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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di secondo grado iscritte al n. r.g. 338/2020 e 1187/2020 promosse da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SECCHI MARI- Parte_2 C.F._1
LENA
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_2 degli Avv.ti RICCI SILVIA e ARGNANI STEFANO
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrarii reiectis, in accoglimento dell'appello
pagina 1 di 9
1. Riformare la sentenza n. 969/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Parma – depositata in data
19.09.2019 e non notificata, nel senso di escludere la responsabilità dell' appellante, con riferimento Pt_1 all'episodio dannoso, per i motivi dedotti in narrativa;
2. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovessero rilevare profili di responsabilità a carico dell'Amministrazione, tenere indenne l'appellante dagli effetti di qualsiasi obbligazione alla stessa fosse imputata.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
“in via preliminare e/o pregiudiziale Dichiarare l'appello svolto da inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis Pt_1
c.p.c. per inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso
In via subordinata Dichiarare l'appello svolto da inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e inammissibile Pt_1 nelle conclusioni come modificate.
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni di cui sopra, nel merito Respingere l'appello di con Pt_1 conseguente conferma della sentenza di primo grado, relativamente ai capi della sentenza a) e c), appellati da e Pt_1 relativi alla condanna dell'odierna appellante al risarcimento ed alle spese legali in favore di . Parte_2
In ogni caso con vittoria di compensi professionali ex D.M. 55/2014” – RG 338/2020 -.
E
“nel merito
Riformare parzialmente la sentenza n. 969/2019 del G.d.P. di Parma, RG 2702/2018, depositata in data
19.09.2019, relativamente ai capi della medesima di cui al punto b) per intervenuta mancata ripresentazione in se- de conclusionale delle domande originariamente avanzate con chiamata di terzo da parte di , con conse- Parte_2 guente declaratoria di cessata materia del contendere nei confronti del terzo chiamato Controparte_3
e, per l'effetto, riformare il punto d) della sentenza impugnata, con conseguente compensazione delle spese
[...] legali del primo grado di giudizio tra e Parte_2 Controparte_4
In via subordinata
Riformare parzialmente la sentenza n. 969/2019 del G.d.P. di Parma, RG 2702/2018, depositata in data
19.09.2019, relativamente ai capi della medesima di cui al punto b) per intervenuta mancata ripresentazione in se- de conclusionale delle domande originariamente avanzate con chiamata di terzo da parte di , con conse- Parte_2 guente declaratoria di cessata materia del contendere nei confronti del terzo chiamato Controparte_3
e, per l'effetto, riformare il punto d) della sentenza impugnata, limitando la condanna alle spese di
[...] Pt_2
pagina 2 di 9 alle prime due fasi del procedimento di primo grado avanti al G.d.P. per lo scaglione di riferimento con ri- Pt_2 guardo al quantum del danno riconosciuto
Con spese compensate anche del presente grado di giudizio ed in subordine rifuse solo in caso di opposizione dell'appellata” – RG 1187/2020 -.
Per l' della Parte_3 CP_1
CP_1
CONCLUSIONI QUANTO ALL'APPELLO PROPOSTO DA (R.G. 338/2020) Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - in via preliminare, dichiarare passa- ta in giudicato la sentenza del Giudice di Pace di Parma n. 969/2019 nella parte, non impugnata, in cui statuisce
l'assenza di responsabilità dell' ; - confermare la senten- Parte_4 za del Giudice di Pace di Parma n. 969/2019, pubblicata il 19 settembre 2019, nella causa R.G. n.
2702/2018 laddove statuisce l'esclusione della responsabilità dell' Controparte_5
(cfr. parte motiva della sentenza, p.12), respinge la domanda dell'attrice signora nei
[...] Pt_2 confronti della terza chiamata [lett. b) sentenza p. 15] Controparte_5
e la condanna a pagare alla terza chiamata [lett. d) Controparte_5 sentenza pp. 15-16] le spese di lite liquidate, conformemente a quanto disposto dalla Tabella “A” del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in complessivi € 1.205,00 per compensi oltre alle spese generali del 15% da calcolarsi sui com- pensi, oltre alla C.P.A. ed all'IVA, se dovuta [punto d)]”.
CONCLUSIONI QUANTO ALL'APPELLO PROMOSSO R.G. Parte_5
1187/2020)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - in via pregiudiziale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni dedotte;
- sempre in via pre- giudiziale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni dedotte;
- in su- bordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello proposto dalla signora nel merito: - re- Pt_2 spingere l'appello e tutte le domande ivi contenute perché inammissibili e/o infondate, in fatto ed in diritto e, per
l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di Parma n. 969/2019, pubblicata il 19 settembre 2019, resa nella causa R.G. n. 2702/2018 promossa dalla signora nei confronti dell' Parte_2 [...]
