pagamento dell'indennità di occupazione sostenendo che non fosse dovuta, attesa la sua buona fede nell'occupazione dell'immobile in questione e il suo conseguente diritto di ritenzione, ma non anche
(specificamente) in relazione al pregiudizio patito dai ricorrenti/comproprietari in conseguenza di tale occupazione sine titulo (attesa la nullità del titolo di proprietà in suo favore, ossia dell'atto di donazione del 17.5.1991, sancita definitivamente dalla sentenza n. 699/2016 emessa da questa Corte, passata in giudicato, ridepositata in questo grado dall'appellata).
Ragion per cui l'indennità di occupazione (in realtà si tratta, come meglio specificato nel prosieguo della motivazione, di un risarcimento del danno) è stata correttamente riconosciuta dal Tribunale di Avellino in favore dei ricorrenti (con riferimento all'an debeatur) – e liquidata equitativamente mediante il riferimento al c.d. valore locativo, sulla base delle risultanze della ctu - posto che la mancanza, per così tanti anni (dal 1991), della disponibilità del proprio immobile, non può che avere presuntivamente comportato (in assenza di contestazione specifica della convenuta) un pregiudizio per gli stessi, derivante quantomeno dalla mancanza di godimento c.d.
pagina 9 di 15 diretto del bene (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/05/2025,
n. 12879).
Ed invero, posto che il danno sussiste per la violazione in sé del diritto di godere, il risarcimento spetta al proprietario a prescindere che si denunci il mancato esercizio della facoltà di godere in modo diretto o in modo indiretto.
In altri termini, il godimento ha un valore economico ed esso, nell'ambito di una valutazione del danno, può essere il medesimo, si ribadisce, sia in caso di godimento diretto che indiretto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
22/01/2024, n. 2189).
A ciò va aggiunto che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (come ha fatto, nel caso di specie, il Tribunale di Avellino;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n.
33645 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/08/2025, n. 24053; Sez. III, Ord., 23/04/2025, n. 10740; Sez. II,
13/03/2024, n. 6697; Sez. II, Ord., 18/07/2024, n. 19849).
Non è superfluo precisare, poi, che non costituiva un motivo ostativo al risarcimento del danno spettante ai ricorrenti (per l'occupazione sine titulo del detto immobile) l'atto di donazione (del 1991) in favore della convenuta/appellante, essendo tale titolo contrattuale venuto meno, con effetto retroattivo, per effetto della nullità dichiarata da questa Corte, si ribadisce, con la sentenza n. 699/2016 summenzionata.
Ed invero, la pronuncia di nullità di un negozio ha portata ed efficacia retroattiva con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine e con conseguente definitivo venir meno della modifica della situazione giuridica preesistente (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13/04/2005, n. 7651; cfr., ad esempio, quanto al risarcimento del danno derivato dall'occupazione "sine titulo" di un bene immobile, oggetto di un contratto preliminare di compravendita dichiarato nullo, Cass. civ., Sez. II, 08/10/2019, n. 25140; Sez. II, 07/06/2001, n.
7692).
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Risultano poi, infondati, il terzo e il quarto motivo di gravame, da esaminare necessariamente prima del secondo per ragioni di carattere logico e giuridico.
In particolare la Corte rileva, innanzitutto, l'infondatezza dell'assunto dell'appellante (oggetto del terzo motivo) secondo cui l'indennità di occupazione avrebbe natura di debito di valuta (anziché di valore), con la conseguenza che il giudice avrebbe illegittimamente riconosciuto alla controparte, automaticamente, la rivalutazione monetaria sulla detta indennità di occupazione, come determinata dal ctu.
pagina 10 di 15 L'occupazione sine titulo per assenza di contratto oppure, come nel caso di specie, per contratto nullo, rappresenta, invece, una fattispecie di illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 27/07/2024, n. 21071).
Ragion per cui l'indennità di occupazione dovuta per la detenzione sine titulo di un bene non è propriamente un frutto civile del bene goduto da chi lo abbia detenuto, bensì un risarcimento spettante al proprietario a cagione della privazione della facoltà di godimento e di disposizione per il periodo di occupazione (cfr. Cass. civ., Sez. III,
12/05/2025, n. 12627).
Posto, allora, che l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno derivato dall'occupazione "sine titulo" di un bene immobile è una obbligazione c.d. di valore, sulla somma riconosciuta possono calcolarsi sia la svalutazione
(come ha fatto il primo giudice), sia gli interessi, avendo la prima la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/06/2001,
n. 7692; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 08/10/2019, n. 25140 cit.).
Quanto, poi, alle doglianze oggetto del quarto motivo di gravame, la Corte rileva, innanzitutto, che il primo giudice ha quantificato correttamente l'importo dell'indennità per l'aumento del valore del suolo spettante alla convenuta (indipendentemente dalla validità del titolo, ai sensi dell'art. 1150 cod. civ. e dell'art. 936 dello stesso codice, espressamente richiamato nel 4° comma del precedente articolo;
cfr., a tal proposito, Cass. civ., Sez. II,
28/01/1997, n. 845), facendo riferimento alla prima stima operata, in modo immune da vizi logici e giuridici, dal ctu
(pari ad euro 143.714,42), indicandone i criteri (ossia tenendo conto del costo di costruzione del fabbricato all'epoca della donazione, e determinandolo attraverso il costo di intervento, stabilito dal Ministero dei Lavori
Pubblici, per la determinazione del contributo di cui alla Legge 219/81 riferito all'anno 1991) anziché a quella operata solo in via alternativa in seguito alle osservazioni della convenuta (cfr. la consulenza tecnica espletata dall'arch. , depositata il 22.3.2022 ed esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo Persona_2 grado).
Ragion per cui non risulta necessaria la nomina di un nuovo ctu, chiesta dall'appellante.
Correttamente, poi, il primo giudice non ha esaminato espressamente, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ulteriore domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma corrispondente al valore della porzione di suolo, facente parte della p.lla 265 (di sua proprietà) che, ad avviso della stessa (n. nel 1979) sarebbe parzialmente occupata dal fabbricato oggetto di rilascio. Parte_1
Riguardando, infatti, tale profilo, l'estensione del fondo su cui è sorto il fabbricato in questione e, quindi, se tale fabbricato fosse stato realizzato, pur se in minima parte, anche sul proprio terreno, anziché solo su quello dei ricorrenti - come invece accertato, con efficacia di giudicato, dalla sentenza n. 699/2016 di questa Corte - si trattava, evidentemente, di una questione (in fatto e in diritto) che la convenuta appellata avrebbe potuto e dovuto pagina 11 di 15 eccepire nel giudizio in cui si è formato il titolo (ossia la detta sentenza) poi divenuto definitivo e, dunque, come tale, intangibile.
