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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 3366/2018 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da malpractice medica
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Manzella Luigi n. 15, codice fiscale: ; nato CodiceFiscale_1 Parte_2
a Salerno (SA) il 06.04.1971 ed ivi residente a[...], codice fiscale:
[...]
; nata a [...] il [...] e residente in C.F._2 Parte_3
Rutigliano (BA) alla via Don Sturzo n. 1, codice fiscale: tutti CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Clementina
Tedesco (codice fiscale: ) ed elettivamente domiciliati presso il suo CodiceFiscale_4
studio in Battipaglia (SA) alla via Palatucci snc – Centro Direzionale l'Urbe, fabbr. D (si richiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec: ovvero al seguente numero di fax: 089/9260029); Email_1
ATTORI
E
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._5
12.09.1963, ed ivi residente a[...], rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni
Grattacaso, c.f. , giusto mandato a margine del presente atto ed elett.te C.F._6
domiciliato stesso presso il suo studio sito in Battipaglia – 84091- alla Piazza della
Repubblica, trav. , (indirizzo telefax 0828/345542–307905 e-mail Controparte_2 , ai fini delle Email_2
comunicazioni e/o notificazioni di cancelleria ex co. 3 artt 133 e 134 e ss. cpc);
CONVENUTA
(in seguito anche solo la “Compagnia”) – terza chiamata – Parte_4
C.F. , con sede legale in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, P.IVA_1
c.a.p. 41018, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore Avv. Pierluigi Mancuso, ai fini del presente atto e dei successivi occorrendi rappresentata e difesa in forza di procura speciale a parte e tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Francesco Panni (C.F.: C.F._7
– PEC: – FAX: 059 / 2057350) e Ferdinando
[...] Email_3
Palazzo (C.F. - PEC: - fax: CodiceFiscale_8 Email_4
0974 / 986394) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in San Giovanni
a Piro (SA), Via Teodoro Gaza n. 2;
RZ HI IN GARANZIA DALLA CONVENUTA DR.SSA
[...]
[...]
[...]
, con sede legale in Milano, alla Controparte_3
via Benigno Crespi, 23 c.a.p. 20159, C.F. e P. IVA , in virtù di atto di P.IVA_2
conferimento autorizzato con provvedimento ISVAP (Elenco I) il 03.01.2008 al n. I.00066,
REA n. 1817828, in persona del procuratore speciale, Dott. , Parte_5 elettivamente domiciliate in Napoli al Viale Augusto n. 162, nello Studio dell'Avv. Francesco
Napolitano, cod. fisc. dal quale viene rappresentato e difeso in virtù C.F._9 di procura alle liti apposta in calce in calce all'atto di citazione di chiamata del terzo notificato dalla dott.sa ; ai sensi dell'art. 136 e 176 c.p.c. come modificato dalla Legge Controparte_1
n. 263/2005 il sottoscritto procuratore dichiara alle parti processuali ed alla Cancelleria del
Giudice adito di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni indirizzate al suddetto difensore in argomento alle vicende processuali del presente giudizio alla seguente casella di posta elettronica: ovvero al seguente Email_5
numero di fax: 081.628568;
RZ HI
(c.f. ); (C.F. Controparte_4 C.F._10 Parte_6
); (C.F. ), rappresentati e C.F._11 Parte_7 C.F._12 difesi, giusta ,amdato in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Fernando Volpe, con il quale eleggono domicilio in Battipaglia (SA), via Giovani Palatucci, n. 12/B;
INTERVENIENTI
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05.12.23, celebrata con modalità telematico scritta
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.04.2018 Parte_1 Parte_2
e premettendo di essere, rispettivamente, la madre e i germani di
[...] Parte_3
e che quest'ultima, nell'anno 2011, rimasta incinta, si rivolse alla dott.ssa Parte_8
quale medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia;
Persona_1
premettendo altresì che, sin dai primi accertamenti si rilevò che la gravidanza della Sig.ra era di tipo gemellare monocoriale biamniotica e pertanto ad alto rischio a causa di Pt_2
un aumento di rischio mortalità perinatale;
premettendo, ancora, che la ginecologa sin dall'inizio si discostò dalle linee guida che la letteratura scientifica prevedeva per tale tipo di gravidanza e che, oltretutto, neppure si avvide inizialmente che trattavasi di gravidanza monocoriale biamniotica, poi invece rilevata da altro ginecologo (Dr. nel 2012); Per_2
premettendo, infine, che la condotta della dott.ssa condusse ad un esito infausto CP
della gravidanza, con la morte endouterina di entrambi i feti, gli istanti adivano l'intestato
Tribunale per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni morali ed esistenziali patiti, nonché qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale. Ai fini della prova del nesso di causalità allegavano all'atto introduttivo sia una relazione medica di parte (a firma del Dr. , sia l'elaborato peritale redatto dai CC.TT.UU. Dr. Persona_3 Per_4
e Prof. Dr. nominati dal medesimo Tribunale nella causa già intentata e
[...] Persona_5
conclusa dai genitori dei feti nati morti (R.G. n. 2225/2014), in cui veniva riconosciuto il nesso di causalità tra la condotta della Dr. e l'esito infausto della gravidanza. CP
Gli attori, tanto premesso, articolavano le seguenti conclusioni: ““Voglia l'On.le Tribunale di
Salerno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della dott.ssa , per le causali indicate in Persona_1
premessa, nella causazione della morte endouterina dei feti gemellari;
e per l'effetto, condannare essa convenuta al risarcimento in favore degli istanti, nella qualità indicata, dei danni morali ed esistenziali patiti, nonché di qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale, nella misura che risulterà in corso di giudizio, ovvero che il giudice adito riterrà di giustizia, anche con l'ausilio di ulteriore CTU medica e contabile, con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la dott.ssa contestando CP
l'assunto attoreo e richiedendo dapprima la chiamata in garanzia dell' Parte_9
e poi, sempre in garanzia, la chiamata in causa della Zurich Assicurazioni LTD.
[...]
Assicuratrice costituitasi in giudizio, articolava le seguenti conclusioni: Parte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1 – in via principale, rigettare la Domanda di Garanzia per la prescrizione ex art. 2952, 2° e 3° comma, c.c. del diritto di garanzia assicurativa della dott.ssa , avendo l'Assicurata esercitato lo stesso oltre il termine di due anni dal CP
giorno in cui i signori e le hanno richiesto il risarcimento dei danni Parte_1 Pt_2 asseritamente subiti. 2 – In via di primo subordine, rigettare la Domanda di Garanzia per la non operatività in ogni caso della copertura assicurativa prestata con la PO ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali, avendo l'Assicurata, al momento della stipula del contratto di assicurazione, taciuto, con dolo o colpa grave, una circostanza di rischio rilevante ai fini della formazione del consenso della Compagnia, con conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo per l'annullabilità dello stesso contratto. 3 – In via di ulteriore subordine, rigettare la Domanda di Garanzia per la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la PO ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali, operando essa in secondo rischio, per l'importo di danno eccedente il massimale assicurato dalla PO
, massimale di certo capiente a coprire i danni risarcibili agli attori. 4 - In via di CP_3
estremo subordine, per la denegata duplice ipotesi di ritenuta accoglibilità sia dell'Azione risarcitoria che della Domanda di Garanzia, 4a - per un verso, accertare i danni risarcibili direttamente ed immediatamente riconducibili alla accertata condotta illecita della dott.ssa e quindi CP
condannare la stessa dott.ssa a pagare ai signori CP Parte_1 Parte_2
e gli importi così determinati a titolo di risarcimento del danno;
4b - per
[...] Parte_3
altro verso, dichiarare tenuta ad indennizzare la dott.ssa nei Parte_4 CP
seguenti limiti: - della sola quota di responsabilità diretta della Assicurata, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantele in via di solidarietà; - in via espressamente subordinata alla eccezione di cui alla precedente conclusione 2, per il caso l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere che la reticenza dell'Assicurata rilevante ex art. 1892 c.c. non sia da imputare a dolo o colpa grave, bensì a colpa lieve, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso per spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Si costituiva in giudizio, poi, , con comparsa di costituzione e risposta, con Controparte_3 cui articolava le seguenti conclusioni: “in via preliminare:
1. accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dagli attori nei confronti della Dott.ssa Controparte_1
dovendosi ritenere che la responsabilità imputabile al chiamato in causa è di tipo extracontrattuale, cui deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale;
2. dichiarare la inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento della procedura di conciliazione introdotta dalla D.Lgs. 28/2010, entrata in vigore, per la materia che odiernamente ci occupa, il 21.03.2011. 3. all'uopo, disporre rinvio ad altra udienza per un tempo non inferiore a quattro mesi, ai sensi dell'art. 6 del richiamato
D.lgs. 28/2010, affinché parte istante attivi la procedura conciliativa obbligatoria;
4. dichiarare nullo, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., l'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi suesposti;
5. dichiarare nullo l'atto di chiamata in causa e l'atto introduttivo per violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.; 6. rigettare la domanda di manleva proposta e dichiarare il difetto di legittimazione passiva nei confronti della per inoperatività della Parte_10
polizza n. 225806794 in convenzione con n. 109/G/2258, invocata per i motivi CP_5
innanzi esposti, con condanna della convenuta chiamante in causa al pagamento di tutte le somme che il Tribunale riterrà di dover liquidare in favore della per le Parte_10
spese sostenute e sostenende, a causa della costituzione nel presente giudizio;
7. conseguentemente disporre l'immediata estromissione dal giudizio della comparente per carenza di legittimazione passiva, con condanna del convenuto chiamante in causa al pagamento di tutte le somme che il Tribunale riterrà di dover liquidare in favore della
[...]
, per le spese sostenute e sostenende, a causa della costituzione nel presente Parte_10
giudizio;
8. dichiarare che la garanzia della è destinata ad operare Parte_10
soltanto nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi sufficiente a coprire il lamentato danno la somma dei massimali delle polizze a primo rischio;
nel merito:
9. rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;
10. rigettare la domanda come proposta perché assolutamente non provato il nesso di causalità tra i presunti eventi dannosi, le conseguenze lamentate e la condotta del
Dott.ssa 11. accertare la carenza di legittimazione degli attori in relazione Controparte_1
al diritto sostanziale per il quale si è invocata domanda risarcitoria per la perdita del rapporto parentale;
12. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e nel caso in cui l'On.le Tribunale adito accerti e dichiari l'obbligo risarcitorio a carico del Dott.ssa CP
nonché l'obbligo di manleva a carico della la domanda dovrà essere
[...] Controparte_6
contenuta nei limiti di polizza;
13. con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Intervenivano nel giudizio e , nella qualità di Controparte_4 CP_7 Parte_7
genitori (i primi due) e fratello (il secondo) di padre dei due gemellini nati Persona_6 morti, i quali articolavano le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
b) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della dott.ssa per le causali Persona_1 indicate in premessa, ella causazione della morte endouterina dei feti gemellari;
e per l'effetto, condannare essa convenuta al risarcimento in favore degli istanti, nella qualità indicata dei danni morali ed esistenziali patiti, nonché di qualsiasi altra voce di danno comunque concessa e consequenziale nella misura che risulterà in corso di giudizio, ovvero che il giudice adito riterrà di giustizia, anche con l'ausilio di ulteriore ctu medica e contabile, con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., ammessa e raccolta la prova, la causa perveniva, infine, all'udienza del 05.12.23, all'esito della quale era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
L'eccezione di improcedibilità della domanda va disattesa, in quanto, nel corso del giudizio risultano assegnati ai ricorrenti termini per l'esperimento, in corso di causa, del tentativo di mediazione obbligatorio, il cui esito è risultato essere infruttuoso.
Infondata è l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento avanzata dagli odierni attori, la quale, qualificabile alla stregua di una domanda di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, da un canto è soggetta a termine di prescrizione quinquennale, dall'altro risente dell'applicazione del comma 3 dell'art. 2947 c.c., per il caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, applicabile anche all'azione civile.
Nel caso di specie, risulta configurabile astrattamento il delitto di omicidio colposo, alla luce della giurisprudenza della cassazione, secondo cui l'inclusione dell'uccisione del feto nell'ambito dell'omicidio non comporta una non consentita analogia in malam partem
, bensì una mera interpretazione estensiva, legittima anche in relazione alle norme penali incriminatrici. L'enunciazione della nozione di uomo quale vittima del reato in esame, sebbene generica, consente al giudice, avuto riguardo anche alla finalità di incriminazione ed al contesto ordinamentale sopra descritto in cui si colloca, di stabilire con precisione il significato della parola, che isolatamente considerate potrebbe anche apparire non specifica, ed al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo di essa (cfr. Cassazione penale , sez. IV , 30/01/2019 , n. 27539).
Il ricorso risulta depositato nell'aprile 2018, prima, dunque, del decorso del termine prescrizionale quinquennale, decorrente dal decesso dei due feti, il 27.08.2012.
La domanda risarcitoria proposta dagli odierni attori ed intervenienti ha ad oggetto il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, avendo gli attori e gli intervenienti volontari prospettato che la morte dei due potenziali congiunti sarebbe riconducibile all'inadeguato ed imperito monitoraggio della gravidanza gemellare di appare doveroso Parte_8
preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica allorquando a richiedere il risarcimento del danno da asserita malpractice sia non il paziente asseritamente danneggiato dal negligente ed imperito operato del personale sanitario, bensì il congiunto o i congiunti del paziente deceduto in conseguenza di dedotti errori ed omissioni del personale medico.
Nella ipotesi, infatti, in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto al decesso del paziente, i congiunti di quest'ultimo, che agiscano per il risarcimento del danno, non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura, ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020;
16754/2012; 11503/1993).