(terza chiamata in primo grado) e dell' , nei punti in cui re- Controparte_5 Parte_1 spinge la domanda della signora ei confronti della terza chiamata del- Pt_2 Controparte_5 la [punto b) sentenza] e la condanna a pagare alla terza chiamata Controparte_1 [...]
le spese di lite liquidate, conformemente a quanto disposto dalla Tabella Controparte_5
pagina 3 di 9 “A” del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in complessivi € 1.205,00 per compensi oltre alle spese generali del 15% da calcolarsi sui compensi, oltre alla C.P.A. ed all'IVA, se dovuta [punto d) sentenza]. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parma n. 969/2019, depositata in data
19/09/2019, che l'ha condannata al pagamento di € 1.030,07 a favore di a titolo di Parte_2 risarcimento dei danni cagionati a quest'ultima dalla caduta, in data 31/05/2017, di un albero sito sul terreno demaniale di golena del Torrente Parma, in prossimità del confine tra la proprietà pub- blica e quella della sig.ra Pt_2
Parte appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui, nell'affermare una respon- sabilità ex art. 2051 c.c. dell'agenzia per i danni cagionati dalla caduta del suddetto albero, ha ravvi- sato la sussistenza di un rapporto di custodia della stessa rispetto a tale bene.
Secondo l'appellante, inoltre, il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto, nell'accertamento della responsabilità, della condotta negligente della danneggiata, che non aveva assunto alcuna iniziativa per evitare il danno.
Il giudizio di appello in questione veniva iscritto al RG n. 338/2020.
1.1. Con atto di citazione successivamente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_2 medesima sentenza sopra richiamata, contestandola nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio della terza chiamata, Controparte_6
Regione
[...] CP_1
Secondo la sig.ra in particolare, il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto nell'adottare ta- Pt_2 le pronuncia del fatto che la propria chiamata in causa dell' era stata determinata Controparte_5 dalle contestazioni sollevate dall'originaria convenuta, , circa il difetto di legittimazione passi- Pt_1 va rispetto alla domanda di risarcimento avanzata nei confronti della stessa, contestazioni risultate infondate solo alla luce dei chiarimenti offerti dalla terza chiamata in sede di costituzione in giudi- zio in merito alle competenze attribuite alle amministrazioni coinvolte.
Questo secondo giudizio di appello veniva iscritto al RG n. 1187/2020. Cont 1.2. Nei due giudizi di appello così instaurati si costituivano le parti interessate - Parte_2
[...
e Controparte_8
pagina 4 di 9 -, le quali contestavano le reciproche pretese. CP_5
Alla prima udienza cartolare del 18/05/2021 le relative cause erano chiamate congiuntamente e il
Giudice Istruttore ne disponeva la riunione.
Indi, senza ulteriori attività istruttorie, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 26/09/2024 erano trat- tenute in decisione sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe, con la concessione dei ter- mini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Preliminarmente, occorre dare atto che non risulta impugnato, e si intende pertanto passato in giudicato, il capo della sentenza di primo grado che esclude una responsabilità dell'
[...]
Controparte_9 da di cui è causa.
Al contempo, deve rilevarsi che non risultano oggetto di specifiche censure avanzate in questa sede le parti della sentenza impugnata (pag. 13-15) che attengono alla quantificazione del danno al cui risarcimento è stata condannata l'originaria convenuta . Pt_1
Invero, sebbene nell'atto di appello affermi incidentalmente il difetto di prova in merito al Pt_1 quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla sig.ra nessun rilievo è mosso in rela- Parte_2 zione al ragionamento seguito dal giudice di prime cure ai fini della quantificazione in via equitati- va, ai sensi dell'art. 1226 c.c., di tale risarcimento, non ravvisandosi pertanto i presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. per mettere in discussione un accertamento che, seppur non oggetto di autonoma statuizione, non è in alcun modo in contestazione.
3. Ciò posto, l'appello proposto da parte dell' , pur non presentando profili di inammissibilità, Pt_1
è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1. L'originaria convenuta ribadisce in questa sede le doglianze già sollevate nel giudizio di primo grado circa il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla sig.ra Parte_2
Evidenzia l'appellante, in particolare, che le proprie competenze in relazione al tratto del Torrente
Parma in cui si è verificato il sinistro atterrebbero esclusivamente alla manutenzione dell'alveo del fiume nei soli casi in cui la vegetazione ostacola il regolare deflusso delle acque, in un'ottica di ri- pristino delle regolari condizioni di equilibrio morfologico delle tratte idriche.