Ed invero, secondo il principio richiamato anche dal primo giudice (citando Cass. civ., Sez. II, 04/03/2020, n.
6091), il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, non potendo spiegare i suoi effetti solo in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima (ma non è il caso di specie) che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
Ord., 11/01/2024, n. 1259).
In altri termini, l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", e fermo restando il requisito dell'identità delle persone (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/11/2022, n. 33021).
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Risulta, invece, fondato, come detto, il secondo motivo di gravame, concernente l'eccezione di prescrizione (in parte) estintiva del credito risarcitorio vantato dai ricorrenti per l'occupazione sine titulo del fabbricato in questione da parte della convenuta.
Va detto, invero, al riguardo, che il giudice di prime cure non si è, effettivamente, erroneamente pronunciato su tale eccezione, sollevata dalla convenuta con la comparsa di risposta depositata il 9.11.2017 (dunque tempestivamente, ossia nel rispetto del termine perentorio, ex art. 702-bis, III e IV co., c.p.c., all'epoca vigente, di non oltre dieci giorni prima dell'udienza del 22.11.2017 fissata con decreto del 26.4.2017, come si evince dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
Ha errato, in particolare, il Tribunale di Avellino, nel riconoscere tale indennità con decorrenza dal 1991 (ossia dalla data del suddetto atto di donazione) anziché – dovendo tener conto dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta – considerando prescritto il relativo credito, fatta eccezione per gli ultimi cinque anni anteriori all'1.6.2017, ossia anteriori alla data di notifica della domanda giudiziale, quale primo atto interruttivo della prescrizione, ex art. 2943 c.c. e, logicamente, ai sensi dell'art. 2945 c.c., per quelli successivi all'introduzione del giudizio (calcolati dal primo giudice sino al 2021), non essendo il bene stato rilasciato nelle more del primo grado (tenuto conto che, in caso di proposizione della domanda nelle forme del procedimento sommario di cognizione, l'effetto interruttivo della prescrizione non può essere ricollegato al mero deposito del pagina 12 di 15 ricorso nella cancelleria ma si produce solo nel momento in cui l'atto introduttivo del giudizio, con la notificazione, perviene a conoscenza del destinatario;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/06/2025, n. 16300).
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
In caso di illecito permanente, come la detenzione abusiva di un fondo di altrui proprietà, in cui il comportamento lesivo non si esaurisce "uno actu", ma perdura nel tempo fino a quando l'immobile viene rimesso nella disponibilità del proprietario, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno, rinnovandosi di momento in momento, onde la prescrizione di quel diritto ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno già verificatosi.
Ne consegue l'applicabilità della prescrizione ex art. 2947 cod. civ. per i danni maturati prima del quinquennio anteriore al primo atto interruttivo.
Ed infatti, in tema di illecito a carattere permanente, per cui i danni si determinano momento per momento,
l'azione risarcitoria può essere fatta valere in ogni istante, con l'effetto che il termine di prescrizione del relativo diritto decorre "de die in diem", a mano a mano che i danni stessi si verificano (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/07/2011,
n. 16777 e i richiami giurisprudenziali ivi operati. Cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/09/2021, n. 26592; Sez. II,
10/04/2019, n. 10056; Sez. II, Ord., 08/03/2019, n. 6804; Sez. II, 08/10/2019, n. 25140).
Calcolando, dunque, a ritroso, cioè dall'1.6.2017 sino al quinquennio precedente, nonché (per il periodo successivo all'introduzione del giudizio) sino a tutto il 2021 – come eccepito dall'appellante - l'indennità per l'occupazione sine titulo, da parte della convenuta, dell'immobile in questione, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere ai ricorrenti – sempre tenendo conto della quantificazione del ctu (e della tabella di cui a pagina 5 del relativo elaborato peritale)- il minore importo (rivalutato) di €. 50.240,75 anzichè quello (rivalutato) di euro
146.443,08 (che, invece, si ribadisce, si riferiva all'intero periodo di occupazione, con decorrenza, quindi, dal
1991).
Ragion per cui, sottraendo (sempre in base alla c.d. compensazione impropria operata dal primo giudice)
l'importo di euro 50.240,75 dal credito (pari ad euro 143.714,42) spettante alla convenuta/appellante per il miglioramento del fondo dei ricorrenti – credito non oggetto di impugnazione incidentale da parte dell'appellata (e, quindi, da considerarsi ormai coperto da giudicato interno, ai sensi dell'art. 329 c.p.c.) – il Tribunale di Avellino avrebbe dovuto condannare la parte ricorrente alla differenza, pari ad euro 93.473,67.
Ed è in questi termini che va riformata la sentenza impugnata.
Non appare superfluo precisare che quanto detto sino ad ora sulla prescrizione estintiva quinquennale, ai sensi dell'art. 2947 c.c., del credito risarcitorio vantato dai ricorrenti, non è scalfito dal riferimento, operato dalla convenuta nell'eccepire, in primo grado, la prescrizione (sempre) quinquennale di tale credito, alla diversa norma di cui all'art. 2948 c.c., spettando a questa Corte la qualificazione della eccepita prescrizione (estintiva) in base alle ipotesi previste dalla legge. pagina 13 di 15 Ed infatti, la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poichè si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio iura novit curia
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/12/2023, n. 34464; Sez. III, 05/07/2017, n. 16486).
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Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va detto che l'accoglimento (parziale) del gravame proposto da (n. nel 1949) e la conseguente riforma (parziale) della sentenza impugnata comportano, in base Parte_2 all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023,
n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del
29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite e, quindi, alla soccombenza reciproca, ex art. 92 c.p.c. delle parti in relazione alle domande rispettivamente proposte (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061), risulta giustificata la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
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Va da ultimo precisato che, ad avviso di questa Corte, nonostante la riforma (parziale) della sentenza impugnata, non possa essere disposta la revoca dell'ordinanza del 29.6.2022 con cui è stata irrogata - nel rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante- la sanzione pecuniaria di euro 300,00 a carico di quest'ultima, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 283 c.p.c.
Tale sanzione, infatti, era stata irrogata in relazione alla manifesta infondatezza dell'istanza quanto al periculum in mora e non (anche) con riferimento al fumus boni iuris (ossia alla probabile fondatezza del gravame),
Risulta condivisibile, invero, la tesi, espressa da una parte della dottrina (non citabile per il divieto di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.) in merito all'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 283 c.p.c. - con riferimento specifico alla previsione della revocabilità, con la sentenza che definisce il giudizio, dell'ordinanza che irroga la detta sanzione pecuniaria – secondo cui la revoca della sanzione a causa del successivo accoglimento dell'appello non possa essere disposta anche nelle ipotesi in cui la pena pecuniaria sia stata irrogata a causa dell'inammissibilità dell'istanza di sospensiva o della sua manifesta infondatezza per assoluto difetto (come nel caso di specie) del periculum in mora, dovendosi escludere un'assoluta automaticità tra l'accoglimento dell'appello e la revoca della sanzione, e dovendo, anzi, la Corte, confermare la sanzione nelle ipotesi in cui, nonostante la riforma della sentenza di primo grado, la medesima sia stata irrogata per ragioni estranee al fumus boni iuris.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al pagina 14 di 15 n. 1960/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da (nata il [...]) avverso la sentenza n. Parte_1
590/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 4.4.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna (sia in proprio che quale successore, a titolo particolare, di CP_1
e degli eredi di , nata l'[...] e deceduta il 10.10.2018) al pagamento, in favore CP_2 Parte_1 di (nata il [...]), di euro 93.473,67. Parte_1
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 9.10.2025
Il Presidente
US De UL
Il Consigliere est.
US AV NF
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
US DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
US AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
1960 dell'anno 2022, vertente tra
, nata il [...] (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Parte_1 C.F._1
Iasevoli.
- APPELLANTE -
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Alaia. CP_1 C.F._2
- APPELLATA – nonché
(cf.: ) e , nata l'[...] (c.f.: CP_2 C.F._3 Parte_1
), C.F._4
- APPELLATI– contumaci-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 590/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 4.4.2022, in tema di rilascio di immobile;
indennità di occupazione sine titulo;
rimborso per miglioramenti apportati al bene posseduto”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il pagina 1 di 15 13.6.2025 sia dalla difesa dell'appellata costituita ) che dalla difesa dell'appellante ( CP_1 [...]
). Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato, a mezzo pec, il 3.5.2022, (nata il [...]) ha convenuto in Parte_1 giudizio, dinanzi a questa Corte, , e (nata l'[...]), proponendo CP_1 CP_2 Parte_1 appello avverso la sentenza n. 590/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 4.4.2022.
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
In primo grado , e (nata l'[...]) – quali (com)proprietari del CP_1 CP_2 Parte_1 fabbricato sito in Domicella (AV), in via Armando Diaz, n. 81, riportato in catasto alla partita 461, foglio 6, p.lla 599
- avevano chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., al Tribunale di Avellino, che
[...]
(nata il [...]) fosse condannata all'immediato rilascio, in loro favore, del detto fabbricato, e che fosse Pt_1 condannata a corrispondere tutte le somme maturate a titolo di indennità di occupazione dall'atto di donazione del
17.5.1991 fino alla effettiva consegna di tale immobile, somme quantificate in complessivi €.104.355,31 a tutto il
2016, oltre che alle indennità successive maturande, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Ciò in virtù della sentenza n. 699/2016 di questa Corte di Appello (passata in giudicato) che (in riforma della sentenza n. 347/05 emessa dal Tribunale di Avellino) aveva dichiarato la nullità della detta donazione con la quale aveva donato il suddetto fabbricato sito in Domicella (AV), in via Armando Diaz, n. 81 (in catasto CP_3 alla partita 461, foglio 6, p.lla 599) alla figlia (la convenuta) pur senza averne titolo. Pt_1
Si era costituita (nata il [...]), chiedendo, innanzitutto, il mutamento del rito (da sommario Parte_1 di cognizione a ordinario) e contestando la fondatezza delle avverse domande (opponendosi al rilascio del fabbricato sino alla ricezione del pagamento di quanto a lei dovuto, e alla condanna alla indennità di occupazione richiesta dalla controparte, eccependo la sua buona fede nel possesso sia del fabbricato che del terreno su cui insisteva), chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di (quale erede di ) alla CP_1 Persona_1 restituzione di £ 500.000 e al risarcimento per inadempimento degli obblighi nascenti dalla detta scrittura del 1984.
Sempre in via riconvenzionale aveva chiesto la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, in primo luogo, dell'importo di euro 239.230,00 (corrispondente all'importo delle opere da lei eseguite per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'immobile in questione, nonché per le murature di contenimento ed il riempimento con notevole quantità di terreno), o di altro importo da determinarsi attraverso una ctu, oltre interessi e rivalutazione monetaria e, in secondo luogo, della somma corrispondente al doppio del valore della porzione di suolo facente parte della particella n. 265 (di sua proprietà) in parte occupata dal fabbricato per cui è causa, oltre che il risarcimento dei danni, nella misura di euro 36.000,00 (o in altra misura da determinarsi tramite ctu), il tutto con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi ai propri difensori antistatari.
pagina 2 di 15 Il 15.1.2019 si erano costituiti e , quali eredi di (n.