L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non
è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, acclarato che l'azione di responsabilità per conseguire il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in questa sede esperita va collocata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale , con tutto ciò che ne consegue non solo in tema di assolvimento dell' onere di allegazione e prova e di ripartizione, dunque, dei rispettivi oneri probatori, la CTU a firma dei dottori e le cui Per_7 Persona_8
conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto scevre da vizi logici e metodologici intrinseci, ha ripercorso, previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti, la vicenda clinica in questione.
I CCTTUU predetti rassegnavano le seguenti conclusioni: “ Alla luce dell'esame della suddetta documentazione sanitaria si possono formulare le seguenti considerazioni specialistiche.
1. La gravidanza monocoriale biamniotica della signora risulta essere Pt_2
stata monitorata dalla dr.ssa mediamente con un controllo Persona_1
clinico-ecografico a cadenza mensile. A tale proposito va rilevato che, all'epoca dei fatti di cui alla presente consulenza, le linee guida inglesi del Controparte_8
indicavano la necessità, nelle gravidanze monocoriali non complicate, di
[...] effettuare un primo controllo ecografico nel primo trimestre di gestazione e poi un'ecografia ogni due settimane, a partire dalla 16ª settimana di gestazione, al fine di valutare la crescita biometrica dei feti, le dimensioni della tasca di liquido amniotico più profonda e di misurare l'indice di pulsatilità dell'arteria ombelicale (Green-top Guideline No. 51 “Management of monochorionic twin pregnancy” Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, RCOG
Press London December 2008). A livello italiano “Le Linee Guida sul Taglio Cesareo” pubblicate dal Ministero della Salute a gennaio 2012 raccomandano l'espletamento del parto nelle gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche “…a 36-37+0 settimane di gestazione...”. Anche il Manuale di Ostetricia e Ginecologia (G. , L. Per_9 Per_10 [...]
– SEU Roma anno 2001) a pag. 1728 raccomanda per le gravidanze Per_11 Per_12 gemellari in generale di “…programmare visite prenatali più ravvicinate che nella gravidanza monofetale…”. Le linee guida italiane sulla gestione della gravidanza multipla
(giugno 2016) edite dalla su mandato delle più importanti Controparte_9
società scientifiche del settore (SIGO, AOGOI, AGUI) confermano e riprendono quanto suesposto: “…Nelle gravidanze MCBA (monocoriali biamniotiche) non complicate, dopo la
16a settimana i controlli ecografici sono raccomandati ogni due settimane (Livello di
Evidenza II - Raccomandazione B)”. Inoltre viene specificato che “…Il monitoraggio cardiotocografico antepartum nelle gravidanze MCBA non complicate è indicato a partire dalla 36a settimana (Livello di Evidenza VI - Raccomandazione C)”.
2. Da quanto fin qui esposto si può affermare che il monitoraggio della gravidanza della sig.ra effettuato Pt_2
dalla dr.ssa non risponde ai dettami indicati nel precedente Persona_1
paragrafo. Nello specifico vi è stata una diagnosi errata di corionicità (è stata posta diagnosi di gravidanza gemellare bicoriale biamniotica), che è stata corretta poi all'epoca gestazionale di
21 settimane+4 giorni (14/05/2012) dal dr. . Il timing dei controlli clinici Persona_13
ed ecografici è stato più intenso nei primi mesi di gravidanza, mentre dal 16/04/20122 hanno avuto cadenza mensile, contravvenendo alla cadenza quindicinale prescritta dalla letteratura scientifica suindicata. Tanto che nella parte finale della gravidanza (dalla 32 settimana di gestazione in poi), laddove era necessario ed indispensabile effettuare controlli ravvicinati e costanti (visto il maggior rischio di complicanze e mortalità fetale), quest'ultimi si sono diradati (ultima visita 13/07/2012 - e.g. 30 sett. + 1 giorno) e sono stati eseguiti solo due tracciati cardiotocografici (a 34 settimane e 35 settimane di gestazione) anche ciò in difformità di quanto indicato dalle Linee Guida che ne consigliano l'effettuazione a partire da
36 settimane di gestazione. Corretto invece risulta il timing del parto con il ricovero effettuato il giorno 26/08/2012 all'epoca gestazionale di 36 settimane + 3 giorni.
3. Il monitoraggio della gravidanza non ha comportato la risoluzione di problemi tecnici di “speciale difficoltà” da parte della dr.ssa . 4. Le gravidanze monocoriali biamniotiche Persona_1
sono gravate da una maggiore mortalità rispetto a quelle bicoriali biamniotiche. Le linee guida sul taglio cesareo (gennaio 2012 pag.47) evidenziano che ”…In un analogo confronto tra diversa corionicita, è confermato un rischio aumentato di natimortalita nei gemelli monocoriali biamniotici rispetto ai bicoriali (RR: 4,4; IC 95%: 1,48-11,03). L'eccesso di rischio persiste, ma non è statisticamente significativo, anche nel sottogruppo delle gravidanze “apparentemente normali” cioè quelle senza feti affetti da anomalie della crescita, anomalie fetali, TTTS o IUGR…Inoltre sia per la categoria “tutte le gravidanze monocoriali” sia per il sottogruppo “apparentemente normali” il picco di rischio prospettico di morte intrauterina si rileva intorno a 34-37 settimane di gestazione (rispettivamente: 1,6-
1,7% e 2%). Questa associazione è confermata da un altro studio che segnala, in 151 gravidanze monocoriali apparentemente non complicate, 10 morti intrauterine verificatesi a un'epoca gestazionale media di 34+1 settimane…”. In altri termini se vi fosse stato un attento e corretto monitoraggio della gravidanza della sig.ra da parte della dr.ssa Pt_2 [...]
, ciò avrebbe evitato, più probabilmente che non, la morte dei due feti, Persona_1
però non si può escludere che, se anche fosse stato posto in essere il corretto monitoraggio della gravidanza, particolarmente nel periodo terminale della stessa, come previsto dalle Linee
Guida suesposte, si sarebbe potuto comunque verificare egualmente l'exitus di uno o di entrambi i feti. Ciò è attribuibile alla temibile complicanza definita “Sindrome twin - twin trasfusionale (TTTS)”, che si verifica nel 15% - 20 % delle gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche e al ritardo di crescita intrauterino (IUGR), che complica in misura di un ulteriore 25 % tali gravidanze gemellari (Hatkar PA, Bhide AG. Perinatal outcome of twins in relation to chorionicity. J Postgrad Med 1999;45:33–7.) Quindi, e, concludendo, il comportamento chiaramente omissivo della dr.ssa , considerate le Persona_1
complicanze della Sindrome Twin (15-20%) e del ritardo di crescita intrauterino (25%), ci consente di qualificare il comportamento professionale tenuto dalla certamente CP
imperito e negligente, potendosi ad esso ascrivere causalmente la morte dei due feti portati in grembo dalla sig.ra percentualmente in misura non inferiore al 60%.
5. Non ci sono Pt_2 in atti spese mediche documentate ed allo stato attuale non sono prevedibili future spese mediche.
6. Non è stato possibile addivenire ad una conciliazione tra le parti”.
Deve ritenersi che sia comprovato l'inadempimento del sanitario convenuto, alla luce delle conclusioni dei consulenti.
Infatti, non appaiono condivisibili le contestazioni dei c.t.p. di parte convenuta, i quali
Part evidenziavano che la morte dei due feti era da attribuire alla e, dunque, neppure il più attento monitoraggio della gravidanza sarebbe servito a scongiurarne il verificarsi.
Sul punto, però, va sottolineato che non vi sono in atti dati concreti idonei a rendere sostenibile la tesi che la sindrome TTS fosse effettivamente insorta, trattandosi di una mera ipotesi dei cc.tt.pp.: la certa omissione dei controlli con la regolarità prescritta per casi di consimile rischio di gravidanza pretermine, e, dunque, la prova certa dell'inadempimento del sanitario, pone a carico di quest'ultimo l'onere della prova che il decesso si sia verificato per una circostanza idonea ad interrompere il nesso di causa rispetto alla condotta del sanitario.
Prova che, nel caso di specie, non vi è, ribadendo gli stessi ccttpp di parte convenuta che i parametri di crescita dei feti si palesavano congrui, il che, da un lato, non giustificava il discostarsi dalle prescrizioni delle linee guida in punto di costanza e frequenza del monitoraggio e, dall'altro, non consente di far supporre che la sindrome TTS fosse insorta.
Sostengono i cc.tt.pp. della convenuta: “Sottolineiamo a questo punto che nel nostro caso la gravidanza bigeminismo monocoriale biamniotica sia decorsa regolarmente con ecografie che non evidenziavano alterazioni flussimetriche né crescita asimmetrica di entrambi i gemelli e, proprio i Consulenti Tecnici d'Ufficio affermano che l'accrescimento di entrambi i feti fosse simmetrico, senza alcun segno clinicoe/o strumentale di sindrome TTTS e, quindi, non vi era la condizione di rischio di un IUGR selettivo. Abbiamo evidenziato che la gravità clinica della è correlata all'entità del flusso attraverso le anastomosi e all'epoca di Pt_11 insorgenza di tale condizione. L'entrata in funzione delle anastomosi può essere acuta determinando la morte di entrambi i feti oppure cronica configurando la sindrome da trasfusione feto-fetale. La forma acuta causa la rapida morte di un entrambi i gemelli ed avviene senza preavviso ed è assai verosimile che la morte di entrambi i gemelli si sia verificata in modo acuto, imprevedibile ed inevitabile, in quanto i controlli ecografici e flussimetrici non evidenziavano alterazioni morfo funzionali del decorso della gestazione.
D'altronde alcun criterio della classificazione d iQuintero indicava un diverso comportamento clinico diagnostico da tenere da parte della ginecologa accusata da CCTT
d'Ufficio, in quanto non era presente poliamnios, non era rilevabile un gemello donatore, non erano presenti alterazioni flussimteriche né era presente idrope fetale, non vi era alcuna indicazione al trattamento mediante laserterapia delle anastamosi. Neanche un monitoraggio ecografico più frequente avrebbe potuto evitare un evento acuto e drammatico quale la sindrome TTTS acuta”.
Dacché, a ben vedere, la tesi dei cc.tt.pp. della convenuta, dell'insorgenza di una TTS in forma acuta costituisce una mera ipotesi, non suffragata da elementi concreti ricavabili dalla documentazione clinica.
In ragione di quanto sopra, va riconosciuta la responsabilità del sanitario per l'attività professionale espletata e il danno da riconoscersi agli attori attiene non già alla perdita del rapporto parentale in sé, ma alla perdita di chance del rapporto parentale.
Va poi chiarito che, secondo la Corte di Cassazione, si discorre di chance perduta quando “la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioé, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo.
Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza”.
(Cass. Civ. 28993/2019)
Nel caso di specie di tale incertezza eventistica si tratta, posto che la perdita della possibilità di eseguire controlli costanti, di eseguire i trattamenti previsti per contrastare le cause della insorta sofferenza fetale, equivale alla perdita della possibilità di accedere ad un risultato favorevole incerto, considerato tale in virtù dell'assenza di certezza in ordine allo sviluppo successivo della gravidanza in caso di cura idonea e diligente.
E' noto che la giurisprudenza ha da tempo esteso l'ambito dei rapporti familiari rilevanti ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto familiare anche ai nonni e, in alcuni casi, agli zii.
Tuttavia, in questi casi il risarcimento del danno ha richiesto la prova specifica e rigorosa di un rapporto esistente, degno di apprezzamento sotto il profilo giuridico, intenso al punto tale che la sua rescissione dà diritto al risarcimento del danno. Non essendo il risarcimento del danno una punizione a carico del danneggiante e dovendosi rigorosamente delimitare i confini di ciò che é giuridicamente risarcibile, si é inteso imporre un onere probatorio rigoroso a coloro che, non essendo parte della famiglia nucleare in senso stretto, rivendicano un danno per la perdita del congiunto.
Così, se in un primo momento il risarcimento é stato riconosciuto solo ai nonni e solo se conviventi, in un secondo momento l'area é stata estesa anche ai nonni non conviventi e agli zii, a condizione che dimostrassero l'esistenza in concreto di un rapporto di frequentazione e di una relazione rilevante, tale che il peso della sua perdita si potesse imputare al danneggiante.
Vi sono, infatti, orientamenti più restrittivi (che negano in toto che possa aversi il risarcimento del danno in favore dello zio), orientamenti mediani (che richiedono la prova della convivenza ai fini del risarcimento) ed orientamenti maggiormente permissivi (che riconoscono il risarcimento anche in caso di mancanza di convivenza).
Così, Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012, afferma che “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.
Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) é necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2
Cost.”.
Nella recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3 - , n. 21230 del 20/10/2016, si afferma invece che “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal IP per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere A.to alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
E' stato anche precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16992 del
20/08/2015, che “Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita.”.
L'argomento é in realtà di estrema rilevanza, da un punto di vista sociale, per il pericolo che il proliferare di figure di soggetti danneggiati di riflesso potrebbe determinare: si avvertono, in questo campo, le stesse esigenze che hanno indotto le S.U. di San Martino del 2008 a ridisegnare i parametri del danno risarcibile (sebbene in quel caso si trattasse delle sfumature del danno da riconoscere allo stesso soggetto danneggiato).
In questo come in quel caso, infatti, l'obiettivo principale deve essere quello di evitare il risarcimento di danni che non possono giuridicamente qualificarsi come tali e di sottrarsi ad ogni forma di automatismo che porti a una locupletazione come conseguenza del fatto illecito.
Al fine di risarcire solo i danni che hanno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, dunque, é necessario non già escludere a priori il diritto al risarcimento, ma concentrarsi in modo specifico sull'onere di allegazione e della prova che deve venire da parte del danneggiato.
