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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2024, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 13.3.2024 all'esito del deposito, ai sensi dell'art 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.3913 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Salvatore Vicidomini, presso cui elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall'Avv.Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle litipresso cui domicilia convenuto
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' Avv. Alberto Alfieri giusta procura in atti presso cui elettivamente domicilia;
convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto dall' l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
1 07120239002120115000 notificata in data 14/02/2023 facente riferimento, tra l'altro ad un avviso di addebito recante n. 37120170016292816000 asseritamente notificato il 10/01/2018, per il complessivo importo di € 1.581,30 per contributi Gestione separata contributi su reddito arti e professioni riferiti all'anno 2010.
Tanto premesso, ha dedotto di non aver ricevuto l'avviso di addebito e in ogni caso la prescrizione estintiva del credito.
Nel resistere alla domanda l ha preliminarmente rilevato improponibilità e/o CP_1
carenza di interesse ad agire e la tardività del ricorso
L' ha rappresentato il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in relazione alle eccezioni riguardanti l'omessa notifica dell'avviso di addebito
******
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che l'intimazione di pagamento reca un importo complessivo che afferisce anche a crediti CP_ diversi da quelli previdenziali richiesti dall' , per contributi obbligatori IVS gestione artigiani (come si evince dagli atti depositati).
Pertanto il presente giudizio ha ad oggetto unicamente il credito preteso dall' CP_4 resistente per contributi relativi alla “Gestione separata contributi su reddito arti e professioni” pari ad € 1.581,30
Occorre a questo punto esaminare le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva di e quello di carenza di interesse ad agire e quindi di inammissibilità CP_5
della domanda.
Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento e quindi avverso un atto successivo alla notifica del titolo, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione.
Ne consegue che risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
, in quanto il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di CP_5 addebito che viene effettuata direttamente dall'ente creditore.
Ed infatti sebbene l'opposizione riguardi unicamente la asserita prescrizione del credito, rilievo che, afferendo al merito della questione ( estinzione del credito)
2 colloca in pozione di estraneità ( cfr Cass.7514/2022), tuttavia trovandoci al CP_5 cospetto di un atto prodromico all'esecuzione forzata, l'eccezione risulta infondata
Quanto alla seconda eccezione, avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso,
l'opposizione che si sta esaminando – secondo la prospettazione attorea - deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 e quindi all'art. 615 c.p.c, dal momento che parte ricorrente ha agito avverso l'intimazione di pagamento, deducendo che trattasi del primo atto con cui è venuta a conoscenza dei pretesi crediti.
Nel caso di specie l'interesse ad agire è quindi senz'altro riscontrabile nella notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Ed infatti, ai sensi dell'Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione) del DPR 602/
1973 nel testo applicabile ratione temporis: - 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia centottanta giorni dalla data della notifica.." (da luglio 2020 ex dl 76/
2020 conv in legge,“…trascorso un anno dalla notifica.”).
Pertanto atteso che il ricorso in esame è stato depositato il 27.02.2023 e che a tale data l'intimazione di pagamento (assimilabile al precetto), notificata il 14.02.2023 aveva ancora efficacia, l'eccezione di carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art
615 cpc va rigettata.
Tanto chiarito l'opposizione è infondata
Ed infatti l ha provato di aver notificato l'Avviso di addebito di cui qui si CP_1 controverte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo del ricorrente, che risulta coincidere con quello indicato nell'epigrafe del ricorso che si sta esaminando. In particolare l'AR è stato consegnato a persona rinvenuta presso l'indiritto del destinatario che l'ha presa in consegna il 10.1.2018. Risulta così confutato l'assunto attoreo secondo cui il titolo non sarebbe stato notificato.
3 Giova ricordare, quanto alla documentazione depositata dall' previdenziale, CP_4 posto che risulta per tabulas che l'autenticità delle fotocopie prodotte non è attestata da Pubblico ufficiale nè in altro modo, che l'eccezione formulata dalla parte ricorrente, circa la produzione del documento in copia, può essere esaminata solo sotto il profilo dell'asserita difformità dell'originale, per quanto dedotta in maniera generica ( cfr verbale d'udienza).
Ed infatti, conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco ( cfr ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008;
Cass. 23174/2006).