Nel caso di specie, l'albero caduto sulla recinzione della proprietà della sig.ra pacificamente Pt_2 ubicato nello spazio golenale del fiume, non avrebbe presentato caratteristiche che potessero in-
pagina 5 di 9 fluire sul regolare scorrere delle acque e, pertanto, non sarebbe ravvisabile in capo all' quel Pt_1 rapporto di custodia sul bene posto dal Giudice di Pace a fondamento del riscontro di una respon- sabilità della stessa ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Le considerazioni svolte sul punto dall'appellante non risultano condivisibili.
Appare opportuno ricordare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la nozione di cu- stodia che viene in rilievo nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. non si fonda sul riscontro di un titolo legale o negoziale che definisca formalmente i relativi oneri di custodia ma richiede sempli- cemente l'esistenza di una relazione fattuale con il bene, qualificando come custode chi ha un effet- tivo potere materiale sulla cosa (ex multis Cass. n. 1152/2023; n. 38089/2021; n. 11016/2011).
In questa prospettiva, deve rilevarsi che, così come precisato dalla terza chiamata Controparte_10
[
in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, il sul greto del quale era ra- CP_11
Pa dicato l'albero caduto, afferisce al bacino del fiume la cui gestione unitaria risulta esser stata af- fidata all' tramite un accordo approvato con le leggi delle Regioni Piemonte, Lombardia, Pt_1
e Veneto;
la Regione in particolare, ha concorso all'istituzione CP_1 CP_1 dell' per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del D.lgs. 31 marzo 1998, b. 112 con Pt_1
l'adozione della L.R. 22 novembre 2001, n. 42.
Le funzioni poste in capo all'AIPO sono quelle indicate all'art. 4 dell'Accordo costitutivo allegato alla suddetta legge, in forza del quale “1. L' sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e Pt_1 della programmazione delle singole regioni, svolge le seguenti funzioni: a) la programmazione operativa degli interven- ti;
b) la progettazione e attuazione degli interventi;
c) la polizia idraulica;
d) la gestione del servizio di piena;
e)
l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'art. 92 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico;
f bis) la gestione delle idrovie e della na- vigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi or- dinamenti.
2. L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione”.
A fronte di questo quadro normativo, non può che rilevarsi come non trovi alcun riscontro la tesi dell'appellante secondo cui le funzioni attribuite all' sarebbero limitate alla manutenzione Pt_1 mediante rimozione della vegetazione “solo quando questa ostacoli il regolare flusso delle acque”, giacché le disposizioni che definiscono il ruolo dell'ente vanno ad attribuire allo stesso un potere effettivo di gestione ed intervento sui tratti fluviali di sua competenza.
pagina 6 di 9 Da questo punto di vista, non presenta alcuna criticità il rilievo del giudice di prime cure secondo cui “i compiti di svolgere la polizia idraulica e la progettazione e attuazione degli interventi implicano un costante controllo della situazione vegetativa posta nel bacino idrografico e qualificano, nel senso previsto dall'art. 2051 c.c.,
l' quale unica custode anche dell'albero poi caduto sul fondo dell'attrice poiché, se questo avesse presentato pro- Pt_1 blemi di tenuta, dovuti a vetustà, malattie ecc., era dovere di tale custode intervenire affinché la pianta non danneg- giasse terzi”.
Del resto, è appena il caso di rilevare che accedere alla tesi dell'appellante significherebbe essen- zialmente far dipendere la responsabilità dell' per i danni cagionati a terzi da piante (pacifi- Pt_1 camente) poste sul greto del fiume nell'ambito territoriale di sua competenza dal fatto (casuale) che tali piante, quando presentano fattori di rischio che possono condizionarne la tenuta, siano andate ad interferire o meno con il regolare deflusso delle acque, attraverso una verifica ex post sulle rica- dute dell'evento dannoso che si pone in termini incompatibili con i doveri di vigilanza che gravano sull'ente.
3.2. Non valgono ad escludere la responsabilità di le doglianze dalla stessa avanzate in que- Pt_1 sta sede in ordine alla mancata valorizzazione, da parte del Giudice di Pace, della condotta tenuta dalla danneggiante.
Invero, nel corso del giudizio di primo grado l' , pur gravata dal relativo onere probatorio (in Pt_1 argomento cfr. Cass. n. 18518/2024), non ha offerto alcun elemento idoneo a provare che la con- dotta tenuta dalla sig.ra bbia presentato un carattere tale da incidere sulla sussistenza del nes- Pt_2 so causale tra la cosa e il danno, non comprendendosi, in astratto, come l'ordinaria diligenza potes- se imporre alla stessa, in assenza di evidenti segnali di pericolo, un onere di verifica di un albero posto al di fuori del confine della sua proprietà.
