Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 11 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Maziar Olia per parte attrice e l'avv. Pierfilippo Coletti per parte convenuta . Controparte_1
L'Avv. Olia, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Coletti, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Evidenzia che il CAI risulta sottoscritto solamente dal signor , evidenziando però che Persona_1 nell'atto di citazione la dinamica come riportata nel CAI è sostanzialmente confermata.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3214 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 ll'avv. a alla via della Tolda n. 40, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dagli avv.ti Pierfilippo Coletti e Stefania Coletti, sito in Roma
CONVENUTA
E
(C.F. ; Persona_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio Controparte_2 Persona_1 deducendo che il giorno 26.06.2020 alle ore 8,00 circa, era in bicicletta in via della Scafa verso l'intersezione stradale tra questa e via Trincea delle Frasche, allorquando era sopraggiunto da via Trincea delle Frasche il veicolo Mercedes targato EW 033 HT di proprietà e condotto da;
che Persona_1 quest'ultimo non aveva rispettato la segnaletica della precedenza e lo aveva urtato provocandone la caduta;
che l'ambulanza che era intervenuta, accertate le lesioni subite, lo aveva trasportato all'Ospedale G.B. Grassi di Ostia Lido;
che alle ore 8.50 era sopraggiunta sul luogo dell'incidente stradale una pattuglia della Polizia Locale del Comune di Fiumicino la quale non aveva trovato nessuno sui luoghi e aveva redatto verbale nei seguenti termini “La S.O. ci informava che era stato già contattato il 118 e che un'autombulanza aveva provveduto a trasportare il ciclista al P.S. dell'Ospedale GB Grassi di Ostia. Giunti sul posto tuttavia non rinvenivamo alcun elemento ricollegabile al sinistro in oggetto: non c'era traccia del velocipede, né dell'autovettura coinvolta, nessuna persona che ci avvicinasse per riferire quanto accaduto. Comunicavamo alla S.O. che l'intervento era “negativo” e riprendevamo regolare servizio”; che alla Polizia Locale, successivamente contattata, veniva richiesto di svolgere delle ulteriori indagini, le quali si era concluse con il “fascicolo atti relativi alle Indagini Svolte Prot. N. 8547/2021”. Deduceva, inoltre, che nonostante le lesioni riportate nel sinistro erano stati ingenti (“esiti di trauma cranico con perdita di coscienza ed amnesia retro- anterograda, di frattura composta alla base dello zigomo di sinistra e di alcune celle etmoidali, di ematoma occhio sinistro con distacco di umor vitreo in OS, d frattura-lussazione del 31, di trauma distorsivo della colonna cervicale e contusivo lombare con severo impegno funzionale antalgico, di trauma toracico con frattura della I-II-III-IV costa di sinistra, di trauma contusivo profondo della spalla sinistra con lesione del sovraspinoso e lieve diastasi AC, di ematoma alla regione poster-laterale dell'avambraccio sinistro, di trauma contusivo profondo della dell'anca e del ginocchio di sinistra;
esiti consistenti in sindrome cefalalgico
– vertiginosa, accentuazione di ipocausia sinistra, lieve rallentamento ideativo con deficit mnesici, disturbi del virus di OS, algia nella sede del focolaio della pregressa frattura zigomatica sinistra ed in sede parietale ipsilaterale, difficoltà masticatorie, toracodinia con ipoespansibilità dell'emigabbia sinistra, cervicalgia e lombalgia con limitazione funzionale del collo e del tronco, coxalgia e gonalgia sinistra con deficit funzionale e deambulazione con fuga omolaterale e coatto utilizzo precauzionale di bastone, deflessione del tono dell'umore reattivo alla marcata riduzione dell'autonomia personale residuatogli;
per quanto attiene il danno a carattere odontoiatrico si rimanda a quanto certificato in atti. La disamina medico legale di cui trattasi permette di ritenere che gli esiti permanenti sopra descritti siano compatibili con un sinistro stradale del tipo di quello descritto in anamnesi;
attese, infatti, le modalità di accadimento di quest'ultimo, le risultanze dell'esame obiettivo e la documentazione sanitaria esaminata, sono del parere che il traumatismo in questione sia sato idoneo, quanto a dinamica ed efficienza, a determinare le riportate lesioni cui sono residuate le attuali gravi menomazioni”) – tali da essere quantificate in I.P. 50%
- I.T.A. gg. 60 – I.T.P. al 75% gg. 120 – ogni trattativa stragiudiziale con la compagnia assicurativa del veicolo del danneggiante si era rivelata inconcludente e pertanto si era reso necessario il presente giudizio. Sulla scorta delle considerazioni che precedono concludeva chiedendo l'accertamento della responsabilità di per il sinistro, la Persona_1 condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno non patrimoniale – quantificato in euro 375.851,00 – e del danno patrimoniale (danni alla bicicletta) – quantificato in euro 273,00 –, nonché il rimborso delle spese sostenute per la fase stragiudiziale (5.870,00) e per la consulenza medico-legale (5.000,00), oltre che la trasmissione del provvedimento conclusivo all'IVASS.