Se, infatti, nel caso della perdita di un figlio, di un padre o del coniuge il danno é presunto
(con presunzione che potrebbe comunque superarsi, ove si dimostri che il vincolo affettivo era venuto del tutto meno prima della morte del congiunto), nel caso di rapporti di parentela esterni rispetto alla composizione della famiglia nucleare la prova deve essere più rigorosa.
La Corte di Cassazione ha precisato, in tempi recenti, che la convivenza non é elemento indispensabile, a condizione che si provi comunque quella condivisione di affetti e di vita che viene radicalmente recisa per effetto della morte del congiunto.
Nel caso della perdita del IP da parte dello zio, poi, non potrà certamente ritenersi che un danno sia presumibile, ma non può neppure escludersi che venga reciso quel rapporto familiare che é tutelato dalla Costituzione. Il punto nodale della questione, dunque, attiene all'esame del caso concreto ed all'accertamento di un effettivo rapporto parentale suscettibile di essere equiparato a quello dei componenti della famiglia nucleare, anche se con un danno più modesto.
Provata l'intensità del rapporto, infatti, si potrà discutere del quantum da liquidare, in caso di mancanza di convivenza: non si potrà tuttavia escludere a priori che il danno vi sia per il solo fatto che non vi fosse convivenza.
Nello stesso senso si é espressa la XII Sezione del Tribunale di Roma, con sentenza del
07.03.2013, ove é stato affermato che “Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità non presenta, sul punto, un orientamento consolidato e di ciò prende atto anche la recente
Cass. 4253/2012 - richiamata dalla parte convenuta - che per la riconoscibilità del risarcimento del danno da perdita parentale in capo ai nipoti, impone che per tale categoria di parenti debba essere allegata e provata la convivenza, ritenendo che la presunzione di sussistenza del danno desumibile dal fatto illecito in se possa ritenersi sufficiente solo per i componenti della famiglia nucleare. Questo giudice ritiene condivisibile il predetto orientamento solo nella parte in cui - partendo dalla mutata realtà sociale in cui la famiglia allargata, tradizionalmente legata ad un contesto rurale, non esiste più - appare giustamente finalizzato a limitare il proliferare di parenti non dotati dei presupposti sui quali il riconoscimento del patema d'animo si fonda;
ritiene peraltro, per ciò che nel caso di specie può valere, che la convivenza come requisito individuante la sussistenza di un particolare legame affettivo non sia l'unico elemento dirimente, sul quale possa basarsi il riconoscimento del presupposto risarcitorio, in quanto le mutate relazioni sociali hanno ormai superato anche la famiglia nucleare visto che la casistica riguardante le dinamiche relazionali della famiglia presenta una galoppante evoluzione verso modalità di coniugio e di genitorialità basata sulla distanza fisica fra marito e moglie, fra padri, madri e figli e fra questi ed i parenti, distanza che spesso intercorre perfino fra nazioni diverse, senza con ciò intaccare – ma solo mutando le modalità relazionali – il vincolo di solidarietà e la comunione di vita e di affetti che governano le relazioni parentali e che rappresentano il valore fondante della tutela garantita dalla Carta Costituzionale (art. 2 e 30) e dalle fonti internazionali e comunitarie (Carta di
Nizza, Trattato di Li. che l'ha recepita e norme della C.E.D.U.) .A maggior ragione,
l'evoluzione sopra segnalata si può constatare fra i membri della famiglia non nucleare, che sempre più spesso vivono lontani fra loro mantenendo quasi sempre rapporti attraverso i moderni mezzi di telecomunicazione.Conseguentemente, la prova della convivenza non può essere l'unico parametro per accogliere o negare una richiesta risarcitoria proveniente da componenti della famiglia diversi da quelli più stretti: questo giudice ritiene, in buona sostanza , che in tale mutato contesto sociale non possa mai prescindersi dalla valutazione del caso concreto, con particolare riferimento all'atteggiarsi delle modalità di vita dei componenti della famiglia, e dalla dimostrazione, anche in via presuntiva ove il contesto lo consenta, dell'intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima dell'illecito”.
Nel caso di specie, lo zio e la ON hanno richiesto il risarcimento del danno per la perdita della chance di un rapporto parentale meramente potenziale, mai venuto in esistenza e che aveva in ogni caso elevate probabilità di non venire ad esistenza.
Come già ricordato, la perdita di un rapporto parentale solo potenziale ha spessore minore rispetto a quella di un rapporto esistente e consolidato nel tempo. Ancor minore spessore, poi, la perdita della mera chance, in percentuale non elevata, di un rapporto parentale futuro e potenziale.
Significativo, in tal senso, il precedente del Tribunale di Mantova, 25 gennaio 2006, secondo cui “La mancata nascita del figlio tanto atteso determina senz'altro dolore e delusione per la frustrazione dei progetti e delle aspettative che l'attesa del nuovo nato aveva determinato durante il periodo di gestazione. D'altra parte non vi è ragione di escludere che analoga sofferenza, seppur evidentemente di intensità di gran lunga inferiore, venga patita anche dai nonni, specie laddove, come nella fattispecie, il nascituro sia il primo IP.
Può infatti ritenersi comunemente noto e, quindi, di comune esperienza che nella generalità dei casi proprio i nonni (oltre che i genitori) attendano con particolare apprensione e desiderio la nascita del IP, col quale dopo la nascita viene ad instaurarsi relazione privilegiata.
Infatti, specie al giorno d'oggi in cui anche la madre svolge attività lavorativa, i nipoti vengono spesso affidati ai nonni, con cui trascorrono molto del loro tempo. Tra nonno e IP viene quindi generalmente a determinarsi una particolare relazione affettiva, fonte di vicendevole felicità e gratificazione.
Il che implica che i nonni quasi sempre vivano il periodo della gestione con fremente attesa della nascita del IP, riponendo in essa grandi aspettative di futura ed imminente gratificazione affettiva ed esistenziale.
Pertanto, in assenza di elementi che facciano ritenere il contrario, può senz'altro presumersi che l'improvvisa ed inaspettata mancata nascita dei nipoti determini anche nel nonno un dolore di intensità tale da poter essere risarcito a titolo di danno morale soggettivo.
Chiarito quanto sopra in merito alla natura del pregiudizio, devono compiersi alcune considerazioni in merito alle caratteristiche del danno da perdita di chance.
Con la doverosa premessa che la vicenda in esame deve essere esaminata alla luce dei criteri giuridici di riferimento e che, dunque, ciò che sotto un profilo squisitamente umano ed empatico presenta indubbiamente profili di drammaticità, assume tuttavia sfumature diverse ove scrutato attraverso la lente della responsabilità intesa in senso giuridico. Ciò, soprattutto ove si consideri che la funzione del risarcimento del danno non é nel nostro ordinamento punitiva ma riparatoria e che l'individuazione del danno da risarcire deve essere filtrata alla luce dei principi che disciplinano la materia.
A essere stata lesa dalla condotta del sanitario é infatti la chance della sopravvivenza dei due feti e non la certa venuta in esistenza dei medesimi.
Sempre sotto un profilo giuridico, é necessario chiarire che la perdita della chance di un futuro rapporto parentale, non instauratosi, é differente dalla perdita di un rapporto parentale già esistente e consolidatosi. Le aspettative hanno un peso diverso dal dato storico-fattuale e, in quanto diverse, devono essere diversamente risarcite.
Al riguardo la giurisprudenza ha inteso chiarire che la perdita di un rapporto parentale solo sperato e atteso é di minor spessore rispetto alla perdita di un rapporto parentale ormai consolidatosi e fatto di quotidianità, frequentazioni, abitudini di vita.
La precisazione é d'obbligo, in quanto la perdita di persona con la quale per anni si sono condivise esperienze ed emozioni e che ha dato vita ad abitudini e ricordi é diversa dalla perdita di un rapporto che é stato sperato, ma non é mai iniziato.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “In materia di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non é adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che, facendo applicazione dei parametri previsti al riguardo dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, abbia liquidato, per il pregiudizio subito dai genitori in ragione della nascita di un feto morto, una somma pari ai valori più elevati della forbice risarcitoria ivi contemplata, senza considerare che essa, in quanto dichiaratamente calcolata in ragione della qualità e quantità della relazione affettiva con la persona perduta, non é di per sé utilizzabile nel caso del figlio nato morto, dove tale relazione é solo potenziale” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12717 del 19/06/2015).
Nella parte motiva si legge che il giudice di merito “non ha adeguatamente spiegato la ragione per cui ha applicato i valori elaborati per la perdita di un figlio all'ipotesi della morte di un feto (pur maturo e prossimo alla nascita) e, per di più, ha dichiarato di dover applicare una
'maggiorazione' sulla base di considerazioni ("avendo il caso di specie caratteristiche di speciale odiosità per l'ostinata ed irritante inerzia dei sanitari che é stata la causa di un evento così drammatico") che finiscono con l'attribuire al risarcimento una funzione 'punitiva', che é del tutto estranea al nostro ordinamento. Quanto al primo profilo, va considerato che il danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa e che tale valutazione ha da tempo trovato un utile parametro di riferimento nelle note tabelle che sono state elaborate dagli uffici giudiziari per assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe;
com'é noto, al fine di assicurare il massimo grado di uniformità, la Suprema Corte é poi pervenuta a riconoscere alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano valenza generale di "parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 cod. civ, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono" (Cass. n. 12408/2011).
Con specifico riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, le tabelle Pt_4
prevedono -con riferimento ai vari possibili rapporti di parentela- una forbice che, nel caso di danno subito dal genitore per la morte di un figlio, oscillava (nell'edizione 2011, applicabile al momento in cui venne emessa la sentenza 9 impugnata) fra 154.350,00 e 308.700,00 euro;
per quanto emerge dai "criteri orientativi" che illustrano la tabella, tale forbice consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la "qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta".
Se ciò é vero, deve allora ritenersi che, anche a voler assimilare -come ha fatto la Corte romana -la situazione del feto nato morto al decesso di un figlio, non può tuttavia non considerarsi che per il figlio nato morto é ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioé , avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che é mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non può ritenersi interamente applicabile il danno patito per la perdita di un rapporto parentale già esistente,
Come già ampiamente premesso, vi era una mera chance di sopravvivenza del feto, sul quale gravava un giudizio prognostico severissimo.
Il quantum, dunque, deve essere ulteriormente ridotto in ragione della natura del pregiudizio patito.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 28993 dell'11/11/2019).
“In caso di perdita di una "chance" a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al "risultato perduto" (nella specie, maggiori "chance" di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti certamente mortali), ma andrà commisurato, in via equitativa, alla "possibilità perduta" di realizzarlo (intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa); tale "possibilità", per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto” (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 5641 del
09 marzo 2018).
Venendo alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di risarcimento de danno da perdita di chance del sorgere del rapporto parentale, utilizzando quale parametro le Tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024, si giunge alle somme riportate per ciascun soggetto negli schemi che seguono:
Parte_1
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 69 anni, è nonno della vittima e non era convivente
La vittima aveva 0 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 10
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 30 IMPORTO del RISARCIMENTO € 50.946,00
Parte_12
di (dati anagrafici e status familiare)
[...] Parte_13
Il congiunto ha 40 anni, è zio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 0 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 36
IMPORTO del RISARCIMENTO € 61.135,20
Parte_14
di (dati anagrafici e status familiare)
[...] Parte_13
Il congiunto ha 38 anni, è zio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 0 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 36
IMPORTO del RISARCIMENTO € 61.135,20 [...]
(dati anagrafici e status familiare) Parte_15
Il congiunto ha 72 anni, è nonno della vittima e non era convivente
La vittima aveva 0 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 37
IMPORTO del RISARCIMENTO € 62.833,40
Parte_16
di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
[...]
Il congiunto ha 60 anni, è nonno della vittima e non era convivente
La vittima aveva 0 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 41
IMPORTO del RISARCIMENTO € 69.626,20 LANZARA Pt_17
di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
[...]
Il congiunto ha 34 anni, è zio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 0 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO € 76.419,00
Tali importi, però, vanno ulteriormente defalcati: essi, invero, sono stati ricavati assumendo come parametro di partenza le tabelle che liquidano il danno da perdita di rapporto parentale, laddove, nel caso di specie, il danno da liquidare è la perdita di chance del sorgere del rapporto parentale. Come già ampiamente premesso, vi era una mera chance di sopravvivenza dei feti, sui quali gravava un giudizio prognostico severo.
Il quantum, dunque, deve essere ulteriormente ridotto in ragione della natura del pregiudizio patito. La giurisprudenza ha infatti chiarito che “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 28993 dell'11/11/2019).
In caso di perdita di una "chance" a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al "risultato perduto" (nella specie, maggiori "chance" di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti certamente mortali), ma andrà commisurato, in via equitativa, alla "possibilità perduta" di realizzarlo (intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa); tale "possibilità", per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto” (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 5641 del
09 marzo 2018).
Tali importi vanno defalcati del 40 %, in ragione della attestata elevata probabilità di morte, in aumento per le gravidanze gemellari monocoriali attestata a circa il 41% (cfr. consulenza d'ufficio).
Si ottengono, così, i seguenti importi (ciascun importo si riferisce ad un solo feto).
- Per € 30.567,6 Parte_1
- Per € 36,681,12 Parte_2
- Per € 36.681,12 Parte_3
- Per € 37.699,8 Controparte_4
- Per € 41.775,72 Parte_6
- Per € 45.851,4 Parte_7
Tali importi, tuttavia, necessitano di essere ancora, equitativamente, diminuiti;
invero, nel caso in cui il comportamento colposo del medico abbia cagionato la perdita di chance di sopravvivenza del feto (la cui morte si sarebbe verificata con elevata probabilità, a causa della patologia da cui era affetto), il danno non patrimoniale subìto dai genitori per la perdita della possibilità di instaurare il rapporto parentale col nascituro va liquidato applicando i parametri tabellari, opportunamente decurtati in considerazione della natura meramente potenziale di tale rapporto, nonché del grado di probabilità che lo stesso non si costituisse, per ragioni non riconducibili all'operato del medico (cfr. Invero,
Tribunale Lecce sez. I, 09/09/2020, n.1899).
