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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 12/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9969/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TARANTINI GIOVANNI e l'avv. PRETE COSIMO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver premesso che 1) il ricorrente in data 14.3.2022 presentava domanda di assegno sociale;
2) l'Istituto in data 7.7.2022 rigettava tale domanda con la seguente motivazione: il breve lasso di tempo tra la separazione/divorzio e la domanda stessa di assegno sociale e
l'assegno di mantenimento di importo irrisorio, tale da essere irrilevante ai fini della funzione di alleviare lo stato di bisogno del richiedente, non consentendo l'accoglimento della domanda che si respinge. 3) Avverso tale rigetto è stato interposto ricorso al Comitato Provinciale senza esito CP_ alcuno;
- ha chiesto di “condannare l' al pagamento dell'assegno sociale dal dì del diritto oltre interessi come per legge e nella misura prevista”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, si deve rilevare che le deduzioni svolte dall in relazione alla 1^ domanda CP_1 amministrativa del 13.04.2021 sono irrilevanti, perché il ricorso si fonda esclusivamente sulla 2^ domanda del 14.03.2022; alla data di presentazione di tale domanda, il ricorrente si era separato in via di diritto (e non solo di fatto) dall'ex coniuge (v. accordo di separazione Persona_1 del 27.01.2022); ne consegue che i redditi di quest'ultima non rilevano ai fini per cui è causa.
1 Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, in quanto, secondo la giurisprudenza,
“Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Pertanto, non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/12/2023, n. 33513). In particolare, con tale pronuncia la S.C. ha stabilito che “è possibile riconoscere l'assegno sociale all'uomo che, in sede di separazione consensuale dalla moglie, aveva presentato una dichiarazione di indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento”.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che “4) il ricorrente è titolare dei seguenti redditi: euro 210,00; il tutto è certificato dall'agenzia delle entrate, giusta documentazione che si allega”.
Appare pertanto provato il requisito dello stato di bisogno economico;
gli altri requisiti (67 anni di età compiuti;
cittadinanza italiana;
residenza effettiva in Italia) non sono contestati.
Non essendo richiesto che lo stato di bisogno sia incolpevole, non rileva il fatto che il ricorrente abbia rinunciato a percepire l'assegno di mantenimento dalla moglie o, come nel caso di specie, abbia accettato di percepirne uno di importo modesto (nell'ordine di 100 euro al mese).
Infatti, “Ai fini dell'assegno sociale, rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna norma richiede che esso debba altresì essere incolpevole. Ne consegue che è illegittima la decisione in cui, andando a determinare quale sarebbe stato l'assegno di mantenimento dovuto in sede di separazione consensuale, il giudice escluda in parte qua lo stato di bisogno, ovvero per la parte dovuta a un comportamento colpevole del richiedente, salvo che sussista la prova concreta, anche data per presunzioni, di un comportamento fraudolento volto a simulare artificialmente condizioni di bisogno, al fine di specificamente profittare della pubblica assistenza” (Cass. civ.,
Sez. lavoro, 04/12/2023, n. 33870). Pertanto, lo stato di bisogno economico può essere escluso solo da un comportamento doloso, non essendo sufficiente la semplice colpa;
ne consegue che deve essere superata la giurisprudenza (di merito) di segno contrario richiamata dall . CP_1
Nel caso di specie, però, non vi è alcuna prova al riguardo, né vi sono deduzioni dell circa CP_1
l'esistenza di accordi fraudolenti tra i coniugi o di redditi occulti rilevanti.
La scelta di optare per un assegno di importo irrisorio potrebbe certamente indicativa di intenti elusivi, ma la relativa prova grava sull (che non ha adempiuto a tale onere probatorio) e CP_1 non spetta al ricorrente fornire la prova contraria.