8.7.1944 e Controparte_4 Controparte_5 Parte_1 deceduta il 10.10.2018)
Il Tribunale di Avellino, disposto il mutamento del rito (da sommario di cognizione ad ordinario ed istruita la causa mediante una ctu), con la sentenza n.590/2022, in accoglimento della domanda di rilascio formulata dai ricorrenti, ha ordinato alla convenuta (inizialmente, per mero errore materiale, erano stati Parte_1 condannati gli “eredi convenuta sig. ”, poi la sentenza è stata corretta con decreto del 31.5.2022) Parte_1
l'immediata restituzione del fabbricato sito in Domicella (AV), in via Armando Diaz n. 81, cat. Fl. 6 p.lla 599, rigettando ogni altra domanda e compensando le spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure ha deciso la controversia nei detti termini ritenendo: a) che coprendo, il giudicato (di cui alla sentenza n. 699/2016 di questa Corte di Appello), il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto (e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituissero precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia), fossero inammissibili tutte le questioni sollevate dalla convenuta relativamente alla validità e applicabilità della scrittura privata del 19.12.1984, nonché alla restituzione di £ 500.000 e all'usucapione; b) che, sulla scorta della detta sentenza n.699/2016, dovesse essere disposta l'immediata restituzione del fabbricato (occupato senza titolo dalla convenuta in conseguenza della declaratoria della nullità della donazione disposta in suo favore); c) che, in ordine alla domanda formulata dai ricorrenti concernente l'indennità di occupazione e a quella, proposta in via riconvenzionale dalla convenuta, avente ad oggetto il valore di ristrutturazione del fabbricato, essendovi stato il riconoscimento (da parte della convenuta) della proprietà del fondo (in capo ai ricorrenti) di cui alla particella 263 e che, in base al disposto di cui all'art. 934
c.c., “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938…”, la convenuta non avesse dedotto di avere costruito il fabbricato (esistente, peraltro, come stabilito nella detta sentenza di questa Corte, da lunga data), ma che avesse richiesto una somma corrispondente alle opere eseguite sia per la ristrutturazione che per ampliamento del fabbricato, modificato ed ampliato con interventi effettuati in epoche diverse, il ctu nominato: 1) avesse individuato il valore indennitario di occupazione (tenendo conto del valore locativo del bene dal 1991 all'attualità) nella misura di € 119.754,26 e, con rivalutazione, in € 146.443,00; 2) considerato che il fabbricato sviluppa una superficie lorda di mq 78,00 al piano terra, una superficie lorda di mq 90,00 al piano primo seminterrato ed una superficie di mq 8,00 al secondo piano seminterrato, per una superficie complessiva lorda di mq 176,00, il valore di accrescimento fosse pari ad €/mq 434,34 x mq 176,00= € 76.443,84 e, attualizzato dall'anno 1991 fino a tutto il 2021, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, fosse pari ad €. 143.714,42; d) che l'elaborato peritale avesse sostanzialmente dimostrato, quindi, un azzeramento delle rispettive pretese e che non avesse senso disquisire in ordine alla utilizzazione di un criterio anziché un altro, posto che, anche a voler pagina 3 di 15 utilizzare il valore del maggior accrescimento del fondo, il risultato sarebbe variato di poco, così che, operando una valutazione necessariamente equitativa -data l'impossibilità di poter conteggiare in maniera analitica le opere svolte e data anche la estrema opinabilità e variabilità dei criteri di utilizzazione di valutazioni di tal sorta- fosse da confermare il giudizio (del ctu) di sostanziale azzeramento delle reciproche pretese;
e) che le spese di lite potessero essere compensate in ragione delle reciproche soccombenze.
[...]
(n. il 14.7.1949) ha censurato la sentenza n.590/2022 sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo ha sostenuto che il Tribunale di Avellino avesse errato nel riconoscere automaticamente, in favore dei ricorrenti, l'indennità di occupazione richiesta, come se si fosse trattato di un semplice rapporto locativo (ossia senza tener conto che nel caso di specie non trovasse assolutamente applicazione l'art. 1591 c.c. riferibile, per l'appunto, all'ipotesi di ritardato rilascio da parte del conduttore, a seguito di risoluzione del contratto di locazione e non pure all'occupazione, senza un titolo legittimante, come nel caso in questione) e senza considerare che, in caso di occupazione senza titolo, il danno subìto dal proprietario non possa ritenersi “in re ipsa”, dovendo essere dimostrata una effettiva lesione del proprio patrimonio, per non aver potuto - ad esempio – locare a terzi o utilizzare il bene, o per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente.
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Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato comunque il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, da parte del Tribunale di Avellino, dell'indennità di occupazione, a decorrere dal 1991, senza tener conto della eccezione di prescrizione estintiva quinquennale da essa convenuta sollevata.
In particolare, secondo l'appellante, avendo i ricorrenti chiesto tale indennità, per la prima volta, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato il 1.6.2017, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la suddetta indennità (qualora fosse stata ritenuta provata e, quindi, effettivamente dovuta) calcolandola a decorrere dal momento in cui ne era stata fatta formale richiesta (cioè dalla notifica del ricorso avvenuta il 1.6.2017, quindi essendo pari ad €
23.714,62, fino a tutto il 2021, salvo errori) o/e in subordine dalla data da calcolarsi – a ritroso – in base all'eccepita prescrizione (cioè dall'1.6.2017, quindi pari ad € 50.240,75, a tutto il 2021, salvo errori); in ogni caso non a decorrere dal 1991.
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Con il terzo motivo ha sostenuto che il primo giudice avesse illegittimamente riconosciuto alla Parte_1 controparte la rivalutazione monetaria sulla indennità di occupazione, come determinata dal CTU, pur non trattandosi di un debito di valore.
Avendo, invece, l'indennità di occupazione, secondo l'appellante, natura di debito di valuta, non sarebbe stata soggetta (a differenza dell'obbligazione risarcitoria) a rivalutazione monetaria automatica, con la conseguenza che tale indennità, sempre ove effettivamente dovuta per tutto il periodo (1991-2021), come calcolata dal ctu e pagina 4 di 15 condivisa dal detto giudice, sarebbe stata pari ad €. 119.754,26 anzichè ad €. 146.443,08 (come, invece, riportato in sentenza).
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Con il quarto motivo ha innanzitutto criticato la quantificazione del valore dei miglioramenti Parte_1 apportati al fondo in questione, operata dal giudice di prime cure sulla base della stima effettuata dal ctu nella sua
“bozza” di perizia.
Secondo l'appellante tale quantificazione non avrebbe rispecchiato né l'effettivo e reale compendio di spese sostenute (sia da lei che dal suo dante causa) nella realizzazione del fabbricato per cui è causa, né le effettive addizioni ed i miglioramenti, come apportati al fondo.