2.Si costituiva in giudizio la Controparte_2 deducendo la mancata prova della verificazione del sinistro nelle modalità descritte dalla controparte, oltre che la mancata prova del nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc, la causa veniva istruita a mezzo di escussione testimoniale e di CTU medico-legale e, all'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.All'esito della istruttoria orale e dalla documentazione prodotta ed acquisita in giudizio è emersa la prova della responsabilità di nella Persona_1 causazione dell'incidente subito dall'attore. Vale, anzitutto, premettere che dal modulo dell'intervento ARES 118 viene riportato che, in effetti, in data 26.06.2020, è stato compiuto il soccorso a mezzo ambulanza in favore di proprio in via Trincea delle Parte_1
Frasche in Fiumicino. Il modulo mente la causale del soccorso in “scontro auto bici”. Dal medesimo modulo di intervento si evince, poi, l'orario di partenza alle ore 8,06, l'orario di arrivo alle ore 8,12, l'orario di ripartenza alle ore 8,33 e l'orario di arrivo in ospedale alle ore 8,41. Dalla documentazione richiesta nel corso del giudizio all' si trae che sono CP_3 pervenute alla centrale due chiamate per la richiesta di intervento per via del sinistro, una alle ore 8,03 (da parte di soggetto rispondente al nome di Per_2
e l'altra alle ore 8,04 (da parte di soggetto rispondente al nome di Per_3
Dalla relazione di intervento del corpo di Polizia Locale viene a che l'ambulanza, al momento dell'arrivo degli agenti, aveva già trasferito in ospedale la vittima e non si rinvenivano altri soggetti o elementi riferibili al sinistro. Tuttavia, ciò si spiega in quanto all'orario delle 8,55 riportato sempre nella relazione quale orario di intervento in via Trincea delle Frasche, l'ambulanza era ormai ripartita alla volta dell'Ospedale e anche il conducente e i testi, una volta conclusi i soccorsi, si erano necessariamente allontanati dal luogo dello scontro. Dunque, il modulo Ares 118 costituisce un elemento dirimente al fine di dare riscontro che un qualche incidente ai danni dell'attore mentre era a bordo della sua bici è avvenuto il 26.06.2020 alle ore 8,00 in via Trincea delle Frasche in Fiumicino. Dalla prova orale, poi, è emerso che l'auto coinvolta nello scontro era proprio la mercedes condotta da ed assicurata con Persona_1 [...]
. Controparte_1
i escussi hanno coerentemente riconosciuto nella fotografia allegata da parte attrice (doc. n. 2 allegato alla citazione) lo stato dei luoghi al momento del sinistro e, soprattutto, hanno individuato nei veicoli rappresentati (automobile Mercedes e bicicletta) i mezzi coinvolti nel sinistro. E' utile evidenziare che, pur se nella relazione della polizia locale non vi è stata l'identificazione dei testi oculari in quanto gli agenti giungevano in via Trincea delle Frasche alle ore 8,55, la presenza di al momento del Persona_4 sinistro tra i due mezzi si evince dalle reg hiamate inviate dall' ove viene riportata una richiesta di soccorsi proprio da un soggetto CP_3 risp te al nome di coincidente con il nominativo del teste Per_2 [...]
Per_4
5.
Ritenuto che
il 26.06.2020 alle ore 8,00 circa si è verificato uno scontro tra la bici condotta da e la Mercedes Tg EW033HT, assicurata con Parte_1
, si deve muovere alla ricostruzione esatta della Controparte_1 ne al quale sempre il teste ha Persona_4 dichiarato “ho notato una macchina marca Mercedes ch il segnale di stop su via Trincea delle Frasche e quindi andava a colpire un uomo su una bicicletta precisamente colpendo lateralmente la ruota posteriore della bicicletta medesima”. Il teste ha, ancora, raccontato che “il signore davanti a me Testimone_1 alla gui preso con la propria vettura un signore anziano il quale era a bordo della propria bicicletta. Ricordo che il velocipede percorreva la medesima strada che stava percorrendo la Mercedes e si trovava sul margine destro della corsia. Ricordo che la Mercedes ha colpito la bicicletta a lato, anzi preciso che intendo dire che la Mercedes ha tamponato la bicicletta nel senso che l'ha presa sulla ruota posteriore, come un tamponamento”. In ultimo, il teste ha riferito che “Mi trovavo in quel momento a circa Tes_2
20 metri e ricord cchina ha tamponato il ciclista qui presente che è caduto a terra. Ci siamo avvicinati come me altre persone, la via infatti era molto trafficata”. Tra le deposizioni richiamate vi è un elemento di incertezza in quanto, pur confermando tutte lo scontro, non coincidono circa la provenienza della bici e circa il preciso punto di impatto tra i veicoli. Ciò nonostante, dalla fotografia di cui al doc. n. 2 della citazione si nota l'attore riverso a terra accanto alla bici e l'automobile Mercedes poco dietro, sicché è da confermare l'ipotesi che il punto della intersezione dove è avvenuto lo scontro e quello rappresentato in via della Scafa appena oltre la segnaletica orizzontale dell'obbligo per i veicoli provenienti da via Trincea delle Frasche di dare la precedenza. Tale circostanza appare dirimente circa la responsabilità del sinistro, rendendo di scarso rilievo le contraddizioni emerse, sotto tale profilo, nel corso delle testimonianze. Infatti, se l'attore fosse provenuto da via della Scafa aveva diritto di precedenza sulla Mercedes, se invece fosse provenuto da via Trincea delle Frasche è stato in ogni caso vittima di un colpevole tamponamento ad opera della Mercedes. La giurisprudenza di legittimità è da sempre concorde nel ritenere che l'accertamento del mancato rispetto della segnaletica di “stop” e “dare precedenza” superi la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. “avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità” (Cass. civ. n. 4055 del 19/02/2009; Cass. civ. n. 9528 del 12/06/2012), stante, in ogni caso, la necessarietà dell'esame del comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, circostanza però, non emersa nel caso di specie. Così come nell'ipotesi di tamponamento (“con l'espressione "tamponamento", ormai entrata nell'uso corrente, si designa pacificamente ogni urto che un veicolo riceve, in qualsivoglia punto della parte posteriore da altro veicolo che lo segue, rimanendo insensibile a tal definizione il fatto che l'urto sia posizionato a destra, al centro o a sinistra del paraurti posteriore” (Corte d'Appello Roma Sez. IV, 18/10/2006), sussiste, per giurisprudenza costante ed incontroversa (Cass. civ. n. 6193/2014, 8051/2016, 21513/2020), una presunzione di responsabilità esclusiva del soggetto tamponante per la violazione della c.d. distanza di sicurezza da tenere obbligatoriamente nella circolazione stradale, pari alla distanza necessaria da tenere rispetto al veicolo che precede per l'arresto in sicurezza di quello condotto. Come noto, infatti, “ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. n. 18708 del 01/07/2021). Posto, dunque, che l'onere del superamento della presunzione de facto, e quindi della prova liberatoria idonea a dimostrare che il tamponamento è stato determinato da cause in tutto o in parte non imputabili, spetta al soggetto tamponante, e che, né questo né la convenuta assicurazione l'hanno fornita, consegue che la responsabilità del sinistro non potrà che essergli interamente addebitata. A ciò si aggiunga il tenore del modello CAI depositato dall'assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate sempre dal convenuto contumace alla Polizia Locale di Fiumicino, nelle quali viene affermato che “il giorno 26 giugno 2020 alle