Nel caso di specie la parte si è limitata a contestare la conformità per il solo fatto che si tratta di copie prive di attestazione di conformità, ma non ha allegato alcunchè che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità all'originale della riproduzione meccanica, come ad esempio la inusualità del modello utilizzato ( trattasi di avviso di ricevimento di raccomandata postale), la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario, la difformità tra le date riportate che, nel caso di specie invece risultano corrette e coincidenti negli atti prodotti, posto che dall'intimazione di pagamento opposta la data di notifica corrisponde esattamente a quella riportata sull'avviso di ricevimento depositato dall' . CP_1
Inoltre il numero della raccomandata è quello riportato ( è posto in calce al codice cd a barre, 63029190555-1) nell'avviso di addebito emesso dalla sede dell'
[...]
N. 4 per i contributi obbligatori Controparte_6
Gestione Separata: Liberi Professionisti ( cfr doc in atti)
Diverso è, inoltre, l'effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all'originale ovvero l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, in quanto, nel primo caso, non impedisce al giudice d'accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni, come si è argomentato nel caso di specie (Cass. n. 13334/ 1999; Cass. 7960/2003; Cass. 940/1996; Cass. n.
570/1985).
Quanto alla modalità di notifica a mezzo servizio postale ordinario si rinvia alle motivazioni della Cassazione in tema ( cfr ex multis Cass n. 12083/ 2016).
Giova ricordare che trovano applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario
4 che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica ( cd CAN ) ( cfr Cass n. 2339/
2021)
Ne consegue che non può essere esaminata, in quanto tardiva, l'eccezione di prescrizione dei contributi, per il decorso del termine quinquennale dalla data della maturazione del credito, alla notifica dell'avviso di addebito, 10.1.2018; Parte_2 dal momento che l'assenza di opposizione ai sensi dell'art 24 del d.lgs 24/1999 s.i. e m. ha precluso al debitore di formulare ogni eccezione riguardante il merito della pretesa creditoria, qual è la prescrizione.
Essendo stata fornita la prova che alla ricorrente è stata regolarmente notificato l'avviso di addebito il 10.01.2018 ed essendo pacifico in causa che lo stesso non è stato impugnato nei termini di legge, il titolo ha acquisito definitività.
Ne consegue che qualsivoglia eccezione ad esso relativo, come quella di prescrizione del credito contributivo maturato precedentemente a tale notifica è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Ed infatti “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del
2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.” ( cfr Cass. 8198/2023; conf a SU 23397/2016).
Accertata quindi la rituale notifica dell'avviso di addebito, risultano tardive le questioni che afferiscono al merito della pretesa contributiva, in ragione della irretrattabilità del contenuto dell'Avviso de quo, non opposto nei termini.
Ciò posto quanto alla decorrenza del termine quinquennale dalla notifica dell'avviso non opposto ( 10.1.2018) alla notifica dell'intimazione di pagamento di cui si controverte (14.02.2023) , va evidenziato che per il credito contributivo in questione trovano applicazione le disposizioni di legge sulla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi
In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione
5 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In totale 311 giorni di sospensione.
Nel caso di specie, il termine quinquennale era ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale, che trova quindi applicazione.
Pertanto dovendo aggiungere all'ordinario termine quinquennale ( astrattamente decorso alla data del 10.1.2023) ulteriori 311 giorni risulta evidente che il credito alla data della intimazione di pagamento non era ancora prescritto.
Conclusivamente l'opposizione va rigettata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore di ciascun ente resistente con posizione difensiva distinta.
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito delle note di trattazione scritta sia comunicata alle parti costituite
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione c) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.312,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge a favore dell' ed € 1.312,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge a favore di CP_1
Controparte_2
si comunichi
Napoli 13.03.2024
Il giudice del lavoro
6 Dott.ssa Ada Bonfiglio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 13.3.2024 all'esito del deposito, ai sensi dell'art 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.3913 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Salvatore Vicidomini, presso cui elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso dall'Avv.Gianfranco Pepe in virtù di procura generale alle litipresso cui domicilia convenuto
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' Avv. Alberto Alfieri giusta procura in atti presso cui elettivamente domicilia;
convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.2.2023, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di aver ricevuto dall' l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
1 07120239002120115000 notificata in data 14/02/2023 facente riferimento, tra l'altro ad un avviso di addebito recante n. 37120170016292816000 asseritamente notificato il 10/01/2018, per il complessivo importo di € 1.581,30 per contributi Gestione separata contributi su reddito arti e professioni riferiti all'anno 2010.
Tanto premesso, ha dedotto di non aver ricevuto l'avviso di addebito e in ogni caso la prescrizione estintiva del credito.
Nel resistere alla domanda l ha preliminarmente rilevato improponibilità e/o CP_1
carenza di interesse ad agire e la tardività del ricorso
L' ha rappresentato il proprio difetto di Controparte_3 legittimazione passiva in relazione alle eccezioni riguardanti l'omessa notifica dell'avviso di addebito
******
Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che l'intimazione di pagamento reca un importo complessivo che afferisce anche a crediti CP_ diversi da quelli previdenziali richiesti dall' , per contributi obbligatori IVS gestione artigiani (come si evince dagli atti depositati).
Pertanto il presente giudizio ha ad oggetto unicamente il credito preteso dall' CP_4 resistente per contributi relativi alla “Gestione separata contributi su reddito arti e professioni” pari ad € 1.581,30
Occorre a questo punto esaminare le preliminari eccezioni di difetto di legittimazione passiva di e quello di carenza di interesse ad agire e quindi di inammissibilità CP_5
della domanda.
Il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione avverso un'intimazione di pagamento e quindi avverso un atto successivo alla notifica del titolo, secondo l'iter del procedimento di imposizione e riscossione.
Ne consegue che risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
, in quanto il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di CP_5 addebito che viene effettuata direttamente dall'ente creditore.
Ed infatti sebbene l'opposizione riguardi unicamente la asserita prescrizione del credito, rilievo che, afferendo al merito della questione ( estinzione del credito)
2 colloca in pozione di estraneità ( cfr Cass.7514/2022), tuttavia trovandoci al CP_5 cospetto di un atto prodromico all'esecuzione forzata, l'eccezione risulta infondata
Quanto alla seconda eccezione, avuto riguardo ai motivi di doglianza del ricorso,
l'opposizione che si sta esaminando – secondo la prospettazione attorea - deve inquadrarsi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 Dlgs. 46/99 e quindi all'art. 615 c.p.c, dal momento che parte ricorrente ha agito avverso l'intimazione di pagamento, deducendo che trattasi del primo atto con cui è venuta a conoscenza dei pretesi crediti.
Nel caso di specie l'interesse ad agire è quindi senz'altro riscontrabile nella notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Ed infatti, ai sensi dell'Art. 50 (Termine per l'inizio dell'esecuzione) del DPR 602/
1973 nel testo applicabile ratione temporis: - 1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere
l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni 3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia centottanta giorni dalla data della notifica.." (da luglio 2020 ex dl 76/
2020 conv in legge,“…trascorso un anno dalla notifica.”).
Pertanto atteso che il ricorso in esame è stato depositato il 27.02.2023 e che a tale data l'intimazione di pagamento (assimilabile al precetto), notificata il 14.02.2023 aveva ancora efficacia, l'eccezione di carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art
615 cpc va rigettata.
Tanto chiarito l'opposizione è infondata
Ed infatti l ha provato di aver notificato l'Avviso di addebito di cui qui si CP_1 controverte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, spedita all'indirizzo del ricorrente, che risulta coincidere con quello indicato nell'epigrafe del ricorso che si sta esaminando. In particolare l'AR è stato consegnato a persona rinvenuta presso l'indiritto del destinatario che l'ha presa in consegna il 10.1.2018. Risulta così confutato l'assunto attoreo secondo cui il titolo non sarebbe stato notificato.
3 Giova ricordare, quanto alla documentazione depositata dall' previdenziale, CP_4 posto che risulta per tabulas che l'autenticità delle fotocopie prodotte non è attestata da Pubblico ufficiale nè in altro modo, che l'eccezione formulata dalla parte ricorrente, circa la produzione del documento in copia, può essere esaminata solo sotto il profilo dell'asserita difformità dell'originale, per quanto dedotta in maniera generica ( cfr verbale d'udienza).