Ad avviso di “l'aumento di valore conseguito dalla cosa” sarebbe dovuto essere corrispondente, Parte_1 ai sensi dell'art. 1150 c.c., a quello che il ctu aveva chiamato “valore di accrescimento del fondo”, pari - secondo la sua stessa stima - ad €.161.160,41 (€.189.600,48 – 28.440,07 pari al 15%) e non ad € 120.221,00, come erratamente riportato nella sua relazione tecnica, importo al quale aggiungere tutte le opere omesse dal consulente e consistenti nelle spese per la realizzazione delle murature di contenimento e per il riempimento del giardino con terreno, nonché per le opere di rafforzamento delle fondazioni (ritenute necessarie, trattandosi di zona altamente sismica) con pali di profondità in c.a., collegati ad una trave pure di c.a. di circa 70 cm di altezza e
60 cm di larghezza che circonda tutto il perimetro della villetta.
Deducendo che, all'epoca in cui furono iniziate tali opere di ristrutturazione e di ampliamento, in applicazione della legge 219/81, il valore del fondo sarebbe stato pari, quindi, secondo l'appellante, ad € 131.954,80 (= mq
182,50 x € mq 723,04) e, con l'aggiunta della rivalutazione monetaria, ad € 248.075.02; ragion per cui, detraendo il 15% per il valore del suolo, l'“accrescimento del fondo” sarebbe stato pari ad € 210,863.77.
Quanto alla ulteriore domanda da lei formulata in via riconvenzionale in primo grado, volta ad ottenere la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma corrispondente al valore della porzione di suolo, facente parte della p.lla 265 (tuttora di sua esclusiva proprietà) ed occupata dal fabbricato oggetto di rilascio, nonché al relativi risarcimento dei danni (il tutto quantificato nella somma di € 36.000,00 o, comunque, in quella minore o maggiore a precisarsi e determinarsi da parte del CTU), l'appellante ha lamentato che il Tribunale di Avellino non l'avesse, erroneamente, presa in considerazione, nonostante le richieste ritualmente fatte anche in corso di causa per estendere le indagini peritali anche su tale questione.
Sul punto ha evidenziato che sebbene, con la sentenza n.699/2016, questa Corte di appello Parte_1 avesse ritenuto che la p.lla 269 appartenesse agli appellati, non fosse stato tuttavia stabilito se il fabbricato in oggetto insistesse tutto sulla particella predetta, oppure se invadesse - anche se di poco - la p.lla 265, a lei appartenente in via esclusiva.
pagina 5 di 15 E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello come sopra proposto - previa sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata -1- accertare e dichiarare che l'indennità di occupazione, come richiesta da controparte, non è dovuta, per assoluta mancanza di prova. In via del tutto subordinata e qualora questa Ecc.ma Corte - contrariamente ai sopra indicati e richiamati principi nomofilattici - dovesse ritenere, invece, tale indennità dovuta, dichiarare che la stessa dovrà decorrere dal momento in cui ne è stata fatta rituale richiesta, con la notifica del ricorso ex art.702 bis cpc e cioè dal
1.06.2017; - in via gradata, per l'operare dell'eccepita prescrizione, dichiararne la decorrenza dal 1.06.2007. Dichiarare, in ogni caso, che su tale indennità non va calcolata la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore;
2 - condannare gli appellati in solido, al pagamento in favore di essa appellante: - A) dell'importo di €.239.230,00, corrispondente alle opere effettivamente eseguite (miglioramenti di cui all'art. 1150 cc), come più volte precisate in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria o comunque di quella somma a determinarsi tramite CTU a nominarsi;
- B) della somma corrispondente al valore della porzione di suolo facente parte della p.lla 265, occupata dal fabbricato de quo, oltre il risarcimento dei danni nella misura complessiva di € 36,000,00 o comunque in quella a determinarsi tramite CTU a nominarsi. Il tutto con vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio, sia di primo che di secondo grado, da attribuirsi al sottoscritto Avv. Gennaro Iasevoli, quale antistatario.”.
Iscritta la causa al n. 1960/2022 del Ruolo generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
9.6.2022, , esponendo di essere l'unica proprietaria del bene oggetto di causa (deducendo di CP_1 essere subentrata anche nei diritti di proprietà di e , deceduta in data 10.10.2018 CP_2 Parte_1
e, quindi, degli eredi di quest'ultima, e in virtù di atto notarile del 27.11.2019), Controparte_4 Controparte_5 contestando l'ammissibilità, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione così come formulata perché manifestatamente infondata oltre che pretestuosa per tutti i motivi indicati in atti e comunque non documentata;
Sempre in via preliminare - dichiarare inammissibile ex art. 348 bis cpc l'appello proposto dalla sig.ra dalla sig.ra (C.F. ) avverso Parte_1 C.F._1 la sentenza n. 560/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, per le motivazioni gradatamente indicate in atti, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
- dichiarare inammissibile ex art. 342 cpc l'appello proposto dalla sig.ra dalla sig.ra (C.F. ) Parte_1 C.F._1 avverso la sentenza n. 560/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, per le motivazioni gradatamente indicate in atti e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
- in via principale e nel merito nella denegata ipotesi in cui si ritenesse ammissibile l'appello, rigettare comunque lo stesso, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale con integrale conferma della sentenza n. 560/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, per le motivazioni gradatamente espresse nel merito;
- In ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA da attribuirsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Sono rimasti contumaci gli altri appellati.
Con ordinanza del 29.6.2022 è stata rigettata l'istanza, formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. (con condanna della stessa al pagamento della pena pecuniaria di euro 300,00, ai sensi dell'ultimo Parte_1 comma di tale articolo) volta ad ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, ed è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 7.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 21.5.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
17.6.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 13.6.2025 sia dalla difesa di che dalla difesa di ), la CP_1 Parte_1 causa è stata trattenuta in decisione il 18.6.2025 (con ordinanza comunicata ritualmente dalla cancelleria alle parti pagina 6 di 15 costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla difesa dell'appellata costituita, di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare, con sufficiente chiarezza, i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello (invocata dalla difesa dell'unica appellata costituita) ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa. pagina 7 di 15 Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
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Ancora in via preliminare la Corte rileva che l'appellante ha convenuto in giudizio, in appello, anche
[...]
