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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/11/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi all'esito della trattazione cartolare del 3/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12342/2023 promossa da:
nato il 15/ 07/1977 a EL /PR, RA CPF , Controparte_1 C.F._1 [...] nata il [...] a [...]/RO, RA CPF;
CP_2 C.F._2 Parte_1 nato il [...] a [...]/PR, RA CPF: , elettivamente domiciliati in Reggio C.F._3 Calabria (RC), Via Guglielmo Pepe n. 43, presso lo studio dell'Avvocato Claudio Antonino Laganà, (C.F. ), che li rappresenta e difende C.F._4
RICORRENTI
CONTRO
Il , (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO contumace
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le sole parti ricorrenti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/11/2025 depositate in data 31/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/09/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
[...] nato a [...] il [...] da e ed Parte_2 Persona_1 Persona_2 emigrato in RA dove ha vissuto fino alla morte in data 4/01/1924, senza mai naturalizzarsi brasiliano (docc.8, 10 e 11). pagina 1 di 5 Con decreto del 19/04/2025 veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 3/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 10/09/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi Controparte_3 costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 31/10/2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: in territorio brasiliano, il sig. ebbe un figlio dalla propria compagna, a CP_1 nome nato il [...] a [...], RA (all.n.9). Persona_3
La discendenza della Famiglia proseguì con il matrimonio del figlio del dante causa, il sig. CP_1 con la sig.ra celebrato in data 26/06/1920 a Santa ZA (ES), Persona_3 CP_4
RA (all.n.12) e con la nascita del figlio dei due il sig. nato il [...] a [...] Persona_4
ZA (ES), RA (all.n.13).
Quest'ultimo nel corso della propria vita, conobbe e sposò la sig.ra in data 28/07/1945 Persona_5
a Santa Tereza (ES), RA (all.n.14) con la quale ebbe un figlio, il padre degli odierni ricorrenti, il sig. nato il [...] a [...], RA (all.n.15). Controparte_1
Il sig. infatti, convolò a nozze con la sig.ra in Controparte_1 Persona_6 data 01/06/1974 a EL (PR), RA (all.n.16) e, dall'unione dei due vennero alla luce tre figli, tutti e tre odierni ricorrenti, i sig.ri nato il [...] a [...], RA Parte_1
(all.n.17), nato il [...] a [...], RA (all.n.18) e il sig. Controparte_1 nata il [...] a [...], RA (all.n.19). Controparte_2
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
pagina 2 di 5 Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in RA, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di Rio
AL (RE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti appaiono regolari.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_3 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma,
18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli pagina 3 di 5 attori hanno documentato il ritardo pressochè ultradecennale con il quale il competente Consolato
d'Italia di San Paolo sta procedendo a convocare i richiedenti, (docc. 3-6). Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in RA, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato Parte_2 alla cittadinanza italiana, come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc.11), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa a sua volta al figlio il quale l'ha Persona_3 Persona_4 trasmessa a sua volta al figlio che ha potuto così trasmetterla ai figli e odierni Controparte_1 ricorrenti e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in RA alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); pagina 4 di 5 Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva
(come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Parte_2 precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia del;
Controparte_3
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nato il [...] a Parte_1
EL (PR), RA, nato il [...] a [...], RA e Controparte_1 nata il [...] a [...], RA sono cittadini italiani iure sanguinis;
Controparte_2
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 11 novembre 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi all'esito della trattazione cartolare del 3/11/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12342/2023 promossa da:
nato il 15/ 07/1977 a EL /PR, RA CPF , Controparte_1 C.F._1 [...] nata il [...] a [...]/RO, RA CPF;
CP_2 C.F._2 Parte_1 nato il [...] a [...]/PR, RA CPF: , elettivamente domiciliati in Reggio C.F._3 Calabria (RC), Via Guglielmo Pepe n. 43, presso lo studio dell'Avvocato Claudio Antonino Laganà, (C.F. ), che li rappresenta e difende C.F._4
RICORRENTI
CONTRO
Il , (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO contumace
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Le sole parti ricorrenti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 3/11/2025 depositate in data 31/10/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28/09/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano
[...] nato a [...] il [...] da e ed Parte_2 Persona_1 Persona_2 emigrato in RA dove ha vissuto fino alla morte in data 4/01/1924, senza mai naturalizzarsi brasiliano (docc.8, 10 e 11). pagina 1 di 5 Con decreto del 19/04/2025 veniva fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 3/11/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati il 10/09/2025 mediante consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, difensore ex lege del convenuto del quale deve essere dichiarata la contumacia non essendosi Controparte_3 costituito in giudizio.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Bologna che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione il 31/10/2025.
Dalla documentazione riversata telematicamente in atti è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: in territorio brasiliano, il sig. ebbe un figlio dalla propria compagna, a CP_1 nome nato il [...] a [...], RA (all.n.9). Persona_3
La discendenza della Famiglia proseguì con il matrimonio del figlio del dante causa, il sig. CP_1 con la sig.ra celebrato in data 26/06/1920 a Santa ZA (ES), Persona_3 CP_4
RA (all.n.12) e con la nascita del figlio dei due il sig. nato il [...] a [...] Persona_4
ZA (ES), RA (all.n.13).
Quest'ultimo nel corso della propria vita, conobbe e sposò la sig.ra in data 28/07/1945 Persona_5
a Santa Tereza (ES), RA (all.n.14) con la quale ebbe un figlio, il padre degli odierni ricorrenti, il sig. nato il [...] a [...], RA (all.n.15). Controparte_1
Il sig. infatti, convolò a nozze con la sig.ra in Controparte_1 Persona_6 data 01/06/1974 a EL (PR), RA (all.n.16) e, dall'unione dei due vennero alla luce tre figli, tutti e tre odierni ricorrenti, i sig.ri nato il [...] a [...], RA Parte_1
(all.n.17), nato il [...] a [...], RA (all.n.18) e il sig. Controparte_1 nata il [...] a [...], RA (all.n.19). Controparte_2
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
pagina 2 di 5 Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in RA, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di Rio
AL (RE).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
Le procure alle liti appaiono regolari.
In via preliminare, va osservato altresì che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_3 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma,
18710/2016). Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli pagina 3 di 5 attori hanno documentato il ritardo pressochè ultradecennale con il quale il competente Consolato
d'Italia di San Paolo sta procedendo a convocare i richiedenti, (docc. 3-6). Più in generale è ormai noto che presso i consolati- quantomeno in RA, Argentina e Venezuela, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver rinunciato Parte_2 alla cittadinanza italiana, come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti (doc.11), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio il quale l'ha trasmessa a sua volta al figlio il quale l'ha Persona_3 Persona_4 trasmessa a sua volta al figlio che ha potuto così trasmetterla ai figli e odierni Controparte_1 ricorrenti e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata nelle pagine che precedono trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un.,
24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in RA alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”); pagina 4 di 5 Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva
(come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Ciò, senza che si siano verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Parte_2 precostituzionale. Non è quindi necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la contumacia del;
Controparte_3
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che: nato il [...] a Parte_1
EL (PR), RA, nato il [...] a [...], RA e Controparte_1 nata il [...] a [...], RA sono cittadini italiani iure sanguinis;
Controparte_2
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Bologna, 11 novembre 2025
Il Giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
pagina 5 di 5