Art. 5.
L' articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura, degli interessati".
L' articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura, degli interessati".