(nata l'[...]), sebbene quest'ultima fosse deceduta nel corso del giudizio di primo grado (il Pt_1
10.10.2018) e nonostante che, nel corso di tale grado di giudizio (come rilevabile dal relativo fascicolo telematico di ufficio), in conseguenza di ciò, si fossero costituiti (il 15.1.2019), per il tramite dello stesso avvocato (avv. Controparte_ Filomena Alaia), gli eredi ( e ). Controparte_4
Tale notifica a persona già deceduta avrebbe dovuto condurre, quindi, ad avviso della Corte, alla declaratoria di nullità dell'atto di appello nei confronti dell'appellata deceduta, (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., Parte_1
24/11/2021, n. 36457; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 15/09/2021, n. 24878; Sez. II, Ord., 15/06/2020, n.
11466; Sez. II, Ord., 20/11/2018, n. 29900; Sez. II, 14/03/2016, n. 4935; Sez. II, 19/11/2010, n. 23522; Sez. VI - 2,
Ord., 12/07/2013, n. 17298) - senza che potesse assumere rilievo la circostanza che, nell'intestazione della sentenza impugnata, continuasse a figurare, per mero errore materiale, l'indicazione della parte defunta (cfr. Cass. civ., Sez. V, 17/09/2014, n. 19560) - se non fosse, tuttavia, intervenuta la costituzione, con effetto sanante, di
. CP_1
Quest'ultima, infatti, ha dedotto, si ribadisce, di essere l'unica proprietaria del bene oggetto di causa, esponendo di essere subentrata anche nei diritti di proprietà di e , deceduta in data CP_2 Parte_1
10.10.2018 e, quindi, degli eredi di quest'ultima, e in virtù di atto notarile del Controparte_4 Controparte_5
27.11.2019; in sostanza anche quale successore a titolo particolare, nel processo, dei detti eredi (cfr., sulla sanatoria di tale nullità, rilevabile d'ufficio, per effetto della costituzione in giudizio del successore della parte non più esistente che, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto, Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/05/2020, n.
10301; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, 08/11/2017, n. 26473; Sez. III, 18/03/2014, n. 6202).
**** pagina 8 di 15 Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da (n. il 14.7.1949), la Corte Parte_1 ne rileva la parziale fondatezza (nello specifico, limitatamente al secondo motivo) per le ragioni di seguito esposte.
****
Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
Va precisato, al riguardo, che l'indennità per l'occupazione sine titulo (da parte della convenuta) dell'immobile di proprietà dei ricorrenti è stata comunque riconosciuta a questi ultimi dal primo giudice (sulla base delle risultanze della ctu espletata), anche se non ha pronunciato una specifica condanna al riguardo.
Ed infatti, come già detto, il Tribunale di Avellino, dopo avere riportato (e recepito) la quantificazione operata dal ctu sia con riferimento al valore indennitario (rivalutato) di occupazione del bene (tenendo conto del valore locativo del bene dal 1991 all'attualità) – oggetto della domanda dei ricorrenti- che quello (sempre rivalutato) del valore di accrescimento del suolo in questione (oggetto della domanda riconvenzionale della convenuta), dopo aver rilevato che tale quantificazione avesse sostanzialmente dimostrato un azzeramento delle rispettive pretese, ha confermato le valutazioni del consulente di ufficio rigettando, per tale esclusiva ragione, tali domande.
Così facendo, ha, dunque, evidentemente, operato la c.d. compensazione impropria, procedendo all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite (nel caso di specie azzerandole, si ribadisce;
cfr., su tale compensazione, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/10/2021, n. 28568; cfr. anche Cass. civ., Sez. I,
Ord., 16/04/2025, n. 10066; Sez. lavoro, 09/02/2025, n. 3232).
Fatta questa necessaria precisazione (anche in relazione all'eccezione di inammissibilità sollevata, anche sul punto, dall'appellata costituita), la Corte rileva che, come si desume dalla comparsa di risposta depositata in primo grado (e ridepositata dall'appellante in appello), la convenuta (nata il [...]) aveva contestato Parte_1
l'avversa domanda di pagamento dell'indennità di occupazione sostenendo che non fosse dovuta, attesa la sua buona fede nell'occupazione dell'immobile in questione e il suo conseguente diritto di ritenzione, ma non anche
(specificamente) in relazione al pregiudizio patito dai ricorrenti/comproprietari in conseguenza di tale occupazione sine titulo (attesa la nullità del titolo di proprietà in suo favore, ossia dell'atto di donazione del 17.5.1991, sancita definitivamente dalla sentenza n. 699/2016 emessa da questa Corte, passata in giudicato, ridepositata in questo grado dall'appellata).
Ragion per cui l'indennità di occupazione (in realtà si tratta, come meglio specificato nel prosieguo della motivazione, di un risarcimento del danno) è stata correttamente riconosciuta dal Tribunale di Avellino in favore dei ricorrenti (con riferimento all'an debeatur) – e liquidata equitativamente mediante il riferimento al c.d. valore locativo, sulla base delle risultanze della ctu - posto che la mancanza, per così tanti anni (dal 1991), della disponibilità del proprio immobile, non può che avere presuntivamente comportato (in assenza di contestazione specifica della convenuta) un pregiudizio per gli stessi, derivante quantomeno dalla mancanza di godimento c.d.
pagina 9 di 15 diretto del bene (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 14/05/2025,
n. 12879).
Ed invero, posto che il danno sussiste per la violazione in sé del diritto di godere, il risarcimento spetta al proprietario a prescindere che si denunci il mancato esercizio della facoltà di godere in modo diretto o in modo indiretto.
In altri termini, il godimento ha un valore economico ed esso, nell'ambito di una valutazione del danno, può essere il medesimo, si ribadisce, sia in caso di godimento diretto che indiretto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
22/01/2024, n. 2189).
A ciò va aggiunto che, in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (come ha fatto, nel caso di specie, il Tribunale di Avellino;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2022, n.
33645 cit.; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 28/08/2025, n. 24053; Sez. III, Ord., 23/04/2025, n. 10740; Sez. II,
13/03/2024, n. 6697; Sez. II, Ord., 18/07/2024, n. 19849).
Non è superfluo precisare, poi, che non costituiva un motivo ostativo al risarcimento del danno spettante ai ricorrenti (per l'occupazione sine titulo del detto immobile) l'atto di donazione (del 1991) in favore della convenuta/appellante, essendo tale titolo contrattuale venuto meno, con effetto retroattivo, per effetto della nullità dichiarata da questa Corte, si ribadisce, con la sentenza n. 699/2016 summenzionata.