Ne segue che, non essendo in alcun modo in discussione la dinamica del sinistro, sussistono tutti i presupposti nel caso di specie, come rilevato dal Giudice di Pace, per affermare la responsabilità di secondo il tradizionale paradigma dell'art. 2051 c.c. Pt_1
4. La sentenza impugnata merita di essere confermata anche nella parte, contestata dalla sig.ra
[...] tramite la proposizione di un autonomo appello, in cui condanna quest'ultima al paga- Parte_6 mento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata
[...]
Controparte_12 CP_1
La chiamata in causa del terzo nel giudizio di primo grado, invero, si è sostanziata nella proposi- zione da parte della sig.ra i una domanda risarcitoria autonoma rispetto a quella originaria- Pt_2
pagina 7 di 9 mente indirizzata nei confronti della sola , a fronte delle contestazioni avanzate da Pt_1 quest'ultima in sede di costituzione in giudizio in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva.
È bene evidenziare che tali contestazioni non attenevano al profilo della riconducibilità del tratto fluviale in cui si trovava l'albero caduto ad un'area attribuita alla competenza dell' ma al con- Pt_1 tenuto stesso di tale competenza, così come definita dall'insieme delle norme statali e regionali so- pra richiamate.
Ciò considerato, il riscontro della infondatezza della tesi difensiva della convenuta non è stato af- fatto fondato su “documenti interni” relativi al riparto di competenze tra entri amministrativi prodotti in giudizio dalla terza chiamata così come sostenuto in questa sede da parte Controparte_5 della difesa della sig.ra ma è stato piuttosto determinato dal riscontro di un quadro normati- Pt_2 vo che l'attrice, sia pur agevolata nella relativa ricostruzione dalla terza chiamata, ben avrebbe potu- to operare in autonomia.
In quest'ottica, non può dirsi che gli esiti della proposizione di una domanda risarcitoria nei con- fronti di un terzo non fossero preventivamente valutabili da parte dell'attrice nel corso del giudizio di primo grado, avendo, peraltro, la stessa ricevuto anteriormente alla instaurazione del giudizio in- dicazioni da parte dell' in ordine alla riferibilità del tratto fluviale di cui è causa Controparte_5 alla competenza dell' (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Pt_1
Né vale ad escludere le conseguenze della proposizione della suddetta domanda la circostanza che, all'esito della costituzione della terza chiamata, l'attrice non abbia insistito nella domanda risarcito- ria avanzata nei confronti di quest'ultima, tanto da non riproporla in sede di precisazione delle conclusioni, richiedendo più volte nel corso del medesimo giudizio che la relativa posizione fosse definita anteriormente al merito.
Invero, in assenza di un esplicito accordo sulle spese di lite, l'atteggiamento processuale tenuto da parte dell'attrice, anche a volerlo ritenere sintomatico di una perdita di interesse rispetto alla do- manda giudiziale in questione, non escludeva comunque la necessità di vagliare in sentenza la fon- datezza delle relative pretese, quantomeno ai fini della verifica della c.d. soccombenza virtuale (in argomento Cass. n. 30251/2023; n. 21757/2021; n. 11962/2005).
Il giudice di prime cure, in altri termini, non poteva far altro che definire la posizione processuale della terza chiamata prendendo atto della proposizione nei confronti della stessa di una domanda giudiziale che, in ogni caso, risultava infondata, in assenza di giustificati motivi per una compensa- zione delle spese, provvedendo pertanto ad una condanna dell'attrice al pagamento delle stesse, ai pagina 8 di 9 sensi dell'art. 91 c.p.c., in ossequio al principio di soccombenza, per tutte le fasi del giudizio (che si sarebbero comunque sviluppate anche in caso di definizione parziale anticipata).
Ne segue che, anche l'appello proposto da parte della sig.ra risulta infondato e deve Parte_2 essere rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
5. Le spese del presente grado di giudizio (così come quelle del giudizio di primo grado) seguono la soccombenza e vedono pertanto la condanna dell' al pagamento delle spese processuali della Pt_1 sig.ra e di quest'ultima al pagamento delle spese processuali dell' Parte_2 [...]
Controparte_8 CP_1
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applica- zione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione fino ad € 1.100, valori medi per fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto dall' e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento nei confronti di Parte_1 Pt_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 462,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. condanna al pagamento nei confronti dell' Parte_2 [...]
delle spese del presente Controparte_13 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 462,00 per compenso di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.
115/2002 per il versamento da parte dell' e di Parte_1 [...] di un importo pari al contributo unificato. CP_14
Parma, 12/04/2024
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Fiaschi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite di secondo grado iscritte al n. r.g. 338/2020 e 1187/2020 promosse da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SECCHI MARI- Parte_2 C.F._1
LENA
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio
[...] P.IVA_2 degli Avv.ti RICCI SILVIA e ARGNANI STEFANO
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_3
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l' : Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrarii reiectis, in accoglimento dell'appello
pagina 1 di 9
1. Riformare la sentenza n. 969/2019 pronunciata dal Giudice di Pace di Parma – depositata in data
19.09.2019 e non notificata, nel senso di escludere la responsabilità dell' appellante, con riferimento Pt_1 all'episodio dannoso, per i motivi dedotti in narrativa;
2. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovessero rilevare profili di responsabilità a carico dell'Amministrazione, tenere indenne l'appellante dagli effetti di qualsiasi obbligazione alla stessa fosse imputata.
Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
“in via preliminare e/o pregiudiziale Dichiarare l'appello svolto da inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis Pt_1
c.p.c. per inesistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento dello stesso
In via subordinata Dichiarare l'appello svolto da inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e inammissibile Pt_1 nelle conclusioni come modificate.
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle conclusioni di cui sopra, nel merito Respingere l'appello di con Pt_1 conseguente conferma della sentenza di primo grado, relativamente ai capi della sentenza a) e c), appellati da e Pt_1 relativi alla condanna dell'odierna appellante al risarcimento ed alle spese legali in favore di . Parte_2
In ogni caso con vittoria di compensi professionali ex D.M. 55/2014” – RG 338/2020 -.
E
“nel merito
Riformare parzialmente la sentenza n. 969/2019 del G.d.P. di Parma, RG 2702/2018, depositata in data
19.09.2019, relativamente ai capi della medesima di cui al punto b) per intervenuta mancata ripresentazione in se- de conclusionale delle domande originariamente avanzate con chiamata di terzo da parte di , con conse- Parte_2 guente declaratoria di cessata materia del contendere nei confronti del terzo chiamato Controparte_3
e, per l'effetto, riformare il punto d) della sentenza impugnata, con conseguente compensazione delle spese
[...] legali del primo grado di giudizio tra e Parte_2 Controparte_4
In via subordinata
Riformare parzialmente la sentenza n. 969/2019 del G.d.P. di Parma, RG 2702/2018, depositata in data
19.09.2019, relativamente ai capi della medesima di cui al punto b) per intervenuta mancata ripresentazione in se- de conclusionale delle domande originariamente avanzate con chiamata di terzo da parte di , con conse- Parte_2 guente declaratoria di cessata materia del contendere nei confronti del terzo chiamato Controparte_3
e, per l'effetto, riformare il punto d) della sentenza impugnata, limitando la condanna alle spese di
[...] Pt_2
pagina 2 di 9 alle prime due fasi del procedimento di primo grado avanti al G.d.P. per lo scaglione di riferimento con ri- Pt_2 guardo al quantum del danno riconosciuto
Con spese compensate anche del presente grado di giudizio ed in subordine rifuse solo in caso di opposizione dell'appellata” – RG 1187/2020 -.
Per l' della Parte_3 CP_1
CP_1
CONCLUSIONI QUANTO ALL'APPELLO PROPOSTO DA (R.G. 338/2020) Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - in via preliminare, dichiarare passa- ta in giudicato la sentenza del Giudice di Pace di Parma n. 969/2019 nella parte, non impugnata, in cui statuisce
l'assenza di responsabilità dell' ; - confermare la senten- Parte_4 za del Giudice di Pace di Parma n. 969/2019, pubblicata il 19 settembre 2019, nella causa R.G. n.
2702/2018 laddove statuisce l'esclusione della responsabilità dell' Controparte_5
(cfr. parte motiva della sentenza, p.12), respinge la domanda dell'attrice signora nei
[...] Pt_2 confronti della terza chiamata [lett. b) sentenza p. 15] Controparte_5
e la condanna a pagare alla terza chiamata [lett. d) Controparte_5 sentenza pp. 15-16] le spese di lite liquidate, conformemente a quanto disposto dalla Tabella “A” del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in complessivi € 1.205,00 per compensi oltre alle spese generali del 15% da calcolarsi sui com- pensi, oltre alla C.P.A. ed all'IVA, se dovuta [punto d)]”.
CONCLUSIONI QUANTO ALL'APPELLO PROMOSSO R.G. Parte_5
1187/2020)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, - in via pregiudiziale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. per le ragioni dedotte;
- sempre in via pre- giudiziale e preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per le ragioni dedotte;
- in su- bordine, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'appello proposto dalla signora nel merito: - re- Pt_2 spingere l'appello e tutte le domande ivi contenute perché inammissibili e/o infondate, in fatto ed in diritto e, per
l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di Parma n. 969/2019, pubblicata il 19 settembre 2019, resa nella causa R.G. n. 2702/2018 promossa dalla signora nei confronti dell' Parte_2 [...]
