CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3205/2023 r. g. sez. lav., vertente tra
, in persona del Parte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 23 gennaio 2023 Persona_1
(rep. 37590/7131) dall'avv. Lelio Maritato ( ) elettivamente C.F._1
domiciliato in C.so Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. Il difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al seguente numero di telefax 089/9929320 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
APPELLANTE
e
– non costituita Controparte_1
non costituita Controparte_2
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2336/2023 pubblicata il 29.11.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato telematicamente in data 3.4.2019, Controparte_1
dedusse di aver appreso solo in data 19.3.2019, a seguito dell'emissione dell'estratto di ruolo, da parte di dell'esistenza dei crediti per Contributi I.V.S. Controparte_3 Pt_1
portati dalle cartelle di pagamento nr. 02820110030068471 anni 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010 per un totale di euro 6884,22; dalla cartella di pagamento
02820110021021086, anni 2005,2006,2007,2008,2009,2010 interessi di mora/somme agg., aggio per un totale di euro 8280,36; dall'avviso di addebito n.
32820130000496852, omesso versamento Contributi I.V.S., anni 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010,2011,.2012 per un totale di euro 13870,46 residuo debito. Aggiunse che non le era mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione del credito e si rivolse al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accertare l'insussistenza dei crediti, estinti per prescrizione.
Entrambe le parti resistenti si costituirono chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, il Tribunale adìto, con la sentenza indicata in epigrafe, così statuì: “1) dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, non dovuti i crediti , per cui è causa portati dagli atti impositivi impugnati per le ragioni Pt_1
indicate in parte motiva;
2) condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.700,00, oltre iva cpa se dovute e spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, in favore del ricorrente”.
Con ricorso depositato il 22.12.2023 l' ha proposto appello avverso la sentenza in Pt_1
epigrafe, contestandone la legittimità, laddove era stata ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire in violazione dell'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, entrambe le parti appellate - ritualmente evocate in giudizio- non si costituivano, assumendo la veste processuale di parti contumaci.
Nelle more del giudizio, disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 22 settembre 2025, la causa è stata
2 riservata in decisione e all'esito della camera di consiglio decisa come segue.
La questione che questo Collegio è chiamato a dirimere, per effetto dell'unico motivo di gravame addotto dall'appellante, concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto affatto o di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme con l'estratto di ruolo.
Come rammentato di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22481/2025
(richiamata ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c.), sul punto è intervenuto il legislatore con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.
215/2021, che ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo a detto articolo un comma 4- bis, in forza del quale, di regola, "l'estratto di ruolo non è impugnabile" con l'unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Quanto all'applicabilità della norma ai procedimenti in deve essere data continuità ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con orientamento ormai consolidato,
come ricordato, da ultimo, ex plurimis, da Cass. n. 3511/2024 che, concludendo l'inammissibilità del ricorso sul presupposto del difetto di interesse ad agire del ricorrente, ha osservato: "si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L'art. 12, co. 4 bis.
D.P.R. n. 602/72 (introdotto dall'art. 3 bis D.L. n. 146/21, come convertito dalla L. n.
215/21) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme
3 alla cartella esattoriale - cui è equiparato l'avviso di addebito (art. 30, co.14 D.L. n.
78/10, conv.con mod. dalla L. n. 122/10)- “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Il Giudice di legittimità, con sentenza a sezioni unite /Cass., S.U. n. 26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. Cass. n. 7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La
Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell'individuare i casi di tutela giurisdizionale "anticipata" ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni.
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell'art. 12, comma 4 bis., del D.P.R. n. 602/1973 aggiunto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, mancava ab origine l'interesse ad un'opposizione volta unicamente e direttamente contro detto estratto.
Di conseguenza, in accoglimento del gravame, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo avanzata da . Controparte_1
Le spese del doppio grado sono compensate in considerazione dell'intervento
4 normativo che, dopo l'instaurazione del giudizio, ha risolto definitivamente ogni contrasto insorto in sede giurisprudenziale e della sopravvenienza della giurisprudenza che ne ha affermata l'applicabilità ai giudizi in corso.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo proposta da
[...]