Si ritiene, dunque, di defalcare gli importi sopra indicati del 30%, in ragione della evenienza solo potenziale del sorgere del rapporto, ottenendosi i seguenti importi:
- Per € 9.188,1 Parte_1
- Per € 11.004,33 Parte_2
- Per € 11.004,33 Parte_3
- Per € 11.309,94 Controparte_4
- Per € 12.532,71 Parte_6
- Per € 13.755,42 Parte_7 Sugli importi predetti non è dovuta rivalutazione monetaria, essendo essi liquidati all'attualità.
Sono, invece, dovuti interessi al saggio legale sulle somme indicate previa devalutazione al momento del decesso 127.08.2012 e progressiva rivalutazione anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che converte il debito di valore in debito di valuta.
Dal dì di comunicazione della presente ordinanza sugli importi predetti sono dovuti interessi al saggio legale sino al soddisfo.
Venendo alla domanda di manleva spiegata dalla convenuta, dr.ssa nei confronti di CP
, essa non può ritenersi fondata. CP_3
Invero, le “norme che regolano l'assicurazione R.C. Professionale” di cui alla Convenzione
n. 109/G/2258 (cfr. copia polizza doc.to n. 1 cit.) contengono la c.d. clausola CP_5
“Validità della Garanzia” , che prevedeva espressamente che “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di Parte_18
durata della polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all' stesso prima della stipulazione della polizza e posti in essere Parte_18 non oltre tre anni prima della data di effetto della presente polizza nel caso l' non Parte_18
avesse in corso precedente assicurazione con la Compagnia a copertura dei medesimi rischi anche se a condizioni economico-normative diverse”.
Dalla lettura della clausola de qua, emerge che la Dott.ssa aderendo alla Controparte_1
polizza Convenzione n. 109/G/2258, accettava che la polizza R.C. Professionale fosse sottoposta alla condizione che i sinistri in garanzia fossero stati oggetto di richieste di risarcimento da parte del terzo presunto danneggiato per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità temporale della polizza (31.08.2008 – 31.03.2014), purchè riferite a fatti non noti all' prima della stipulazione della polizza e non successivi alla cessazione Parte_18
dello stesso.
Per contro la Dott.ssa veniva a conoscenza della richiesta risarcitoria degli odierni CP attori solo attraverso la notifica dell'atto di citazione 20.04.2018, come confermato dalla denuncia di sinistro della medesima assicurata, inoltrata alla in data 25.05.2018 (cfr. CP_3
doc.to n. 3): tanto avveniva, quindi, oltre il periodo di validità temporale della polizza
(31.08.2008 – 31.03.2014). Inoltre, la denuncia di sinistro dell'assicurata è stata inoltrata alla solo in data 25.05.2018 (cfr. doc.to n. 3), ovvero dopo la cessazione del Parte_10
contratto (31.03.2014). Quanto, poi, alla domanda di manleva spiegata nei confronti di , Parte_4 quest'ultima, come visto, eccepiva, in via principale, la certa e documentata prescrizione ex art. 2952, 2° e 3° comma, c.c. del diritto di garanzia assicurativa della dott.ssa , CP avendo l'Assicurata esercitato lo stesso oltre il termine di due anni dal giorno in cui gli odierni attori le hanno richiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti;
- in via di primo subordine, la non operatività in ogni caso della copertura assicurativa prestata con la PO ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali, avendo l' , al momento Parte_19
della sottoscrizione del contratto, taciuto, con dolo o colpa grave, una circostanza di rischio rilevante ai fini della formazione del consenso della Compagnia, con conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo per la annullabilità dello stesso contratto;
- in via di ulteriore subordine, la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la
PO ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali, operando essa in secondo rischio, per l'importo di danno eccedente il massimale assicurato dalla polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi della dott.ssa vigente al momento della CP
verificazione del sinistro per cui è causa, massimale di certo capiente a coprire i danni risarcibili agli attori. Da ultimo, in via di estremo subordine, per la denegata duplice ipotesi di ritenuta accoglibilità sia dell'Azione Risarcitoria che della domanda di garanzia proposta dalla dott.ssa verso (in seguito anche solo la “Domanda di CP Parte_4
Garanzia”), la Compagnia provvederà a precisare i limiti, per un verso, dei danni risarcibili agli attori e, per l'altro verso, dell'indennizzo dovuto all'Assicurata.
Ritiene il Tribunale che la domanda di manleva della dott.ssa nei confronti di CP
sia infondata. Parte_4
Invero, in disparte ogni altra questione, l'esame della clausola di cui all'art. 17 delle condizioni di contratto assicurativo stipulato con la persuade il Controparte_10
Tribunale della non operatività della polizza rispetto al sinistro occorso.
Tale conclusione non appare infirmata dalla qualificazione della polizza come assicurazione claims made, peraltro indubitabile sulla scorta della lettura delle condizioni di contratto.
Infatti, l'art. 17 delle condizioni contrattuali si compone di due parti, e così recita:
“L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall' Parte_18 per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l' non abbia Parte_18 avuto percezione, notizia o conoscenza dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità.
L'omessa percezione, notizia o conoscenza, per colpa dell' del fatto o Parte_18
comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa. In tal senso, ai fini di quanto previsto dall'art. 1892 c.c., l' Parte_18
dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della stipulazione del contratto e conferma di essere cosciente che l'inesattezza della dichiarazione ora resa comporta la decadenza dai CP diritti assicurativi ai sensi della citata. “
Siffatta clausola, dunque, dapprima vale a qualificare l'assicurazione come claims made;
di poi, però, stabilisce pattiziamente che sono esclusi dalla garanzia assicurativa i fatti, avvenuti antecedentemente alla stipula della polizza, in relazioni ai quali l'assicurato non abbia ricevuta alla data di stipula alcuna richiesta risarcitoria.
E' indubitabile che, prima della stipula della polizza con , la dr.ssa Parte_4
avesse già ricevuto richieste di risarcimento in relazione al fatto generatore di CP possibile responsabilità, vale a dire per l'incongruo/omesso monitoraggio della gestazione gemellare di che trattasi;
richieste di risarcimento provenute, in primo luogo, dai genitori dei due feti nati morti.
Se, dunque, l'esclusione di operatività della polizza viene dall'art. 17 delle condizioni generali ricollegata ai fatti anteriori alla stipula per i quali sia già giunta richiesta di risarcimento, non si ritiene operabile una distinzione in relazione alla tipologia di danneggiati che abbiano provveduto ad inoltrare richiesta di risarcimento: la richiesta di risarcimento, invero, va ricollegata al fatto generatore di responsabilità, secondo la lettera dell'art. 17 più volte richiamato.
La clausola, invero, non fa riferimento a richieste di risarcimento provenienti da uno specifico soggetto danneggiato, ma la àncora, invece, a richieste di risarcimento del danno relative a fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza.
Opinare diversamente sostanzierebbe una interpretazione del contratto contraria a buona fede, posto che essa consentirebbe all'assicurato di tacere la ricezione di richieste di risarcimento per fatti anteriori alla stipula della polizza, ed in epoca anteriore alla stessa, ma relative a vicende che hanno potenzialmente leso più soggetti, tal ché non potrebbe negarsi che l'assicurato – dopo avere ricevuto la richiesta di risarcimento da alcuni danneggiati – abbia avuto la percezione della sussistenza dei presupposti della propria responsabilità nei riguardi di altri danneggiati, in riferimento al medesimo fatto generatore.
Non si versa, più, dunque, nella ipotesi della causa di annullamento del contratto per il caso di dichiarazioni inesatte o reticenti di cui all'art. 1892: infatti, l'art. 1892 c.c. richiede che venga proposta apposita domanda d'annullamento (C. 8139/2001). Trattasi di un'ipotesi particolare di annullamento per la quale occorrono tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave;
che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore (C.
7245/2006). L'onere probatorio sulla sussistenza di tali condizioni è a carico dell'assicuratore (C. 16769/2006) mentre è compito del giudice di merito valutare l'incidenza delle circostanze taciute sulla prestazione del consenso (C. 6039/1997; v. pure C. 7456/1990).
L'annullamento del contratto, però, postula la sua validità e l'art. 1892 c.c. postula che, se non vi fossero state reticenze – la garanzia sarebbe stata operativa.
Invece, il disposto della seconda parte dell'art. 17 delle condizioni di polizza vale ad escludere del tutto la operatività stessa della polizza, ciò che esclude la rilevanza di una ipotesi di annullamento e la effettività della denunciata reticenza: vi è, infatti, che il fatto generatore di responsabilità – in quanto interessato da richieste di risarcimento anteriori – non può ritenersi mai entrato nel perimetro del rischio indennizzabile.
Le spese di lite del giudizio di merito vanno così regolate:
- Nel rapporto tra gli attori/intervenienti e la convenuta, le spese seguono la soccombenza e restano a carico della convenuta in ragione del 60% e vanno compensate per il residuo;
- Nel rapporto tra la convenuta e la le spese restano a carico della prima;
CP_3
- Nel rapporto tra la convenuta e , esse restano a carico della prima. Parte_4
Quanto alle spese nel procedimento di A.T.P. esse restano del pari a carico della convenuta.
Le spese di c.t.u. vanno poste a definitivo carico della convenuta in ragione del 60% ed a carico degli attori ed intervenienti in ragione del residuo 40%.
Le spese di lite sono liquidate tenendo conto del valore del decisum, considerando il d.m.
147/22 ed i parametri medi per ogni voce, salvo che per la voce istruttoria nel giudizio di merito, alla luce della esiguità dell'attività svolta ed, altresì, della identità delle questioni trattate in relazione alla posizione degli attori e degli intervenienti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda, e, dichiarata, nei limiti in motivazione indicati, la responsabilità del sanitario convenuto in relazione alla accertata malpractice medica per cui è causa, condanna la dr.ssa al pagamento, in Persona_1
favore degli attori e degli intervenienti, nella spiegata qualità, delle seguenti somme:
a) In favore di della somma di € 9.188,10) Parte_1
b) In favore di della somma di € 11.004,33 Parte_2
c) In favore di della somma di € 11.004,33 Parte_3
d) In favore di della somma di € 11.309,94 Controparte_4
e) In favore di della somma di € 12.532,71 Parte_6
f) In favore di della somma di € 13.755,42 Parte_7
oltre accessori da calcolare come indicato in parte motiva;
2) condanna al rimborso in favore di Persona_1 Parte_1
e del 60% delle spese di lite, che liquida
[...] Parte_2 Parte_3
nel loro complessivo ammontare in: - per la fase di merito: € 552,95 per esborsi, €
11.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- per la fase di istruzione preventiva: € 3.827,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, dichiarando compensato il residuo;
3) condanna al rimborso in favore di Persona_1 Controparte_4
e del 60% delle spese di lite, che liquida nel loro Parte_6 Parte_7
complessivo ammontare in - per la fase di merito: € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- per la fase di istruzione preventiva: € 3.827,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, dichiarando compensato il residuo;
4) condanna al rimborso in favore di delle Persona_1 CP_3
spese di ite, che liquida nel loro complessivo ammontare in euro- per la fase di merito: € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa come per legge;
- per la fase di istruzione preventiva: € 3.827,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna al rimborso in favore di Persona_1
, che liquida nel loro complessivo ammontare in euro;
Parte_4
5) condanna al rimborso in favore di Persona_1 Parte_4
che liquida nel loro complessivo ammontare in € 11.268,00 per
[...]
compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- per la fase di istruzione preventiva: € 3.827,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
6) Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico della convenuta in ragione del 60% e degli attori/intervenienti in ragione del residuo 40%.
Così deciso in Salerno in data il 05.01.25
Il Giudice Unico
Dott.ssa Giuseppina Valiante
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta a ruolo al n. 3366/2018 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da malpractice medica
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Manzella Luigi n. 15, codice fiscale: ; nato CodiceFiscale_1 Parte_2
a Salerno (SA) il 06.04.1971 ed ivi residente a[...], codice fiscale:
[...]
; nata a [...] il [...] e residente in C.F._2 Parte_3
Rutigliano (BA) alla via Don Sturzo n. 1, codice fiscale: tutti CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Clementina
Tedesco (codice fiscale: ) ed elettivamente domiciliati presso il suo CodiceFiscale_4
studio in Battipaglia (SA) alla via Palatucci snc – Centro Direzionale l'Urbe, fabbr. D (si richiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec: ovvero al seguente numero di fax: 089/9260029); Email_1
ATTORI
E
, c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._5
12.09.1963, ed ivi residente a[...], rapp.ta e difesa dall'avv. Giovanni
Grattacaso, c.f. , giusto mandato a margine del presente atto ed elett.te C.F._6
domiciliato stesso presso il suo studio sito in Battipaglia – 84091- alla Piazza della
Repubblica, trav. , (indirizzo telefax 0828/345542–307905 e-mail Controparte_2 , ai fini delle Email_2
comunicazioni e/o notificazioni di cancelleria ex co. 3 artt 133 e 134 e ss. cpc);
CONVENUTA
(in seguito anche solo la “Compagnia”) – terza chiamata – Parte_4
C.F. , con sede legale in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, P.IVA_1
c.a.p. 41018, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore Avv. Pierluigi Mancuso, ai fini del presente atto e dei successivi occorrendi rappresentata e difesa in forza di procura speciale a parte e tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Francesco Panni (C.F.: C.F._7
– PEC: – FAX: 059 / 2057350) e Ferdinando
[...] Email_3
Palazzo (C.F. - PEC: - fax: CodiceFiscale_8 Email_4
0974 / 986394) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in San Giovanni
a Piro (SA), Via Teodoro Gaza n. 2;
RZ HI IN GARANZIA DALLA CONVENUTA DR.SSA
[...]
[...]
[...]
, con sede legale in Milano, alla Controparte_3
via Benigno Crespi, 23 c.a.p. 20159, C.F. e P. IVA , in virtù di atto di P.IVA_2
conferimento autorizzato con provvedimento ISVAP (Elenco I) il 03.01.2008 al n. I.00066,
REA n. 1817828, in persona del procuratore speciale, Dott. , Parte_5 elettivamente domiciliate in Napoli al Viale Augusto n. 162, nello Studio dell'Avv. Francesco
Napolitano, cod. fisc. dal quale viene rappresentato e difeso in virtù C.F._9 di procura alle liti apposta in calce in calce all'atto di citazione di chiamata del terzo notificato dalla dott.sa ; ai sensi dell'art. 136 e 176 c.p.c. come modificato dalla Legge Controparte_1
n. 263/2005 il sottoscritto procuratore dichiara alle parti processuali ed alla Cancelleria del
Giudice adito di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni indirizzate al suddetto difensore in argomento alle vicende processuali del presente giudizio alla seguente casella di posta elettronica: ovvero al seguente Email_5
numero di fax: 081.628568;
RZ HI
(c.f. ); (C.F. Controparte_4 C.F._10 Parte_6
); (C.F. ), rappresentati e C.F._11 Parte_7 C.F._12 difesi, giusta ,amdato in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Fernando Volpe, con il quale eleggono domicilio in Battipaglia (SA), via Giovani Palatucci, n. 12/B;
INTERVENIENTI
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05.12.23, celebrata con modalità telematico scritta
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16.04.2018 Parte_1 Parte_2
e premettendo di essere, rispettivamente, la madre e i germani di
[...] Parte_3
e che quest'ultima, nell'anno 2011, rimasta incinta, si rivolse alla dott.ssa Parte_8
quale medico specialista in Ginecologia ed Ostetricia;
Persona_1
premettendo altresì che, sin dai primi accertamenti si rilevò che la gravidanza della Sig.ra era di tipo gemellare monocoriale biamniotica e pertanto ad alto rischio a causa di Pt_2
un aumento di rischio mortalità perinatale;
premettendo, ancora, che la ginecologa sin dall'inizio si discostò dalle linee guida che la letteratura scientifica prevedeva per tale tipo di gravidanza e che, oltretutto, neppure si avvide inizialmente che trattavasi di gravidanza monocoriale biamniotica, poi invece rilevata da altro ginecologo (Dr. nel 2012); Per_2
premettendo, infine, che la condotta della dott.ssa condusse ad un esito infausto CP
della gravidanza, con la morte endouterina di entrambi i feti, gli istanti adivano l'intestato
Tribunale per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni morali ed esistenziali patiti, nonché qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale. Ai fini della prova del nesso di causalità allegavano all'atto introduttivo sia una relazione medica di parte (a firma del Dr. , sia l'elaborato peritale redatto dai CC.TT.UU. Dr. Persona_3 Per_4
e Prof. Dr. nominati dal medesimo Tribunale nella causa già intentata e
[...] Persona_5
conclusa dai genitori dei feti nati morti (R.G. n. 2225/2014), in cui veniva riconosciuto il nesso di causalità tra la condotta della Dr. e l'esito infausto della gravidanza. CP
Gli attori, tanto premesso, articolavano le seguenti conclusioni: ““Voglia l'On.le Tribunale di
Salerno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della dott.ssa , per le causali indicate in Persona_1
premessa, nella causazione della morte endouterina dei feti gemellari;
e per l'effetto, condannare essa convenuta al risarcimento in favore degli istanti, nella qualità indicata, dei danni morali ed esistenziali patiti, nonché di qualsiasi altra voce di danno comunque connessa e conseguenziale, nella misura che risulterà in corso di giudizio, ovvero che il giudice adito riterrà di giustizia, anche con l'ausilio di ulteriore CTU medica e contabile, con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la dott.ssa contestando CP
l'assunto attoreo e richiedendo dapprima la chiamata in garanzia dell' Parte_9
e poi, sempre in garanzia, la chiamata in causa della Zurich Assicurazioni LTD.
[...]
Assicuratrice costituitasi in giudizio, articolava le seguenti conclusioni: Parte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, 1 – in via principale, rigettare la Domanda di Garanzia per la prescrizione ex art. 2952, 2° e 3° comma, c.c. del diritto di garanzia assicurativa della dott.ssa , avendo l'Assicurata esercitato lo stesso oltre il termine di due anni dal CP
giorno in cui i signori e le hanno richiesto il risarcimento dei danni Parte_1 Pt_2 asseritamente subiti. 2 – In via di primo subordine, rigettare la Domanda di Garanzia per la non operatività in ogni caso della copertura assicurativa prestata con la PO ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali, avendo l'Assicurata, al momento della stipula del contratto di assicurazione, taciuto, con dolo o colpa grave, una circostanza di rischio rilevante ai fini della formazione del consenso della Compagnia, con conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo per l'annullabilità dello stesso contratto. 3 – In via di ulteriore subordine, rigettare la Domanda di Garanzia per la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la PO ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali, operando essa in secondo rischio, per l'importo di danno eccedente il massimale assicurato dalla PO
, massimale di certo capiente a coprire i danni risarcibili agli attori. 4 - In via di CP_3
estremo subordine, per la denegata duplice ipotesi di ritenuta accoglibilità sia dell'Azione risarcitoria che della Domanda di Garanzia, 4a - per un verso, accertare i danni risarcibili direttamente ed immediatamente riconducibili alla accertata condotta illecita della dott.ssa e quindi CP
condannare la stessa dott.ssa a pagare ai signori CP Parte_1 Parte_2
e gli importi così determinati a titolo di risarcimento del danno;
4b - per
[...] Parte_3
altro verso, dichiarare tenuta ad indennizzare la dott.ssa nei Parte_4 CP
seguenti limiti: - della sola quota di responsabilità diretta della Assicurata, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantele in via di solidarietà; - in via espressamente subordinata alla eccezione di cui alla precedente conclusione 2, per il caso l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere che la reticenza dell'Assicurata rilevante ex art. 1892 c.c. non sia da imputare a dolo o colpa grave, bensì a colpa lieve, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso per spese generali
(15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
Si costituiva in giudizio, poi, , con comparsa di costituzione e risposta, con Controparte_3 cui articolava le seguenti conclusioni: “in via preliminare:
1. accertare e dichiarare la prescrizione del diritto vantato dagli attori nei confronti della Dott.ssa Controparte_1
dovendosi ritenere che la responsabilità imputabile al chiamato in causa è di tipo extracontrattuale, cui deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale;
2. dichiarare la inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda stante il mancato esperimento della procedura di conciliazione introdotta dalla D.Lgs. 28/2010, entrata in vigore, per la materia che odiernamente ci occupa, il 21.03.2011. 3. all'uopo, disporre rinvio ad altra udienza per un tempo non inferiore a quattro mesi, ai sensi dell'art. 6 del richiamato
D.lgs. 28/2010, affinché parte istante attivi la procedura conciliativa obbligatoria;
4. dichiarare nullo, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., l'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi suesposti;
5. dichiarare nullo l'atto di chiamata in causa e l'atto introduttivo per violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.; 6. rigettare la domanda di manleva proposta e dichiarare il difetto di legittimazione passiva nei confronti della per inoperatività della Parte_10
polizza n. 225806794 in convenzione con n. 109/G/2258, invocata per i motivi CP_5
innanzi esposti, con condanna della convenuta chiamante in causa al pagamento di tutte le somme che il Tribunale riterrà di dover liquidare in favore della per le Parte_10
spese sostenute e sostenende, a causa della costituzione nel presente giudizio;
7. conseguentemente disporre l'immediata estromissione dal giudizio della comparente per carenza di legittimazione passiva, con condanna del convenuto chiamante in causa al pagamento di tutte le somme che il Tribunale riterrà di dover liquidare in favore della
[...]
, per le spese sostenute e sostenende, a causa della costituzione nel presente Parte_10
giudizio;
8. dichiarare che la garanzia della è destinata ad operare Parte_10
soltanto nella denegata ipotesi in cui non dovesse ritenersi sufficiente a coprire il lamentato danno la somma dei massimali delle polizze a primo rischio;
nel merito:
9. rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;
10. rigettare la domanda come proposta perché assolutamente non provato il nesso di causalità tra i presunti eventi dannosi, le conseguenze lamentate e la condotta del
Dott.ssa 11. accertare la carenza di legittimazione degli attori in relazione Controparte_1
al diritto sostanziale per il quale si è invocata domanda risarcitoria per la perdita del rapporto parentale;
12. nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e nel caso in cui l'On.le Tribunale adito accerti e dichiari l'obbligo risarcitorio a carico del Dott.ssa CP
nonché l'obbligo di manleva a carico della la domanda dovrà essere
[...] Controparte_6
contenuta nei limiti di polizza;
13. con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Intervenivano nel giudizio e , nella qualità di Controparte_4 CP_7 Parte_7
genitori (i primi due) e fratello (il secondo) di padre dei due gemellini nati Persona_6 morti, i quali articolavano le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
b) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della dott.ssa per le causali Persona_1 indicate in premessa, ella causazione della morte endouterina dei feti gemellari;
e per l'effetto, condannare essa convenuta al risarcimento in favore degli istanti, nella qualità indicata dei danni morali ed esistenziali patiti, nonché di qualsiasi altra voce di danno comunque concessa e consequenziale nella misura che risulterà in corso di giudizio, ovvero che il giudice adito riterrà di giustizia, anche con l'ausilio di ulteriore ctu medica e contabile, con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., ammessa e raccolta la prova, la causa perveniva, infine, all'udienza del 05.12.23, all'esito della quale era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
L'eccezione di improcedibilità della domanda va disattesa, in quanto, nel corso del giudizio risultano assegnati ai ricorrenti termini per l'esperimento, in corso di causa, del tentativo di mediazione obbligatorio, il cui esito è risultato essere infruttuoso.
Infondata è l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento avanzata dagli odierni attori, la quale, qualificabile alla stregua di una domanda di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale, da un canto è soggetta a termine di prescrizione quinquennale, dall'altro risente dell'applicazione del comma 3 dell'art. 2947 c.c., per il caso in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga, applicabile anche all'azione civile.
Nel caso di specie, risulta configurabile astrattamento il delitto di omicidio colposo, alla luce della giurisprudenza della cassazione, secondo cui l'inclusione dell'uccisione del feto nell'ambito dell'omicidio non comporta una non consentita analogia in malam partem
, bensì una mera interpretazione estensiva, legittima anche in relazione alle norme penali incriminatrici. L'enunciazione della nozione di uomo quale vittima del reato in esame, sebbene generica, consente al giudice, avuto riguardo anche alla finalità di incriminazione ed al contesto ordinamentale sopra descritto in cui si colloca, di stabilire con precisione il significato della parola, che isolatamente considerate potrebbe anche apparire non specifica, ed al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo di essa (cfr. Cassazione penale , sez. IV , 30/01/2019 , n. 27539).
Il ricorso risulta depositato nell'aprile 2018, prima, dunque, del decorso del termine prescrizionale quinquennale, decorrente dal decesso dei due feti, il 27.08.2012.
La domanda risarcitoria proposta dagli odierni attori ed intervenienti ha ad oggetto il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale, avendo gli attori e gli intervenienti volontari prospettato che la morte dei due potenziali congiunti sarebbe riconducibile all'inadeguato ed imperito monitoraggio della gravidanza gemellare di appare doveroso Parte_8
preliminarmente inquadrare sotto il profilo normativo e giurisprudenziale la responsabilità medica allorquando a richiedere il risarcimento del danno da asserita malpractice sia non il paziente asseritamente danneggiato dal negligente ed imperito operato del personale sanitario, bensì il congiunto o i congiunti del paziente deceduto in conseguenza di dedotti errori ed omissioni del personale medico.
Nella ipotesi, infatti, in cui la prospettata malpractice sanitaria abbia condotto al decesso del paziente, i congiunti di quest'ultimo, che agiscano per il risarcimento del danno, non possono invocare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura, ma devono agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all'art. 1372, comma 2, c.c., con la conseguenza che l'autonoma pretesa risarcitoria vantata dai congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze caratterizzanti l'istituto della responsabilità aquiliana in tema di assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
La giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento, ha chiarito che il rapporto contrattuale che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia ultra partes allorché costituisca fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione;
viene in considerazione, in particolare, il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della gravidanza medesima (Cass. 14615/2020;
16754/2012; 11503/1993).
L'inesatta esecuzione della prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre perché la tutela contro l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale inadempimento siano loro derivati.
Al di fuori di questa specifica ipotesi, poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto dell'obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (articolo 1372 comma 2 c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un effetto protettivo del contratto nei confronti dei terzi, per altro verso non
è identificabile una categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto".
Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subito in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria, non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi.
Il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che stipula il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (Cass. Civ. 11320/2022).
Ferma l'elaborazione giurisprudenziale di cui sopra, acclarato che l'azione di responsabilità per conseguire il ristoro del danno da perdita del rapporto parentale in questa sede esperita va collocata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale , con tutto ciò che ne consegue non solo in tema di assolvimento dell' onere di allegazione e prova e di ripartizione, dunque, dei rispettivi oneri probatori, la CTU a firma dei dottori e le cui Per_7 Persona_8
conclusioni sono condivise dal Tribunale in quanto scevre da vizi logici e metodologici intrinseci, ha ripercorso, previa accurata disamina della documentazione sanitaria in atti, la vicenda clinica in questione.