Ed infatti, conformemente al consolidato insegnamento della Suprema Corte, deve ritenersi che il disconoscimento della conformità della copia all'originale deve avvenire in modo formale, benché non debba esprimersi in formule sacramentali, e quindi specifico e non equivoco ( cfr ex multis Cass. 4476/2009; Cass. 19680/2008;
Cass. 23174/2006).
Nel caso di specie la parte si è limitata a contestare la conformità per il solo fatto che si tratta di copie prive di attestazione di conformità, ma non ha allegato alcunchè che possa orientare la decisione nel senso della ragionevole difformità all'originale della riproduzione meccanica, come ad esempio la inusualità del modello utilizzato ( trattasi di avviso di ricevimento di raccomandata postale), la palese erroneità dei dati anagrafici del destinatario, la difformità tra le date riportate che, nel caso di specie invece risultano corrette e coincidenti negli atti prodotti, posto che dall'intimazione di pagamento opposta la data di notifica corrisponde esattamente a quella riportata sull'avviso di ricevimento depositato dall' . CP_1
Inoltre il numero della raccomandata è quello riportato ( è posto in calce al codice cd a barre, 63029190555-1) nell'avviso di addebito emesso dalla sede dell'
[...]
N. 4 per i contributi obbligatori Controparte_6
Gestione Separata: Liberi Professionisti ( cfr doc in atti)
Diverso è, inoltre, l'effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all'originale ovvero l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, in quanto, nel primo caso, non impedisce al giudice d'accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni, come si è argomentato nel caso di specie (Cass. n. 13334/ 1999; Cass. 7960/2003; Cass. 940/1996; Cass. n.
570/1985).
Quanto alla modalità di notifica a mezzo servizio postale ordinario si rinvia alle motivazioni della Cassazione in tema ( cfr ex multis Cass n. 12083/ 2016).
Giova ricordare che trovano applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario
4 che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica ( cd CAN ) ( cfr Cass n. 2339/
2021)
Ne consegue che non può essere esaminata, in quanto tardiva, l'eccezione di prescrizione dei contributi, per il decorso del termine quinquennale dalla data della maturazione del credito, alla notifica dell'avviso di addebito, 10.1.2018; Parte_2 dal momento che l'assenza di opposizione ai sensi dell'art 24 del d.lgs 24/1999 s.i. e m. ha precluso al debitore di formulare ogni eccezione riguardante il merito della pretesa creditoria, qual è la prescrizione.
Essendo stata fornita la prova che alla ricorrente è stata regolarmente notificato l'avviso di addebito il 10.01.2018 ed essendo pacifico in causa che lo stesso non è stato impugnato nei termini di legge, il titolo ha acquisito definitività.
Ne consegue che qualsivoglia eccezione ad esso relativo, come quella di prescrizione del credito contributivo maturato precedentemente a tale notifica è assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.
Ed infatti “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del
2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.” ( cfr Cass. 8198/2023; conf a SU 23397/2016).
Accertata quindi la rituale notifica dell'avviso di addebito, risultano tardive le questioni che afferiscono al merito della pretesa contributiva, in ragione della irretrattabilità del contenuto dell'Avviso de quo, non opposto nei termini.
Ciò posto quanto alla decorrenza del termine quinquennale dalla notifica dell'avviso non opposto ( 10.1.2018) alla notifica dell'intimazione di pagamento di cui si controverte (14.02.2023) , va evidenziato che per il credito contributivo in questione trovano applicazione le disposizioni di legge sulla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi
In particolare l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione
5 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In totale 311 giorni di sospensione.
Nel caso di specie, il termine quinquennale era ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della citata normativa emergenziale, che trova quindi applicazione.
Pertanto dovendo aggiungere all'ordinario termine quinquennale ( astrattamente decorso alla data del 10.1.2023) ulteriori 311 giorni risulta evidente che il credito alla data della intimazione di pagamento non era ancora prescritto.
Conclusivamente l'opposizione va rigettata
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore di ciascun ente resistente con posizione difensiva distinta.
Dispone che la presente sentenza emessa all'esito delle note di trattazione scritta sia comunicata alle parti costituite
P.Q.M.
a) rigetta l'opposizione c) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.312,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge a favore dell' ed € 1.312,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge a favore di CP_1
Controparte_2
si comunichi
Napoli 13.03.2024
Il giudice del lavoro
6 Dott.ssa Ada Bonfiglio
7