Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2933 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
1
Proc. 6929 / 2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 6929/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. di sentenza per errore di fatto, e vertente
TRA
con codice fiscale elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
PO (NA) alla via Raimondo Annecchino n. 180 presso l'avv. Antonino Garofalo,
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE IN REVOCAZIONE
E
con codice fiscale elett.te dom.to in PO (NA) Controparte_1 P.IVA_1
alla via Vecchia San Gennaro n. 98 presso l'avv. Francesca Zazzaro , dal quale è
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di risposta e di determina di incarico n. 1276 del 20/6/2023
CONVENUTO IN REVOCAZIONE
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 13/11/2024 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio , ha Parte_1
premesso che il Giudice di Pace di Napoli - ex PO, nel giudizio civile introdotto dallo stesso contro il e avente ad oggetto domanda di Pt_1 Controparte_1
risarcimento danni ex art. 2051 c.c. sul presupposto che, nel mentre era alla guida della propria autovettura Fiat Punto, a causa della presenza di un tombino mal posizionato e del manto stradale sconnesso, aveva perso il controllo del mezzo e finito la corsa contro un palo dell'illuminazione posto sulla sinistra, con sentenza n. 168/2017, in accoglimento parziale di detta domanda, aveva condannato il convenuto ente locale al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 1.250 (oltre interessi dalla sentenza) ed al rimborso delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario nonché
ponendo a carico del medesimo convenuto le spese della espletata C.T.U.
Avverso la surriferita sentenza, rivolgendosi al Tribunale di Napoli, aveva proposto appello principale il ed appello incidentale il . Controparte_1 Pt_1
Il Tribunale di Napoli, quale giudice del gravame, in data 5/9/2022, con sentenza definitiva n. 7851/2022, aveva accolto l'appello principale proposto dal CP_1
per una serie di “ragioni …. tali da assorbire anche la valutazione
[...]
dell'appello incidentale che va, conseguentemente, respinto” , e quindi aveva rigettato la domanda risarcitoria svolta da e per l'effetto condannato Parte_1
quest'ultimo al pagamento in favore dell'ente locale delle spese per il doppio grado di giudizio ponendo a suo carico anche le spese di C.T.U.
Il ha quindi proposto impugnativa per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., Pt_1
trascrivendo nel suo gravame una parte delle motivazioni che il Giudice aveva posto a fondamento della riferita sentenza pronunciata in grado di appello, e più precisamente 3
quanto segue : << Ed invero questo Tribunale non può non condividere i rilievi svolti
dal Giudice di Pace in ordine ai dati ricavabili dall'esame dei testimoni escussi …
omissis …. Entrambi i testi escussi in primo grado …omissis… non spiegano in termini
chiari e credibili l'accaduto posto che se gli stessi, per come affermato, avevano la Fiat
del dietro di loro non si comprende come abbiano fatto a vedere con tanta Pt_1
precisione che la Fiat in questione era finita in una buca “ai margini del tombino della
rete fognaria” a meno che detta buca non fosse al punto visibile che gli stessi avendola
oltrepassata prima abbiano avuto modo di vederla ed evitarla. Nessuno dei testi in
parola ha riferito di una frenata del veicolo attoreo ma (NDR: I testi hanno riferito)
solo di uno sbandamento, la cui visione diretta presuppone la circostanza alquanto
inverosimile che gli stessi stessero viaggiando guardando indietro a sé piuttosto che,
come è naturale che sia, avanti la carreggiata. …omissis… Insomma non vi è prova che
CP_ il danno sia stato la conseguenza dell'incolpevole impatto della con la
buca/tombino tale da determinare uno sbandamento colpendo un palo;
…omissis…
valutata la posizione (NDR: cioè che l'auto dei testi precedeva quella del ) Pt_1
dell'auto a bordo della quale viaggiavano i due testi pare davvero difficile che gli stessi
possano avere avuto modo di vedere la ruota della Fiat finire proprio nella buca
descritta in citazione. …omissis… è mancato nel caso di specie, il collegamento causale
tra una parte della strada in sé insidiosa (buca, fosso non segnalato etc) …omissis… e
l'evento danno. …omissis… I rilievi che precedono comportano l'integrale riforma
della sentenza di primo grado …. >> ( cfr. pagine 6 e 7, righi conferenti).
Il ha lamentato che il Giudice di appello era incorso in un evidente e Pt_1
determinante errore di fatto , perché dal mero contenuto letterale del verbale contenente l'escussione in primo grado dei testi, risultava, senza ombra di dubbio, che l'autoveicolo occupato dai testimoni, che viaggiava nel medesimo senso di marcia, 4
seguiva (e, quindi, “NON PRECEDEVA”, come, al contrario ed errando, riferito dal
Giudice d'appello ) l'autovettura Fiat Punto.
L'attore ha dunque avanzato istanza di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. lamendando con tale mezzo di impugnazione che la pronuncia giudiziale emessa in grado di appello conteneva un errore di fatto determinante e decisivo della decisione, sussistendo un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
In altri termini, la richiesta di revocare la sentenza n. 7851 pronunciata dal Tribunale di
Napoli in data 6/9/2022, è stata proposta per i motivi di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. , al fine di rigettare l'appello principale formulato dal perché infondato Controparte_1
e non provato e, decidendo sull'appello incidentale formulato dal sig. , Parte_1
dichiarare che la responsabilità dell'evento dannoso per cui è causa era da ascriversi ex art. 2051 c.c. a colpa esclusiva del e, per l'effetto, condannare detto Controparte_1
ente, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento dei danni e, quindi, al pagamento in favore del della somma di euro 2.500 ovvero di quella somma Pt_1
ritenuta di Giustizia, con la condanna, altresì, al pagamento di interessi, sulla somma liquidata dalla data della sentenza di 1° grado fino all'effettivo soddisfo.