I CCTTUU predetti rassegnavano le seguenti conclusioni: “ Alla luce dell'esame della suddetta documentazione sanitaria si possono formulare le seguenti considerazioni specialistiche.
1. La gravidanza monocoriale biamniotica della signora risulta essere Pt_2
stata monitorata dalla dr.ssa mediamente con un controllo Persona_1
clinico-ecografico a cadenza mensile. A tale proposito va rilevato che, all'epoca dei fatti di cui alla presente consulenza, le linee guida inglesi del Controparte_8
indicavano la necessità, nelle gravidanze monocoriali non complicate, di
[...] effettuare un primo controllo ecografico nel primo trimestre di gestazione e poi un'ecografia ogni due settimane, a partire dalla 16ª settimana di gestazione, al fine di valutare la crescita biometrica dei feti, le dimensioni della tasca di liquido amniotico più profonda e di misurare l'indice di pulsatilità dell'arteria ombelicale (Green-top Guideline No. 51 “Management of monochorionic twin pregnancy” Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, RCOG
Press London December 2008). A livello italiano “Le Linee Guida sul Taglio Cesareo” pubblicate dal Ministero della Salute a gennaio 2012 raccomandano l'espletamento del parto nelle gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche “…a 36-37+0 settimane di gestazione...”. Anche il Manuale di Ostetricia e Ginecologia (G. , L. Per_9 Per_10 [...]
– SEU Roma anno 2001) a pag. 1728 raccomanda per le gravidanze Per_11 Per_12 gemellari in generale di “…programmare visite prenatali più ravvicinate che nella gravidanza monofetale…”. Le linee guida italiane sulla gestione della gravidanza multipla
(giugno 2016) edite dalla su mandato delle più importanti Controparte_9
società scientifiche del settore (SIGO, AOGOI, AGUI) confermano e riprendono quanto suesposto: “…Nelle gravidanze MCBA (monocoriali biamniotiche) non complicate, dopo la
16a settimana i controlli ecografici sono raccomandati ogni due settimane (Livello di
Evidenza II - Raccomandazione B)”. Inoltre viene specificato che “…Il monitoraggio cardiotocografico antepartum nelle gravidanze MCBA non complicate è indicato a partire dalla 36a settimana (Livello di Evidenza VI - Raccomandazione C)”.
2. Da quanto fin qui esposto si può affermare che il monitoraggio della gravidanza della sig.ra effettuato Pt_2
dalla dr.ssa non risponde ai dettami indicati nel precedente Persona_1
paragrafo. Nello specifico vi è stata una diagnosi errata di corionicità (è stata posta diagnosi di gravidanza gemellare bicoriale biamniotica), che è stata corretta poi all'epoca gestazionale di
21 settimane+4 giorni (14/05/2012) dal dr. . Il timing dei controlli clinici Persona_13
ed ecografici è stato più intenso nei primi mesi di gravidanza, mentre dal 16/04/20122 hanno avuto cadenza mensile, contravvenendo alla cadenza quindicinale prescritta dalla letteratura scientifica suindicata. Tanto che nella parte finale della gravidanza (dalla 32 settimana di gestazione in poi), laddove era necessario ed indispensabile effettuare controlli ravvicinati e costanti (visto il maggior rischio di complicanze e mortalità fetale), quest'ultimi si sono diradati (ultima visita 13/07/2012 - e.g. 30 sett. + 1 giorno) e sono stati eseguiti solo due tracciati cardiotocografici (a 34 settimane e 35 settimane di gestazione) anche ciò in difformità di quanto indicato dalle Linee Guida che ne consigliano l'effettuazione a partire da
36 settimane di gestazione. Corretto invece risulta il timing del parto con il ricovero effettuato il giorno 26/08/2012 all'epoca gestazionale di 36 settimane + 3 giorni.
3. Il monitoraggio della gravidanza non ha comportato la risoluzione di problemi tecnici di “speciale difficoltà” da parte della dr.ssa . 4. Le gravidanze monocoriali biamniotiche Persona_1
sono gravate da una maggiore mortalità rispetto a quelle bicoriali biamniotiche. Le linee guida sul taglio cesareo (gennaio 2012 pag.47) evidenziano che ”…In un analogo confronto tra diversa corionicita, è confermato un rischio aumentato di natimortalita nei gemelli monocoriali biamniotici rispetto ai bicoriali (RR: 4,4; IC 95%: 1,48-11,03). L'eccesso di rischio persiste, ma non è statisticamente significativo, anche nel sottogruppo delle gravidanze “apparentemente normali” cioè quelle senza feti affetti da anomalie della crescita, anomalie fetali, TTTS o IUGR…Inoltre sia per la categoria “tutte le gravidanze monocoriali” sia per il sottogruppo “apparentemente normali” il picco di rischio prospettico di morte intrauterina si rileva intorno a 34-37 settimane di gestazione (rispettivamente: 1,6-
1,7% e 2%). Questa associazione è confermata da un altro studio che segnala, in 151 gravidanze monocoriali apparentemente non complicate, 10 morti intrauterine verificatesi a un'epoca gestazionale media di 34+1 settimane…”. In altri termini se vi fosse stato un attento e corretto monitoraggio della gravidanza della sig.ra da parte della dr.ssa Pt_2 [...]
, ciò avrebbe evitato, più probabilmente che non, la morte dei due feti, Persona_1
però non si può escludere che, se anche fosse stato posto in essere il corretto monitoraggio della gravidanza, particolarmente nel periodo terminale della stessa, come previsto dalle Linee
Guida suesposte, si sarebbe potuto comunque verificare egualmente l'exitus di uno o di entrambi i feti. Ciò è attribuibile alla temibile complicanza definita “Sindrome twin - twin trasfusionale (TTTS)”, che si verifica nel 15% - 20 % delle gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche e al ritardo di crescita intrauterino (IUGR), che complica in misura di un ulteriore 25 % tali gravidanze gemellari (Hatkar PA, Bhide AG. Perinatal outcome of twins in relation to chorionicity. J Postgrad Med 1999;45:33–7.) Quindi, e, concludendo, il comportamento chiaramente omissivo della dr.ssa , considerate le Persona_1
complicanze della Sindrome Twin (15-20%) e del ritardo di crescita intrauterino (25%), ci consente di qualificare il comportamento professionale tenuto dalla certamente CP
imperito e negligente, potendosi ad esso ascrivere causalmente la morte dei due feti portati in grembo dalla sig.ra percentualmente in misura non inferiore al 60%.
5. Non ci sono Pt_2 in atti spese mediche documentate ed allo stato attuale non sono prevedibili future spese mediche.
6. Non è stato possibile addivenire ad una conciliazione tra le parti”.
Deve ritenersi che sia comprovato l'inadempimento del sanitario convenuto, alla luce delle conclusioni dei consulenti.
Infatti, non appaiono condivisibili le contestazioni dei c.t.p. di parte convenuta, i quali
Part evidenziavano che la morte dei due feti era da attribuire alla e, dunque, neppure il più attento monitoraggio della gravidanza sarebbe servito a scongiurarne il verificarsi.
Sul punto, però, va sottolineato che non vi sono in atti dati concreti idonei a rendere sostenibile la tesi che la sindrome TTS fosse effettivamente insorta, trattandosi di una mera ipotesi dei cc.tt.pp.: la certa omissione dei controlli con la regolarità prescritta per casi di consimile rischio di gravidanza pretermine, e, dunque, la prova certa dell'inadempimento del sanitario, pone a carico di quest'ultimo l'onere della prova che il decesso si sia verificato per una circostanza idonea ad interrompere il nesso di causa rispetto alla condotta del sanitario.
Prova che, nel caso di specie, non vi è, ribadendo gli stessi ccttpp di parte convenuta che i parametri di crescita dei feti si palesavano congrui, il che, da un lato, non giustificava il discostarsi dalle prescrizioni delle linee guida in punto di costanza e frequenza del monitoraggio e, dall'altro, non consente di far supporre che la sindrome TTS fosse insorta.
Sostengono i cc.tt.pp. della convenuta: “Sottolineiamo a questo punto che nel nostro caso la gravidanza bigeminismo monocoriale biamniotica sia decorsa regolarmente con ecografie che non evidenziavano alterazioni flussimetriche né crescita asimmetrica di entrambi i gemelli e, proprio i Consulenti Tecnici d'Ufficio affermano che l'accrescimento di entrambi i feti fosse simmetrico, senza alcun segno clinicoe/o strumentale di sindrome TTTS e, quindi, non vi era la condizione di rischio di un IUGR selettivo. Abbiamo evidenziato che la gravità clinica della è correlata all'entità del flusso attraverso le anastomosi e all'epoca di Pt_11 insorgenza di tale condizione. L'entrata in funzione delle anastomosi può essere acuta determinando la morte di entrambi i feti oppure cronica configurando la sindrome da trasfusione feto-fetale. La forma acuta causa la rapida morte di un entrambi i gemelli ed avviene senza preavviso ed è assai verosimile che la morte di entrambi i gemelli si sia verificata in modo acuto, imprevedibile ed inevitabile, in quanto i controlli ecografici e flussimetrici non evidenziavano alterazioni morfo funzionali del decorso della gestazione.
D'altronde alcun criterio della classificazione d iQuintero indicava un diverso comportamento clinico diagnostico da tenere da parte della ginecologa accusata da CCTT
d'Ufficio, in quanto non era presente poliamnios, non era rilevabile un gemello donatore, non erano presenti alterazioni flussimteriche né era presente idrope fetale, non vi era alcuna indicazione al trattamento mediante laserterapia delle anastamosi. Neanche un monitoraggio ecografico più frequente avrebbe potuto evitare un evento acuto e drammatico quale la sindrome TTTS acuta”.
Dacché, a ben vedere, la tesi dei cc.tt.pp. della convenuta, dell'insorgenza di una TTS in forma acuta costituisce una mera ipotesi, non suffragata da elementi concreti ricavabili dalla documentazione clinica.
In ragione di quanto sopra, va riconosciuta la responsabilità del sanitario per l'attività professionale espletata e il danno da riconoscersi agli attori attiene non già alla perdita del rapporto parentale in sé, ma alla perdita di chance del rapporto parentale.
Va poi chiarito che, secondo la Corte di Cassazione, si discorre di chance perduta quando “la condotta colpevole del sanitario ha avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della CTU risultano, cioé, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all'eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo.
Tale possibilità - i.e. tale incertezza eventistica (la sola che consenta di discorrere legittimamente di chance perduta) - sarà risarcibile equitativamente, alla luce di tutte le circostanze del caso, come possibilità perduta - se provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - ove risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli (ripercussioni sulla sfera non patrimoniale del paziente) che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza”.
(Cass. Civ. 28993/2019)
Nel caso di specie di tale incertezza eventistica si tratta, posto che la perdita della possibilità di eseguire controlli costanti, di eseguire i trattamenti previsti per contrastare le cause della insorta sofferenza fetale, equivale alla perdita della possibilità di accedere ad un risultato favorevole incerto, considerato tale in virtù dell'assenza di certezza in ordine allo sviluppo successivo della gravidanza in caso di cura idonea e diligente.
E' noto che la giurisprudenza ha da tempo esteso l'ambito dei rapporti familiari rilevanti ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto familiare anche ai nonni e, in alcuni casi, agli zii.
Tuttavia, in questi casi il risarcimento del danno ha richiesto la prova specifica e rigorosa di un rapporto esistente, degno di apprezzamento sotto il profilo giuridico, intenso al punto tale che la sua rescissione dà diritto al risarcimento del danno. Non essendo il risarcimento del danno una punizione a carico del danneggiante e dovendosi rigorosamente delimitare i confini di ciò che é giuridicamente risarcibile, si é inteso imporre un onere probatorio rigoroso a coloro che, non essendo parte della famiglia nucleare in senso stretto, rivendicano un danno per la perdita del congiunto.
Così, se in un primo momento il risarcimento é stato riconosciuto solo ai nonni e solo se conviventi, in un secondo momento l'area é stata estesa anche ai nonni non conviventi e agli zii, a condizione che dimostrassero l'esistenza in concreto di un rapporto di frequentazione e di una relazione rilevante, tale che il peso della sua perdita si potesse imputare al danneggiante.
Vi sono, infatti, orientamenti più restrittivi (che negano in toto che possa aversi il risarcimento del danno in favore dello zio), orientamenti mediani (che richiedono la prova della convivenza ai fini del risarcimento) ed orientamenti maggiormente permissivi (che riconoscono il risarcimento anche in caso di mancanza di convivenza).
Così, Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 4253 del 16/03/2012, afferma che “Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.
Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) é necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2
Cost.”.
Nella recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3 - , n. 21230 del 20/10/2016, si afferma invece che “In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal IP per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere A.to alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.
E' stato anche precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16992 del
20/08/2015, che “Il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita.”.
L'argomento é in realtà di estrema rilevanza, da un punto di vista sociale, per il pericolo che il proliferare di figure di soggetti danneggiati di riflesso potrebbe determinare: si avvertono, in questo campo, le stesse esigenze che hanno indotto le S.U. di San Martino del 2008 a ridisegnare i parametri del danno risarcibile (sebbene in quel caso si trattasse delle sfumature del danno da riconoscere allo stesso soggetto danneggiato).
In questo come in quel caso, infatti, l'obiettivo principale deve essere quello di evitare il risarcimento di danni che non possono giuridicamente qualificarsi come tali e di sottrarsi ad ogni forma di automatismo che porti a una locupletazione come conseguenza del fatto illecito.
Al fine di risarcire solo i danni che hanno diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento, dunque, é necessario non già escludere a priori il diritto al risarcimento, ma concentrarsi in modo specifico sull'onere di allegazione e della prova che deve venire da parte del danneggiato.