Ed invero, la pronuncia di nullità di un negozio ha portata ed efficacia retroattiva con caducazione dell'atto divenuto giuridicamente irrilevante fin dall'origine e con conseguente definitivo venir meno della modifica della situazione giuridica preesistente (cfr. Cass. civ., Sez. II, 13/04/2005, n. 7651; cfr., ad esempio, quanto al risarcimento del danno derivato dall'occupazione "sine titulo" di un bene immobile, oggetto di un contratto preliminare di compravendita dichiarato nullo, Cass. civ., Sez. II, 08/10/2019, n. 25140; Sez. II, 07/06/2001, n.
7692).
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Risultano poi, infondati, il terzo e il quarto motivo di gravame, da esaminare necessariamente prima del secondo per ragioni di carattere logico e giuridico.
In particolare la Corte rileva, innanzitutto, l'infondatezza dell'assunto dell'appellante (oggetto del terzo motivo) secondo cui l'indennità di occupazione avrebbe natura di debito di valuta (anziché di valore), con la conseguenza che il giudice avrebbe illegittimamente riconosciuto alla controparte, automaticamente, la rivalutazione monetaria sulla detta indennità di occupazione, come determinata dal ctu.
pagina 10 di 15 L'occupazione sine titulo per assenza di contratto oppure, come nel caso di specie, per contratto nullo, rappresenta, invece, una fattispecie di illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 27/07/2024, n. 21071).
Ragion per cui l'indennità di occupazione dovuta per la detenzione sine titulo di un bene non è propriamente un frutto civile del bene goduto da chi lo abbia detenuto, bensì un risarcimento spettante al proprietario a cagione della privazione della facoltà di godimento e di disposizione per il periodo di occupazione (cfr. Cass. civ., Sez. III,
12/05/2025, n. 12627).
Posto, allora, che l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno derivato dall'occupazione "sine titulo" di un bene immobile è una obbligazione c.d. di valore, sulla somma riconosciuta possono calcolarsi sia la svalutazione
(come ha fatto il primo giudice), sia gli interessi, avendo la prima la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/06/2001,
n. 7692; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 08/10/2019, n. 25140 cit.).
Quanto, poi, alle doglianze oggetto del quarto motivo di gravame, la Corte rileva, innanzitutto, che il primo giudice ha quantificato correttamente l'importo dell'indennità per l'aumento del valore del suolo spettante alla convenuta (indipendentemente dalla validità del titolo, ai sensi dell'art. 1150 cod. civ. e dell'art. 936 dello stesso codice, espressamente richiamato nel 4° comma del precedente articolo;
cfr., a tal proposito, Cass. civ., Sez. II,
28/01/1997, n. 845), facendo riferimento alla prima stima operata, in modo immune da vizi logici e giuridici, dal ctu
(pari ad euro 143.714,42), indicandone i criteri (ossia tenendo conto del costo di costruzione del fabbricato all'epoca della donazione, e determinandolo attraverso il costo di intervento, stabilito dal Ministero dei Lavori
Pubblici, per la determinazione del contributo di cui alla Legge 219/81 riferito all'anno 1991) anziché a quella operata solo in via alternativa in seguito alle osservazioni della convenuta (cfr. la consulenza tecnica espletata dall'arch. , depositata il 22.3.2022 ed esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo Persona_2 grado).
Ragion per cui non risulta necessaria la nomina di un nuovo ctu, chiesta dall'appellante.
Correttamente, poi, il primo giudice non ha esaminato espressamente, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ulteriore domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma corrispondente al valore della porzione di suolo, facente parte della p.lla 265 (di sua proprietà) che, ad avviso della stessa (n. nel 1979) sarebbe parzialmente occupata dal fabbricato oggetto di rilascio. Parte_1
Riguardando, infatti, tale profilo, l'estensione del fondo su cui è sorto il fabbricato in questione e, quindi, se tale fabbricato fosse stato realizzato, pur se in minima parte, anche sul proprio terreno, anziché solo su quello dei ricorrenti - come invece accertato, con efficacia di giudicato, dalla sentenza n. 699/2016 di questa Corte - si trattava, evidentemente, di una questione (in fatto e in diritto) che la convenuta appellata avrebbe potuto e dovuto pagina 11 di 15 eccepire nel giudizio in cui si è formato il titolo (ossia la detta sentenza) poi divenuto definitivo e, dunque, come tale, intangibile.
Ed invero, secondo il principio richiamato anche dal primo giudice (citando Cass. civ., Sez. II, 04/03/2020, n.
6091), il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, non potendo spiegare i suoi effetti solo in ordine alle questioni che non potevano essere proposte prima (ma non è il caso di specie) che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
Ord., 11/01/2024, n. 1259).
In altri termini, l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", e fermo restando il requisito dell'identità delle persone (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/11/2022, n. 33021).
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Risulta, invece, fondato, come detto, il secondo motivo di gravame, concernente l'eccezione di prescrizione (in parte) estintiva del credito risarcitorio vantato dai ricorrenti per l'occupazione sine titulo del fabbricato in questione da parte della convenuta.
Va detto, invero, al riguardo, che il giudice di prime cure non si è, effettivamente, erroneamente pronunciato su tale eccezione, sollevata dalla convenuta con la comparsa di risposta depositata il 9.11.2017 (dunque tempestivamente, ossia nel rispetto del termine perentorio, ex art. 702-bis, III e IV co., c.p.c., all'epoca vigente, di non oltre dieci giorni prima dell'udienza del 22.11.2017 fissata con decreto del 26.4.2017, come si evince dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
Ha errato, in particolare, il Tribunale di Avellino, nel riconoscere tale indennità con decorrenza dal 1991 (ossia dalla data del suddetto atto di donazione) anziché – dovendo tener conto dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta – considerando prescritto il relativo credito, fatta eccezione per gli ultimi cinque anni anteriori all'1.6.2017, ossia anteriori alla data di notifica della domanda giudiziale, quale primo atto interruttivo della prescrizione, ex art. 2943 c.c. e, logicamente, ai sensi dell'art. 2945 c.c., per quelli successivi all'introduzione del giudizio (calcolati dal primo giudice sino al 2021), non essendo il bene stato rilasciato nelle more del primo grado (tenuto conto che, in caso di proposizione della domanda nelle forme del procedimento sommario di cognizione, l'effetto interruttivo della prescrizione non può essere ricollegato al mero deposito del pagina 12 di 15 ricorso nella cancelleria ma si produce solo nel momento in cui l'atto introduttivo del giudizio, con la notificazione, perviene a conoscenza del destinatario;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/06/2025, n. 16300).