(terza chiamata in primo grado) e dell' , nei punti in cui re- Controparte_5 Parte_1 spinge la domanda della signora ei confronti della terza chiamata del- Pt_2 Controparte_5 la [punto b) sentenza] e la condanna a pagare alla terza chiamata Controparte_1 [...]
le spese di lite liquidate, conformemente a quanto disposto dalla Tabella Controparte_5
pagina 3 di 9 “A” del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in complessivi € 1.205,00 per compensi oltre alle spese generali del 15% da calcolarsi sui compensi, oltre alla C.P.A. ed all'IVA, se dovuta [punto d) sentenza]. Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato l' ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parma n. 969/2019, depositata in data
19/09/2019, che l'ha condannata al pagamento di € 1.030,07 a favore di a titolo di Parte_2 risarcimento dei danni cagionati a quest'ultima dalla caduta, in data 31/05/2017, di un albero sito sul terreno demaniale di golena del Torrente Parma, in prossimità del confine tra la proprietà pub- blica e quella della sig.ra Pt_2
Parte appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui, nell'affermare una respon- sabilità ex art. 2051 c.c. dell'agenzia per i danni cagionati dalla caduta del suddetto albero, ha ravvi- sato la sussistenza di un rapporto di custodia della stessa rispetto a tale bene.
Secondo l'appellante, inoltre, il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto, nell'accertamento della responsabilità, della condotta negligente della danneggiata, che non aveva assunto alcuna iniziativa per evitare il danno.
Il giudizio di appello in questione veniva iscritto al RG n. 338/2020.
1.1. Con atto di citazione successivamente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_2 medesima sentenza sopra richiamata, contestandola nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio della terza chiamata, Controparte_6
Regione
[...] CP_1
Secondo la sig.ra in particolare, il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto nell'adottare ta- Pt_2 le pronuncia del fatto che la propria chiamata in causa dell' era stata determinata Controparte_5 dalle contestazioni sollevate dall'originaria convenuta, , circa il difetto di legittimazione passi- Pt_1 va rispetto alla domanda di risarcimento avanzata nei confronti della stessa, contestazioni risultate infondate solo alla luce dei chiarimenti offerti dalla terza chiamata in sede di costituzione in giudi- zio in merito alle competenze attribuite alle amministrazioni coinvolte.
Questo secondo giudizio di appello veniva iscritto al RG n. 1187/2020. Cont 1.2. Nei due giudizi di appello così instaurati si costituivano le parti interessate - Parte_2
[...
e Controparte_8
pagina 4 di 9 -, le quali contestavano le reciproche pretese. CP_5
Alla prima udienza cartolare del 18/05/2021 le relative cause erano chiamate congiuntamente e il
Giudice Istruttore ne disponeva la riunione.
Indi, senza ulteriori attività istruttorie, con decreto ex art. 127 ter c.p.c. del 26/09/2024 erano trat- tenute in decisione sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe, con la concessione dei ter- mini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
2. Preliminarmente, occorre dare atto che non risulta impugnato, e si intende pertanto passato in giudicato, il capo della sentenza di primo grado che esclude una responsabilità dell'
[...]
Controparte_9 da di cui è causa.
Al contempo, deve rilevarsi che non risultano oggetto di specifiche censure avanzate in questa sede le parti della sentenza impugnata (pag. 13-15) che attengono alla quantificazione del danno al cui risarcimento è stata condannata l'originaria convenuta . Pt_1
Invero, sebbene nell'atto di appello affermi incidentalmente il difetto di prova in merito al Pt_1 quantum della pretesa risarcitoria avanzata dalla sig.ra nessun rilievo è mosso in rela- Parte_2 zione al ragionamento seguito dal giudice di prime cure ai fini della quantificazione in via equitati- va, ai sensi dell'art. 1226 c.c., di tale risarcimento, non ravvisandosi pertanto i presupposti di cui all'art. 342 c.p.c. per mettere in discussione un accertamento che, seppur non oggetto di autonoma statuizione, non è in alcun modo in contestazione.
3. Ciò posto, l'appello proposto da parte dell' , pur non presentando profili di inammissibilità, Pt_1
è infondato e deve pertanto essere respinto.
3.1. L'originaria convenuta ribadisce in questa sede le doglianze già sollevate nel giudizio di primo grado circa il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di risarcimento del danno avanzata dalla sig.ra Parte_2
Evidenzia l'appellante, in particolare, che le proprie competenze in relazione al tratto del Torrente
Parma in cui si è verificato il sinistro atterrebbero esclusivamente alla manutenzione dell'alveo del fiume nei soli casi in cui la vegetazione ostacola il regolare deflusso delle acque, in un'ottica di ri- pristino delle regolari condizioni di equilibrio morfologico delle tratte idriche.
Nel caso di specie, l'albero caduto sulla recinzione della proprietà della sig.ra pacificamente Pt_2 ubicato nello spazio golenale del fiume, non avrebbe presentato caratteristiche che potessero in-
pagina 5 di 9 fluire sul regolare scorrere delle acque e, pertanto, non sarebbe ravvisabile in capo all' quel Pt_1 rapporto di custodia sul bene posto dal Giudice di Pace a fondamento del riscontro di una respon- sabilità della stessa ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Le considerazioni svolte sul punto dall'appellante non risultano condivisibili.
Appare opportuno ricordare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la nozione di cu- stodia che viene in rilievo nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. non si fonda sul riscontro di un titolo legale o negoziale che definisca formalmente i relativi oneri di custodia ma richiede sempli- cemente l'esistenza di una relazione fattuale con il bene, qualificando come custode chi ha un effet- tivo potere materiale sulla cosa (ex multis Cass. n. 1152/2023; n. 38089/2021; n. 11016/2011).
In questa prospettiva, deve rilevarsi che, così come precisato dalla terza chiamata Controparte_10
[
in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, il sul greto del quale era ra- CP_11
Pa dicato l'albero caduto, afferisce al bacino del fiume la cui gestione unitaria risulta esser stata af- fidata all' tramite un accordo approvato con le leggi delle Regioni Piemonte, Lombardia, Pt_1
e Veneto;
la Regione in particolare, ha concorso all'istituzione CP_1 CP_1 dell' per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del D.lgs. 31 marzo 1998, b. 112 con Pt_1
l'adozione della L.R. 22 novembre 2001, n. 42.
Le funzioni poste in capo all'AIPO sono quelle indicate all'art. 4 dell'Accordo costitutivo allegato alla suddetta legge, in forza del quale “1. L' sulla base della pianificazione dell'Autorità di Bacino e Pt_1 della programmazione delle singole regioni, svolge le seguenti funzioni: a) la programmazione operativa degli interven- ti;
b) la progettazione e attuazione degli interventi;
c) la polizia idraulica;
d) la gestione del servizio di piena;
e)
l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
f) il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'art. 92 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico;
f bis) la gestione delle idrovie e della na- vigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi or- dinamenti.
2. L'agenzia provvede a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione”.
A fronte di questo quadro normativo, non può che rilevarsi come non trovi alcun riscontro la tesi dell'appellante secondo cui le funzioni attribuite all' sarebbero limitate alla manutenzione Pt_1 mediante rimozione della vegetazione “solo quando questa ostacoli il regolare flusso delle acque”, giacché le disposizioni che definiscono il ruolo dell'ente vanno ad attribuire allo stesso un potere effettivo di gestione ed intervento sui tratti fluviali di sua competenza.
pagina 6 di 9 Da questo punto di vista, non presenta alcuna criticità il rilievo del giudice di prime cure secondo cui “i compiti di svolgere la polizia idraulica e la progettazione e attuazione degli interventi implicano un costante controllo della situazione vegetativa posta nel bacino idrografico e qualificano, nel senso previsto dall'art. 2051 c.c.,
l' quale unica custode anche dell'albero poi caduto sul fondo dell'attrice poiché, se questo avesse presentato pro- Pt_1 blemi di tenuta, dovuti a vetustà, malattie ecc., era dovere di tale custode intervenire affinché la pianta non danneg- giasse terzi”.
Del resto, è appena il caso di rilevare che accedere alla tesi dell'appellante significherebbe essen- zialmente far dipendere la responsabilità dell' per i danni cagionati a terzi da piante (pacifi- Pt_1 camente) poste sul greto del fiume nell'ambito territoriale di sua competenza dal fatto (casuale) che tali piante, quando presentano fattori di rischio che possono condizionarne la tenuta, siano andate ad interferire o meno con il regolare deflusso delle acque, attraverso una verifica ex post sulle rica- dute dell'evento dannoso che si pone in termini incompatibili con i doveri di vigilanza che gravano sull'ente.
3.2. Non valgono ad escludere la responsabilità di le doglianze dalla stessa avanzate in que- Pt_1 sta sede in ordine alla mancata valorizzazione, da parte del Giudice di Pace, della condotta tenuta dalla danneggiante.
Invero, nel corso del giudizio di primo grado l' , pur gravata dal relativo onere probatorio (in Pt_1 argomento cfr. Cass. n. 18518/2024), non ha offerto alcun elemento idoneo a provare che la con- dotta tenuta dalla sig.ra bbia presentato un carattere tale da incidere sulla sussistenza del nes- Pt_2 so causale tra la cosa e il danno, non comprendendosi, in astratto, come l'ordinaria diligenza potes- se imporre alla stessa, in assenza di evidenti segnali di pericolo, un onere di verifica di un albero posto al di fuori del confine della sua proprietà.