Se, infatti, nel caso della perdita di un figlio, di un padre o del coniuge il danno é presunto
(con presunzione che potrebbe comunque superarsi, ove si dimostri che il vincolo affettivo era venuto del tutto meno prima della morte del congiunto), nel caso di rapporti di parentela esterni rispetto alla composizione della famiglia nucleare la prova deve essere più rigorosa.
La Corte di Cassazione ha precisato, in tempi recenti, che la convivenza non é elemento indispensabile, a condizione che si provi comunque quella condivisione di affetti e di vita che viene radicalmente recisa per effetto della morte del congiunto.
Nel caso della perdita del IP da parte dello zio, poi, non potrà certamente ritenersi che un danno sia presumibile, ma non può neppure escludersi che venga reciso quel rapporto familiare che é tutelato dalla Costituzione. Il punto nodale della questione, dunque, attiene all'esame del caso concreto ed all'accertamento di un effettivo rapporto parentale suscettibile di essere equiparato a quello dei componenti della famiglia nucleare, anche se con un danno più modesto.
Provata l'intensità del rapporto, infatti, si potrà discutere del quantum da liquidare, in caso di mancanza di convivenza: non si potrà tuttavia escludere a priori che il danno vi sia per il solo fatto che non vi fosse convivenza.
Nello stesso senso si é espressa la XII Sezione del Tribunale di Roma, con sentenza del
07.03.2013, ove é stato affermato che “Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità non presenta, sul punto, un orientamento consolidato e di ciò prende atto anche la recente
Cass. 4253/2012 - richiamata dalla parte convenuta - che per la riconoscibilità del risarcimento del danno da perdita parentale in capo ai nipoti, impone che per tale categoria di parenti debba essere allegata e provata la convivenza, ritenendo che la presunzione di sussistenza del danno desumibile dal fatto illecito in se possa ritenersi sufficiente solo per i componenti della famiglia nucleare. Questo giudice ritiene condivisibile il predetto orientamento solo nella parte in cui - partendo dalla mutata realtà sociale in cui la famiglia allargata, tradizionalmente legata ad un contesto rurale, non esiste più - appare giustamente finalizzato a limitare il proliferare di parenti non dotati dei presupposti sui quali il riconoscimento del patema d'animo si fonda;
ritiene peraltro, per ciò che nel caso di specie può valere, che la convivenza come requisito individuante la sussistenza di un particolare legame affettivo non sia l'unico elemento dirimente, sul quale possa basarsi il riconoscimento del presupposto risarcitorio, in quanto le mutate relazioni sociali hanno ormai superato anche la famiglia nucleare visto che la casistica riguardante le dinamiche relazionali della famiglia presenta una galoppante evoluzione verso modalità di coniugio e di genitorialità basata sulla distanza fisica fra marito e moglie, fra padri, madri e figli e fra questi ed i parenti, distanza che spesso intercorre perfino fra nazioni diverse, senza con ciò intaccare – ma solo mutando le modalità relazionali – il vincolo di solidarietà e la comunione di vita e di affetti che governano le relazioni parentali e che rappresentano il valore fondante della tutela garantita dalla Carta Costituzionale (art. 2 e 30) e dalle fonti internazionali e comunitarie (Carta di
Nizza, Trattato di Li. che l'ha recepita e norme della C.E.D.U.) .A maggior ragione,
l'evoluzione sopra segnalata si può constatare fra i membri della famiglia non nucleare, che sempre più spesso vivono lontani fra loro mantenendo quasi sempre rapporti attraverso i moderni mezzi di telecomunicazione.Conseguentemente, la prova della convivenza non può essere l'unico parametro per accogliere o negare una richiesta risarcitoria proveniente da componenti della famiglia diversi da quelli più stretti: questo giudice ritiene, in buona sostanza , che in tale mutato contesto sociale non possa mai prescindersi dalla valutazione del caso concreto, con particolare riferimento all'atteggiarsi delle modalità di vita dei componenti della famiglia, e dalla dimostrazione, anche in via presuntiva ove il contesto lo consenta, dell'intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima dell'illecito”.
Nel caso di specie, lo zio e la ON hanno richiesto il risarcimento del danno per la perdita della chance di un rapporto parentale meramente potenziale, mai venuto in esistenza e che aveva in ogni caso elevate probabilità di non venire ad esistenza.
Come già ricordato, la perdita di un rapporto parentale solo potenziale ha spessore minore rispetto a quella di un rapporto esistente e consolidato nel tempo. Ancor minore spessore, poi, la perdita della mera chance, in percentuale non elevata, di un rapporto parentale futuro e potenziale.
Significativo, in tal senso, il precedente del Tribunale di Mantova, 25 gennaio 2006, secondo cui “La mancata nascita del figlio tanto atteso determina senz'altro dolore e delusione per la frustrazione dei progetti e delle aspettative che l'attesa del nuovo nato aveva determinato durante il periodo di gestazione. D'altra parte non vi è ragione di escludere che analoga sofferenza, seppur evidentemente di intensità di gran lunga inferiore, venga patita anche dai nonni, specie laddove, come nella fattispecie, il nascituro sia il primo IP.
Può infatti ritenersi comunemente noto e, quindi, di comune esperienza che nella generalità dei casi proprio i nonni (oltre che i genitori) attendano con particolare apprensione e desiderio la nascita del IP, col quale dopo la nascita viene ad instaurarsi relazione privilegiata.
Infatti, specie al giorno d'oggi in cui anche la madre svolge attività lavorativa, i nipoti vengono spesso affidati ai nonni, con cui trascorrono molto del loro tempo. Tra nonno e IP viene quindi generalmente a determinarsi una particolare relazione affettiva, fonte di vicendevole felicità e gratificazione.
Il che implica che i nonni quasi sempre vivano il periodo della gestione con fremente attesa della nascita del IP, riponendo in essa grandi aspettative di futura ed imminente gratificazione affettiva ed esistenziale.
Pertanto, in assenza di elementi che facciano ritenere il contrario, può senz'altro presumersi che l'improvvisa ed inaspettata mancata nascita dei nipoti determini anche nel nonno un dolore di intensità tale da poter essere risarcito a titolo di danno morale soggettivo.
Chiarito quanto sopra in merito alla natura del pregiudizio, devono compiersi alcune considerazioni in merito alle caratteristiche del danno da perdita di chance.
Con la doverosa premessa che la vicenda in esame deve essere esaminata alla luce dei criteri giuridici di riferimento e che, dunque, ciò che sotto un profilo squisitamente umano ed empatico presenta indubbiamente profili di drammaticità, assume tuttavia sfumature diverse ove scrutato attraverso la lente della responsabilità intesa in senso giuridico. Ciò, soprattutto ove si consideri che la funzione del risarcimento del danno non é nel nostro ordinamento punitiva ma riparatoria e che l'individuazione del danno da risarcire deve essere filtrata alla luce dei principi che disciplinano la materia.
A essere stata lesa dalla condotta del sanitario é infatti la chance della sopravvivenza dei due feti e non la certa venuta in esistenza dei medesimi.
Sempre sotto un profilo giuridico, é necessario chiarire che la perdita della chance di un futuro rapporto parentale, non instauratosi, é differente dalla perdita di un rapporto parentale già esistente e consolidatosi. Le aspettative hanno un peso diverso dal dato storico-fattuale e, in quanto diverse, devono essere diversamente risarcite.
Al riguardo la giurisprudenza ha inteso chiarire che la perdita di un rapporto parentale solo sperato e atteso é di minor spessore rispetto alla perdita di un rapporto parentale ormai consolidatosi e fatto di quotidianità, frequentazioni, abitudini di vita.
La precisazione é d'obbligo, in quanto la perdita di persona con la quale per anni si sono condivise esperienze ed emozioni e che ha dato vita ad abitudini e ricordi é diversa dalla perdita di un rapporto che é stato sperato, ma non é mai iniziato.
La Corte di Cassazione ha infatti affermato che “In materia di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non é adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che, facendo applicazione dei parametri previsti al riguardo dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, abbia liquidato, per il pregiudizio subito dai genitori in ragione della nascita di un feto morto, una somma pari ai valori più elevati della forbice risarcitoria ivi contemplata, senza considerare che essa, in quanto dichiaratamente calcolata in ragione della qualità e quantità della relazione affettiva con la persona perduta, non é di per sé utilizzabile nel caso del figlio nato morto, dove tale relazione é solo potenziale” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 12717 del 19/06/2015).
Nella parte motiva si legge che il giudice di merito “non ha adeguatamente spiegato la ragione per cui ha applicato i valori elaborati per la perdita di un figlio all'ipotesi della morte di un feto (pur maturo e prossimo alla nascita) e, per di più, ha dichiarato di dover applicare una
'maggiorazione' sulla base di considerazioni ("avendo il caso di specie caratteristiche di speciale odiosità per l'ostinata ed irritante inerzia dei sanitari che é stata la causa di un evento così drammatico") che finiscono con l'attribuire al risarcimento una funzione 'punitiva', che é del tutto estranea al nostro ordinamento. Quanto al primo profilo, va considerato che il danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa e che tale valutazione ha da tempo trovato un utile parametro di riferimento nelle note tabelle che sono state elaborate dagli uffici giudiziari per assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe;
com'é noto, al fine di assicurare il massimo grado di uniformità, la Suprema Corte é poi pervenuta a riconoscere alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano valenza generale di "parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 cod. civ, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono" (Cass. n. 12408/2011).
Con specifico riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, le tabelle Pt_4
prevedono -con riferimento ai vari possibili rapporti di parentela- una forbice che, nel caso di danno subito dal genitore per la morte di un figlio, oscillava (nell'edizione 2011, applicabile al momento in cui venne emessa la sentenza 9 impugnata) fra 154.350,00 e 308.700,00 euro;
per quanto emerge dai "criteri orientativi" che illustrano la tabella, tale forbice consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la "qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta".
Se ciò é vero, deve allora ritenersi che, anche a voler assimilare -come ha fatto la Corte romana -la situazione del feto nato morto al decesso di un figlio, non può tuttavia non considerarsi che per il figlio nato morto é ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioé , avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che é mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento”.
Alla luce di quanto sopra, dunque, non può ritenersi interamente applicabile il danno patito per la perdita di un rapporto parentale già esistente,
Come già ampiamente premesso, vi era una mera chance di sopravvivenza del feto, sul quale gravava un giudizio prognostico severissimo.
Il quantum, dunque, deve essere ulteriormente ridotto in ragione della natura del pregiudizio patito.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 28993 dell'11/11/2019).
“In caso di perdita di una "chance" a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al "risultato perduto" (nella specie, maggiori "chance" di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti certamente mortali), ma andrà commisurato, in via equitativa, alla "possibilità perduta" di realizzarlo (intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa); tale "possibilità", per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto” (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 5641 del
09 marzo 2018).
Venendo alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di risarcimento de danno da perdita di chance del sorgere del rapporto parentale, utilizzando quale parametro le Tabelle del
Tribunale di Milano aggiornate al 2024, si giunge alle somme riportate per ciascun soggetto negli schemi che seguono:
Parte_1
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 69 anni, è nonno della vittima e non era convivente
La vittima aveva 0 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 10
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 30 IMPORTO del RISARCIMENTO € 50.946,00
Parte_12
di (dati anagrafici e status familiare)
[...] Parte_13
Il congiunto ha 40 anni, è zio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 0 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 36
IMPORTO del RISARCIMENTO € 61.135,20
Parte_14
di (dati anagrafici e status familiare)
[...] Parte_13
Il congiunto ha 38 anni, è zio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 0 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti più di 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 36
IMPORTO del RISARCIMENTO € 61.135,20 [...]
(dati anagrafici e status familiare) Parte_15
Il congiunto ha 72 anni, è nonno della vittima e non era convivente
La vittima aveva 0 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 37
IMPORTO del RISARCIMENTO € 62.833,40
Parte_16
di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
[...]
Il congiunto ha 60 anni, è nonno della vittima e non era convivente
La vittima aveva 0 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 12
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 41
IMPORTO del RISARCIMENTO € 69.626,20 LANZARA Pt_17
di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
[...]
Il congiunto ha 34 anni, è zio della vittima e non era convivente
La vittima aveva 0 anni al momento del decesso
Nel nucleo familiare primario sono presenti 3 familiari
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento: 2024
Valore del Punto Base: € 1.698,20
Punti in base all'età del congiunto: 16
Punti in base all'età della vittima: 20
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore minimo): 0
Punti totali riconosciuti: 45
IMPORTO del RISARCIMENTO € 76.419,00
Tali importi, però, vanno ulteriormente defalcati: essi, invero, sono stati ricavati assumendo come parametro di partenza le tabelle che liquidano il danno da perdita di rapporto parentale, laddove, nel caso di specie, il danno da liquidare è la perdita di chance del sorgere del rapporto parentale. Come già ampiamente premesso, vi era una mera chance di sopravvivenza dei feti, sui quali gravava un giudizio prognostico severo.
Il quantum, dunque, deve essere ulteriormente ridotto in ragione della natura del pregiudizio patito. La giurisprudenza ha infatti chiarito che “In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance a carattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze) conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica - alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di danno risarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perduta possibilità sia apprezzabile, seria e consistente” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 28993 dell'11/11/2019).
In caso di perdita di una "chance" a carattere non patrimoniale, il risarcimento non potrà essere proporzionale al "risultato perduto" (nella specie, maggiori "chance" di sopravvivenza di un paziente al quale non era stata diagnosticata tempestivamente una patologia tumorale con esiti certamente mortali), ma andrà commisurato, in via equitativa, alla "possibilità perduta" di realizzarlo (intesa quale evento di danno rappresentato in via diretta ed immediata dalla minore durata della vita e/o dalla peggiore qualità della stessa); tale "possibilità", per integrare gli estremi del danno risarcibile, deve necessariamente attingere ai parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza, rispetto ai quali il valore statistico-percentuale, ove in concreto accertabile, può costituire solo un criterio orientativo, in considerazione della infungibile specificità del caso concreto” (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 5641 del
09 marzo 2018).
Tali importi vanno defalcati del 40 %, in ragione della attestata elevata probabilità di morte, in aumento per le gravidanze gemellari monocoriali attestata a circa il 41% (cfr. consulenza d'ufficio).
Si ottengono, così, i seguenti importi (ciascun importo si riferisce ad un solo feto).
- Per € 30.567,6 Parte_1
- Per € 36,681,12 Parte_2
- Per € 36.681,12 Parte_3
- Per € 37.699,8 Controparte_4
- Per € 41.775,72 Parte_6
- Per € 45.851,4 Parte_7
Tali importi, tuttavia, necessitano di essere ancora, equitativamente, diminuiti;
invero, nel caso in cui il comportamento colposo del medico abbia cagionato la perdita di chance di sopravvivenza del feto (la cui morte si sarebbe verificata con elevata probabilità, a causa della patologia da cui era affetto), il danno non patrimoniale subìto dai genitori per la perdita della possibilità di instaurare il rapporto parentale col nascituro va liquidato applicando i parametri tabellari, opportunamente decurtati in considerazione della natura meramente potenziale di tale rapporto, nonché del grado di probabilità che lo stesso non si costituisse, per ragioni non riconducibili all'operato del medico (cfr. Invero,
Tribunale Lecce sez. I, 09/09/2020, n.1899).
Si ritiene, dunque, di defalcare gli importi sopra indicati del 30%, in ragione della evenienza solo potenziale del sorgere del rapporto, ottenendosi i seguenti importi:
- Per € 9.188,1 Parte_1
- Per € 11.004,33 Parte_2
- Per € 11.004,33 Parte_3
- Per € 11.309,94 Controparte_4
- Per € 12.532,71 Parte_6
- Per € 13.755,42 Parte_7 Sugli importi predetti non è dovuta rivalutazione monetaria, essendo essi liquidati all'attualità.
Sono, invece, dovuti interessi al saggio legale sulle somme indicate previa devalutazione al momento del decesso 127.08.2012 e progressiva rivalutazione anno per anno sino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che converte il debito di valore in debito di valuta.
Dal dì di comunicazione della presente ordinanza sugli importi predetti sono dovuti interessi al saggio legale sino al soddisfo.
Venendo alla domanda di manleva spiegata dalla convenuta, dr.ssa nei confronti di CP
, essa non può ritenersi fondata. CP_3
Invero, le “norme che regolano l'assicurazione R.C. Professionale” di cui alla Convenzione
n. 109/G/2258 (cfr. copia polizza doc.to n. 1 cit.) contengono la c.d. clausola CP_5
“Validità della Garanzia” , che prevedeva espressamente che “l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all' nel corso del periodo di Parte_18
durata della polizza a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi non noti all' stesso prima della stipulazione della polizza e posti in essere Parte_18 non oltre tre anni prima della data di effetto della presente polizza nel caso l' non Parte_18
avesse in corso precedente assicurazione con la Compagnia a copertura dei medesimi rischi anche se a condizioni economico-normative diverse”.
Dalla lettura della clausola de qua, emerge che la Dott.ssa aderendo alla Controparte_1
polizza Convenzione n. 109/G/2258, accettava che la polizza R.C. Professionale fosse sottoposta alla condizione che i sinistri in garanzia fossero stati oggetto di richieste di risarcimento da parte del terzo presunto danneggiato per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità temporale della polizza (31.08.2008 – 31.03.2014), purchè riferite a fatti non noti all' prima della stipulazione della polizza e non successivi alla cessazione Parte_18
dello stesso.
Per contro la Dott.ssa veniva a conoscenza della richiesta risarcitoria degli odierni CP attori solo attraverso la notifica dell'atto di citazione 20.04.2018, come confermato dalla denuncia di sinistro della medesima assicurata, inoltrata alla in data 25.05.2018 (cfr. CP_3
doc.to n. 3): tanto avveniva, quindi, oltre il periodo di validità temporale della polizza
(31.08.2008 – 31.03.2014). Inoltre, la denuncia di sinistro dell'assicurata è stata inoltrata alla solo in data 25.05.2018 (cfr. doc.to n. 3), ovvero dopo la cessazione del Parte_10
contratto (31.03.2014). Quanto, poi, alla domanda di manleva spiegata nei confronti di , Parte_4 quest'ultima, come visto, eccepiva, in via principale, la certa e documentata prescrizione ex art. 2952, 2° e 3° comma, c.c. del diritto di garanzia assicurativa della dott.ssa , CP avendo l'Assicurata esercitato lo stesso oltre il termine di due anni dal giorno in cui gli odierni attori le hanno richiesto il risarcimento dei danni asseritamente subiti;
- in via di primo subordine, la non operatività in ogni caso della copertura assicurativa prestata con la PO ai sensi degli artt. 1892 c.c. e 17 delle condizioni generali, avendo l' , al momento Parte_19
della sottoscrizione del contratto, taciuto, con dolo o colpa grave, una circostanza di rischio rilevante ai fini della formazione del consenso della Compagnia, con conseguente sua decadenza dal diritto all'indennizzo per la annullabilità dello stesso contratto;
- in via di ulteriore subordine, la non operatività, in concreto, della copertura assicurativa prestata con la
PO ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali, operando essa in secondo rischio, per l'importo di danno eccedente il massimale assicurato dalla polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi della dott.ssa vigente al momento della CP
verificazione del sinistro per cui è causa, massimale di certo capiente a coprire i danni risarcibili agli attori. Da ultimo, in via di estremo subordine, per la denegata duplice ipotesi di ritenuta accoglibilità sia dell'Azione Risarcitoria che della domanda di garanzia proposta dalla dott.ssa verso (in seguito anche solo la “Domanda di CP Parte_4
Garanzia”), la Compagnia provvederà a precisare i limiti, per un verso, dei danni risarcibili agli attori e, per l'altro verso, dell'indennizzo dovuto all'Assicurata.
Ritiene il Tribunale che la domanda di manleva della dott.ssa nei confronti di CP
sia infondata. Parte_4
Invero, in disparte ogni altra questione, l'esame della clausola di cui all'art. 17 delle condizioni di contratto assicurativo stipulato con la persuade il Controparte_10
Tribunale della non operatività della polizza rispetto al sinistro occorso.
Tale conclusione non appare infirmata dalla qualificazione della polizza come assicurazione claims made, peraltro indubitabile sulla scorta della lettura delle condizioni di contratto.
Infatti, l'art. 17 delle condizioni contrattuali si compone di due parti, e così recita:
“L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall' Parte_18 per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l'assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l'assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l' non abbia Parte_18 avuto percezione, notizia o conoscenza dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità.
L'omessa percezione, notizia o conoscenza, per colpa dell' del fatto o Parte_18
comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l'operatività della copertura assicurativa. In tal senso, ai fini di quanto previsto dall'art. 1892 c.c., l' Parte_18
dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della stipulazione del contratto e conferma di essere cosciente che l'inesattezza della dichiarazione ora resa comporta la decadenza dai CP diritti assicurativi ai sensi della citata. “
Siffatta clausola, dunque, dapprima vale a qualificare l'assicurazione come claims made;
di poi, però, stabilisce pattiziamente che sono esclusi dalla garanzia assicurativa i fatti, avvenuti antecedentemente alla stipula della polizza, in relazioni ai quali l'assicurato non abbia ricevuta alla data di stipula alcuna richiesta risarcitoria.
E' indubitabile che, prima della stipula della polizza con , la dr.ssa Parte_4
avesse già ricevuto richieste di risarcimento in relazione al fatto generatore di CP possibile responsabilità, vale a dire per l'incongruo/omesso monitoraggio della gestazione gemellare di che trattasi;
richieste di risarcimento provenute, in primo luogo, dai genitori dei due feti nati morti.
Se, dunque, l'esclusione di operatività della polizza viene dall'art. 17 delle condizioni generali ricollegata ai fatti anteriori alla stipula per i quali sia già giunta richiesta di risarcimento, non si ritiene operabile una distinzione in relazione alla tipologia di danneggiati che abbiano provveduto ad inoltrare richiesta di risarcimento: la richiesta di risarcimento, invero, va ricollegata al fatto generatore di responsabilità, secondo la lettera dell'art. 17 più volte richiamato.
La clausola, invero, non fa riferimento a richieste di risarcimento provenienti da uno specifico soggetto danneggiato, ma la àncora, invece, a richieste di risarcimento del danno relative a fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza.
Opinare diversamente sostanzierebbe una interpretazione del contratto contraria a buona fede, posto che essa consentirebbe all'assicurato di tacere la ricezione di richieste di risarcimento per fatti anteriori alla stipula della polizza, ed in epoca anteriore alla stessa, ma relative a vicende che hanno potenzialmente leso più soggetti, tal ché non potrebbe negarsi che l'assicurato – dopo avere ricevuto la richiesta di risarcimento da alcuni danneggiati – abbia avuto la percezione della sussistenza dei presupposti della propria responsabilità nei riguardi di altri danneggiati, in riferimento al medesimo fatto generatore.
Non si versa, più, dunque, nella ipotesi della causa di annullamento del contratto per il caso di dichiarazioni inesatte o reticenti di cui all'art. 1892: infatti, l'art. 1892 c.c. richiede che venga proposta apposita domanda d'annullamento (C. 8139/2001). Trattasi di un'ipotesi particolare di annullamento per la quale occorrono tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave;
che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore (C.
7245/2006). L'onere probatorio sulla sussistenza di tali condizioni è a carico dell'assicuratore (C. 16769/2006) mentre è compito del giudice di merito valutare l'incidenza delle circostanze taciute sulla prestazione del consenso (C. 6039/1997; v. pure C. 7456/1990).
L'annullamento del contratto, però, postula la sua validità e l'art. 1892 c.c. postula che, se non vi fossero state reticenze – la garanzia sarebbe stata operativa.
Invece, il disposto della seconda parte dell'art. 17 delle condizioni di polizza vale ad escludere del tutto la operatività stessa della polizza, ciò che esclude la rilevanza di una ipotesi di annullamento e la effettività della denunciata reticenza: vi è, infatti, che il fatto generatore di responsabilità – in quanto interessato da richieste di risarcimento anteriori – non può ritenersi mai entrato nel perimetro del rischio indennizzabile.
Le spese di lite del giudizio di merito vanno così regolate:
- Nel rapporto tra gli attori/intervenienti e la convenuta, le spese seguono la soccombenza e restano a carico della convenuta in ragione del 60% e vanno compensate per il residuo;
- Nel rapporto tra la convenuta e la le spese restano a carico della prima;
CP_3
- Nel rapporto tra la convenuta e , esse restano a carico della prima. Parte_4
Quanto alle spese nel procedimento di A.T.P. esse restano del pari a carico della convenuta.
Le spese di c.t.u. vanno poste a definitivo carico della convenuta in ragione del 60% ed a carico degli attori ed intervenienti in ragione del residuo 40%.
Le spese di lite sono liquidate tenendo conto del valore del decisum, considerando il d.m.
147/22 ed i parametri medi per ogni voce, salvo che per la voce istruttoria nel giudizio di merito, alla luce della esiguità dell'attività svolta ed, altresì, della identità delle questioni trattate in relazione alla posizione degli attori e degli intervenienti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott.ssa
Giuseppina Valiante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda, e, dichiarata, nei limiti in motivazione indicati, la responsabilità del sanitario convenuto in relazione alla accertata malpractice medica per cui è causa, condanna la dr.ssa al pagamento, in Persona_1
favore degli attori e degli intervenienti, nella spiegata qualità, delle seguenti somme:
a) In favore di della somma di € 9.188,10) Parte_1
b) In favore di della somma di € 11.004,33 Parte_2
c) In favore di della somma di € 11.004,33 Parte_3
d) In favore di della somma di € 11.309,94 Controparte_4
e) In favore di della somma di € 12.532,71 Parte_6
f) In favore di della somma di € 13.755,42 Parte_7
oltre accessori da calcolare come indicato in parte motiva;
2) condanna al rimborso in favore di Persona_1 Parte_1
e del 60% delle spese di lite, che liquida
[...] Parte_2 Parte_3
nel loro complessivo ammontare in: - per la fase di merito: € 552,95 per esborsi, €
11.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- per la fase di istruzione preventiva: € 3.827,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, dichiarando compensato il residuo;
3) condanna al rimborso in favore di Persona_1 Controparte_4
e del 60% delle spese di lite, che liquida nel loro Parte_6 Parte_7
complessivo ammontare in - per la fase di merito: € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- per la fase di istruzione preventiva: € 3.827,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, dichiarando compensato il residuo;
4) condanna al rimborso in favore di delle Persona_1 CP_3
spese di ite, che liquida nel loro complessivo ammontare in euro- per la fase di merito: € 11.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al
15%, iva e cpa come per legge;
- per la fase di istruzione preventiva: € 3.827,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
condanna al rimborso in favore di Persona_1
, che liquida nel loro complessivo ammontare in euro;
Parte_4
5) condanna al rimborso in favore di Persona_1 Parte_4
che liquida nel loro complessivo ammontare in € 11.268,00 per
[...]
compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- per la fase di istruzione preventiva: € 3.827,00 per compenso di avvocato oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
6) Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico della convenuta in ragione del 60% e degli attori/intervenienti in ragione del residuo 40%.
Così deciso in Salerno in data il 05.01.25
Il Giudice Unico
Dott.ssa Giuseppina Valiante