Articolo 11 della Legge 8 novembre 1984, n. 750
Articolo 10Articolo 12
Versione
10 novembre 1984
Art. 11.
Le autorita' che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino per essere ammesso alla professione di veterinario in un altro Stato membro delle Comunita' europee, sono tenute a confermare l'autenticita'; il rettore dell'Universita' conferma l'autenticita' dei certificati e dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio professionale.
Il Ministero della sanita', tramite il Ministero degli affari esteri, provvede a fornire nel piu' breve tempo e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati e i documenti rilasciati dalle autorita' nazionali.
A tale fine gli ordini dei veterinari danno comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.
Entrata in vigore il 10 novembre 1984