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio con comparsa di risposta il ed ha eccepito che il Tribunale in sede di Controparte_1
appello aveva rigettato la domanda risarcitoria anche per altri motivi, diversi dalla posizione del veicolo dei testimoni al momento del sinistro. In particolare il resistente ha riportato i seguenti passi della sentenza impugnata : “non risulta tuttavia dimostrato
il nesso di causalità tra il danno dedotto e verificato dal CTU e il bene in custodia nei
termini descritti in citazione” (pag. 5 della sentenza). “Ed invero questo Tribunale non
può che condividere i rilievi svolti dal Giudice di Pace in ordine ai dati ricavabili
dall'esame dei testimoni escussi e dai rilievi fotografici ritraenti lo stato dei luoghi, dati 5
che tuttavia inspiegabilmente il medesimo giudice ha disatteso accogliendo in parte la
domanda” (pag. 6 della sentenza). Il Tribunale ha definito le dichiarazioni dei testi “del
tutto sovrapponibili”. Oltre ad affermare che gli stessi viaggiavano su un'automobile che precedeva quella del , ha aggiunto che “I rilievi fotografici in atti non Pt_1
forniscono i chiarimenti necessari in quanto effettivamente non appare possibile per le
dimensioni limitate della buca che la ruota della vettura vi sia finita all'interno; del
pari giova rilevare che la presenza della buca nel pieno centro cittadino con limite di
velocità a 30 k/h non consente di ritenere possibile, con elevato grado di
verosimiglianza, che il danno non da poco in concreto prodottosi possa essere stato
arrecato dall'impatto del mezzo con la buca e dal conseguente sbandamento a sinistra.
Insomma, non vi è prova che il danno sia stato la conseguenza dell'incolpevole impatto
CP_ della con la buca/tombino tale da determinare uno sbandamento colpendo un palo;
a ben vedere anche il teste il quale ha dichiarato di avere visto l'impatto della Tes_1
Fiat con la buca, pur essendovi scarsa illuminazione, ha poi precisato di essersi reso
conto della sconnessione stradale solo una volta sceso dall'auto.
Quindi, date le condizioni di tempo e di luogo (l'una di notte in pieno inverno) e
valutata la posizione dell'auto a bordo della quale viaggiavano i due testi pare davvero
difficile che gli stessi possano avere avuto modo di vedere la ruota della Fiat finire
proprio nella buca descritta in citazione.
Ai fini della responsabilità del proprietario di un bene pubblico, in questo caso la
strada, non è certo sufficiente che l'evento si realizzi lungo la stessa dovendo piuttosto
emergere, ed è ciò che è mancato nel caso di specie, il collegamento causale tra una
parte della strada in sé insidiosa (buca, fosso non segnalato etc) o tale da diventare in
concomitanza con altri fattori e l'evento di danno. Certo, la carenza probatoria in
ordine alla verificazione dei fatti nei termini dedotti in citazione non può essere 6
sopperita dalle parziali risultanze di una consulenza tecnica laddove, come nel caso in
esame, l'attore aveva modo di dimostrare i propri assunti con i mezzi di prova previsti
dal codice di rito”.
L'eccezione è fondata. Il Tribunale invero ha respinto la domanda risarcitoria del non solo per aver errato esso Giudice nella valutazione della posizione della Pt_2
autovettura dei testimoni, ma anche perché in ogni caso la conformazione della buca,
quale risultante dalle fotografie, non si prestava ad essere la causa dello sbandamento, in base ad una valutazione di verosimiglianza effettuata sulla base delle condizioni oggettive dei luoghi, e non solo per avere inteso erroneamente che i testi fossero su un'auto davanti a quella del . In sostanza, l'appello principale del era Pt_1 CP_1
stato accolto perché, allo stato della situazione della strada quale raffigurata nelle fotografie, non vi era prova del nesso di causalità, il che è lo stesso che dire che l'errore di fatto in cui indubbiamente è incorso il Giudice di secondo grado, laddove dai verbali della prova testimoniale raccolta dinanzi al Giudice di primo grado era evidente che i testi avevano riferito che la loro autovettura si trovava dietro, e non davanti, rispetto alla
Fiat Punto del , non è stato determinante ai fini della decisione. Per tale Pt_1
ragione, la domanda di revocazione va rigettata, mancando un presupposto essenziale per il suo accoglimento ( v. Cass. civ. sez. un., 19/7/2024, n. 20013 ).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con la domanda giudiziale originaria formulata 7
nell'atto introduttivo ( cd. criterio del disputatum , v. sul punto Cass. civ. sez. sez. II,
11/2/2022, n. 4520 ), pari a sua volta ad euro 2.500 .
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI,
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021,
n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ). 8
Infine va rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo
di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. La norma prevede che il
Giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato . Ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento e che spetta esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria il compito di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo, avente natura tributaria ( cfr.
sul punto Cass. civ. sez. un., 17/7/2023, n. 20621 ), di pagamento derivante dalla pronuncia e di adottare i provvedimenti conseguenti, avverso i quali l'interessato può
esperire i mezzi di tutela di natura amministrativa ( v. Cass. civ. sez. III, 24/10/2018, n.
26907 ).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda di revocazione;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore del Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.552 Controparte_1
per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
9
c ) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico di Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Napoli, 24/3/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi