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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 25/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 817/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BIELLA
Verbale di udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza
Oggi 25 marzo 2025 alle ore 12:12 innanzi al giudice dott. Enrico Chemollo, come disposto all'esito dell'udienza del 26/11/2024, si procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.; sono comparsi: per il 'avv. Giuseppe Controparte_1
BATTAGLIA; per l'avv. Alessandro ZANINELLI. Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, né sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i partecipanti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantirne l'ordinato svolgimento. Si avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le proprie conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Enrico Chemollo
pagina 1 di 6 N. 817/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nella persona del giudice unico dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa dal
(C.F. e P.I. Controparte_1
), in persona del Curatore, con l'avv. Giuseppe BATTAGLIA P.IVA_1 parte ricorrente, contro
(C.F. ), con l'avv. Alessandro ZANINELLI Controparte_2 C.F._1
parte resistente,
in punto: pagamento somme
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/7/2024, il fallimento Controparte_1 procedura pendente presso il Tribunale di Milano ed ivi iscritta al N. 162/2022
[...]
R.G. FALL., giusta autorizzazione del Giudice delegato del 19/2/2024, ha rappresentato di essere creditrice nei confronti dell'odierno resistente, già socio unico della società fino al 20/1/2022 oltre che suo amministratore sino al 24/5/2021, per la somma di € 82.500,00, in ragione di lavori di manutenzione straordinaria svolti dalla società, quando in bonis, in favore del medesimo, sull'immobile di proprietà del resistente, sito in Portula (BI), via Solivo n. 26. pagina 2 di 6 Tale credito, ha spiegato il fallimento ricorrente, è emerso a seguito dell'esame da parte del Curatore della contabilità della società fallita ed è portato in particolare dalle fatture n. 28/E del 30/3/2021 dell'importo di € 49.500 IVA al 10% inclusa e n. 34/E del 27/4/2021, dell'importo di € 33.000 IVA al 10% inclusa (docc. 3 e 4 parte ricorrente), relative rispettivamente al primo ed al secondo acconto dei lavori suddetti, e la sua effettiva esistenza è stata confermata dall'amministratore della società nel periodo 24/5/2021 - 20/12/2021, , nel corso dell'audizione Controparte_3 con il Curatore tenutasi in data 16/5/2022 (doc. 5 parte ricorrente).
Ciò riferito e documentato, premesso altresì di aver vanamente tentato di ottenerne soddisfazione in via stragiudiziale, il fallimento ha pertanto chiesto la condanna del resistente al pagamento di detta somma oltre agli interessi nella misura legale dal dovuto al deposito del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo effettivo, nonché delle spese di lite.
Con decreto del 6/8/2024 è stata fissata udienza ex art. 281 undecies co. 2 c.p.c. in data 26/11/2024, assegnato al resistente il termine di legge per la sua costituzione con i relativi avvisi e la procedura ricorrente ha provveduto entro il termine assegnato a notificarlo unitamente al ricorso al resistente.
Si è tempestivamente costituito con comparsa di costituzione e risposta il resistente, istando preliminarmente per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e Controparte_4 per la conversione del rito in quello ordinario, nonché contestando nel merito la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, inoltre formulando una serie di capi di prova per interrogatorio formale e per testi.
In particolare, quanto alla chiamata del terzo, il resistente ha affermato la sussistenza di un proprio diritto ad essere manlevato dal soggetto succedutogli nella posizione di socio unico della CP_4 giusto contratto di compravendita di quote sociali del 19/1/2022, registrato Controparte_1 il giorno successivo (docc. 3 e 4 parte resistente), in forza di un'espressa previsione in tal senso che ha dedotto essere ivi contenuta alla premessa n. 3, conseguentemente eccependo la carenza della propria legittimazione passiva ed istando per l'estromissione dal giudizio, nonché nel merito per il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
All'udienza del 26/11/2024 è stata rigettata l'autorizzazione alla chiamata del terzo formulata dal convenuto, data l'assenza in primo luogo della qualità di litisconsorte necessario, considerata la conseguente discrezionalità del provvedimento autorizzativo pacificamente sancita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 25886/2020) e l'inopportunità di autorizzarla alla luce dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
pagina 3 di 6 In secondo luogo, a ragione del diniego, va altresì osservato che l'autorizzazione alla chiamata è inopportuna in quanto è infondata la pretesa di essere il resistente manlevato dal suddetto terzo.