2 Per quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto e l deve essere condannato al pagamento CP_1 della prestazione dal 01.04.2022 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi o rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del fatto che il valore della causa non è indeterminabile ma è pari a due annualità di prestazione;
infatti, “Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13, 1° comma, c.p.c., per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (Cass. civ., Sez. Unite, 21/05/2015, n. 10455).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 13/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 01.04.2022 e condanna l al pagamento del dovuto, oltre interessi o rivalutazione. CP_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1865,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 13/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 12/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9969/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TARANTINI GIOVANNI e l'avv. PRETE COSIMO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente – dopo aver premesso che 1) il ricorrente in data 14.3.2022 presentava domanda di assegno sociale;
2) l'Istituto in data 7.7.2022 rigettava tale domanda con la seguente motivazione: il breve lasso di tempo tra la separazione/divorzio e la domanda stessa di assegno sociale e
l'assegno di mantenimento di importo irrisorio, tale da essere irrilevante ai fini della funzione di alleviare lo stato di bisogno del richiedente, non consentendo l'accoglimento della domanda che si respinge. 3) Avverso tale rigetto è stato interposto ricorso al Comitato Provinciale senza esito CP_ alcuno;
- ha chiesto di “condannare l' al pagamento dell'assegno sociale dal dì del diritto oltre interessi come per legge e nella misura prevista”.
L' ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, si deve rilevare che le deduzioni svolte dall in relazione alla 1^ domanda CP_1 amministrativa del 13.04.2021 sono irrilevanti, perché il ricorso si fonda esclusivamente sulla 2^ domanda del 14.03.2022; alla data di presentazione di tale domanda, il ricorrente si era separato in via di diritto (e non solo di fatto) dall'ex coniuge (v. accordo di separazione Persona_1 del 27.01.2022); ne consegue che i redditi di quest'ultima non rilevano ai fini per cui è causa.
1 Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, in quanto, secondo la giurisprudenza,
“Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Pertanto, non essendo rilevante che lo stato di bisogno sia incolpevole, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione previdenziale, rileva nella sua mera oggettività” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/12/2023, n. 33513). In particolare, con tale pronuncia la S.C. ha stabilito che “è possibile riconoscere l'assegno sociale all'uomo che, in sede di separazione consensuale dalla moglie, aveva presentato una dichiarazione di indipendenza economica corroborata anche dalla rinuncia all'assegno di mantenimento”.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che “4) il ricorrente è titolare dei seguenti redditi: euro 210,00; il tutto è certificato dall'agenzia delle entrate, giusta documentazione che si allega”.
Appare pertanto provato il requisito dello stato di bisogno economico;
gli altri requisiti (67 anni di età compiuti;
cittadinanza italiana;
residenza effettiva in Italia) non sono contestati.
Non essendo richiesto che lo stato di bisogno sia incolpevole, non rileva il fatto che il ricorrente abbia rinunciato a percepire l'assegno di mantenimento dalla moglie o, come nel caso di specie, abbia accettato di percepirne uno di importo modesto (nell'ordine di 100 euro al mese).
Infatti, “Ai fini dell'assegno sociale, rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna norma richiede che esso debba altresì essere incolpevole. Ne consegue che è illegittima la decisione in cui, andando a determinare quale sarebbe stato l'assegno di mantenimento dovuto in sede di separazione consensuale, il giudice escluda in parte qua lo stato di bisogno, ovvero per la parte dovuta a un comportamento colpevole del richiedente, salvo che sussista la prova concreta, anche data per presunzioni, di un comportamento fraudolento volto a simulare artificialmente condizioni di bisogno, al fine di specificamente profittare della pubblica assistenza” (Cass. civ.,
Sez. lavoro, 04/12/2023, n. 33870). Pertanto, lo stato di bisogno economico può essere escluso solo da un comportamento doloso, non essendo sufficiente la semplice colpa;
ne consegue che deve essere superata la giurisprudenza (di merito) di segno contrario richiamata dall . CP_1
Nel caso di specie, però, non vi è alcuna prova al riguardo, né vi sono deduzioni dell circa CP_1
l'esistenza di accordi fraudolenti tra i coniugi o di redditi occulti rilevanti.
La scelta di optare per un assegno di importo irrisorio potrebbe certamente indicativa di intenti elusivi, ma la relativa prova grava sull (che non ha adempiuto a tale onere probatorio) e CP_1 non spetta al ricorrente fornire la prova contraria.
2 Per quanto innanzi esposto, il ricorso va accolto e l deve essere condannato al pagamento CP_1 della prestazione dal 01.04.2022 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa), oltre interessi o rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria e del fatto che il valore della causa non è indeterminabile ma è pari a due annualità di prestazione;
infatti, “Ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13, 1° comma, c.p.c., per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni” (Cass. civ., Sez. Unite, 21/05/2015, n. 10455).
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 13/09/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale dal 01.04.2022 e condanna l al pagamento del dovuto, oltre interessi o rivalutazione. CP_1
2. Condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1865,00 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 13/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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