; CP_1
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 22 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3205/2023 r. g. sez. lav., vertente tra
, in persona del Parte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 23 gennaio 2023 Persona_1
(rep. 37590/7131) dall'avv. Lelio Maritato ( ) elettivamente C.F._1
domiciliato in C.so Garibaldi 38 presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. Il difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al seguente numero di telefax 089/9929320 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: Email_1
APPELLANTE
e
– non costituita Controparte_1
non costituita Controparte_2
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
2336/2023 pubblicata il 29.11.2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato telematicamente in data 3.4.2019, Controparte_1
dedusse di aver appreso solo in data 19.3.2019, a seguito dell'emissione dell'estratto di ruolo, da parte di dell'esistenza dei crediti per Contributi I.V.S. Controparte_3 Pt_1
portati dalle cartelle di pagamento nr. 02820110030068471 anni 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010 per un totale di euro 6884,22; dalla cartella di pagamento
02820110021021086, anni 2005,2006,2007,2008,2009,2010 interessi di mora/somme agg., aggio per un totale di euro 8280,36; dall'avviso di addebito n.
32820130000496852, omesso versamento Contributi I.V.S., anni 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, 2010,2011,.2012 per un totale di euro 13870,46 residuo debito. Aggiunse che non le era mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione del credito e si rivolse al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo di accertare l'insussistenza dei crediti, estinti per prescrizione.
Entrambe le parti resistenti si costituirono chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, il Tribunale adìto, con la sentenza indicata in epigrafe, così statuì: “1) dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, non dovuti i crediti , per cui è causa portati dagli atti impositivi impugnati per le ragioni Pt_1
indicate in parte motiva;
2) condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.700,00, oltre iva cpa se dovute e spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, in favore del ricorrente”.
Con ricorso depositato il 22.12.2023 l' ha proposto appello avverso la sentenza in Pt_1
epigrafe, contestandone la legittimità, laddove era stata ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire in violazione dell'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, entrambe le parti appellate - ritualmente evocate in giudizio- non si costituivano, assumendo la veste processuale di parti contumaci.
Nelle more del giudizio, disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 22 settembre 2025, la causa è stata
2 riservata in decisione e all'esito della camera di consiglio decisa come segue.
La questione che questo Collegio è chiamato a dirimere, per effetto dell'unico motivo di gravame addotto dall'appellante, concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto affatto o di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme con l'estratto di ruolo.
Come rammentato di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22481/2025
(richiamata ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c.), sul punto è intervenuto il legislatore con l'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n.
215/2021, che ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo a detto articolo un comma 4- bis, in forza del quale, di regola, "l'estratto di ruolo non è impugnabile" con l'unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Quanto all'applicabilità della norma ai procedimenti in deve essere data continuità ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con orientamento ormai consolidato,
come ricordato, da ultimo, ex plurimis, da Cass. n. 3511/2024 che, concludendo l'inammissibilità del ricorso sul presupposto del difetto di interesse ad agire del ricorrente, ha osservato: "si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L'art. 12, co. 4 bis.
D.P.R. n. 602/72 (introdotto dall'art. 3 bis D.L. n. 146/21, come convertito dalla L. n.
215/21) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme
3 alla cartella esattoriale - cui è equiparato l'avviso di addebito (art. 30, co.14 D.L. n.
78/10, conv.con mod. dalla L. n. 122/10)- “nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Il Giudice di legittimità, con sentenza a sezioni unite /Cass., S.U. n. 26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. Cass. n. 7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;
c) trattandosi di condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. La
Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell'individuare i casi di tutela giurisdizionale "anticipata" ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni.
Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell'art. 12, comma 4 bis., del D.P.R. n. 602/1973 aggiunto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, mancava ab origine l'interesse ad un'opposizione volta unicamente e direttamente contro detto estratto.
Di conseguenza, in accoglimento del gravame, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo avanzata da . Controparte_1
Le spese del doppio grado sono compensate in considerazione dell'intervento
4 normativo che, dopo l'instaurazione del giudizio, ha risolto definitivamente ogni contrasto insorto in sede giurisprudenziale e della sopravvenienza della giurisprudenza che ne ha affermata l'applicabilità ai giudizi in corso.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo proposta da
[...]
; CP_1
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 22 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
5