Come anche sottolineato nel corso dell'udienza dalla difesa della parte ricorrente, infatti, “la vendita delle quote sociali non comporta che il terzo cessionario assuma la posizione di debitore nei confronti del fallimento, che attiene a lavori svolti e non al ruolo del sig. ] CP_2 CP_2 all'interno della società (…) la controparte confonde la posizione personale con quella sociale”
(verbale udienza 26/11/2024).
A tale conclusione, ossia all'affermazione dell'insussistenza di alcun diritto del resistente ad essere manlevato dal quale acquirente delle quote sociali e dunque subentrante nella posizione CP_4 di socio della società A&G COSTRUZIONI ante fallimento, si giunge infatti dall'esame della previsione stessa.
La premessa n. 3 richiamata dal resistente, su cui si fonda l'assunto suddetto, prevede: “premesso … che è intenzione del sig. acquistare la predetta quota sociale Controparte_4 subentrando alla parte venditrice in tutti i rapporti giuridici in cui è parte la società
[...]
(doc. 3 parte resistente). Controparte_5
Essa comporta dunque che, in relazione alle sole obbligazioni del cedente che si riferiscano alla posizione di socio della ussiste effettivamente un subentro in tutti i rapporti Controparte_1 giuridici e che pertanto possa affermarsi sussistente in tali casi un difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto in capo al resistente.
Diversamente, per quanto attiene alla posizione del resistente quale mero debitore della società, qual
è il caso di specie, consistente come detto in un debito derivante da prestazioni, svolte dalla società, di manutenzione dell'immobile di proprietà del resistente, esso non consiste con tutta evidenza in una situazione giuridica dipendente dalla sua precedente qualifica di socio, bensì di cliente, al pari di qualsiasi altro cliente debitore della società per prestazioni dalla stessa effettuate ed in ragione delle quali il credito è maturato e le corrispondenti fatture sono state emesse e registrate nella relativa contabilità.
La suddetta assorbente considerazione, di carattere documentale, esclude altresì la rilevanza di ogni ulteriore istanza anche a livello istruttorio formulata dal resistente, volta alla dimostrazione di circostanze del resto incontestate ed inidonee a fondare l'assunto di cui sopra, la cui erroneità risulta palese dal semplice esame del dato letterale della previsione, non necessitando di alcun ulteriore indagine sull'intenzione dei contraenti (art. 1362 c.c.). pagina 4 di 6 Del resto, del tutto illogico, oltre che in netto contrasto con il dato testuale di detta previsione, sarebbe il ritenere che con il contratto di cessione delle quote sociali il terzo acquirente subentri in qualsivoglia posizione debitoria personale del cedente, la quale dovrebbe in quanto tale valere a quel punto anche nei confronti di qualunque terzo, senza limiti di sorta, posto che la clausola comporta invece, come detto, il subentro nei rapporti riferibili unicamente alla posizione di socio.
Quanto al merito della pretesa del fallimento ricorrente, la domanda è fondata poiché il fatto che i lavori di manutenzione siano stati effettivamente svolti ed il fatto che la quantificazione dell'importo dovuto per essi, ossia quello portato dalle fatture n. 28/E del 30/3/2021 dell'importo di € 49.500
IVA al 10% inclusa e n. 34/E del 27/4/2021, dell'importo di € 33.000 IVA al 10% inclusa (docc. 3 e
4 parte ricorrente), a fronte di specifica allegazione della parte ricorrente, non sono stati specificamente contestati dalla parte resistente, la quale si è infatti limitata, sul punto, a chiedere il rigetto delle domande avversarie e ad affermare che i fatti di causa siano controversi, lamentando l'assenza di un approfondito esame dei fatti da parte del fallimento, affermazione quest'ultima anch'essa di per sé generica e che comunque appare riferita, pur sempre, alla pretesa di essere manlevata dal di cui s'è detto, ed all'eccezione di carenza della legittimazione passiva, con CP_4 istanza di estromissione o di rigetto della domanda di pagamento.
Del resto, come noto, “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.”
(ex multis Cass. 9439/2022; Cass. 26908/2020; Cass. 3023/2016).
Tali circostanze sono state altresì confermate dall'ex amministratore in sede di colloquio con il
Curatore.
I fatti allegati dal fallimento ricorrente possono pertanto essere posti a fondamento della decisione
(art. 115 c.p.c.), potendo la domanda attorea essere integralmente accolta, anche con riferimento agli interessi, in ragione di quanto previsto dagli artt. 1282 e 1284 c.c., e dovendo le spese di lite essere poste integralmente a carico del resistente ex art. 91 c.p.c. in quanto soccombente, le quali possono tuttavia liquidarsi nei minimi previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, tenuto conto dello scaglione di valore tra € 52.001 ed € 260.000, per tutte le fasi, esclusa inoltre la fase istruttoria/di trattazione poiché non effettivamente svolta in alcun modo. Spetta inoltre alla parte ricorrente il rimborso delle anticipazioni sostenute. pagina 5 di 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente la complessiva somma di
€.82.500,00, oltre interessi nella misura legale dal dovuto alla data di deposito del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo;
- condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, nonché in € 786,00 per anticipazioni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Biella, 25/3/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI BIELLA
Verbale di udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza
Oggi 25 marzo 2025 alle ore 12:12 innanzi al giudice dott. Enrico Chemollo, come disposto all'esito dell'udienza del 26/11/2024, si procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.; sono comparsi: per il 'avv. Giuseppe Controparte_1
BATTAGLIA; per l'avv. Alessandro ZANINELLI. Controparte_2
Il giudice prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito al fatto che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati, né sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i partecipanti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni, in modo da garantirne l'ordinato svolgimento. Si avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le proprie conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Enrico Chemollo
pagina 1 di 6 N. 817/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nella persona del giudice unico dott. Enrico Chemollo, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa dal
(C.F. e P.I. Controparte_1
), in persona del Curatore, con l'avv. Giuseppe BATTAGLIA P.IVA_1 parte ricorrente, contro
(C.F. ), con l'avv. Alessandro ZANINELLI Controparte_2 C.F._1
parte resistente,
in punto: pagamento somme
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/7/2024, il fallimento Controparte_1 procedura pendente presso il Tribunale di Milano ed ivi iscritta al N. 162/2022
[...]
R.G. FALL., giusta autorizzazione del Giudice delegato del 19/2/2024, ha rappresentato di essere creditrice nei confronti dell'odierno resistente, già socio unico della società fino al 20/1/2022 oltre che suo amministratore sino al 24/5/2021, per la somma di € 82.500,00, in ragione di lavori di manutenzione straordinaria svolti dalla società, quando in bonis, in favore del medesimo, sull'immobile di proprietà del resistente, sito in Portula (BI), via Solivo n. 26. pagina 2 di 6 Tale credito, ha spiegato il fallimento ricorrente, è emerso a seguito dell'esame da parte del Curatore della contabilità della società fallita ed è portato in particolare dalle fatture n. 28/E del 30/3/2021 dell'importo di € 49.500 IVA al 10% inclusa e n. 34/E del 27/4/2021, dell'importo di € 33.000 IVA al 10% inclusa (docc. 3 e 4 parte ricorrente), relative rispettivamente al primo ed al secondo acconto dei lavori suddetti, e la sua effettiva esistenza è stata confermata dall'amministratore della società nel periodo 24/5/2021 - 20/12/2021, , nel corso dell'audizione Controparte_3 con il Curatore tenutasi in data 16/5/2022 (doc. 5 parte ricorrente).
Ciò riferito e documentato, premesso altresì di aver vanamente tentato di ottenerne soddisfazione in via stragiudiziale, il fallimento ha pertanto chiesto la condanna del resistente al pagamento di detta somma oltre agli interessi nella misura legale dal dovuto al deposito del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal deposito del ricorso al saldo effettivo, nonché delle spese di lite.
Con decreto del 6/8/2024 è stata fissata udienza ex art. 281 undecies co. 2 c.p.c. in data 26/11/2024, assegnato al resistente il termine di legge per la sua costituzione con i relativi avvisi e la procedura ricorrente ha provveduto entro il termine assegnato a notificarlo unitamente al ricorso al resistente.
Si è tempestivamente costituito con comparsa di costituzione e risposta il resistente, istando preliminarmente per l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e Controparte_4 per la conversione del rito in quello ordinario, nonché contestando nel merito la fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, inoltre formulando una serie di capi di prova per interrogatorio formale e per testi.
In particolare, quanto alla chiamata del terzo, il resistente ha affermato la sussistenza di un proprio diritto ad essere manlevato dal soggetto succedutogli nella posizione di socio unico della CP_4 giusto contratto di compravendita di quote sociali del 19/1/2022, registrato Controparte_1 il giorno successivo (docc. 3 e 4 parte resistente), in forza di un'espressa previsione in tal senso che ha dedotto essere ivi contenuta alla premessa n. 3, conseguentemente eccependo la carenza della propria legittimazione passiva ed istando per l'estromissione dal giudizio, nonché nel merito per il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
All'udienza del 26/11/2024 è stata rigettata l'autorizzazione alla chiamata del terzo formulata dal convenuto, data l'assenza in primo luogo della qualità di litisconsorte necessario, considerata la conseguente discrezionalità del provvedimento autorizzativo pacificamente sancita dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. 25886/2020) e l'inopportunità di autorizzarla alla luce dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
pagina 3 di 6 In secondo luogo, a ragione del diniego, va altresì osservato che l'autorizzazione alla chiamata è inopportuna in quanto è infondata la pretesa di essere il resistente manlevato dal suddetto terzo.
Come anche sottolineato nel corso dell'udienza dalla difesa della parte ricorrente, infatti, “la vendita delle quote sociali non comporta che il terzo cessionario assuma la posizione di debitore nei confronti del fallimento, che attiene a lavori svolti e non al ruolo del sig. ] CP_2 CP_2 all'interno della società (…) la controparte confonde la posizione personale con quella sociale”
(verbale udienza 26/11/2024).
A tale conclusione, ossia all'affermazione dell'insussistenza di alcun diritto del resistente ad essere manlevato dal quale acquirente delle quote sociali e dunque subentrante nella posizione CP_4 di socio della società A&G COSTRUZIONI ante fallimento, si giunge infatti dall'esame della previsione stessa.
La premessa n. 3 richiamata dal resistente, su cui si fonda l'assunto suddetto, prevede: “premesso … che è intenzione del sig. acquistare la predetta quota sociale Controparte_4 subentrando alla parte venditrice in tutti i rapporti giuridici in cui è parte la società
[...]
(doc. 3 parte resistente). Controparte_5
Essa comporta dunque che, in relazione alle sole obbligazioni del cedente che si riferiscano alla posizione di socio della ussiste effettivamente un subentro in tutti i rapporti Controparte_1 giuridici e che pertanto possa affermarsi sussistente in tali casi un difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto in capo al resistente.