Ne segue che, non essendo in alcun modo in discussione la dinamica del sinistro, sussistono tutti i presupposti nel caso di specie, come rilevato dal Giudice di Pace, per affermare la responsabilità di secondo il tradizionale paradigma dell'art. 2051 c.c. Pt_1
4. La sentenza impugnata merita di essere confermata anche nella parte, contestata dalla sig.ra
[...] tramite la proposizione di un autonomo appello, in cui condanna quest'ultima al paga- Parte_6 mento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata
[...]
Controparte_12 CP_1
La chiamata in causa del terzo nel giudizio di primo grado, invero, si è sostanziata nella proposi- zione da parte della sig.ra i una domanda risarcitoria autonoma rispetto a quella originaria- Pt_2
pagina 7 di 9 mente indirizzata nei confronti della sola , a fronte delle contestazioni avanzate da Pt_1 quest'ultima in sede di costituzione in giudizio in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva.
È bene evidenziare che tali contestazioni non attenevano al profilo della riconducibilità del tratto fluviale in cui si trovava l'albero caduto ad un'area attribuita alla competenza dell' ma al con- Pt_1 tenuto stesso di tale competenza, così come definita dall'insieme delle norme statali e regionali so- pra richiamate.
Ciò considerato, il riscontro della infondatezza della tesi difensiva della convenuta non è stato af- fatto fondato su “documenti interni” relativi al riparto di competenze tra entri amministrativi prodotti in giudizio dalla terza chiamata così come sostenuto in questa sede da parte Controparte_5 della difesa della sig.ra ma è stato piuttosto determinato dal riscontro di un quadro normati- Pt_2 vo che l'attrice, sia pur agevolata nella relativa ricostruzione dalla terza chiamata, ben avrebbe potu- to operare in autonomia.
In quest'ottica, non può dirsi che gli esiti della proposizione di una domanda risarcitoria nei con- fronti di un terzo non fossero preventivamente valutabili da parte dell'attrice nel corso del giudizio di primo grado, avendo, peraltro, la stessa ricevuto anteriormente alla instaurazione del giudizio in- dicazioni da parte dell' in ordine alla riferibilità del tratto fluviale di cui è causa Controparte_5 alla competenza dell' (doc. 4 del fascicolo di primo grado di parte attrice). Pt_1
Né vale ad escludere le conseguenze della proposizione della suddetta domanda la circostanza che, all'esito della costituzione della terza chiamata, l'attrice non abbia insistito nella domanda risarcito- ria avanzata nei confronti di quest'ultima, tanto da non riproporla in sede di precisazione delle conclusioni, richiedendo più volte nel corso del medesimo giudizio che la relativa posizione fosse definita anteriormente al merito.
Invero, in assenza di un esplicito accordo sulle spese di lite, l'atteggiamento processuale tenuto da parte dell'attrice, anche a volerlo ritenere sintomatico di una perdita di interesse rispetto alla do- manda giudiziale in questione, non escludeva comunque la necessità di vagliare in sentenza la fon- datezza delle relative pretese, quantomeno ai fini della verifica della c.d. soccombenza virtuale (in argomento Cass. n. 30251/2023; n. 21757/2021; n. 11962/2005).
Il giudice di prime cure, in altri termini, non poteva far altro che definire la posizione processuale della terza chiamata prendendo atto della proposizione nei confronti della stessa di una domanda giudiziale che, in ogni caso, risultava infondata, in assenza di giustificati motivi per una compensa- zione delle spese, provvedendo pertanto ad una condanna dell'attrice al pagamento delle stesse, ai pagina 8 di 9 sensi dell'art. 91 c.p.c., in ossequio al principio di soccombenza, per tutte le fasi del giudizio (che si sarebbero comunque sviluppate anche in caso di definizione parziale anticipata).
Ne segue che, anche l'appello proposto da parte della sig.ra risulta infondato e deve Parte_2 essere rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
5. Le spese del presente grado di giudizio (così come quelle del giudizio di primo grado) seguono la soccombenza e vedono pertanto la condanna dell' al pagamento delle spese processuali della Pt_1 sig.ra e di quest'ultima al pagamento delle spese processuali dell' Parte_2 [...]
Controparte_8 CP_1
La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore effettivo della causa con applica- zione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 attualmente vigenti, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (scaglione fino ad € 1.100, valori medi per fase di studio, introduttiva e decisionale, esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello proposto dall' e e per Parte_1 Parte_2
l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento nei confronti di Parte_1 Pt_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 462,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. condanna al pagamento nei confronti dell' Parte_2 [...]
delle spese del presente Controparte_13 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 462,00 per compenso di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.
115/2002 per il versamento da parte dell' e di Parte_1 [...] di un importo pari al contributo unificato. CP_14
Parma, 12/04/2024
Il Giudice
dott. Andrea Fiaschi
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