ore 08.15 circa ero alla guida del veicolo MERCEDES EW033HT, e percorrevo Via Trincea delle Frasche in direzione Ostia. Giunto all'altezza della corsia di svolta destra per mettermi in Via della Scafa andavo ad urtare una biciletta che percorreva Via della Scafa in direzione Ostia. Preciso che mi ero fermato a dare la precedenza e la bici era passata, poi però mentre guardavo nella mia sinistra per vedere se arrivavano macchine, procedevo e inavvertitamente urtavo la biciletta” – tutti elementi liberamente valutabili ex art. 2733 comma III c.c. (ex multis Cass. S.U. n. 10311 del 05.05.2006). La cartella clinica dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia testimonia l'accesso in pronto soccorso alle ore 8,46 con annotazione “ciclista investito da auto” ed ancora “riferisce incidente stradale in bicicletta”, nonché riportando traumi e lesioni del tutto compatibili con una strettissima prossimità temporale con l'incidente. Sotto tale profilo la stessa ctu medico legale ha evidenziato la compatibilità delle lesioni documentate dalla documentazione sanitaria con la collisione con l'autoveicolo sia in senso modale che temporale. Che poi sul veicolo non vi siano stati chiari segni dell'impatto, è da ricondurre alla scarsa forza dello scontro avvenuto, peraltro, mediante il contatto con un velocipede. In conclusione, tutte le suesposte considerazioni portano a ritenere la sussistenza della responsabilità esclusiva in capo a nella Persona_1 causazione del sinistro.
6.In punto di quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
7.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (esiti Parte_1 permanenti “Trauma cranico commotivo con amnes nziale. Frattura composta dello zigomo di sinistra. Distacco umor vitreo occhio sinistro. Frattura-lussazione corono-radicale 31. Colpo di frusta cervicale su cervicoartrosi. Frattura I, II, III, IV costa a sinistra. Trauma spalla sinistra con distrazione del tendine del sovra spinosa e lieve diastasi acromion-claveare (arto non dominante)”), all'epoca dei fatti di 72 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 19 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 61.056,00. Nel caso di specie, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse circostanze, in relazione al suo stato di pensionato, tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00, spettano a titolo di ITA 30 giorni pari ad euro 3.450,00, a titolo di ITP al 75% 30 giorni pari ad euro 2.587,50, a titolo di ITP al 50% 30 giorni pari ad euro 1.725,00 e a titolo ITP al 25% 30 giorni pari ad euro 862,50 per un totale di euro 8.625,00. Circa le spese mediche documentate ha rilevato la congruità delle spese sostenute per “protesi acustiche PL (perse nell'impatto) 3400 Euro, FKT Spalla e Cervicale 352 Euro, Visite, accertamenti strumentali e terapia medica 862 Euro”. Tuttavia, come correttamente eccepito da parte convenuta, nella documentazione in atti non costa la documentazione relativa all'acquisto delle protesi acustiche possedute prima del sinistro ed asseritamente perdute durante lo stesso, né taluno dei testi ha fatto riferimento a detta circostanza, con la conseguenza che detta spesa deve essere esclusa tra quelle ritenute risarcibili e pertanto vanno riconosciuti per spese mediche euro 1.214,00. Vanno poi riconosciute le spese per l'assistenza stragiudiziale. E' vero che le spese dell'assistenza stragiudiziale "hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie" (Cass. n. 24481 del 04/11/2020) e che è al danneggiato che "compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso" (Cass. Civ. n. 6422 del 13/03/2017; Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 30/03/2021) 11-06-2021, n. 16612), ma tale circostanza può essere assolta sotto forma di prova dell'assunzione del relativo obbligo di pagamento all'esito del giudizio. Prova che appare evidente tenuto conto della consistenza dell'attività difensiva svolta nella fase stragiudiziale (consistita nell'invio di missive, nell'invito alla negoziazione assistita, nella assistenza e consulenza durante l'accertamento medico legale sul proprio cliente da parte del fiduciario assicurativo, nella successiva formulazione di una proposta conciliativa, nella richiesta di accesso agli atti), nonché della sua utilità in relazione alla probabilità di esito fruttuoso e di definizione anticipata della lite, a fronte delle quali circostanze non si può che ritenere sussistente un obbligo del cliente di corrispondere il relativo compenso all'avv. Maziar Olia il quale ha, infatti, assunto ed espletato un importante ed articolato incarico durante la fase antecedente al giudizio. Assumendo quale parametro di riferimento le tariffe professionali per l'attività stragiudiziale di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, risulta corretto il compenso di euro 4.536,00 oltre accessori di legge. Danni materiali alla bici sono provati e congrui nella misura di euro 273,00. Sulle spese di ctp l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che “Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (cfr Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 15/10/2024, n. 26729). Nella specie le spese della consulenza tecnica di parte medico legale, visto la complessità dell'accertamento medico legale, funzionale alla fase stragiudiziale e all'avvio del giudizio, non possono dirsi superflue ma eccessive e vanno ritenute congrue in ammontare prossimo a quello riconosciuto al ctu, ossia in euro 800,00 oltre accessori di legge. Le spese per consulenza psichiatrica invece è risultata superflua in quanto la successiva ctu ha ritenuto insussistente il danno psichico. Non sussistono i presupposti per accertare la mala gestio dell'assicurazione e per l'inoltro della sentenza all'Ivass per scorretta gestione della fase stragiudiziale da parte dell'assicurazione.
8.In conclusione, vanno condannati ed Persona_1 [...]
a risarcire in favore di : Controparte_1 Parte_1 rimoniale pari ad eur sia euro 61.056,00 + euro 8.625,00). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali (art. 1284 comma 4 c.c. cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 03/10/2024) 22/03/2025, n. 7677; Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449) dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- il danno patrimoniale pari ad euro 273,00 per il danno materiale alla bici. Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali (art. 1284 comma 4 c.c. cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 03/10/2024) 22/03/2025, n. 7677; Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449) dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 1.214,00 oltre rivalutazione e interessi legali (art. 1284 comma 1 c.c.) dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali (art. 1284 comma 4 c.c. cfr Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 03/10/2024) 22/03/2025, n. 7677; Cass., Sez. Un., 7/5/2024, n. 12449) dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per le spese di assistenza stragiudiziale pari ad euro 4.536,00 oltre accessori di legge.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al DM vigente, al valore della somma riconosciuta a parte attrice, alla complessità e all'attività processuale in concreto svolta. Vanno aggiunte le spese di ctp nella misura di euro 800,00 oltre accessori di legge.
10.Le spese di ctu medico legale vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido in ragione dell'esito dell'accertamento rispetto alle posizioni assunte dalle parti.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda attorea, DICHIARA la responsabilità, per le causali di cui in motivazione, di nella causazione del sinistro oggetto Persona_1 di causa e CONDANN e Persona_1 Controparte_1
al risarcimento
[...] Parte_1 patrimoniale pari ad euro 69.681,00 oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per danno materiale alla bici pari ad euro 273,00 oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
3) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 1.214,00 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
4) il danno patrimoniale per le spese di assistenza stragiudiziale pari ad euro 4.536,00 oltre accessori di legge;
-CONDANNA e al Persona_1 Controparte_1 pagamento i te Parte_1 giudizio da liquidarsi nella somma complessiva di euro 14.886,00 di cui euro 786,00 per spese vive ed euro 14.100,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Maziar Olia, dichiaratosi difensore antistatario;
nonché al pagamento in favore di Pt_1
delle spese di ctp pari ad euro 800,00 oltre accessori di legge;
[...]
-PONE le spese della ctu medico legale a carico di tutte le parti in solido, in uguale misura nei rapporti interni.
Si comunichi. Il giudice
Daniele Sodani