Diversamente, per quanto attiene alla posizione del resistente quale mero debitore della società, qual
è il caso di specie, consistente come detto in un debito derivante da prestazioni, svolte dalla società, di manutenzione dell'immobile di proprietà del resistente, esso non consiste con tutta evidenza in una situazione giuridica dipendente dalla sua precedente qualifica di socio, bensì di cliente, al pari di qualsiasi altro cliente debitore della società per prestazioni dalla stessa effettuate ed in ragione delle quali il credito è maturato e le corrispondenti fatture sono state emesse e registrate nella relativa contabilità.
La suddetta assorbente considerazione, di carattere documentale, esclude altresì la rilevanza di ogni ulteriore istanza anche a livello istruttorio formulata dal resistente, volta alla dimostrazione di circostanze del resto incontestate ed inidonee a fondare l'assunto di cui sopra, la cui erroneità risulta palese dal semplice esame del dato letterale della previsione, non necessitando di alcun ulteriore indagine sull'intenzione dei contraenti (art. 1362 c.c.). pagina 4 di 6 Del resto, del tutto illogico, oltre che in netto contrasto con il dato testuale di detta previsione, sarebbe il ritenere che con il contratto di cessione delle quote sociali il terzo acquirente subentri in qualsivoglia posizione debitoria personale del cedente, la quale dovrebbe in quanto tale valere a quel punto anche nei confronti di qualunque terzo, senza limiti di sorta, posto che la clausola comporta invece, come detto, il subentro nei rapporti riferibili unicamente alla posizione di socio.
Quanto al merito della pretesa del fallimento ricorrente, la domanda è fondata poiché il fatto che i lavori di manutenzione siano stati effettivamente svolti ed il fatto che la quantificazione dell'importo dovuto per essi, ossia quello portato dalle fatture n. 28/E del 30/3/2021 dell'importo di € 49.500
IVA al 10% inclusa e n. 34/E del 27/4/2021, dell'importo di € 33.000 IVA al 10% inclusa (docc. 3 e
4 parte ricorrente), a fronte di specifica allegazione della parte ricorrente, non sono stati specificamente contestati dalla parte resistente, la quale si è infatti limitata, sul punto, a chiedere il rigetto delle domande avversarie e ad affermare che i fatti di causa siano controversi, lamentando l'assenza di un approfondito esame dei fatti da parte del fallimento, affermazione quest'ultima anch'essa di per sé generica e che comunque appare riferita, pur sempre, alla pretesa di essere manlevata dal di cui s'è detto, ed all'eccezione di carenza della legittimazione passiva, con CP_4 istanza di estromissione o di rigetto della domanda di pagamento.
Del resto, come noto, “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.”
(ex multis Cass. 9439/2022; Cass. 26908/2020; Cass. 3023/2016).
Tali circostanze sono state altresì confermate dall'ex amministratore in sede di colloquio con il
Curatore.
I fatti allegati dal fallimento ricorrente possono pertanto essere posti a fondamento della decisione
(art. 115 c.p.c.), potendo la domanda attorea essere integralmente accolta, anche con riferimento agli interessi, in ragione di quanto previsto dagli artt. 1282 e 1284 c.c., e dovendo le spese di lite essere poste integralmente a carico del resistente ex art. 91 c.p.c. in quanto soccombente, le quali possono tuttavia liquidarsi nei minimi previsti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, tenuto conto dello scaglione di valore tra € 52.001 ed € 260.000, per tutte le fasi, esclusa inoltre la fase istruttoria/di trattazione poiché non effettivamente svolta in alcun modo. Spetta inoltre alla parte ricorrente il rimborso delle anticipazioni sostenute. pagina 5 di 6
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente la complessiva somma di
€.82.500,00, oltre interessi nella misura legale dal dovuto alla data di deposito del ricorso e nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data di deposito del ricorso al saldo effettivo;
- condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, nonché in € 786,00 per anticipazioni.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti ed allegazione al verbale.
Biella, 25/3/2025
Il Giudice dott. Enrico Chemollo
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