Al riguardo va detto, invero, quanto segue.
In caso di illecito permanente, come la detenzione abusiva di un fondo di altrui proprietà, in cui il comportamento lesivo non si esaurisce "uno actu", ma perdura nel tempo fino a quando l'immobile viene rimesso nella disponibilità del proprietario, il diritto al risarcimento del danno sorge con l'inizio del fatto illecito generatore del danno, rinnovandosi di momento in momento, onde la prescrizione di quel diritto ha inizio da ciascun giorno rispetto al danno già verificatosi.
Ne consegue l'applicabilità della prescrizione ex art. 2947 cod. civ. per i danni maturati prima del quinquennio anteriore al primo atto interruttivo.
Ed infatti, in tema di illecito a carattere permanente, per cui i danni si determinano momento per momento,
l'azione risarcitoria può essere fatta valere in ogni istante, con l'effetto che il termine di prescrizione del relativo diritto decorre "de die in diem", a mano a mano che i danni stessi si verificano (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/07/2011,
n. 16777 e i richiami giurisprudenziali ivi operati. Cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 30/09/2021, n. 26592; Sez. II,
10/04/2019, n. 10056; Sez. II, Ord., 08/03/2019, n. 6804; Sez. II, 08/10/2019, n. 25140).
Calcolando, dunque, a ritroso, cioè dall'1.6.2017 sino al quinquennio precedente, nonché (per il periodo successivo all'introduzione del giudizio) sino a tutto il 2021 – come eccepito dall'appellante - l'indennità per l'occupazione sine titulo, da parte della convenuta, dell'immobile in questione, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere ai ricorrenti – sempre tenendo conto della quantificazione del ctu (e della tabella di cui a pagina 5 del relativo elaborato peritale)- il minore importo (rivalutato) di €. 50.240,75 anzichè quello (rivalutato) di euro
146.443,08 (che, invece, si ribadisce, si riferiva all'intero periodo di occupazione, con decorrenza, quindi, dal
1991).
Ragion per cui, sottraendo (sempre in base alla c.d. compensazione impropria operata dal primo giudice)
l'importo di euro 50.240,75 dal credito (pari ad euro 143.714,42) spettante alla convenuta/appellante per il miglioramento del fondo dei ricorrenti – credito non oggetto di impugnazione incidentale da parte dell'appellata (e, quindi, da considerarsi ormai coperto da giudicato interno, ai sensi dell'art. 329 c.p.c.) – il Tribunale di Avellino avrebbe dovuto condannare la parte ricorrente alla differenza, pari ad euro 93.473,67.
Ed è in questi termini che va riformata la sentenza impugnata.
Non appare superfluo precisare che quanto detto sino ad ora sulla prescrizione estintiva quinquennale, ai sensi dell'art. 2947 c.c., del credito risarcitorio vantato dai ricorrenti, non è scalfito dal riferimento, operato dalla convenuta nell'eccepire, in primo grado, la prescrizione (sempre) quinquennale di tale credito, alla diversa norma di cui all'art. 2948 c.c., spettando a questa Corte la qualificazione della eccepita prescrizione (estintiva) in base alle ipotesi previste dalla legge. pagina 13 di 15 Ed infatti, la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione ha l'onere di puntualizzare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, poichè si tratta di eccezioni tra loro logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, mentre non è necessaria la specificazione del tipo legale e della durata della prescrizione estintiva, la cui identificazione spetta al giudice secondo le varie ipotesi previste dalla legge, in base al principio iura novit curia
(cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/12/2023, n. 34464; Sez. III, 05/07/2017, n. 16486).
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Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va detto che l'accoglimento (parziale) del gravame proposto da (n. nel 1949) e la conseguente riforma (parziale) della sentenza impugnata comportano, in base Parte_2 all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023,
n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del
29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite e, quindi, alla soccombenza reciproca, ex art. 92 c.p.c. delle parti in relazione alle domande rispettivamente proposte (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 31/10/2022, n. 32061), risulta giustificata la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
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Va da ultimo precisato che, ad avviso di questa Corte, nonostante la riforma (parziale) della sentenza impugnata, non possa essere disposta la revoca dell'ordinanza del 29.6.2022 con cui è stata irrogata - nel rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante- la sanzione pecuniaria di euro 300,00 a carico di quest'ultima, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 283 c.p.c.
Tale sanzione, infatti, era stata irrogata in relazione alla manifesta infondatezza dell'istanza quanto al periculum in mora e non (anche) con riferimento al fumus boni iuris (ossia alla probabile fondatezza del gravame),
Risulta condivisibile, invero, la tesi, espressa da una parte della dottrina (non citabile per il divieto di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.) in merito all'interpretazione dell'ultimo comma dell'art. 283 c.p.c. - con riferimento specifico alla previsione della revocabilità, con la sentenza che definisce il giudizio, dell'ordinanza che irroga la detta sanzione pecuniaria – secondo cui la revoca della sanzione a causa del successivo accoglimento dell'appello non possa essere disposta anche nelle ipotesi in cui la pena pecuniaria sia stata irrogata a causa dell'inammissibilità dell'istanza di sospensiva o della sua manifesta infondatezza per assoluto difetto (come nel caso di specie) del periculum in mora, dovendosi escludere un'assoluta automaticità tra l'accoglimento dell'appello e la revoca della sanzione, e dovendo, anzi, la Corte, confermare la sanzione nelle ipotesi in cui, nonostante la riforma della sentenza di primo grado, la medesima sia stata irrogata per ragioni estranee al fumus boni iuris.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al pagina 14 di 15 n. 1960/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello proposto da (nata il [...]) avverso la sentenza n. Parte_1
590/2022 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 4.4.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta e condanna (sia in proprio che quale successore, a titolo particolare, di CP_1
e degli eredi di , nata l'[...] e deceduta il 10.10.2018) al pagamento, in favore CP_2 Parte_1 di (nata il [...]), di euro 93.473,67. Parte_1
2. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 9.10.2025
Il Presidente
US De UL
Il Consigliere est.
US AV NF
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